52002PC0110

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/2002/0110 def. - COD 2002/0067 */

Gazzetta ufficiale n. 151 E del 25/06/2002 pag. 0285 - 0289


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

1. Il settore del trasporto aereo della Comunità deve affrontare una situazione difficilissima: far fronte alla concorrenza di compagnie aeree dei paesi terzi che beneficiano di generose sovvenzioni, mentre, nella Comunità, il trasporto aereo è soggetto all'osservanza di una normativa rigorosa in tema di aiuti di Stato [1].

[1] Si vedano la comunicazione della Commissione del 20 maggio 1999 sul mercato unico nel settore del trasporto aereo (COM(1999) 182 def.) e gli orientamenti per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione del 1994 (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

2. La crisi che recentemente ha colpito alcuni settori del trasporto aereo ha indotto i governi dei paesi terzi a concedere alle proprie società aeree sovvenzioni che, per la loro entità, sono idonee a creare distorsioni della concorrenza [2]. Le compagnie aeree comunitarie hanno documentato la pressione che le compagnie estere esercitano sui prezzi dei biglietti, pressione alla quale esse sono incapaci di reagire.

[2] Comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2001 sulle conseguenze degli attentati compiuti negli Stati Uniti nel settore del trasporto aereo (COM(2001) 574 def.).

3. Le sovvenzioni non sono peraltro il solo tipo di intervento pubblico atto a creare distorsioni nella prestazione di servizi di trasporto aereo a livello internazionale. Le pratiche tariffarie applicate dai vettori aerei non comunitari possono risultare sleali per il semplice motivo che tali vettori sono controllati dallo Stato anziché essere apertamente sovvenzionati da fonti esterne. In realtà, le sovvenzioni concesse dai governi dei paesi terzi ai vettori sotto il loro controllo sono di difficile individuazione.

4. Alcuni paesi terzi hanno adottato provvedimenti legislativi per far fronte alla situazione sopra descritta [3]. Anche la Comunità ha adottato provvedimenti compensativi contro le pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi [4]. Nulla tuttavia è previsto a livello comunitario per il settore dei trasporti aerei. I soli strumenti giuridici disponibili attualmente sono gli accordi bilaterali che, per ambito di applicazione e tipologia dei rimedi, non possiedono l'efficacia necessaria per garantire una protezione rapida e completa contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali [5]. Pertanto, anche se uno degli Stati membri fosse stato in grado di assumere iniziative a norma degli accordi bilaterali da esso conclusi, queste iniziative non avrebbero fatto altro che accentuare il diverso trattamento cui sono soggette le singole compagnie aeree comunitarie.

[3] Negli Stati Uniti, per esempio, il Ministero dei Trasporti può prendere provvedimenti per eliminare "il comportamento di un governo di un paese estero o di un altro organismo estero, compresi i vettori aerei dei paesi terzi" che venga ritenuto anticoncorrenziale nei confronti di un vettore aereo" (U.S.C. Section 41310).

[4] Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14).

[5] Attualmente l'OMC (e in particolare il GATS) non ha convenuto alcuna normativa allo scopo di compensare gli effetti distorsivi sugli scambi delle sovvenzioni concesse al trasporto aereo né l'OMC ha adottato norme comuni in tema di pratiche tariffarie sleali attuate da vettori aerei controllati dallo Stato.

NECESSITÀ DI ASSUMERE INIZIATIVE

5. Lo strumento legislativo che qui si propone ha lo scopo di affrontare il problema sopra delineato. Esso consentirà alla Comunità di prendere le misure necessarie per lottare contro la concorrenza sleale dei vettori non comunitari riconducibile alle sovvenzioni di paesi terzi che creano distorsioni negli scambi sulle rotte da e verso la Comunità. Esso consentirà inoltre alla Comunità di reagire alle pratiche tariffarie sleali attuate dai trasportatori aerei controllati dallo Stato. Ogni singolo caso verrà esaminato in base alle denunce presentate dagli operatori del trasporto aereo che indichino l'esistenza di sovvenzioni o pratiche tariffarie sleali tali da provocare un pregiudizio ai vettori comunitari su determinate rotte. Le indagini e le decisioni che verranno prese al termine del procedimento si fondano essenzialmente sulla prassi vigente nel settore degli scambi di merci [6], ma garantiscono un'elasticità sufficiente per risolvere problemi specifici del settore trasporto aereo e, tra l'altro, tengono conto delle procedure di comitato istituite dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio.

[6] Regolamento (CEE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1).

6. Lo strumento che qui si presenta è stato pensato per consentire alla Comunità di lottare ad armi pari con alcuni suoi concorrenti proteggendosi contro le pratiche tariffarie sleali nel settore del trasporto aereo. Esso non è comunque destinato a sostituirsi agli accordi aerei conclusi con i paesi terzi che possono essere validamente utilizzati per risolvere eventuali problemi di distorsione del commercio. Laddove esiste uno strumento giuridico che consente di trovare una risposta soddisfacente a questi problemi, sarà questo strumento ad essere applicato in via principale e si ricorrerà al presente regolamento solo in via subordinata.

SINTESI DELLA PROPOSTA

7. Principio: il regolamento qui proposto offre la base giuridica per prendere provvedimenti contro servizi di trasporto aereo sovvenzionati o aventi effetti pregiudizievoli prestati da vettori di paesi terzi o offerti a tariffe sleali su determinate rotte da e verso la Comunità. Detta norme sostanziali e procedurali semplici e di facile applicazione senza imporre alla CE di scendere al di sotto della normativa vigente nel settore delle merci.

8. Comportamenti contemplati dal regolamento: la proposta si serve della definizione di "sovvenzione" contenuta nell'accordo OMC/WTO sulle sovvenzioni e misure compensative. Le sovvenzioni che provocano distorsioni delle correnti commerciali concesse dalle autorità pubbliche dei paesi terzi, cioè le sovvenzioni che vengono concesse a talune imprese o a taluni settori, come pure le sovvenzioni alle esportazioni, sono passibili di misure compensative (le sovvenzioni di carattere generale, cioè quelle concesse a tutti i prestatori di servizi, comprese le compagnie aeree, non sono reputate distorsive degli scambi commerciali). Inoltre, la proposta accoglie in larga misura la definizione di "pratiche tariffarie sleali" cioè il fatto di fissare, per i servizi di trasporto aereo, tariffe inferiori a quelle praticate dai vettori già presenti sul mercato e rappresentativi (o, qualora queste informazioni non siano disponibili, quelle inferiori alla tariffa ricostruita, la quale corrisponde ai costi maggiorati del margine di utile degli altri vettori comparabili), ma la limita alle pratiche tariffarie sleali attuate dai vettori aerei controllati dallo Stato.

9. Indagine: la proposta fa proprio lo stesso tipo di indagine che viene svolta in relazione agli scambi di merci, semplificando però la procedura nella forma e dettando regole meno vincolanti. L'indagine si fonda sui due seguenti criteri:

- sovvenzioni concesse dalle pubbliche autorità di un paese terzo ai vettori ammissibili ovvero prassi sleali poste in essere da determinati vettori esteri controllati dallo Stato

- esistenza di un pregiudizio per l'industria aerea comunitaria su talune rotte.

Il progetto contiene una definizione di "servizi aerei simili" meno restrittiva di quella utilizzata nel settore degli scambi di merci. I vettori aerei comunitari devono operare sulle stesse rotte (o quasi) dei vettori stranieri ma non vi sono restrizioni in relazione al tipo dei servizi forniti. L'indagine riguarda almeno "una parte rilevante" dei servizi forniti dai vettori comunitari.

10. Soglia di attivazione: gli operatori aerei comunitari hanno il diritto di iniziativa se la denuncia, debitamente motivata, viene presentata in nome dei vettori aerei comunitari. Anche la Commissione può iniziare un procedimento ex ufficio se esistono prove sufficienti.

11. Adempimenti procedurali: la prima fase del procedimento consiste nella pubblicazione dell'avviso che è iniziata l'indagine; i vettori non comunitari e gli altri soggetti interessati hanno il diritto di essere sentiti; le misure compensative vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni relative all'ipotesi di omessa collaborazione sono necessarie in quanto legittimano l'utilizzazione di informazioni che possono condurre a conclusioni sfavorevoli per chi non collabora.

12. Procedimento: gli Stati membri vengono consultati in tutte le fasi del procedimento nell'ambito di un comitato consultivo, nell'osservanza della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 [7]. È parimenti garantito il diritto di controllo del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 della suddetta decisione.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

13. Misure: le misure vengono imposte per ciascun vettore aereo e possono consistere nell'imposizione di diritti compensativi, nell'assunzione di impegni o in altre misure adeguate, come la restrizione dei diritti di atterraggio. L'intensità della misura compensativa è limitata al minore fra i seguenti importi: l'importo della sovvenzione calcolato come vantaggio concesso al beneficiario ovvero la differenza fra la tariffa effettivamente praticata da un vettore aereo non comunitario controllato dallo Stato e la "tariffa normale", oppure, ancora, un importo di entità sufficiente per eliminare il pregiudizio. Le misure restano in vigore per sei mesi e in caso di necessità possono essere prorogate. Come avviene nel caso delle merci, le modalità di riscossione di questi diritti non sono state esplicitate. In pratica, le autorità dello Stato membro che sono competenti a riscuotere le tasse e i diritti aeroportuali possono riscuotere anche questi diritti. I diritti riscossi sono versati al bilancio comunitario nell'osservanza delle disposizioni comunitarie applicabili in materia di dazi riparatori e compensativi.

2002/0067(COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

[9] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [10],

[10] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Vi sono motivi sufficienti per ritenere che la competitività dei vettori aerei comunitari nella prestazione dei servizi di trasporto aereo da e verso la Comunità risulti compromessa da pratiche sleali poste in essere da vettori aerei non comunitari che prestano servizi simili di trasporto aereo.

(2) Queste pratiche sleali possono derivare da sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione di uno Stato non membro della Comunità o da pratiche tariffarie attuate da un vettore aereo non comunitario controllato dallo Stato.

(3) Poiché nella Comunità la concessione di aiuti pubblici alle compagnie aeree è soggetta all'osservanza di una severa normativa, occorre adottare un provvedimento legislativo che protegga le compagnie aeree comunitarie nei confronti dei vettori non comunitari che beneficiano di sovvenzioni o di altri vantaggi pubblici, in modo che esse non siano poste in condizioni di svantaggio nella concorrenza.

(4) È opportuno che la Comunità sia in grado di assumere iniziative per compensare gli effetti delle pratiche sleali favorite dalle sovvenzioni concesse dalle autorità pubbliche di uno Stato non membro della Comunità.

(5) È altresì opportuno che la Comunità sia in grado di assumere le iniziative necessarie per lottare contro le pratiche tariffarie sleali dei vettori aerei controllati dalle autorità pubbliche di uno Stato non membro della Comunità.

(6) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una sovvenzione e in base a quali principi essa può essere passibile di misure compensative (in particolare se la sovvenzione viene concessa a talune imprese o settori o è subordinata alla prestazione di servizi in paesi terzi).

(7) Nell'accertare l'esistenza di una sovvenzione è necessario dimostrare che vi è stato il contributo finanziario di una pubblica amministrazione o che questa abbia rinunciato o non abbia riscosso entrate altrimenti dovute e che l'impresa beneficiaria ne ha tratto un vantaggio.

(8) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una pratica tariffaria sleale.

(9) È opportuno stabilire indirizzi chiari e particolareggiati in relazione ai fattori che possono contribuire a determinare se servizi sovvenzionati o offerti a prezzi sleali da parte dei vettori aerei non comunitari abbiano provocato o minaccino di provocare un pregiudizio grave; per dimostrare che i prezzi a cui sono prestati questi servizi di trasporto aereo sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori ed in particolare delle condizioni di mercato vigenti nella Comunità.

(10) È opportuno definire i termini "vettore aereo comunitario", "settore comunitario", "servizi simili di trasporto aereo" e "controllato dallo Stato".

(11) È necessario determinare quali soggetti siano legittimati a presentare le denunce e le informazioni sulle sovvenzioni e pratiche tariffarie sleali che possono essere oggetto di misure compensative, sul pregiudizio e sul nesso di causalità che la denuncia deve contenere.

