Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0134 def. - COD 2001/0226 */
Gazzetta ufficiale n. 151 E del 25/06/2002 pag. 0291 - 0292
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE 1. Il libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000 [1] sottolinea la necessità di un'integrazione progressiva dei mercati dell'energia e nota che l'interconnessione delle reti elettriche è ancora insufficiente, in particolare nel sud dell'Europa. Per facilitare la costruzione di nuove infrastrutture, il Libro verde suggerisce un piano di infrastrutture che identificano progetti d'interesse europei per trovare soluzioni atte a superare gli ostacoli politici e finanziari che incontrano questi progetti. [1] COM(2000) 869. 2. La Commissione ha adottato, il 20 dicembre 2001, una comunicazione sull'infrastruttura europea dell'energia ed una proposta intesa a rivedere gli orientamenti TEN-Energia [2]. La Commissione propone di concentrare e meglio utilizzare i mezzi di aiuto disponibili a titolo del regolamento sul sostegno finanziario alle TEN. La proposta identifica chiaramente, inoltre, dodici progetti prioritari la cui importanza è essenziale per completare la rete transeuropea dell'energia. [2] COM(2001) 775. In particolare, per l'utilizzo dei mezzi di sostegno finanziario, la Commissione ha proposto nella sua comunicazione sull'infrastruttura europea d'energia e nella motivazione della sua proposta di revisione degli orientamenti TEN-Energia, di: - concentrare le risorse finanziarie su questi progetti prioritari identificati - a titolo indicativo - all'allegato I della proposta di revisione degli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dell'energia; - portare dal 10 al 20 % il tasso massimo di sostegno a questi dodici progetti prioritari; - concentrare il sostegno sulla fase di sviluppo dei progetti. Ciò permetterà di sostenere efficacemente i progetti per il quale è determinante un maggiore aiuto finanziario. 3. Nel settore energetico, la concentrazione dei mezzi di aiuto sui progetti prioritari si giustifica a causa della dimensione europea di questi progetti e del loro contributo specifico alla realizzazione del mercato interno che costituisce un obiettivo di base della politica TEN e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento, che costituisce un obiettivo chiave per il settore energetico, esplicitamente riconosciuto dagli orientamenti TEN. 4. È stato inoltre proposto di concentrare i mezzi di aiuto sulla fase di sviluppo dei progetti TEN-Energia. Ciò è giustificato dall'importanza degli aiuti concessi dopo il 1995 alle fasi di studio dei progetti ma anche dalla situazione attuale di numerosi progetti i cui studi sono stati completati ma la cui costruzione non è ancora iniziata. Questi aiuti saranno destinati a progetti prioritari con una bassa redditività finanziaria, ma un forte valore aggiunto socioeconomico. Queste nuove misure dovranno essere attuate nel limite dello stanziamento attualmente disponibile per le TEN-Energia. 5. Il 2 ottobre scorso, la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, per portare dal 10 al 20% il tasso di sostegno massimo. Questa proposta concerne tuttavia soltanto il settore trasporti [3]. [3] COM(2001) 545. 6. Conformemente alle raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma, che ha messo l'accento sulla necessità di completare le reti transeuropee concentrando i finanziamenti su alcuni progetti principali e nella prospettiva di quello di Barcellona, la Commissione considera oggi opportuno estendere questa proposta al settore energetico 7. La presente proposta riveduta di modifica del regolamento n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee intende così coprire i progetti essenziali per il completamento della rete transeuropea d'energia. 2001/0226 (COD) Proposta modificata di [4] DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (Testo rilevante ai fini del SEE) [4] Rispetto alla proposta d'emendamento del regolamento n. 2236/95 contenuta nel documento COM(2001) 545 la presente proposta modificata riguarda soltanto gli elementi indicati in grassetto nel testo. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma, vista la proposta della Commissione [5], [5] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [6], [6] GU C ... visto il parere del Comitato delle regioni [7], [7] GU C ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [8], [8] GU C ... considerando quanto segue: (1) L'aumento del traffico nell'ultimo decennio, e in particolare dell'autotrasporto pesante, ha portato ad un maggior congestionamento ed inquinamento in tutto il territorio comunitario. L'attuale capacità della rete stradale e dell'infrastruttura ferroviaria è tutt'altro che ottimale e le tratte transfrontaliere sono gli elementi più deboli; il forte ritardo nell'attuazione della rete transeuropea dei trasporti si spiega con il fatto che i progetti di collegamento ferroviario transfrontaliero implicano grandi opere infrastrutturali, come la costruzione di gallerie o ponti di notevole lunghezza. In presenza di questi fattori, l'efficienza economico-finanziaria dei progetti è spesso fortemente limitata. (2) I collegamenti transfrontalieri nel settore delle reti dell'energia sono importanti per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'uso ottimale delle infrastrutture di energia esistenti. Occorre, quindi, estendere il vantaggio di un contributo finanziario più elevato ai progetti prioritari delle reti dell'energia. (3) Occorre adottare disposizioni per concedere un contributo maggiorato sino al 20% dei costi complessivi dell'investimento per i progetti relativi alle strozzature transfrontaliere della rete ferroviaria e per i progetti ai confini con i paesi candidati, purché concorrano notevolmente al miglioramento della rete transeuropea istituita con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [9]. [9] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata con decisione 1346/2001/CEE (GU n. L 185 del 6.7.2001, pag. 1). (4) Poiché la realizzazione dei progetti transfrontalieri ai confini dei paesi candidati può risultare difficile a causa di ostacoli di natura finanziaria, appare opportuno predisporre finanziamenti addizionali per i più urgenti interventi di miglioria riguardanti le infrastrutture di trasporto ai confini con tali paesi. La potenziale redditività dei progetti deve essere opportunamente valutata. I fondi destinati agli specifici progetti riguardano il periodo 2003-2006, indipendentemente dalla data di adesione dei nuovi Stati membri (5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio [10], devono essere adeguate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11]. [10] GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1). [11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (6) La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere aumentata al fine di finanziare i più urgenti interventi di miglioria riguardanti infrastrutture di trasporto ai confini con i paesi candidati. (7) Il regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere modificato di conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue: 1) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Indipendentemente dalla forma di intervento prescelta, l'importo totale del contributo comunitario assegnato ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10% del costo totale dell'investimento. Tuttavia l'importo totale del contributo comunitario potrà eccezionalmente raggiungere il 20% del costo totale dell'investimento nei seguenti casi: a) progetti per eliminare le strozzature transfrontaliere del sistema ferroviario e/o completare raccordi mancanti in aree in cui le barriere naturali ostacolano la libera circolazione delle merci e delle persone, che possano contribuire notevolmente alla riduzione degli squilibri tra modi di trasporto e al miglioramento del trasporto per ferrovia sulla rete transeuropea di trasporto stabilita con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]; [12] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1." b) altri progetti per eliminare le strozzature ferroviarie ai confini con i paesi candidati, che rechino un beneficio particolarmente elevato in termini di miglioramento della sicurezza e riduzione della congestione sulla rete transeuropea di trasporto stabilita con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*; c) progetti relativi ai sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE; d) progetti prioritari delle reti di energia. 2) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 17 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE [13] del Consiglio, fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. [13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23." 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3) All'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente: "La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è pari a 4 700 milioni di euro". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente