Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica di Polonia /* COM/2002/0114 def. - ACC 2002/0060 */
Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0015 - 0017
Proposta di REGOLAMENTO del CONSIGLIO che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica di Polonia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Polonia in vista della liberalizzazione degli scambi reciproci nel campo della pesca e dei prodotti della pesca. I negoziati si sono svolti il 18-19 luglio, il 16 novembre e il 7 dicembre 2000 e l'8 febbraio 2001. Il 13 luglio 2001 è stato firmato un addendum all'accordo. Le parti hanno concordato un modello di concessioni tariffarie semplici, progressive e reciproche, i cui particolari vengono precisati nei verbali concordati e in un addendum firmati da ciascuno dei capi delegazione. Al termine dei negoziati, la Comunità aveva assunto i seguenti impegni principali. - Un mese dopo la data di entrata in vigore dell'accordo i dazi tariffari applicabili a tutti i pesci e i prodotti della pesca compresi nella definizione di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 saranno ridotti di un terzo. Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo sarà applicata un'ulteriore riduzione di un terzo. Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, tutti gli scambi di pesci e prodotti della pesca saranno completamente liberalizzati. - Tuttavia, dopo un mese dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità applicherà il 70% dell'aliquota del dazio tariffario relativa alla nazione più favorita ai prodotti indicati in allegato all'annessa proposta di regolamento del Consiglio. Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità applicherà il 40% della suddetta aliquota del dazio tariffario vigente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, tutti gli scambi di pesci e prodotti della pesca saranno completamente liberalizzati. - I contingenti tariffari che la Comunità ha già accordato alla Polonia su base autonoma resteranno in vigore fino alla sua adesione. Le importazioni nella Comunità che eccedono tali contingenti saranno soggette alle riduzioni tariffarie concordate illustrate sopra. Occorre aggiungere all'accordo europeo tra la Comunità e la Repubblica di Polonia un protocollo che stabilisca il nuovo regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca. In attesa che siano espletate le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del protocollo addizionale, si propone che la Comunità adotti, mediante regolamento del Consiglio, misure autonome che consentano di applicare le concessioni fatte alla Polonia sin dal 1° gennaio 2002. L'accordo dovrebbe essere applicato con una certa rapidità affinché si possa procedere alla graduale liberalizzazione del commercio di pesce e di prodotti della pesca e inviare alla Polonia un segnale politico positivo nell'ambito del processo di adesione. Al momento dell'entrata in vigore del nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione, si dovrà tener conto del fatto che l'adozione delle misure autonome proposte permetterà di anticipare l'avvio effettivo della graduale liberalizzazione del commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Comunità e la Repubblica di Polonia. A tal fine, la Commissione proporrà di concludere uno scambio di lettere interpretativo con la Polonia. In considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio di adottare il regolamento allegato che applica, su base autonoma, le concessioni concordate tra la Comunità e la Polonia. 2002/0060 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO del CONSIGLIO che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica di Polonia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [1], è stato firmato a Bruxelles nel dicembre 1991 ed è entrato in vigore nel febbraio 1994. [1] GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2. (2) Il regolamento (CE) n. 1798/94 [2], modificato dal regolamento 921/96 [3], prevede talune concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca, che sono riportate all'allegato IV del regolamento. [2] GU L 189 del 23.7.1994, pag. 1. [3] GU L 126 del 24.5.1996, pag. 1. (3) In conformità delle direttive del Consiglio del 29 maggio 2000, sono stati avviati con la Polonia negoziati per un nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo, che si sono conclusi il 13 luglio 2001. (4) Il nuovo protocollo addizionale, che si basa sugli articoli 23 e 20, paragrafo 5 dell'accordo europeo, prevede concessioni per il pesce e per i prodotti della pesca. (5) L'applicazione tempestiva dell'accordo figura tra i risultati più importanti dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo con la Polonia. (6) La Polonia prenderà, su base autonoma, tutte le disposizioni legislative necessarie per consentire l'applicazione reciproca e simultanea delle concessioni a favore della Comunità che figurano nel protocollo addizionale. (7) La Comunità deve pertanto adottare misure autonome che introducano le concessioni previste nel nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo. (8) Per la gestione dei contingenti tariffari è opportuno seguire l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [4]. [4] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 993/2001, GU L 141 del 28.5.2001, pag.1. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pesce e di prodotti della pesca originari della Polonia, di cui agli articoli 2, 3 e 4, modifica l'accordo europeo con la Repubblica di Polonia. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo protocollo addizionale all'accordo europeo con la Polonia, le concessioni ivi previste vengono applicate tenendo conto delle misure di attuazione reciproche prese da entrambe le Parti prima di questa data. Analogamente, le disposizioni del protocollo addizionale sostituiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Articolo 2 A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità riduce di un terzo i dazi tariffari applicati a tutti i pesci e prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [5], diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 4. [5] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la Comunità applica un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la Comunità abolisce i dazi tariffari su tutti i pesci e prodotti della pesca, inclusi i prodotti indicati agli articoli 3 e 4. Articolo 3 A decorrere dal 1° gennaio 2002 la Comunità procede ad una riduzione del 30% dei dazi tariffari applicati ai prodotti riportati in allegato al presente regolamento. Dal 1° gennaio 2003 la Comunità procede ad un'ulteriore riduzione del 30% dei dazi tariffari in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 4 I contingenti tariffari indicati nell'allegato IV al regolamento (CE) n. 1798/94 restano in vigore fino al 31 dicembre 2003. Alle importazioni nella Comunità che eccedono tali contingenti si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Articolo 5 Le riduzioni di cui agli articoli 2 e 3 vengono calcolate secondo i consueti principi matematici. Si applicano in particolare le regole seguenti: (a) tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino; (b) tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino; (c) tutti i dazi inferiori al 2% vengono fissati automaticamente allo 0%. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA FINANZIARIA 1. Denominazione dell'azione Proposta relativa all'adozione di misure autonome che anticiperanno l'applicazione delle disposizioni di un protocollo addizionale all'accordo europeo con la Polonia relativo al regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca. Sono state concordate concessioni reciproche che saranno applicate per un periodo di tre anni, fino alla liberalizzazione totale degli scambi dei prodotti in questione. 2. Linea di bilancio interessata Capitolo 12, articolo 120 3. Base giuridica Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. Descrizione dell'azione 4.1 Obiettivo generale Liberalizzazione totale degli scambi di pesce e di prodotti della pesca in previsione dell'adesione della Polonia all'Unione europea. 5. classificazione delle spese/entrate 5.1 Tipo di entrate previste Dazi all'importazione 6. Natura delle spese/entrate - L'azione proposta comporterà una diminuzione dei dazi all'importazione riscossi sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Polonia. - Tuttavia, l'azione comporterà anche una diminuzione dei dazi all'importazione corrisposti dagli operatori comunitari per i prodotti della pesca esportati in Polonia. 7. Incidenza finanziaria 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra costi unitari e costo totale) Il costo dell'azione si è basato sugli scambi effettuati negli anni 1998, 1999 e 2000. Per l'impossibilità di prevedere i livelli degli scambi e le aliquote variabili dei dazi applicate ai prodotti interessati, si è fatto ricorso ad una stima del dazio medio pari al 12% per calcolare il dazio riscosso negli anni 1998, 1999 e 2000. I dazi all'importazione riscossi nel 1999 hanno rivelato un flessione pari quasi al 19% rispetto al 1998; quelli riscossi nel 2000 hanno rivelato un aumento pari all'1,5% circa rispetto al 1999. Per calcolare la stima dei dazi all'importazione previsti si è proceduto pertanto ad un aumento del livello del dazio dell'8%. La stima del dazio è stata poi ridotta di un terzo per il primo anno e di un altro terzo per il secondo anno. Poiché si prevede che il regime autonomo entri in vigore il 1° gennaio 2002, la stima dei costi sarà effettuata adottando il 2002 come primo anno, il 2003 come secondo anno e il 2004 come terzo anno. 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione Stanziamenti d'impegno in mio EUR (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA>