52002PC0119

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali /* COM/2002/0119 def. - COD 2002/0061 */

Gazzetta ufficiale n. 181 E del 30/07/2002 pag. 0183 - 0257


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Premessa

Nel maggio 2001, in occasione dell'adozione della direttiva 2001/19/CE relativa al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali [1], il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla "importanza di disporre di versioni consolidate, facilmente accessibili a tutti, dei testi giuridici relativi al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali". Parallelamente, la Commissione si è dichiarata intenzionata a "proseguire questa azione dapprima integrando le direttive settoriali in un quadro consolidato, quindi esaminando la possibilità di consolidare le direttive relative al sistema generale, per continuare a semplificare la legislazione e facilitare ulteriormente la libera prestazione di servizi, conformemente alle conclusioni del vertice di Lisbona".

[1] Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (qui di seguito denominata "direttiva SLIM), GU L 206 del 31.7.01, p. 1.

Nel febbraio 2001 la Commissione ha inoltre adottato la comunicazione al Consiglio Nuovi mercati europei del lavoro, aperti ed accessibili a tutti [2]. Per quanto riguarda in particolare il riconoscimento delle qualifiche professionali, la Commissione preannunciava nella comunicazione la sua intenzione di:

[2] Documento COM (2001) 116.

* "presentare nel 2002 proposte per un sistema più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali basato sul sistema generale già esistente e comprensivo di modalità per promuove un riconoscimento automatico più esteso";

* "adottare un'azione prioritaria a partire dalle reti di informazione e comunicazione esistenti e dal lavoro svolto per migliorare la trasparenza delle qualifiche, in modo da mettere a disposizione dei cittadini un servizio esaustivo in grado di fornire informazioni e consigli sui loro interessi e diritti individuali".

Questa comunicazione è stata presentata al Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001. Nelle conclusioni del Consiglio si afferma che "la Commissione intende presentare al Consiglio europeo della primavera 2002 [...] proposte specifiche per un sistema più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei periodi di studio" [3].

[3] Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001, punto 15.

Come anche previsto in quella comunicazione, è stata istituita una task-force di alto livello sulle competenze e la mobilità, che nel dicembre 2001 ha pubblicato una relazione nella quale si afferma, a proposito del riconoscimento delle qualifiche professionali, che "l'Unione europea e gli Stati membri dovranno considerare compito prioritario accelerare e facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali (per le professioni regolamentate), comprese le condizioni che consentono un riconoscimento più automatico, e introdurre un sistema più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche nelle professioni regolamentate entro il 2005" [4].

[4] Task force di alto livello sulle competenze e la mobilità, relazione finale, 14 dicembre 2001, p. 20.

Nel piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità [5] si afferma che "occorre migliorare ampiamente l'attuale sistema comunitario di riconoscimento nelle professioni regolamentate per facilitarne la gestione e renderlo più chiaro, rapido e accessibile agli utenti. Le istituzioni della Comunità e gli Stati membri devono favorire le possibilità di occupazione e la prestazione di servizi mediante un consolidamento generale dei regimi di riconoscimento delle qualifiche nelle professioni regolamentate per creare un sistema più uniforme, trasparente e flessibile con modifiche dirette in modo particolare ad assicurare condizioni di riconoscimento più chiare, aggiornate e automatiche, adottando nel 2003 proposte da attuare entro il 2005.

[5] Punto 15 del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità, documento COM(2002) ....

Dando seguito al mandato affidatole dal Consiglio europeo di Lisbona, la Commissione ha adottato, alla fine del 2000, una comunicazione intitolata Una strategia per il mercato interno dei servizi [6], documento in cui si sottolineano l'importanza dei servizi nell'economia generale, le nuove opportunità ed applicazioni che si sviluppano dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché la necessità di creare condizioni atte ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi in tutta la Comunità.

[6] Documento COM (2000) 888.

Parallelamente alla nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionale nel campo delle professioni regolamentate, saranno intraprese altre azioni che fanno anch'esse seguito alle decisioni dei Consigli europei di Lisbona e di Feira del 2000, nonché alla comunicazione della Commissione del novembre 2001 "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita". Questa comunicazione definisce l'obiettivo di una strategia sulla trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze (priorità d'azione 1: 'Valorizzare l'apprendimento'). Tale strategia si articola in una serie di iniziative degli Stati membri e della Comunità riguardanti le qualifiche accademiche e professionali ed è pienamente coerente con il presente progetto di direttiva.

Nel giugno 2001 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle principali questioni riguardanti una nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Nel luglio 2001 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco La governance europea [7], nel quale afferma il proposito di promuovere un uso diversificato degli strumenti a disposizione, tra cui le direttive quadro, che lasciano all'esecutivo il compito di definire, mediante norme "derivate", le modalità tecniche di applicazione; di semplificare le norme comunitarie vigenti unificandone i testi; di fissare orientamenti su come ottenere ed utilizzare il parere degli esperti; di combinare l'azione legislativa e regolamentare con l'azione svolta dalle parti direttamente interessate (coregolamentazione).

[7] Documento COM (2001) 428.

Infine, l'Unione europea è impegnata in un processo di allargamento che estenderà le responsabilità delle istituzioni comunitarie per quanto riguarda l'applicazione della normativa comunitaria e la sua amministrazione.

2. Principali obiettivi della proposta

2.1. Contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro e dei servizi

Per garantire la libera circolazione occorre un sistema chiaro, sicuro e rapido di riconoscimento delle qualifiche nel settore delle professioni regolamentate. Ciò è essenziale per far sì che i posti di lavoro siano occupati da candidati qualificati e che esista un'offerta regolare di prestatori di servizi qualificati in grado di soddisfare la domanda del mercato. La libera circolazione dei lavoratori qualificati contribuisce in modo particolare allo sviluppo della società basata sulla conoscenza. Le condizioni della libera circolazione si sono inoltre dimostrate di particolare importanza in vari Stati membri nei casi di mancanza, in determinati momenti, di personale qualificato in professioni quali insegnante, veterinario, medico o infermiere.

Finora l'evoluzione delle norme che disciplinano il riconoscimento professionale è stata frammentaria e ha dato luogo ad una molteplicità di disposizioni parallele e variazioni. Le singole variazioni nelle varie parti della legislazione e i nessi che tra queste si sono creati hanno prodotto un sistema criticato sia dai migranti sia dai professionisti, perché considerato troppo complicato da capire, difficile da seguire, spesso oscuro e talvolta lento nella sua applicazione e, in certi casi, superato o inadatto alle specifiche caratteristiche di una professione.

Per rendere il sistema più chiaro, più facile e più semplice da capire e da applicare, questa proposta di direttiva unica rivede integralmente tutte le direttive fondate sul riconoscimento dei titoli, in modo da mantenere le principali condizioni e garanzie, pur semplificando la struttura e migliorando il funzionamento del sistema. La presente proposta prevede anche, per la prestazione transfrontaliera di servizi, condizioni più semplici di quelle che si applicano alla libertà di stabilimento, per contribuire ad accrescere la flessibilità dei mercati del lavoro e dei servizi.

2.2. Consolidamento e semplificazione

La Commissione ha già proceduto al consolidamento, con la terza direttiva relativa al sistema generale (1999/42/CE) [8], delle 35 direttive transitorie relative alle professioni artigianali e commerciali. La successiva adozione della direttiva 2001/19/CE ha ulteriormente semplificato il regime giuridico e procedurale del riconoscimento professionale. Esistono ancora una dozzina di direttive riguardanti le sette professioni di medico [9], infermiere responsabile delle

[8] Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche, GU L 201 del 31.7.99, p. 77.

[9] Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (qui di seguito denominata direttiva "medici"), GU L 165 del 7.7.93, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

cure generali [10], dentista [11], veterinario [12], ostetrica [13], farmacista [14] e architetto [15], adottate nel corso di un ventennio negli anni 70 e 80, alle quali si aggiungono le tre direttive relative al sistema generale [16], attualizzate dalla direttiva SLIM. Grazie al consolidamento di queste direttive le professioni interessate disporranno di un insieme di norme più semplice e più chiaro.

[10] Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento infermieri"), GU L 176 del 15.7.77, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

[11] Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento dentisti"), GU L 233 del 24.8.78, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

[12] Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento veterinari"), GU L 362 del 23.12.78, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

[13] Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli d'ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (qui di seguito denominata direttiva "riconoscimento ostetriche"), GU L 33 dell'11.2.80, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

[14] Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività del settore farmaceutico (qui di seguito denominata direttiva "coordinamento farmacisti") pubblicata nella GU L 253 del 24.9.85, p. 34, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

[15] Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (qui di seguito denominata direttiva "architetti"), GU L 223 del 21.8.85, p. 15, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

[16] Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU L 19 del 24.1.89, p. 16, modificata da ultimo dalla direttiva SLIM.

Le direttive relative alla prestazione di servizi ed allo stabilimento degli avvocati [17] non sono prese in considerazione in questa sede perché non riguardano il riconoscimento delle qualifiche professionali, ma il riconoscimento dell'autorizzazione di esercitare la professione. Il riconoscimento dei diplomi d'avvocato è attualmente disciplinato dalla direttiva 89/48/CEE, che è tra quelle oggetto della proposta.

[17] Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, GU L 78 del 26.3.77, p. 17; Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.2.98, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, GU L 77 del 14.3.98, p. 36.

La proposta non prevede modifiche di rilievo delle vigenti disposizioni di coordinamento sulle quali è basato il riconoscimento nel quadro delle direttive settoriali. Dalla consultazione pubblica organizzata nel 2001 non è emersa una richiesta diffusa di un'evoluzione in questo senso. La Commissione non ha proposto modifiche di questo tipo, non appropriate per una proposta quadro, essenzialmente diretta al consolidamento e alla semplificazione amministrativa di norme applicabili ad un gran numero di professioni. Questo non preclude la possibilità di continuare il dialogo con le parti interessate e le autorità nazionali al fine di chiarire le questioni e le posizioni in vista di una possibile azione futura specifica per ogni professione. Questo lavoro dovrà tener conto delle azioni intraprese nel quadro del proposto programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, mirante a promuovere la qualità in campo sanitario, come indicato nella comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità. [18] Oltre al consolidamento vero e proprio, dall'esame delle varie disposizioni delle direttive è apparso che la razionalizzazione e la rifusione delle disposizioni in una direttiva unica contribuirebbero alla semplificazione e alla chiarezza, pur mantenendo le garanzie esistenti.

[18] Documento COM (2000) 285 def.

Oltre che i testi delle norme, occorre semplificare anche le procedure. In passato, le direttive settoriali hanno richiesto la creazione di comitati consultivi che hanno comportato un notevole onere amministrativo e si sono aggiunti a comitati o gruppi di funzionari nazionali. Per altre direttive è sufficiente l'appoggio di un solo comitato di funzionari nazionali, che si riuniscono solitamente due volte all'anno (il gruppo dei coordinatori per il sistema generale). Mentre i comitati consultivi si sono soprattutto interessati della formazione, il trattato e l'azione comunitaria in questo settore mettono l'accento sulla libera circolazione [19]. Con l'adesione all'UE di nuovi Stati membri e l'aggiunta di altre lingue, questa forma d'amministrazione è destinata a svilupparsi.

[19] Il trattato esclude l'armonizzazione nei settori dell'istruzione e della formazione (articoli 149 e 150 del capitolo 3). Parallelamente, l'articolo 47, paragrafo 2 permette il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività non dipendenti ed al loro esercizio, anche se il Consiglio deve deliberare all'unanimità se "una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche" è necessaria in uno Stato membro.

L'allargamento dell'Unione europea e la buona amministrazione esigono procedure più semplici e più flessibili per l'esame delle condizioni del riconoscimento automatico da parte della Commissione e delle autorità nazionali. A questo scopo dovranno svolgersi a livello comunitario periodiche riunioni di funzionari nazionali, organizzate dalla Commissione, e la discussione dovrà tener conto più largamente, su iniziativa della Commissione o degli Stati membri, di punti di vista e posizioni esterni. Strumenti di collaborazione flessibili sono già in funzione in alcuni settori ed hanno prodotto buoni risultati. È quindi possibile consolidare, ammodernare e semplificare sia le procedure che affiancano i testi giuridici, sia i testi medesimi.

La Commissione è del parere che, oltre ai mezzi di consultazione tradizionali in funzione negli Stati membri, la comunicazione di informazioni, di raccomandazioni e di relazioni sul funzionamento del regime comunitario a livello europeo può essere garantita da accordi conclusi tra la Commissione e i vari organismi rappresentativi delle professioni e degli istituti di istruzione che si avvalgono del riconoscimento automatico sulla base di un coordinamento minimo dei requisiti di formazione. In virtù di tali accordi, la Commissione e gli Stati membri riceverebbero regolarmente informazioni e pareri; inoltre, questi contributi sarebbero inclusi nell'ordine del giorno della prossima riunione di funzionari nazionali organizzata dalla Commissione e dedicata alla professione in questione. Questi accordi potrebbero essere confermati dalla Commissione in una forma appropriata. Su questa base, la Commissione ritirerà la sua proposta di abrogazione delle decisioni che istituiscono comitati consultivi parallelamente alle direttive settoriali [20] e intende presentare, nel corso dell'iter legislativo delle presente proposta, una nuova proposta di decisione del Consiglio che prevederà l'abolizione dei comitati consultivi esistenti.

[20] Proposta di decisione del Consiglio che abroga le decisioni 75/364/CEE, 77/454/CEE, 78/688/CEE, 78/1028/CEE, 80/156/CEE e 85/434/CEE riguardanti la creazione di comitati consultivi per la formazione del personale che presta assistenza infermieristica, dei dentisti, dei veterinari, delle ostetriche, dei farmacisti e dei medici. Documento COM (1999) 177 def.

2.3. Miglioramento della gestione, chiarezza e flessibilità

Nel quadro delle direttive settoriali il riconoscimento automatico si basa su un coordinamento minimo della formazione. I requisiti essenziali per il riconoscimento automatico restano necessariamente oggetto di una decisione congiunta del Parlamento e del Consiglio. Per l'aggiornamento tecnico di taluni requisiti può tuttavia essere più opportuno ricorrere all'esercizio di poteri delegati. Occorre tenere conto, nell'applicare le procedure destinate a mantenere la pertinenza delle disposizioni tecniche che sostanziano le norme generali del diritto comunitario, del ritmo di sviluppo crescente della società e della tecnologia. A questo riguardo, le direttive settoriali sono eccessivamente rigide. Le principali norme relative al riconoscimento professionale dovrebbero continuare a figurare nel corpo della direttiva, ma gli aspetti tecnici della loro applicazione dovrebbero essere trattati in allegati e, se del caso, essere oggetto di aggiornamento tramite l'esercizio di poteri delegati.

Per quanto riguarda il sistema generale, esso si è dimostrato valido nel corso di una decina di anni d'applicazione sempre più ampia. Sembra tuttavia possibile accrescerne la trasparenza, la chiarezza e le garanzie. Nei limiti delle garanzie minime, statistiche recenti sulle procedure di riconoscimento mostrano già molto chiaramente che il riconoscimento è regolarmente concesso senza che siano applicate misure compensative sotto forma di prova attitudinale o di un periodo di tirocinio. L'esperienza varia tuttavia secondo i paesi. Inoltre, alcune professioni che rientrano nel sistema generale hanno già compiuto notevoli progressi verso la realizzazione di piattaforme comuni che possono contribuire alla comprensione e al riconoscimento delle qualifiche [21].

[21] Cf. la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 3429/93 di Christian Rovsing (Albo degli euroingegneri), GU C 268 del 26/09/1994, p. 38.

Anche i lavori riguardanti le qualifiche settoriali promossi dal dialogo sociale europeo e le attività sostenute dalla Commissione nel campo delle qualifiche accademiche e professionali possono contribuire a facilitare il riconoscimento delle qualifiche nel campo delle professioni regolamentate.

Le direttive relative al sistema generale non contengono disposizioni specifiche sulle condizioni applicabili alla prestazione transfrontaliera di servizi. I diritti di stabilimento e di prestazione transfrontaliera di servizi si applicano entrambi a vantaggio dell'economia basata sui servizi. Le condizioni applicate alla prestazione transfrontaliera di servizi dovrebbero essere meno onerose di quelle applicate al diritto di stabilimento. Per questa ragione la proposta prevede un regime più leggero per la prestazione transfrontaliera di servizi che per lo stabilimento, ma con una clausola di salvaguardia. In tal modo la struttura e l'approccio seguiti dalle direttive settoriali e relative al sistema generale possono essere combinati senza che vadano persi i principali vantaggi di ciascun approccio.

2.4. Miglioramento dell'amministrazione e dell'informazione e della consulenza offerte ai cittadini

La proposta comprende anche disposizioni relative al rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione per quanto riguarda l'informazione e la consulenza fornite ai cittadini e la risoluzione dei problemi, nell'ambito di una iniziativa più ampia nel contesto del mercato interno. L'informazione e la consulenza ai cittadini sui loro diritti ed interessi in materia di riconoscimento professionale dovrà essere garantita il più vicino possibile ai cittadini stessi. Ciò implica, per le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante e per i punti di contatto, l'obbligo di fornire informazioni alle persone qualificate o che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche nel quadro della libera circolazione. I sistemi d'informazione e d'orientamento esistenti devono essere sviluppati affinché gli scambi d'informazioni tra le autorità possano aver luogo con rapidità e in modo riservato, cosicché le informazioni chieste in uno Stato membro sulle condizioni di riconoscimento e d'esercizio in un altro Stato possano ottenere una risposta rapida ed esauriente.

Parallelamente, la Commissione desidera incoraggiare il ricorso all'Europe Direct Call Centre e al Citizens' Signpost Service (Servizio di orientamento). Il primo fornisce ai cittadini, per telefono o posta elettronica, informazioni rapide sul mercato interno; il secondo, collegato al primo e anch'esso contattabile per posta elettronica, offre consulenze personalizzate su problemi specifici. I servizi della Commissione forniscono informazioni essenziali al Call Centre che, insieme al Signpost Service ha acquisito grande esperienza nel trattare le domande di informazioni sul riconoscimento professionale. Queste sono le vie più rapide e più dirette di rispondere alle domande dei cittadini.

2.5. Un metodo di regolamentazione più semplice e più aperto

Questa direttiva creerà le condizioni per una migliore amministrazione a livello comunitario; introdurrà una flessibilità massima pur nel rispetto dei principi del trattato; prevederà molteplici livelli d'azione corrispondenti alle varie funzioni, secondo il principio di sussidiarietà; introdurrà semplificazioni in un intento di chiarezza, accessibilità ed efficacia procedurale in un'Europa allargata; offrirà il livello di dettaglio necessario per mantenere la certezza giuridica ed evitare incertezze o procedure troppo onerose. La direttiva si propone di privilegiare la cooperazione tra i settori privato e pubblico, rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste e la Commissione per quanto riguarda l'informazione e la consulenza fornite ai cittadini e dare una soluzione per quanto possibile rapida ed efficace ai problemi. La proposta fa seguito ad una consultazione delle autorità degli Stati membri, delle associazioni professionali e delle altre parti interessate, che ha permesso agli attori più direttamente interessati di far conoscere il loro punto di vista. Questa proposta, quindi, rispetta ed applica alcune delle principali linee d'azione enunciate nel Libro bianco sulla governance europea.

3. Base giuridica

La base giuridica è la stessa delle direttive di cui è proposta l'abrogazione. L'articolo 40 del trattato CE prevede che saranno stabilite, in conformità della procedura di cui all'articolo 251, "le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori (...)". Nel quadro del diritto di stabilimento, l'articolo 47 del trattato CE prevede che saranno adottate, in conformità della procedura di cui all'articolo 251, "direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli" nonché "al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste". In forza dell'articolo 55 del trattato CE, l'articolo 47 è applicabile alla prestazione di servizi.

In quanto l'attuazione della presente proposta di direttiva non comporta, negli Stati membri, una modifica dei principi legislativi vigenti del regime delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni d'accesso di persone fisiche, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE.

4. Sussidiarietà e proporzionalità

Il titolo III della parte terza del trattato CE, relativo alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, attribuisce alla Comunità europea competenze per adottare misure appropriate in questo settore. Queste competenze devono essere esercitate nel rispetto dell'articolo 5 del trattato CE, ossia se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Inoltre, l'azione della Comunità non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi. La presente proposta risponde è conforme a questi princìpi.

4.1. Sussidiarietà

Il contenuto e l'organizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale sono di competenza esclusiva degli Stati membri, ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato CE. Gli Stati membri sono altresì competenti per determinare, sul loro territorio, le qualifiche e altre condizioni richieste per accedere ad una data professione ed esercitarla, nonché le attività attinenti a tale professione. Le norme nazionali possono essere fonte di ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi (articoli 39, 43 e 49 del trattato CE). Per rendere effettive queste libertà, è quindi necessario definire norme comuni che permettano ad un cittadino comunitario di vedere le sue qualifiche professionali riconosciute negli altri Stati membri al fine di esercitarvi una professione regolamentata. Tali norme possono essere stabilite soltanto a livello comunitario.

Le nuove norme previste da questa proposta sono state concepite nel rispetto del principio della sussidiarietà. Infatti, una maggiore liberalizzazione nel campo della libera prestazione di servizi, la stretta cooperazione tra i settori pubblico e privato nel quadro delle piattaforme professionali, il maggiore ricorso alle procedure dei comitati e l'attribuzione di un ruolo centrale alle autorità nazionali competenti nell'attuazione della direttiva sono altrettante applicazioni pratiche di questo principio.

4.2. Proporzionalità

L'azione comunitaria deve limitarsi, nella forma e nella sostanza, a quanto è strettamente necessario affinché l'obiettivo perseguito dalla proposta sia raggiunto ed attuato. Lo strumento giuridico della direttiva, proposto ai sensi dell'articolo 47 del trattato CE, risponde a quest'esigenza dato che impegna gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la competenza quanto alla forma ed ai mezzi più adeguati per ottenere questo risultato. Questa proposta consolida inoltre gli strumenti giuridici esistenti nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, in pari tempo semplificando e migliorando il sistema di riconoscimento alla luce dell'esperienza acquisita.

Le nuove norme previste da questa proposta rispettano il principio della proporzionalità. Infatti i mezzi adottati per conseguire una maggiore liberalizzazione nel campo della libera prestazione di servizi, la stretta cooperazione tra i settori pubblico e privato nel quadro delle piattaforme professionali, il maggiore ricorso alle procedure dei comitati e l'attribuzione di un ruolo centrale alle autorità nazionali competenti nell'attuazione della direttiva non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

5. Commenti relativi agli articoli

Titolo I - Disposizioni generali

Articoli 1 - 4

L'articolo 1 stabilisce il principio del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Conformemente al trattato CE, l'articolo 2 precisa che la direttiva si applica esclusivamente ai cittadini comunitari, qualora la professione che il richiedente intende esercitare sia regolamentata nello Stato membro ospitante e qualora il richiedente abbia acquisito le proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui intende esercitare la professione.

L'articolo 3 riprende in sostanza le definizioni che figurano attualmente nelle direttive del sistema generale relative alle nozioni di professione regolamentata, di qualifica professionale e di titolo di formazione (compresi i titoli di formazione acquisiti in un paese terzo che siano stati riconosciuti da un primo Stato membro in cui il richiedente ha esercitato la professione durante almeno tre anni).

L'articolo 4 precisa gli effetti del riconoscimento professionale ed introduce l'obbligo per lo Stato membro ospitante di permettere l'accesso parziale sul proprio territorio ad una professione regolamentata che raggruppa in realtà due attività professionali distinte ed autonome.

Titolo II - Libera prestazione di servizi

Articoli 5 - 9

L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri non possono sottoporre a restrizioni, per motivi inerenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi sotto il titolo professionale d'origine quando il beneficiario sia legalmente stabilito in un altro Stato membro. L'applicazione è immediata quando la professione è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. Nei casi in cui lo Stato membro di stabilimento non regolamenta la professione, il prestatore che si trasferisce deve inoltre avere esercitato in tale Stato membro l'attività in questione durante due anni.

Tenuto conto del fatto che i requisiti per la prestazione di servizi sono meno restrittivi rispetto allo stabilimento, e per evitare che queste norme possano essere invocate in casi che in realtà attengono più allo stabilimento che alla prestazione di servizi, sembra necessario precisare la nozione di prestazione di servizi ai fini della presente direttiva. Si propone di rafforzare i criteri tratti della giurisprudenza della Corte di giustizia [22] fondando una presunzione su un criterio temporale fissato in sedici settimane.

[22] Cf. in particolare la sentenza del 30.11.1995 (conclusioni dell'avvocato generale Léger), causa C-55/94, Gebhard, Racc. 1995, p. I-4165.

L'articolo 6 riprende le direttive settoriali per quanto riguarda l'esenzione da ogni autorizzazione o iscrizione ad un organismo professionale o di previdenza sociale.

L'articolo 7 precisa l'obbligo d'informazione del punto di contatto dello Stato membro di stabilimento quando la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore.

Ai sensi dell'articolo 8, la verifica da parte dello Stato membro ospitante della nazionalità del prestatore e dell'esercizio legale dell'attività da parte di quest'ultimo nello Stato membro di stabilimento deve essere effettuata tramite uno scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Eventualmente, lo Stato membro ospitante può anche verificare, presso il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento, se il prestatore ha esercitato la professione durante almeno due anni in quest'ultimo Stato membro.

A tutela del consumatore, l'articolo 9 prevede l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire alcune informazioni al destinatario del servizio. Questa disposizione è ripresa dalla direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico e quindi estesa, per le professioni regolamentate, a tutte le forme di prestazione di servizi.

Titolo III - Libertà di stabilimento

Il capitolo III precisa le condizioni alle quali è soggetto il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché le norme d'attuazione dei meccanismi di riconoscimento nel quadro della libertà di stabilimento. I diversi meccanismi attualmente previsti rispettivamente dalle direttive del sistema generale e dalle direttive settoriali sono mantenuti nel loro principio.

Capitolo I - regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione

Questa sezione riprende in sostanza i principi definiti dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Sono proposte modifiche per semplificare il regime attuale.

Articoli 10 - 14

Il campo d'applicazione del regime generale, quale definito all'articolo 10, è più ampio di quello delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Esso è esteso in modo sussidiario a tutti i casi che non beneficiano di un riconoscimento automatico in base all'esperienza professionale o del coordinamento delle condizioni minime di formazione.

A fini di semplificazione, i limiti attualmente fissati nelle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE quanto all'applicazione del reciproco riconoscimento sono formulati con riferimento a cinque livelli di formazione definiti teoricamente negli articoli 11 e 12. Il riconoscimento è concesso sulla base della direttiva soltanto se il livello richiesto nello Stato membro ospitante non supera il livello immediatamente superiore a quello attestato dal titolo di formazione del richiedente.

L'articolo 13 riprende in sostanza l'articolo 3 delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

L'articolo 14 mantiene la possibilità per lo Stato membro ospitante di subordinare il riconoscimento dei titoli di formazione all'assolvimento da parte del richiedente di una misura di compensazione, che può consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio d'adattamento. Tuttavia, è soppressa la possibilità per uno Stato membro di esigere un'esperienza professionale piuttosto che una misura di compensazione in caso di differenze sostanziali riguardanti la durata e non il contenuto delle formazioni. È inoltre proposto di sopprimere le deroghe automatiche per le professioni che implicano una conoscenza del diritto nazionale, il che è coerente con le disposizioni che disciplinano il riconoscimento dell'autorizzazione all'esercizio per gli avvocati. Infine, si propone di semplificare le disposizioni attuali relative alla procedura di deroga a scelta del migrante tra la prova attitudinale ed il tirocinio d'adattamento.

Il concetto di "materie sostanzialmente diverse" può essere definito con precisione soltanto caso per caso. Si propone tuttavia di riprendere nella direttiva il principio di proporzionalità della misura, il che implica in particolare che sia presa in considerazione l'esperienza professionale pertinente del richiedente.

Articolo 15

L'articolo 15 prevede l'esenzione da misure di compensazione quando le qualifiche del richiedente rispondono ai criteri fissati da una decisione del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali secondo la procedura del comitato di regolamentazione. Tali criteri, a loro volta, sarebbero proposti da un'associazione professionale nel quadro di una piattaforma comune stabilita a livello europeo e che dà garanzie adeguate quanto al livello di qualificazione del richiedente.

Capitolo II - riconoscimento dell'esperienza professionale

Articoli 16-19

Gli articoli 16-19 riprendono nel loro principio, con le modifiche enunciate oltre, le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 1999/42/CE che prevede, per le attività artigianali, industriali e commerciali enumerate nell'allegato A, il riconoscimento automatico delle qualifiche in base all'esperienza professionale del richiedente. È sembrato opportuno semplificare il sistema raggruppando le categorie esistenti. Introducendo alcune modifiche sostanziali, è stato possibile ridurre a due il numero di categorie d'esperienza professionale, basate su un'esperienza professionale di tre o cinque anni come lavoratore autonomo o dirigente d'impresa.

La procedura del comitato di regolamentazione è applicabile per la modifica dell'elenco delle attività professionali di cui all'allegato.

Capitolo III - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

Questa sezione riprende i principi vigenti in materia di riconoscimento automatico di titoli di formazione, mantenendo le garanzie previste dalle direttive settoriali attuali. Alcuni aspetti sono stati oggetto di un'uniformazione dei regimi, a fini di semplificazione.

Articoli 20 - 45

Questi articoli riprendono le disposizioni esistenti relative al coordinamento delle condizioni minime di formazione, al riconoscimento automatico dei titoli di formazione (e se del caso, alle sue modalità), all'accesso alle professioni interessate, all'esercizio delle attività professionali in questione, alle procedure d'inclusione dei titoli di formazione nell'allegato ed ai diritti acquisiti.

Sono da sottolineare in particolare le modifiche seguenti:

* la modifica della procedura attualmente prevista per l'inclusione di titoli di formazione d'architetto;

* l'integrazione nel regime generale di riconoscimento delle specializzazioni mediche e dentarie comuni ad un numero limitato di Stati membri, che sono attualmente oggetto di un riconoscimento automatico, fatti salvi i diritti acquisiti. Di conseguenza, a fini di semplificazione del sistema, in particolare nella prospettiva dell'allargamento, solo le specializzazioni mediche comuni ed obbligatorie per tutti gli Stati membri godranno d'ora innanzi del riconoscimento automatico;

* la soppressione de tipo di formazione previsto per i medici generici all'articolo 32 della direttiva "medici";

* la soppressione per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale dei riferimenti al carattere specificamente professionale della formazione e al superamento di un esame, diventati superflui tenuto conto dei sistemi di formazione esistenti negli Stati membri;

* la soppressione della deroga alle condizioni minime di formazione previste all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva "coordinamento farmacisti";

* l'estensione del riconoscimento automatico dei titoli di formazione di farmacista anche alla creazione di nuove farmacie aperte al pubblico;

* la soppressione delle disposizioni della direttiva "riconoscimento farmacisti" specifiche per il Lussemburgo (esperienza professionale di due anni per la concessione di Stato delle farmacie pubbliche).

La procedura del comitato di regolamentazione si applica per la modifica delle durate minime di formazione delle specializzazioni mediche, per l'introduzione nell'allegato di nuove specializzazioni mediche comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri e per l'aggiornamento, ai fini del loro adattamento al progresso scientifico e tecnologico, delle conoscenze e competenze e dell'elenco di materie figuranti nell'allegato.

Capitolo IV - Disposizioni comuni in materia di stabilimento

Articoli 46 - 49

Ai sensi dell'articolo 46, quando deliberano su una domanda d'esercizio di una professione regolamentata in applicazione delle disposizioni relative allo stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere i documenti e i certificati enumerati nell'allegato.

L'articolo 47 rafforza le regole di procedura esistenti, in particolare generalizzando il termine di tre mesi imposto alle autorità nazionali competenti per deliberare sulle domande di riconoscimento ed introducendo l'obbligo per tali autorità di accusare ricevuta della documentazione ed eventualmente informare il richiedente di ogni documento mancante.

L'articolo 48 riprende in sostanza le norme esistenti relative all'uso del titolo professionale dello Stato membro ospitante e precisa, a tale riguardo, le norme applicabili in caso d'accesso parziale alla professione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.

Tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia [23], l'articolo 49 permette allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. La valutazione della compatibilità con il diritto comunitario di tale requisito deve basarsi sulla sua proporzionalità rispetto alle necessità professionali. Quando l'autorità competente ritiene che il richiedente non possegga le conoscenze linguistiche necessarie, spetta allo Stato membro ospitante fare in modo che il richiedente possa acquisire le conoscenze mancanti.

[23] Cf. la sentenza del 4.7.2000, causa C-424/97, Salomone Haim contro Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, Racc. 2000, p. I-5123.

Titolo IV - Modalità di esercizio della professione

Articoli 50 e 51

Questi articoli definiscono le modalità di esercizio della professione relative all'uso del titolo di formazione ed all'affiliazione ad un regime assicurativo, che sono comuni alla prestazione di servizi ed allo stabilimento.

Titolo V - Cooperazione amministrativa e competenze d'esecuzione

Articoli 52 - 54

L'articolo 52 estende all'intera direttiva l'obbligo generale per le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di collaborare strettamente per far sì che le disposizioni della direttiva siano applicate in modo adeguato e per evitare abusi nell'esercizio dei diritti che ne derivano. Inoltre, gli Stati membri designano un coordinatore incaricato di promuovere un'applicazione uniforme della direttiva e di raccogliere le informazioni utili per la sua attuazione.

L'articolo 53 intende formalizzare il ruolo dei punti di contatti, delle reti istituite per l'esame di questioni attinenti in generale al mercato interno e, più recentemente, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'articolo 54 istituisce un comitato unico per la gestione della direttiva ed il suo aggiornamento, che sostituisce tutti i comitati esistenti nel precedente sistema. Si tratta di un comitato "comitatologia" operante secondo la procedura di regolamentazione, come indicato nelle disposizioni pertinenti. Al comitato può essere sottoposta ogni questione relativa all'attuazione della direttiva.

Titolo VI - Altre disposizioni

Articoli 55 - 60

L'articolo 55 prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni due anni la Commissione dell'applicazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'articolo 56 prevede che, in caso di gravi difficoltà nell'applicazione di una disposizione della direttiva, la Commissione le esamini in collaborazione con lo Stato membro interessato. Se necessario, la Commissione presenta al comitato idonee proposte indirizzate a uno Stato membro, al fine di derogare all'applicazione di tale disposizione sul suo territorio per un periodo di durata limitata. Queste misure sono adottate secondo la procedura del comitato di regolamentazione.

Ai sensi dell'articolo 57 le direttive vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sono abrogate.

Gli articoli 58-60 contengono le disposizioni finali relative al recepimento, all'entrata in vigore e ai destinatari della direttiva.

2002/0061 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione [24] ,

[24] GU C (...) del (...), p. (...).

visto il parere del Comitato economico e sociale [25] ,

[25] GU C (...) del (...), p. (...).

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 3, 1, punto c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità; per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, a titolo dipendente o indipendente, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, 1, del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

(2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione « Una strategia per il mercato interno dei servizi » [26] col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione « Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti » [27], il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di "presentare al Consiglio europeo che si riunirà nella primavera del 2002 (...) proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche e diplomi (...)".

[26] Documento COM(2000) 888.

[27] Documento COM(2001) 116.

(3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal dovere di rispettare eventuali condizioni non discriminatorie imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

(4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, è opportuno introdurre norme specifiche al fine di estendere l'esercizio delle attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si applicano anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno [28].

[28] GU L 178 del 17.7.2000. p.1.

(5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione dei servizi e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante, stabilendo una semplice presunzione in base a un criterio temporale.

(6) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari sistemi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte ed è opportuno riorganizzarne e razionalizzarne le norme, uniformandone i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE [29] e 92/51/CEE [30] del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE [31] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE [32], 77/453/CEE [33], 78/686/CEE [34], 78/687/CEE [35], 78/1026/CEE [36], 78/1027/CEE [37], 80/154/CEE [38], 80/155/CEE [39], 85/384/CEE [40], 85/432/CEE [41], 85/433/CEE [42] e 93/16/CEE [43] del Consiglio concernenti le professioni d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, modificate da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE [44] del parlamento europeo e del Consiglio, raggruppandole in un testo unico

[29] GU L 19 del 24.1.89, p. 16.

[30] GU L 209 del 24.7.92, p. 25.

[31] GU L 201 del 31.7.99, p. 77.

[32] GU L 176 del 15.7.77, p. 1.

[33] GU L 176 del 15.7.77, p. 8.

[34] GU L 233 del 24.8.78, p. 1.

[35] GU L 233 del 24.8.78, p. 10.

[36] GU L 362 del 23.12.78, p. 1.

[37] GU L 362 del 23.12.78, p. 7.

[38] GU L 33 del 11.2.80, p. 1.

[39] GU L 33 del 11.2.80, p. 8.

[40] GU L 223 del 21.8.85, p. 15.

[41] GU L 253 del 24.9.85, p. 34.

[42] GU L 253 del 24.9.85, p. 37.

[43] GU L 165 del 7.7.93, p. 1.

[44] GU L 206 del 31.7.01, p. 1.

(7) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato "il regime generale", gli Stati membri continuano a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato CE, non possono imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire rispetto a diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione è obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.

(8) In mancanza di una armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, è necessario che gli Stati membri ospiti prevedano la possibilità di provvedimenti compensatori proporzionati e che tengano conto, in particolare, dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrà essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.

(9) Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali hanno istituito, a livello europeo, piattaforme comuni, grazie alle quali ai professionisti che rispondono a un insieme di criteri relativi alle qualifiche professionali è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale da esse rilasciato. A certe condizioni, e sempre nel rispetto del diritto comunitario, in particolare di quello sulla concorrenza, di tali iniziative va tenuto conto, privilegiando, in questo contesto, il carattere più automatico del riconoscimento nel quadro del regime generale.

(10) Per contemplare tutte situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale va esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia perché la professione interessata non dipende da un regime sia perché, pur dipendendo da un regime specifico, il richiedente non soddisfa le condizioni per beneficiarne.

(11) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, e continuando a mantenere, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.

(12) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto devono fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista va subordinato al possesso di un determinato titolo di formazione, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minime stabiliti. Il sistema deve essere da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.

(13) Le attività professionali dei medici generici seguono un regime specifico, diverso da quello dei medici di base e specialisti. Gli Stati membri non possono perciò disporre di una specializzazione medica avente un campo d'attività professionale simile a quello dei medici generici.

(14) Nell'intento di semplificare il sistema, soprattutto in prospettiva dell'allargamento, il principio di riconoscimento automatico si deve applicare alle sole specializzazioni mediche comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche, comuni a un numero limitato di Stati membri, vanno integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica saranno limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi. La presente direttiva non pregiudica comunque la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

(15) In tutti gli Stati membri, la professione di dentista deve essere una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri faranno sì che la formazione di dentista gli conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, degli organi della masticazione e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista deve essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

(16) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione dell'insegnamento.

(17) Per semplificare, è opportuno riferirsi alla nozione di "farmacista" per delimitare il campo d'applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le norme nazionali particolari che disciplinano tali attività.

(18) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, deve poter accedere in tutti gli Stati membri, a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non deve limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né dar vita a un monopolio a profitto di questi professionisti, il cui insediamento continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le norme della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti deve poter dunque sottoporre ad essi i cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

(19) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e al loro esercizio. In particolare, la ripartizione geografica dei centri di produzione e il monopolio della dispensa dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o lo sottopongono a talune condizioni.

(20) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione deve perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di concretizzare le necessità degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edile e di tutela degli equilibri naturali.

(21) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno una diversa portata. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che si fregiano del titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di "architetto" per delimitare il campo d'applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, a prescindere dalle particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(22) Per dare efficacia al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorre definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.

(23) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità.

(24) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal sistema generale si è rivelata assai difficoltosa. Essa va dunque semplificata insieme all'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo va perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(25) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [45], è opportuno adottare i provvedimenti necessari ad attuare la presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 5 di tale decisione.

[45] GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

(26) L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(27) Va introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

(28) Le norme della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di sicurezza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

(29) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

(30) Ai sensi del principio di sussidiarietà e di proporzionalità. di cui all'articolo 5 del trattato. gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri ma lo possono essere a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per raggiungere tali obiettivi e a quanto strettamente necessario a tal fine.

(31) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, 4, e dell'articolo 45 del trattato né delle misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (Stato membro ospitante), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, accetta come condizione sufficiente per l'accesso alla professione e il suo esercizio le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (Stati membri d'origine) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione.

Articolo 2 Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori dipendenti o indipendenti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

2. Ogni Stato membro può permettere sul proprio territorio, secondo norme sue proprie, l'esercizio di attività professionali regolamentate a persone in possesso di titoli di formazione non ottenuti in uno Stato membro. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capitolo.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende con:

a) "professione regolamentata": attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, attraverso norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;

b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11. 2, punto a) - e/o un'esperienza professionale;

c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che ne dà adeguata comunicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha un'esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, 2.

Articolo 4 Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla con gli stessi diritti dei cittadini.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato eserciterà nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono simili.

3. Se la professione per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi dell'articolo 14, con il riconoscimento delle qualifiche del richiedente quest'ultimo può accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività.

Titolo II Libera prestazione di servizi

Articolo 5 Principio di libera prestazione di servizi

1. Senza pregiudicare l'articolo 6, secondo comma, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore é legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa attività professionale e

b) in caso di spostamento del prestatore, se ha esercitato tale attività per almeno due anni nello Stato membro di stabilimento quando la professione non vi è regolamentata.

2. Ai fini della presente direttiva, se il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante, si presume essere una "prestazione di servizi" l'esercizio in uno Stato membro di un'attività professionale per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno da parte di un professionista stabilito in un altro Stato membro.

La presunzione di cui al primo comma non pregiudica una valutazione caso per caso, in particolare alla luce della durata della prestazione, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro in cui il prestatore é legalmente stabilito se in esso esiste tale titolo regolamentato per l'attività professionale interessata.

Il titolo è indicato nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento, in modo da evitare ogni confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Articolo 6 Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 5, 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro in particolare dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale;

b) l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia, il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso d'urgenza, successivamente, l'ente di cui al primo capoverso, punto b), della sua prestazione di servizi.

Articolo 7 Informazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 53. In caso d'urgenza, il fornitore informa il punto di contatto di questo Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Articolo 8 Cooperazione amministrativa

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Inoltre, nei casi di cui all'articolo 5, 1, punto b), le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere al punto di contatto dello Stato membro di stabilimento, di cui all'articolo 53, la prova che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno 2 anni nello Stato membro di stabilimento. Tale prova può essere portata da qualsiasi mezzo.

Articolo 9 Informazione dei destinatari del servizio

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri faranno sì che il prestatore fornisca al destinatario del servizio le seguenti informazioni:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro commerciale in cui è iscritto. il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) un riferimento alle norme professionali dello Stato membro di stabilimento e ai modi per accedervi;

f) Se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione di cui all'articolo 22, 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [46].

[46] GU L 145 del 13.6.1977, p. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, p. 34).

Titolo III Libertà di stabilimento

Capitolo I Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Articolo 10 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica a tutte le professioni non coperte dai capitoli II e III del presente titolo e ai richiedenti che non soddisfano le condizioni previste da dette sezioni.

Articolo 11 Livelli di qualifica

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti i seguenti cinque livelli di qualifica professionale:

a) livello 1 « attestato di competenza »;

b) livello 2 « certificato »;

c) livello 3 « diploma che sancisce una formazione breve »;

d) livello 4 « diploma che sancisce una formazione media »;

e) livello 5 « diploma che sancisce una formazione superiore »;

2. Il livello 1 corrisponde a:

a) un attestato di competenza consegnata da un'autorità competente dello Stato membro d'origine in base a una formazione molto breve, a un esame specifico no preceduto da una formazione o all'esercizio a tempo pieno per tre anni consecutivi della professione in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente negli ultimi dieci anni

b) una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il suo titolare possiede conoscenze generali.

3. Il livello 2 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento secondario professionale o generale ma completato da un ciclo professionale.

4. Il livello 3 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento postsecondario di almeno 1 anno e inferiore a 3 anni.

Sono assimilate alle formazioni di livello 3:

a) le formazioni a struttura particolare che conferiscono un analogo livello professionale e che preparano a responsabilità e funzioni comparabili. Si considerano tali in particolare le formazioni di cui all'allegato II;

b) le formazioni regolamentate, orientate specificamente all'esercizio di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi eventualmente completato da una formazione, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e livello sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione o controllati o approvati dall'autorità a tal fine designata. Si considerano tali in particolare le formazioni regolamentate di cui all'allegato III.

5. Il livello 4 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di almeno 3 anni e inferiore a 4 anni.

Sono assimilate a formazioni di livello 4 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di 3 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, e, oltre al ciclo di studi postsecondari, eventualmente, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato questione o vanno controllati o approvati dall'autorità all'uopo designata.

6. Il livello 5 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento superiore di almeno 4 anni.

Sono assimilate a formazioni di livello 5 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di almeno 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, ed, eventualmente, oltre al ciclo di studi postsecondari, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato questione o vanno controllati o approvati dall'autorità all'uopo designata.

Articolo 12 Formazioni assimilate

È assimilata a un titolo che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo o insieme di titoli rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che in esso conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione.

È anche assimilato a questo titolo di formazione, alle stesse condizioni di cui al precedente comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o al suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni.

Articolo 13 Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere stati ottenuti in uno Stato membro;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.

2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al 1, vanno permessi anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per 2 anni nel corso degli ultimi 10, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione:

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle norme legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11,

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i 2 anni d'esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione, di cui a tale comma, detenuti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 11, 4, punto b); 5, secondo comma; 6, secondo comma.

Articolo 14 Provvedimenti di compensazione

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a 3 anni o una prova attitudinale:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, 1 o 2, è inferiore di almeno 1 anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante,

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al 1, lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla scelta lasciata al migrante tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale di cui al primo comma, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro 3 mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il termine, la deroga può essere applicata.

3. Ai fini dell'applicazione del 1, punti b) e c), per « materie sostanzialmente diverse » si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e la cui durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

4. Il 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, deve innanzitutto verificare se le conoscenze acquisite da esso nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al 3, o parte di essa.

Articolo 15 Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1. Le associazioni professionali possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo, per piattaforma comune si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.

Se la Commissione ritiene che la piattaforma interessata sia tale da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, essa la comunica agli Stati membri e prende decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

2. Se le qualifiche del richiedente rispondono ai criteri delle qualifiche fissati con una decisione ai sensi del 1, lo Stato membro ospitante rinuncia all'applicazione dell'articolo 14.

3. Se uno Stato membro ritiene che una piattaforma comune non offra più garanzie adeguate rispetto alle qualifiche professionali, comunica ciò alla Commissione che prende eventuali decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

Capitolo II Riconoscimento dell'esperienza professionale

Articolo 16 Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l'accesso o l'esercizio di una delle attività elencate all'allegato IV, è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'esercizio deve essere avvenuto ai sensi degli articoli 17 e 18.

Articolo 17 Attività che compaiono sull'elenco I dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco I dell'allegato IV, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

a) per 5 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa

b) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale

c) oppure per 4 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

d) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno 5 anni a titolo dipendente

e) oppure per 5 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale

f) ovvero per 6 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui ai punti a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 52.

Articolo 18 Attività che compaiono sull'elenco II dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco II, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

a) per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa

b) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente

c) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione a titolo dipendente per almeno 3 anni

d) ovvero per 3 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi di cui ai punti a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 52.

Articolo 19 Modifica dell'elenco di attività di cui all'allegato IV

Gli elenchi delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

Capitolo III Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 20 Principio di riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 e 5.7.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 40 e 42, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e il loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5 1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 e 5.7.2.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 21, 25, 31, 34 e 45.

2. Ogni Stato membro riconosce, per l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di sicurezza sociale i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione dell'articolo 26.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 28.

3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.4, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 36 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 37, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e al loro esercizio, gli stessi effetti sul loro territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 21 e 39.

4. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.2 oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del 1 sanciscono una formazione iniziata nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

5. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 e 5.6.4 che garantiscono che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V, ai punti 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1.

Le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1, possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, tale aggiornamento può modificare, in seno ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme legislative, regolamentari e amministrative che esso approva in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal presente capitolo.

La Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 e 5.7.2.

Articolo 21 Diritti acquisiti

1. Senza pregiudicare diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che consentono le attività professionali di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non rispondono all'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 36 e 40, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se essi sanciscono una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 e 5.6.4, se accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che consentono l'attività professionale di medico di base e di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non rispondono ai requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 36 e 40 se sanciscono una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1989 per i medici di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle autorità competenti tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 e 5.6.4.

3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non rispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 e 5.6.4, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 22, 23, 26, 29, 32, 35, 36 e 40 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 e 5.6.4.

Sezione 2 Medico

Articolo 22 Formazione di medico di base

1. L'ammissione alla formazione di medico di base suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto come equivalente, di uno Stato membro.

2. La formazione di medico di base comprende almeno 6 anni di studi o 5.500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

3. La formazione continua garantisce, secondo modalità proprie di ogni Stato membro, che chi abbia completato i propri studi possa seguire i progressi della medicina.

Articolo 23 Formazione di medico specialista

1. L'ammissione alla formazione di medico specialista suppone il compimento e la convalida di 6 anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 22 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

2. La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero e universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punto 5.1.4, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto.

La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. I posti vanno perciò adeguatamente retribuiti.

La formazione può essere interrotta per motivi come servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. L'interruzione non ridurrà la durata totale della formazione.

4. In via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare la formazione specializzata a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali, se, per giustificate circostanze individuali, non è possibile una formazione a tempo pieno. Le competenti autorità fanno sì che durata totale e qualità della formazione a tempo parziale di specialisti non sia inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Il livello non può essere compromesso né dal carattere di formazione a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale remunerata a titolo privato.

La formazione a tempo parziale dei medici specialisti risponde agli stessi requisiti della formazione a tempo pieno, da cui si distingue solo con la possibilità di limitare la partecipazione ad attività mediche a un periodo pari almeno alla metà di quello previsto per la formazione a tempo pieno.

La formazione a tempo parziale va perciò adeguatamente retribuita.

5. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione di medico specialista al possesso di uno dei titoli di formazione di medico di base di cui all'allegato V, punto 5.1.2.

6. Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

Articolo 24 Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 20 sono quelli che, comunicati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.3, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.4.

L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.4, di nuove specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri, può essere decisa ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

Articolo 25 Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data di 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 23, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata in seno alle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.3 e 5.1.4.

3. Ogni Stato membro che applichi norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di medico specialista rilasciati dagli altri Stati membri e corrispondenti, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, purché sanciscano una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.3, e siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio dell'attività in questione da parte dei loro titolari per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione di medico specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 aprile 1992 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato VI, punto 6.1.

4. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di medico specialista che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.3, e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 58, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia riguardo all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale di medico specialista.

5. Ogni Stato membro che ha abrogato le norme legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato VI, punto 6.1, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato VI, punto 6.1.

Articolo 26 Formazione di medico generico

1. L'ammissione alla formazione di medico generico suppone il compimento e la convalida di 6 anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 22.

2. La formazione di medico generico che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro l'1 gennaio 2006 dura almeno 2 anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno 3 anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 22 implica una formazione pratica dispensata in ambiente ospedaliero autorizzato dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dall'1 gennaio 2006.

È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione di medico generico era di due anni alla data dell'1 gennaio 2001.

3. La formazione di medico generico avviene a tempo pieno sotto il controllo di autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno 6 mesi in ambiente ospedaliero autorizzato dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno 6 mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa sarà collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, senza pregiudicare i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di 6 mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4. In via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specifica in medicina generale a tempo parziale, di livello qualitativamente equivalente a quello della formazione a tempo pieno, rispettando le seguenti condizioni particolari:

a) la durata totale della formazione non verrà ridotta perché effettuata a tempo parziale;

b) la durata settimanale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore alla metà della durata settimanale di quella a tempo pieno;

c) la formazione a tempo parziale includerà una serie di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in ambiente ospedaliero che per quella dispensata in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie. Numero e durata di tali periodi di formazione a tempo pieno devono essere tali da preparare in modo adeguato all'esercizio effettivo della medicina generale.

5. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di medico generico al possesso di uno dei titoli di formazione di medico di base di cui all'allegato V, punto 5.1.2.

6. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma in possesso di un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato da autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono soprattutto in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno 6 mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 27 Esercizio delle attività professionali di medico generico

In seno al suo regime nazionale di sicurezza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico generico al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

Articolo 28 Diritti acquisiti, specifici ai medici generici

1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, in seno al suo regime nazionale di sicurezza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico generico, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato, in virtù delle norme applicabili alla professione di medico - che consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 20 o dell'articolo 21.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, a richiesta, il certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico generico nel quadro del loro regime nazionale di sicurezza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico generico in seno al suo regime nazionale di sicurezza sociale.

Sezione 3 Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Articolo 29 Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale va preceduta da una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organismi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole professionali per infermieri.

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma almeno equivalente a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.2.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.2.2, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico

In nessun Stato membro, l'aggiornamento non può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico deve rappresentare almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

In via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.

4. L'insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui i candidati infermieri acquisiscono le conoscenze, la comprensione, le abilità e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è effettuata da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, in seno al gruppo, a diretto contatto con persone sane o malate e/o una collettività, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e abilità acquisite. Egli apprende non solo a essere un membro del gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività.

L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. Nell'insegnamento potrà essere integrato altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano all'attività dei servizi in questione poiché essa contribuisce alla loro formazione e permette loro di apprendere ad assumersi le responsabilità implicate dalle cure infermieristiche.

Articolo 30 Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.2.3.

Articolo 31 Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all'articolo 21 comprenderanno la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e amministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

Sezione 4 Dentista

Articolo 32 Formazione di dentista

1. L'ammissione alla formazione di dentista suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, di uno Stato membro.

2. La formazione di dentista comprende almeno 5 anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma almeno equivalente a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.2 tenuti in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.3.2, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

Articolo 33 Esercizio delle attività professionali di dentista

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.3.3.

2. La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all'articolo 32 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista suppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3. Sono assimilati ai titolari di tale titolo di formazione i beneficiari degli articoli 21 o 34.

3. Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere ed esercitare l'attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mandibole e dei tessuti attigui, nel rispetto delle norme regolamentari e deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.3.3.

Articolo 34 Diritti acquisiti, specifici ai dentisti

1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.3, i titoli di formazione medica rilasciati in Italia, Spagna e Austria a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato.

L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

a) tali persone hanno esercitato effettivamente e lecitamente a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all'articolo 33, per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato;

b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione che appare per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.3.

È dispensato dalla pratica professionale di 3 anni, di cui al secondo comma, punto a), chi abbia portato a termine studi di almeno 3 anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 32.

2. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti italiane.

L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze comparabili a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, punto 5.3.3 per l'Italia

b) tali persone hanno esercitato effettivamente e lecitamente a titolo principale in Italia l'attività di cui all'articolo 33, per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato

c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente, a titolo principale e alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.3, le attività di cui all'articolo 33.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, punto a), chi abbia portato a termine studi di almeno 3 anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 32.

3. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di dentista specialista di cui all'allegato VI, punto 6.2, rilasciati dagli altri stati membri, che sanciscono una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui al suddetto allegato e sono accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo, lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 che precedono il rilascio dell'attestato.

Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione di dentista specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 ottobre 1989 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato VI, punto 6.2.

4. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di dentista specialista di cui all'allegato VI, punto 6.2, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui al suddetto allegato e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 58, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia riguardo all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale di dentista specialista.

Sezione 5 Veterinario

Articolo 35 Formazione di veterinario

1. La formazione di veterinario comprende almeno 5 anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma che compare all'allegato V, punto 5.4.2.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.4.2, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

2. L'ammissione alla formazione di veterinario suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, di uno Stato membro.

Sezione 6 Ostetrica

Articolo 36 Formazione di ostetrica

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.2,

b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.2 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.5.2, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi 10 anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I,

b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5,2.3, per la possibilità II.

3. In via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.

Articolo 37 Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.4, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 20 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni:

i) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore, o in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze,

ii) o seguita da una pratica professionale di 2 anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del 2.

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 2 anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.3;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.3 e seguito da una pratica professionale di 1 anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del 2.

2. L'attestato di cui al 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'ottenimento del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

Articolo 38 Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il 2. Esse sono esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.4.

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle attività di cui all'allegato V, punto 5.5.3.

Articolo 39 Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

1. Ogni Stato membro riconosce - come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di ostetrica soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 36 ma, ai sensi dell'articolo 37, riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 37, 2 - i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.4, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno 2 anni consecutivi nei 5 che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Le norme del 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione d'ostetrica sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e rispondente a tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 36 ma, ai sensi dell'articolo 37, riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 37, 2, se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 ottobre 1989.

Sezione 7 Farmacista

Articolo 40 Formazione di farmacista

1. L'ammissione alla formazione di farmacista suppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, di uno Stato membro.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno 5 anni, di cui almeno:

a) 4 anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università,

b) 6 mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.2.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.6.2, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

Articolo 41 Esercizio delle attività professionali di farmacista

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e aperta ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.4.

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 40 siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le attività di cui all'allegato V, punto 5.6.3, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare.

3. Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.4, e al requisito di un'esperienza professionale complementare, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un certificato delle competenti autorità dello Stato membro d'origine attestante che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.

4. Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esiste un concorso a prove per scegliere, fra i titolari di cui al 1, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.4 o che beneficiano dell'articolo 21.

Sezione 8 Architetto

Articolo 42 Formazione di architetto

1. La formazione d'architetto comprende almeno 4 anni di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno 3 a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantirà l'acquisizione delle conoscenze e competenze di cui all'allegato V, punto 5.7.1.

Le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V, punto 5.7.1, possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

Articolo 43 Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all'articolo 42, è riconosciuta soddisfare l'articolo 20 anche la formazione impartita in 3 anni delle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che risponde ai requisiti di cui al primo paragrafo del presente articolo e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 40 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'allegato V, punto 5.7.1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

2. In deroga all'articolo 42, è riconosciuta soddisfare l'articolo 20, nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, rispondente ai requisiti dell'articolo 42, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame sarà di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 42, 1, primo comma.

Articolo 44 Esercizio dell'attività professionale di architetto

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle solitamente esercitate con il titolo professionale di architetto.

2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a portare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi con la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La qualità d'architetto degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

Articolo 45 Diritti acquisiti, specifici agli architetti

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione d'architetto, di cui all'allegato VI, punto 6.3, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non rispondono ai requisiti minimi di cui all'articolo 42, attribuendo loro lo stesso effetto sul suo territorio che hanno i titoli di formazione d'architetto che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale d'architetto.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2. Fatto salvo il 1, ogni Stato membro riconosce, e attribuisce loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di una normativa per accedere ed esercitare all'attività di architetto, alle seguenti date:

a) alla data dell'1 gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia

b) alla data del 5 agosto 1987 per gli altri stati membri.

Gli attestati ci sui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a portare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tale normativa, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

Capitolo IV Disposizioni comuni in materia di stabilimento

Articolo 46 Documentazione e formalità

1. Quando deliberano su una domanda per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono il segreto sulle informazioni trasmesse.

2. Lo Stato membro ospitante, venuto a conoscenza di fatti gravi e precisi, verificatisi al di fuori del suo territorio prima dello stabilimento dell'interessato in tale Stato, e suscettibili di avere in esso conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine.

Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e l'ampiezza delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni loro trasmesse.

3. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 47 Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2. La procedura d'esame della domanda di esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro 3 mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

3. La decisione, o la mancata decisione, nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Articolo 48 Uso del titolo professionale

1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante, che, in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

Tuttavia, se nello Stato membro ospitante l'accesso a una professione è parziale ai sensi dell'articolo 4, 3, tale Stato membro può annettere al titolo professionale una menzione adeguata.

2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione di cui all'allegato I, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali, solo alle condizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 49 Conoscenze linguistiche

1. I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali hanno le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

2. Gli Stati membri fanno sì che i beneficiari acquisiscano eventualmente le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale nello Stato membro ospitante.

Titolo IV Modalità di esercizio della professione

Articolo 50 Uso del titolo di formazione

Fatti salvi gli articoli 5, 3, e 48, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di formazione dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato.

Se il titolo di formazione dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di formazione dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

Articolo 51 Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi gli articoli 5, 1, e 6, primo comma, punto b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere convenzionati con una assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro.

Titolo V Cooperazione amministrativa e competenze esecutive

Articolo 52 Autorità competenti

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Ogni Stato membro designa un coordinatore della attività delle autorità di cui al 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;

b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Per portare a termine il compito di cui al secondo comma, punto b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 53.

Articolo 53 Punti di contatto

Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;

b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con i punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

I punti di contatto informano la Commissione dei casi trattati ai sensi del primo comma, punto b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

Articolo 54 Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, qui di seguito denominato "il comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, 6, della decisione 1999/468/CE è di due mesi.

3. Il comitato può essere adito per qualsiasi altra questione relativa all'attuazione della presente direttiva.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Titolo VI Altre disposizioni

Articolo 55 Relazioni

A partire dalla scadenza del termine di cui all'articolo 58, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema messo in atto. Oltre a commenti generali, la relazione comprenderà una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della direttiva.

Articolo 56 Clausola di deroga

Se uno Stato membro incontrasse forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

Articolo 57 Abrogazione

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all'articolo 58.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono relativi alla presente direttiva.

Articolo 58 Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro (due anni dalla pubblicazione sulla GU). Ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste norme, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 59 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 60 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

IRLANDA [47]

[47] Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito :

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [48] 2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland48 3. The Association of Certified Accountants48 4. Institution of Engineers of Ireland 5. Irish Planning Institute

[48] Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

REGNO UNITO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera a)

1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione :

in Germania :

- infermiere(a) puericultore(trice) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger")

- esperto(a) di cinesiterapia ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)") [49]

[49] A partire dal 1° giugno 1994, il titolo professionale di "Krankengymnast(in)" è sostituito da quello di "Physiotherapeut(in)". Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di "Krankengymnast(in)".

- ergoterapeuta ("Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)")

- ortofonista ("Logopaede/Logopaedin")

- ortottico(a) ("Orthoptist(in)")

- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)")

- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato ("Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)")

- assistente tecnico medico di laboratorio ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)")

- assistente tecnico medico in radiologia ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)")

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ("medizinisch-technische(r) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik")

- assistente tecnico in medicina veterinaria ("veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)")

- dietista ("Diaetassistent(in)")

- tecnico farmaceutico ("Pharmazieingenieur"), (corsi dispensati prima del 31.3.1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Länder che ad essa appartenevano)

- infermiere(a) psichiatrico(a) ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger")

- logoterapeuta ("Sprachtherapeut(in)")

in Italia :

- odontotecnico

- ottico

- podologo

in Lussemburgo :

- assistente tecnico medico in radiologia ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie")

- assistente tecnico medico di laboratorio ("assistant(e) technique médical(e) de laboratoire")

- infermiere(a) psichiatrico(a) ("infirmier/ière psychiatrique")

- assistente tecnico medico in chirurgia ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie")

- infermiere(a) puericultore (puericultrice) ("infirmier/ière puériculteur/trice")

- infermiere(a) anestesista ("infirmier/ière anesthésiste")

- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) ("masseur/euse diplômé(e)")

- educatore (educatrice) ("éducateur/trice")

nei Paesi Bassi :

- assistente veterinario ("dierenartassistent")

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

(i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame

(ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto

(iii) o almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto

(iv) o, nel caso degli assistenti veterinari ("dierenartassistent") nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime "MBO") o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame..

In Austria :

- formazione di base specifica in puericultura ("spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege")

- formazione di base specifica in assistenza psichiatrica ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege")

- ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker")

- podologo ("Fusspfleger")

- tecnico audioprotesista ("Hoergeraeteakustiker")

- rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- massaggiatore ("Masseur")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- maestro/a di scuola materna("Kindergaertner/in")

- educatore ("Erzieher")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

2. Settore dei mastri artigiani («Mester»/«Meister»/«Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal Titolo III, capitolo II, della presente direttiva

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

- ottico ("optometrist")

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;

- ortopedico, meccanico ortopedico ("ortopaedimekaniker")

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

- calzolaio ortopedico ("orthopaediskomager")

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

in Germania :

- ottico ("Augenoptiker")

- odontotecnico ("Zahntechniker")

- ortopedico ("Bandagist")

- audioprotesista ("Hoergeraeteakustiker")

- meccanico ortopedico ("Orthopaediemechaniker")

- calzolaio ortopedico ("Orthopaedieschuhmacher")

in Lussemburgo:

- ottico ("opticien")

- odontotecnico ("mécanicien dentaire")

- audioprotesista ("audioprothésiste")

- meccanico ortopedico ("mécanicien orthopédiste/bandagiste")

- calzolaio ortopedico ("orthopédiste-cordonnier")

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

in Austria :

- ortopedico bendaggi ("Bandagist")

- bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger")

- ottico ("Optiker")

- calzolaio ortopedico ("Orthopaedieschuhmacher")

- tecnico ortopedico ("Orthopaedietechniker")

- odontotecnico ("Zahntechniker")

- giardiniere ("Gaertner")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister";

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

- perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft")

- perito in economia domestica rurale ("Meister in der laendlichen Hauswirtschaft")

- perito orticoltore ("Meister im Gartenbau")

- perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemüsebau")

- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung")

- perito in vitivinicoltura ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft")

- perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia ("Meister in der Molkerei- und Kaesereiwirtschaft")

- perito in tecniche dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft")

- perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft")

- perito in tecniche dell'allevamento di pollame ("Meister in der Geflügelwirtschaft")

- perito in apicoltura ("Meister in der Bienenwirtschaft")

- perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft")

- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft")

- perito in magazzinaggio agricolo ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

3. Settore marittimo

(a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

- comandante della marina mercantile ("skibsfoerer")

- secondo ufficiale ("overstyrmand")

- timoniere, ufficiale di guardia ("enestyrmand, vagthavende styrmand")

- ufficiale di guardia ("vagthavende styrmand")

- direttore di macchina ("maskinchef")

- primo ufficiale di macchina ("l. maskinmester")

- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia ("l. maskinmester/vagthavende maskinmester")

in Germania:

- comandante «AM» ("Kapitaen AM")

- comandante «AK» ("Kapitaen AK")

- ufficiale di coperta «AMW» ("Nautischer Schiffsoffizier AMW")

- ufficiale di coperta «AKW» ("Nautischer Schiffsoffizier AKW")

- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina «CT» ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen")

- macchinista «CMa» - primo ufficiale di macchina ("Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen")

- direttore di macchina «CTW» ("Schiffsbetriebstechniker CTW")

- macchinista «CMaW» - ufficiale di macchina unico responsabile ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier")

in Italia:

- ufficiale di coperta

- ufficiale di macchina

nei Paesi Bassi:

- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)")

- motorista diplomato per la navigazione costiera ("diploma motordrijver")

- funzionario VTS ("VTS-functionaris")

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

- (i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

- (ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

- nei Paesi Bassi:

(i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)") e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

(ii) per i funzionari VTS ("VTS-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

(b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania :

- comandante «BG»/pesca ("Kapitaen BG/Fischerei")

- comandante «BLK»/pesca ("Kapitaen BLK/Fischerei")

- ufficiale di coperta «BGW»/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei")

- ufficiale di coperta «BK»/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei")

- nei Paesi Bassi :

- pilota di nave, meccanico, di V ("stuurman werktuigkundige V")

- meccanico di IV di nave da pesca ("werktuigkundige IV visvaart")

- pilota di IV di nave da pesca ("stuurman IV visvaart")

- pilota di nave, meccanico, di VI ("stuurman werktuigkundige VI")

che sono formazioni:

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

in Italia :

- geometra

- perito agrario

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

(i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,

(ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni

seguito dall'esame di Stato;.

nei Paesi Bassi:

- ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder")

- odontotecnico ("tandprotheticus")

che sono cicli di studi e di formazione professionale

(i) nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

(ii) nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;

in Austria:

- guardia forestale ("Foerster")

- consulente tecnico ("Technisches Buero")

- intermediario lavoro ad interim ("UEberlassung von Arbeitskraeften - Arbeitsleihe")

- agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung")

- consulente finanziario ("Vermoegensberater")

- investigatore privato ("Berufsdetektiv")

- agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe")

- agente immobiliare ("Immobilienmakler")

- amministratore di stabili ("Immobilienverwalter")

- agente pubblicitario ("Werbeagentur")

- fiduciario immobiliare ("Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer")

- agente per il recupero di crediti ("Inkassoinstitut")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

- consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

- perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister")

- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»

- ingegnere elettrotecnico minerario ("mine electrical engineer")

- ingegnere meccanico minerario ("mine mechanical engineer")

- odontoterapeuta ("dental therapist")

- odontoigienista ("dental hygienist")

- ottico diplomato ("dispensing optician")

- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza ("mine deputy")

- curatore fallimentare ("insolvency practitioner")

- notaio abilitato ("licensed conveyancer")

- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted")

- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted")

- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("third mate - freight passenger ships unrestricted")

- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted")

- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area")

- tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti ("certified technically competent person in waste management")

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National Vocational Qualifications" (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto "Scottish Vocational Qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National Framework of Vocational Qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ALLEGATO III Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera b)

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National Vocational Qualifications" (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto "Scottish Vocational Qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National Framework of Vocational Qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

- I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ("technischer(e) Assistent(in)") e di assistente commerciale ("kaufmännischer(e) Assistent(in)"), alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ("staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"), aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e comprendono:

(i) almeno tre anni [50] di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

[50] La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università ("Abitur"), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle "Fachhochschulen" (la "Fachhochschulreife"), ossia dodici anni di formazione preliminare.

(ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

(iii) o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

- I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ("Techniker(in)"), periti di economia aziendale ("Betriebswirte(in)"), progettisti ("Gestalter(in)") e assistenti familiari ("Familienpfleger(in)") sanciti da un diploma statale ("staatlich geprüft"), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

- I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almento nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

Nei Paesi Bassi:

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("MBO"), concludentesi con un esame.

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("VBO") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

- I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Höhere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschlieâlich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

- I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") o delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

ALLEGATO IV Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17 e 18

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive

68/366/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE e 82/489/CEE

1

Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

Classe 23 Industria tessile

232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero

233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero

234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico

235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa

236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami

237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze

238 Finissaggio dei tessili

239 Altre industrie tessili

Classe 24 Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)

242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione

243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)

244 Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento

245 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

Classe 25 Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

251 Taglio e preparazione industriale del legno

252 Fabbricazione di articoli semifiniti in legno

253 Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)

254 Fabbricazione di imballaggi in legno

255 Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)

259 Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli

Classe 26 260 Industrie del mobile in legno

Classe 27 Industrie della carta e della sua trasformazione

271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta

Classe 28 280 Stampa, edizioni e industrie collegate

Classe 29 Industria del cuoio e delle pelli

291 Concia del cuoio e delle pelli

292 Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

Ex classe 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

301 Trasformazione della gomma e dell'amianto

302 Trasformazione delle materie plastiche

303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche

Ex classe 31 Industria chimica

311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi

312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)

313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]

Classe 32 320 Lavorazione del petrolio

Classe 33 Industria dei prodotti minerali non metallici

331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio

332 Industria del vetro

333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari

334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso

335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso

339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici

Classe 34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi

341 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A. ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)

342 Fabbricazione di tubi d'acciaio

343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo

344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi

345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi

Classe 35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)

351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi

352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli

353 Costruzioni metalliche

354 Costruzione di caldaie e serbatoi

355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)

359 Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

Classe 36 Costruzione di macchine non elettriche

361 Costruzione di macchine e trattori agricoli

362 Costruzione di macchine per ufficio

363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire

365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini

366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto

367 Fabbricazione di organi di trasmissione

368 Costruzione di altri macchinari specifici

369 Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

Classe 37 Costruzione di macchine e materiale elettrico

371 Fabbricazione di fili e cavi elettrici

372 Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

373 Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria

374 Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali

375 Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici

376 Costruzione di apparecchi elettrodomestici

377 Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione

378 produzione di pile ed accumulatori

379 riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)

Ex Classe 38 Costruzione di materiale da trasporto

383 Costruzione di automezzi e loro parti staccate

384 Riparazione di automezzi, cicli, motocicli

385 Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate

389 Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.

Classe 39 Industrie manifatturiere diverse

391 Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo

392 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)

393 Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche

394 Fabbricazione e riparazione di orologi

395 Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose

396 Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali

397 Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

399 Industrie manifatturiere diverse

Classe 40 Edilizia e genio civile

400 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione

401 Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)

402 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

403 Installazioni varie per l'edilizia

404 Finitura dei locali

2

Direttiva 68/366/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Classe 20A 200 Industrie dei grassi vegetali e animali

20B Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)

201 Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne

202 Industria casearia

203 Preparazione di conserve di frutta e di legumi

204 Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare

205 Lavorazione delle granaglie

206 Panetteria, pasticceria, biscottificio

207 Produzione e raffinazione dello zucchero

208 Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

209 Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

Classe 21 Fabbricazione di bevande

211 Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche

212 Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)

213 Produzione di birra e malto

214 Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate

Ex 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

304 Industria dei prodotti amilacei

3

Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura CITI

Ex 04 Pesca

043 Pesca nelle acque interne

Ex.38 Costruzione di materiale da trasporto

381 Costruzione navale e riparazione di navi

382 Costruzione di materiale ferroviario

386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

Ex 71 Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:

ex 711 Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze

ex 712 Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori

ex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)

ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)

ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)

73 Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

Ex 85 Servizi personali

854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

ex 856 Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter

ex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

4

Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) - acquisto e vendita di merci da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

- acquisto e vendita di merci su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti

b) attività che formato oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

5

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)]

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione

- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A , lettere a), b) o d)].

6

Direttiva 82/489/CEE

Nomenclatura ISIC

Ex 855 Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

Lista II

Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

1

Direttiva 64/222/CEE

(Direttive di liberalizzazione 64/423/CEE e 64/224/CEE)

1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2

Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC : Commercio al minuto

Attività escluse :

012 Locazione di macchine agricole

640 Affari immobiliari, locazione

713 Locazione di automobili, di vetture e di cavalli

718 Locazione di carrozze e vagoni ferroviari

839 Locazione di macchine per ditte commerciali

841 Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film

842 Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali

843 Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta

853 Locazione di camere ammobiliate

854 Locazione di biancheria

859 Locazione di indumenti

3

Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).

2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

4

Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

Ex 62 Banche e altri istituti finanziari

Ex 620 Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

Ex 71 Trasporti

Ex 713 Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli

Ex 719 Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi

Ex 82 Servizi forniti alla collettività

827 Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici

Ex 84 Servizi ricreativi

843 Servizi ricreativi non classificati altrove:

- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo

- attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)

- attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.)

Ex 85 Servizi personali

Ex 851 Servizi domestici

Ex 855 Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere

Ex 859 Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:

- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi

- locazione di vestiti e guardaroba

- agenzie matrimoniali e servizi analoghi

- attività a carattere divinatorio e congetturale

- servizi igienici ed attività connesse

- pompe funebri e manutenzione dei cimiteri

- guide accompagnatrici ed interpreti turistici

5

Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

6

Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D ]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;

- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;

- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;

- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;

- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

ALLEGATO V Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione Allegato V.1 : Medici

5.1.1. Conoscenze e competenze

La formazione di medico di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.1.2. Titoli di formazione di medico di base

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

5.1.3. Titoli di formazione di medico specialista

>SPAZIO PER TABELLA>

5.1.4. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

5.1.5. Titoli di formazione di medico generico

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato V.2 : Infermiere responsabile dell'assistenza generale

5.2.1. Conoscenze e competenze

La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.2.2. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

>SPAZIO PER TABELLA>

5.2.3. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato V.3 : Dentista

5.3.1. Conoscenze e competenze

La formazione di dentista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.3.2. Programma di studi per il dentista

>SPAZIO PER TABELLA>

5.3.3. Titoli di formazione di dentista

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato V.4 : Veterinario

5.4.1. Conoscenze e competenze

La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.4.2. Programma di studi per i veterinari

>SPAZIO PER TABELLA>

5.4.3. Titoli di formazione di veterinario

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato V.5: Ostetrica

5.5.1. Conoscenze e competenze (Tipi di formazione I e II)

La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.5.2. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

>SPAZIO PER TABELLA>

L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L'insegnamento ostetrico clinico (parte B del programma di formazione) deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

5.5.3.- Attività dell'ostetrica ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

5.5.4. Titoli di formazione di ostetrica

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato V.6 : Farmacista

5.6.1. Conoscenze e competenze

La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.6.2. Programma di studi per i farmacisti

>SPAZIO PER TABELLA>

5.6.3. Attività di farmacista ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

5.6.4. Titoli di formazione di farmacista

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato V.7 : Architetto

5.7.1. Conoscenze e competenze

La formazione di architetto garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.7.2. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

6.1. Diritti acquisiti dei medici specialisti

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Diritti acquisiti dei dentisti specialisti

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 45, paragrafo 1

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1

1. Documenti

a) Prova della nazionalità dell'interessato.

b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.

c) Per i casi di cui all'articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro d'origine.

d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.

f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata :

- una prova della capacità finanziaria del richiedente

- la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia

detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.

2. Certificati

a) Per facilitare l'applicazione del titolo III, capitolo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tali titolo sono effettivamente quelli di cui alla presente direttiva.

b) In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al titolo III, capitolo III della presente direttiva, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 26, 29, 32, 35, 36, 40 e 42.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

>SPAZIO PER TABELLA>

1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

A-1, A-7 0 3 1 Spese per riunioni di comitati

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'iniziativa (parte B): milioni di euro in SI

Non applicabile

2.2 Periodo d'applicazione:

(Anni d'inizio e di scadenza)

2005-[...]

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (vedere punto 6.1.1)

Non applicabile

Milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (vedere punto 6.1.2)

Non applicabile

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento(vedere punti 7.2 e 7.3) (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Le spese previste non coprono le spese d'interpretazione, che non vengono attualmente fatturate dal SCIC. Se in futuro tali spese venissero fatturate esse andrebbero aggiunte all'importo indicato.

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

[...] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

[...] Può rivelarsi necessario ricorrere alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate [51]

[51] Per più ampie informazioni si rimanda alla nota esplicativa separata.

[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

OPPURE

[...] Incidenza finanziaria - Ripercussioni sulle entrate:

- Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate vanno riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

Milioni di euro (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

(Indicare unicamente la base giuridica principale)

Articoli 40, 47 e 55 del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario [52]

[52] Per più ampie informazioni si rimanda alla nota esplicativa separata.

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Le spese contemplate sono destinate a finanziare le riunioni del Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, la cui costituzione è proposta nell'ambito del titolo V della proposta di direttiva.

Il comitato in questione opera nel quadro della decisione "comitatologia". La procedura di regolamentazione si applica per l'aggiornamento di alcuni aspetti tecnici della direttiva, su cui si fonda il riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre che per l'adozione di decisioni in merito alle piattaforme professionali e la clausola di deroga.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

(Occorre:

a) spiegare come e quando la valutazione ex ante è stata effettuata (autore, calendario e se sono disponibili rapporti) o come sono state ottenute le informazioni corrispondenti [53].

[53] Per le informazioni minime obbligatorie da presentare in merito alle iniziative nuove si veda il documento SEC (2000)1051.

Non applicabile

b) descrivere brevemente le constatazioni e gli insegnamenti tratti dalla valutazione ex ante)

Non applicabile

5.1.3 Disposizioni adottate in seguito alla valutazione ex post

Non applicabile

5.2 Iniziative previste e modalità dell'intervento di bilancio

Non applicabile

5.3 Modalità d'attuazione

Non applicabile

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Non applicabile. Nessuna incidenza finanziaria sulla B del bilancio.

6.1.1 Intervento finanziario

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2 Calcolo del costo per ciascuno dei provvedimenti di cui alla parte B (per tutto il periodo di programmazione) [54]

[54] Per più ampie informazioni si rimanda alla nota esplicativa separata.

Non applicabile. Nessuna incidenza finanziaria sulla B del bilancio.

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Se necessario spiegare le modalità di calcolo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese complessive per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'iniziativa

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Le spese previste non coprono le spese d'interpretazione, che non vengono attualmente fatturate dal SCIC. Se in futuro tali spese venissero fatturate esse andrebbero aggiunte all'importo indicato.

Il fabbisogno di risorse umane ed amministrative verrà coperto impiegando i fondi assegnati alla DG responsabile per la gestione nel contesto della procedura annua

Gli importi corrispondono alle spese complessive per l'iniziativa per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

>SPAZIO PER TABELLA>

±. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

(Sin dalle prime fasi di ogni iniziativa riuniti dati adeguati relativi ai mezzi ed alle risorse impiegati, alle realizzazioni ed ai risultati dell'intervento. Ciò implica in pratica: (i) la determinazione d'indicatori per i mezzi, le risorse, le realizzazioni e i risultati; (ii) l'elaborazione di metodi per la raccolta dei dati)

Non applicabile

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

(Descrivere il programma previsto e le modalità delle valutazioni intermedie ed ex post da realizzare per stabilire se l'intervento ha raggiunto gli obiettivi fissati. Nel caso di programmi pluriennali occorre procedere ad almeno una valutazione approfondita nel corso dell'intero ciclo del programma. Per le altre attività va effettuata una valutazione ex post o intermedia per periodi non superiori ai 6 anni).

Non applicabile

9. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE

(Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento finanziario: «Al fine di prevenire i rischi di frode ed irregolarità la Commissione presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste».)

Non applicabile