Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità /* COM/2002/0136 def. - CNS 2001/0028 */
Gazzetta ufficiale n. 181 E del 30/07/2002 pag. 0313 - 0313
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I due progetti di regolamento che seguono hanno come scopo di evitare che i funzionari e gli agenti temporanei dei Gruppi politici interessati dalle misure particolari e temporanee per la cessazione definitiva dal servizio evadano l'imposta comunitaria. 2001/0028 (CNS) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, visto il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...] visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...] visto il parere della Corte di giustizia [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere della Corte dei conti [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) E' necessario modificare il regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1198/98 [6], per tenere conto del regolamento [xxx] n. [xxx] del Consiglio, del , che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee, [5] GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1. [6] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 3. (2) E' necessario modificare il regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1198/98, per tenere conto del regolamento [yyy] n. [yyy] del Consiglio, del , che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, (3) E' necessario modificare il regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1198/98, per tenere conto del regolamento [zzz] n. [zzz] del Consiglio, del , che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le seguenti lettere p), q), e r) così formulate: p) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento [xxx] n. [xxx] q) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento [yyy] n. [yyy] r) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento [zzz] n. [zzz]. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente