52002PC0112

Proposta di decisione del Consiglio che adotta il protocollo (2001) che modifica l'allegato dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili /* COM/2002/0112 def. - ACC 2002/0055 */

Gazzetta ufficiale n. 151 E del 25/06/2002 pag. 0236 - 0248


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta il protocollo (2001) che modifica l'allegato dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. I firmatari dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili, tramite i loro rappresentanti, riuniti a Ginevra, hanno accettato, il 6 giugno 2001, il protocollo (2001) che modifica l'allegato dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili (in appresso "il protocollo"), che traspone nell'allegato dell'accordo le modifiche introdotte nelle versioni 1992, 1996 e 2002 del sistema armonizzato di designazione delle merci e che estende la copertura delle merci prevista dall'accordo.

2. Il protocollo concerne esclusivamente i dazi doganali e gli oneri di cui all'articolo 2 dell'accordo. Fatta salva l'esenzione dal dazio a favore dei prodotti coperti dal protocollo, nessun elemento del protocollo o dell'accordo, quali di seguito modificati, influenza o modifica i diritti e gli obblighi dei firmatari esistenti il giorno precedente l'entrata in vigore del protocollo, nel quadro di alcuno degli accordi OMC di cui all'articolo II dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.3. Di conseguenza, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che approva il protocollo (2001).

2002/0055 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta il protocollo (2001) che modifica l'allegato dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 80/271/CEE [1] del Consiglio ha approvato la conclusione dell'Accordo GATT sullo scambio di aeromobili civili (in appresso "l'accordo").

[1] GU L 71 del 17.3.1980, pagg. 1-2.

(2) I firmatari dell'accordo, tramite i loro rappresentanti, riuniti a Ginevra, hanno accettato, il 6 giugno 2001, il protocollo (2001) che modifica l'allegato dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili (in appresso "il protocollo"), che traspone nell'allegato dell'accordo le modifiche introdotte nelle versioni 1992, 1996 e 2002 del sistema armonizzato di designazione delle merci e che estende la copertura delle merci prevista dall'accordo.

(3) Il protocollo dovrebbe pertanto essere approvato.

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo (2001) che modifica l'allegato dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili è approvato. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO PROTOCOLLO (2001) CHE MODIFICA L'ALLEGATO DELL'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI AEROMOBILI CIVILI

I firmatari dell'Accordo sullo scambio di aeromobili civili (in appresso "l'accordo").

IN SEGUITO a negoziati miranti alla trasposizione nell'allegato dell'accordo delle modifiche introdotte nelle versioni 1992, 1996 e 2002 del sistema armonizzato di designazione delle merci (in appresso "il sistema armonizzato") come pure all'estensione della copertura delle merci prevista dall'accordo,

HANNO, tramite i loro rappresentanti, convenuto quanto segue:

1. L'allegato accluso al presente protocollo sostituisce, alla sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 3, l'allegato dell'accordo quale precedentemente stabilito dal protocollo (1986) che modifica l'allegato dell'accordo sugli scambi di aeromobili civili.

2. Il protocollo può essere accettato dai firmatari dell'accordo, mediante firma o altra modalità, fino al 31 ottobre 2001, oppure fino ad una data ulteriore decisa dal Comitato per gli scambi di aeromobili civili. [2]

[2] Il 21 novembre 2001 il Comitato ha deciso di estendere la data di accettazione del protocollo "sine die" (TCA/7).

3. Il presente protocollo entra in vigore, nei confronti dei firmatari che lo hanno accettato, il 1° gennaio 2002. Per tutti gli altri firmatari, esso entra in vigore il giorno successivo alla sua accettazione.

4. Il presente protocollo è depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, che ne fornisce senza indugio, a ciascun firmatario, una copia autenticata unitamente alla notifica di ciascuna avvenuta accettazione conformemente al paragrafo 2.

5. Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

6. Il presente protocollo concerne esclusivamente i dazi doganali e gli oneri di cui all'articolo 2 dell'accordo. Fatta salva l'esenzione dal dazio a favore dei prodotti coperti dal presente protocollo, nessun elemento del presente protocollo o dell'accordo, quali qui di seguito modificati, influenza o modifica i diritti e gli obblighi dei firmatari vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente protocollo, nel quadro di alcuno degli accordi OMC di cui all'articolo II dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.FATTO a Ginevra, il 6 giugno 2001, in un esemplare unico redatto nelle lingue inglese, francese e spagnola, ciascuna versione linguistica facente fede.

ALLEGATO PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO

I prodotti contemplati dall'accordo sono definiti all'articolo 1 dell'Accordo sullo scambio di aeromobili civili.

I firmatari concordano che i prodotti corrispondenti alle seguenti descrizioni e pertinentemente classificati alle voci e sottovoci del Sistema armonizzato menzionati accanto alla descrizione godono dell'esenzione dal dazio quando detti prodotti sono destinati ad aeromobili civili o a simulatori di volo [3] e ad esservi incorporati nell'ambito della produzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o conversione.

[3] Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente Accordo, si intendono per "simulatori di volo" gli "apparecchi al suolo per l'allenamento al volo" della voce 8805.29 del sistema armonizzato.

Tali prodotti non comprendono:

i prodotti incompleti o non finiti, a meno che possiedano il carattere essenziale di un pezzo, di un componente, di un preassemblaggio o di un'attrezzatura completi destinati ad aeromobili civili o a simulatori di volo*, (quale, ad esempio, un articolo catalogato da un produttore di aeromobili civili);

i materiali in qualsiasi forma (ad es. fogli, pannelli, profilati, strisce, barre, tubi, condotti o altre forme) salvo quelli tagliati su misura e/o in forma specificamente destinati ad essere incorporati in aeromobili civili o simulatori di volo* (quale, ad esempio, un articolo catalogato da un produttore di aeromobili civili);

le materie prime e i materiali di consumo.

Il termine "Ex" di cui al presente allegato sta ad indicare che la descrizione dei prodotti cui si fa riferimento non include tutta la gamma di prodotti di cui alle voci e sottovoci del sistema armonizzato elencati in appresso.

>SPAZIO PER TABELLA>