(12) È necessario stabilire le modalità secondo cui alle parti interessate viene comunicato quali siano le informazioni richieste dalle autorità; occorre che alle parti interessate siano offerte ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i propri interessi. È inoltre opportuno stabilire con chiarezza le norme sostanziali e procedurali da osservare durante l'indagine e, in particolare, quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti nonché i termini per la loro presentazione, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; è necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possono essere utilizzate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possano essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi di collaborazione.

(13) È necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere istituite misure provvisorie; in tutti i casi le misure istituite dalla Commissione hanno una validità limitata a sei mesi.

(14) È opportuno che le indagini e i procedimenti vengano chiusi quando non vi sia necessità di prendere alcuna misura, ad esempio quando risulti che l'importo della sovvenzione è minimo o il livello delle tariffe sleali o il pregiudizio trascurabili; è inoltre opportuno che il procedimento venga chiuso solo con decisione debitamente motivata; è opportuno anche che le misure siano inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili o al livello di iniquità delle tariffe, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(15) È necessario disporre che le misure devono essere inferiori all'importo delle sovvenzioni o dei vantaggi commerciali conferiti secondo i casi.

(16) È necessario disporre che le misure restino in vigore solo fino al momento in cui risultino necessarie per compensare le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali che arrecano un pregiudizio.

(17) È necessario stabilire le procedure per l'accettazione di impegni idonei ad eliminare o compensare le sovvenzioni compensabili, le pratiche tariffarie sleali o il pregiudizio, in alternativa all'imposizione di misure provvisorie o definitive; è inoltre opportuno specificare le conseguenze della violazione degli impegni assunti o il recesso da essi.

(18) È necessario prevedere la possibilità di riesaminare le misure esistenti in presenza di un cambiamento delle circostanze debitamente giustificato.

(19) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi

Può essere istituita una misura compensativa allo scopo di:

1) compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, ad un vettore aereo non comunitario, oppure

2) compensare pratiche tariffarie sleali poste in essere da vettori aerei non comunitari controllati dallo Stato

nella fornitura di servizi aerei su determinate rotte da e verso la Comunità, che recano pregiudizio all'industria aerea comunitaria.

Articolo 2

Sovvenzione

1. Vi è sovvenzione qualora:

a) la pubblica amministrazione di uno Stato non membro della Comunità europea concede un contributo finanziario, cioè quando:

i) provvedimenti pubblici comportino il trasferimento diretto di fondi o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni;

ii) la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota;

iii) la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni o servizi;

iv) la pubblica amministrazione effettui versamenti ad un meccanismo di finanziamento o incarichi o dia ordine ad un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate ai punti i), ii), iii) che di norma sono di sua competenza e l'attività svolta non differisce in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione; e

b) venga in tal modo conferito un vantaggio.

2. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto quando siano specifiche, in via di diritto o di fatto, ad una impresa, ad un gruppo di imprese o ad un intero settore di attività rientrante nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, ivi comprese le sovvenzioni subordinate ai risultati delle esportazioni.

Articolo 3

Pratiche tariffarie sleali

1. Vi è pratica tariffaria sleale quando vettori aerei non comunitari controllati dallo Stato, che beneficiano di vantaggi non commerciali, praticano in modo continuativo, su un determinato servizio di trasporto aereo diretto o proveniente dalla Comunità, tariffe inferiori alla tariffa normale.

2. Per "tariffa normale" si intende:

a) la tariffa comparabile effettivamente praticata per un periodo di almeno sei mesi in condizioni normali di trasporto aereo per servizi simili sulla stessa rotta o su una rotta comparabile da un vettore aereo stabilito e rappresentativo, che non sia un vettore controllato dallo Stato, ovvero, qualora sia impossibile determinare tale tariffa,

b) la tariffa ricostruita, la quale viene determinata in base ai costi sostenuti dai vettori aerei comparabili aumentati di un margine ragionevole. Il costo viene calcolato tenendo conto di tutti i costi fissi e variabili sostenuti nel corso delle normali operazioni commerciali, maggiorati di un importo ragionevole per le spese generali.

3. Un vettore aereo non comunitario è controllato dallo Stato qualora la pubblica amministrazione o qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico sul territorio di uno Stato terzo detenga oltre il 50% del suo capitale ovvero del diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, o sia altrimenti autorizzato dalla legge a dirigerne le operazioni.

Articolo 4

Accertamento del pregiudizio

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "pregiudizio", un pregiudizio grave o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria;

b) "industria comunitaria", il complesso dei vettori aerei comunitari che forniscono servizi di trasporto aereo simili o i vettori comunitari che, collettivamente considerati, rappresentano la maggioranza dell'offerta comunitaria globale di questi servizi;

c) "vettore aereo comunitario", il vettore aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in forza del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei [11];

[11] GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

d) "servizi di trasporto aereo simili", i servizi di trasporto aereo forniti sulla stessa rotta o sulle stesse rotte dei servizi aerei in questione, ovvero i servizi di trasporto aereo forniti su una o più rotte che presentano caratteristiche molto somiglianti alla rotta o alle rotte sulle quali viene prestato il servizio di trasporto aereo in questione.

2. L'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio si fonda su elementi di prova positivi e implica un esame obiettivo:

a) del livello dei prezzi praticati sui servizi di trasporto aereo in questione e dell'incidenza esercitata da tali servizi sulle tariffe praticate dai vettori aerei comunitari, e

b) dell'incidenza di tali servizi di trasporto aereo sull'industria comunitaria, quale risulta dall'andamento tendenziale dei vari indicatori economici, come il numero dei voli, l'utilizzo della capacità, le prenotazioni dei viaggiatori, la quota di mercato, gli utili, la redditività dell'investimento, il livello degli investimenti e i livelli occupazionali.

Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

3. Deve essere dimostrato, con l'ausilio di tutti gli elementi di prova pertinenti presentati in conformità con il paragrafo 2, che i servizi di trasporto aereo in questione provocano un pregiudizio ai sensi del presente regolamento.

4. Oltre ai servizi di trasporto aereo in questione vengono esaminati fattori noti che contemporaneamente cagionano un pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito ai servizi di trasporto aereo in questione.

5. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.

Articolo 5

Apertura del procedimento

1. Un'indagine ai sensi del presente regolamento è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione che agisce in nome dell'industria comunitaria, oppure per iniziativa della Commissione, qualora esistano prove sufficienti dell'esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo) o di pratiche tariffarie sleali compensabili ai sensi del presente regolamento o dell'esistenza di un pregiudizio e di un nesso causale tra i servizi di trasporto aereo che si presumono sovvenzionati e l'asserito pregiudizio.

2. Quando esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, inizia il procedimento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee. Se gli elementi di prova presentati risultano insufficienti, la Commissione, nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ne informa il denunziante entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.

3. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'indagine, ne indica il campo di applicazione, i servizi di trasporto aereo sulle rotte interessate, i paesi nei quali la pubblica amministrazione avrebbe concesso le asserite sovvenzioni o controlla i vettori aerei che avrebbero posto in essere le asserite pratiche tariffarie sleali; indica inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, presentare le proprie osservazioni scritte e fornire altre informazioni affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'indagine; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

4. La Commissione informa i vettori aerei che forniscono i servizi di trasporto in questione, le pubbliche amministrazioni interessate e i denunzianti dell'avvenuta apertura del procedimento.

5. In qualsiasi momento precedente o successivo all'apertura del procedimento, la Commissione può invitare le pubbliche amministrazioni dei paesi interessati a consultazioni, allo scopo di chiarire la situazione con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 2 e di pervenire ad una soluzione concordata.

Articolo 6

Indagine

1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione inizia l'indagine, la quale riguarda tanto le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali nei servizi di trasporto aereo prestati dai vettori non comunitari su talune rotte quanto il pregiudizio.

2. Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura del procedimento sono sentite a condizione che abbiano presentato entro il termine prescritto una domanda nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

3. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini prescritti, oppure ostacoli gravemente l'indagine, la Commissione può stabilire conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, sulla base dei dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Articolo 7

Misure provvisorie

1. Possono essere istituite misure provvisorie qualora sia stato accertato a titolo provvisorio che i vettori aerei in questione beneficiano di sovvenzioni o pongono in essere pratiche tariffarie sleali e che da esse deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria, e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.

2. Possono essere adottate misure provvisorie nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Le misure provvisorie restano in vigore per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 8

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure

1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

2. Quando non si ritengano necessarie misure di difesa, il procedimento è chiuso secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. La decisione che chiude il procedimento deve essere debitamente motivata.

Articolo 9

Istituzione di misure definitive

1. Quando dall'accertamento definitivo dei fatti si desume l'esistenza di sovvenzioni o di pratiche tariffarie sleali e del conseguente pregiudizio e quando l'interesse della Comunità richieda un intervento a norma dell'articolo 13, viene istituita una misura definitiva con la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Il livello delle misure istituite per compensare le sovvenzioni non deve superare l'importo delle sovvenzioni, calcolate in base al vantaggio conferito ai beneficiari, di cui i vettori non comunitari hanno provatamente beneficiato, e deve essere inferiore all'importo totale delle sovvenzioni se tale minore importo è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

3. Il livello delle misure istituite per compensare le pratiche tariffarie sleali che beneficiano di un vantaggio non commerciale non deve superare la differenza fra le tariffe applicate dal vettore non comunitario interessato e la tariffa normale calcolata ai sensi dell'articolo 3, e deve essere inferiore a tale differenza se tale livello inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In ogni caso il livello delle misure non deve eccedere il valore del vantaggio non commerciale accordato al vettore non comunitario.

4 Una misura riparatoria di importo adeguato può essere istituita in ciascun caso in modo non discriminatorio per i servizi forniti da tutti i vettori non comunitari che abbiano provatamente beneficiato di sovvenzioni o che abbiano provatamente posto in essere pratiche tariffarie sleali sulle rotte interessate, ad eccezione dei servizi aerei prestati dai vettori non comunitari i cui impegni siano stati accettati ai sensi del presente regolamento.

5. Le misure restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per contrastare gli effetti delle sovvenzioni o delle pratiche tariffarie sleali arrecanti pregiudizio.

Articolo 10

Impegni

1. Le indagini possono essere chiuse senza l'istituzione di misure provvisorie o definitive quando vengono presentati impegni volontari soddisfacenti in base ai quali:

a) La pubblica amministrazione che concede la sovvenzione o il vantaggio non commerciale accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o il vantaggio non commerciale, ovvero di adottare altre misure relative ai loro effetti; oppure

b) il vettore non comunitario si obbliga a modificare i suoi prezzi o a cessare la prestazione del servizio di trasporto aereo sulla rotta in questione così da eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o del vantaggio non commerciale.

2. Gli impegni sono accettati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. In caso di violazione o di recesso da un impegno ad opera di una delle parti, può essere istituita una misura definitiva, ai sensi dell'articolo 9, in base ai fatti accertati nel corso dell'indagine nel cui ambito è stato accettato l'impegno, sempreché l'inchiesta sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e che il vettore non comunitario interessato o la pubblica amministrazione che ha concesso la sovvenzione, nei casi diversi dal recesso dall'impegno, abbiano avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 11

Riesame

1. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi vettore aereo non comunitario oggetto delle misure o di qualsiasi vettore aereo comunitario.

2. La Commissione inizia il riesame con la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Al riesame di cui al paragrafo 1 si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli 5 e 6. Quando il riesame ne mostri la necessità, le misure sono abrogate, modificate o mantenute in vigore, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento n. 2408/92.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 di essa.

Articolo 13

Interesse della Comunità

Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti distorsivi del commercio derivanti dalle sovvenzioni o dalle pratiche tariffarie sleali che arrecano pregiudizio e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare alcuna misura qualora le autorità abbiano la certezza che la loro applicazione non è nell'interesse della Comunità.

Articolo 14

Disposizioni generali

1. Le misure compensative provvisorie o definitive sono istituite con regolamento e vengono fatte osservare dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri criteri stabiliti nel regolamento istitutivo. Qualora vengano istituite misure diverse dai dazi, il regolamento definisce la forma precisa di tali misure nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. I regolamenti che impongono misure compensative provvisorie o definitive, nonché i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le indagini o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle norme particolari eventualmente contemplate da accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo e il Consiglio

[...]