Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo misto, che sarà decisa dal consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania /* COM/2002/0061 def. - ACC 2002/0042 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo misto, che sarà decisa dal consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. A norma dell'articolo 116 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1998, il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Sebbene il suddetto accordo europeo non preveda esplicitamente l'istituzione di un meccanismo consultivo per lo svolgimento del dialogo tra i gruppi di interesse economici e sociali delle due Parti, la Commissione propone che il consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo misto che rappresenti i gruppi di interesse economici e sociali di entrambe le Parti, in risposta al notevole interesse manifestato al riguardo dai partner sociali delle due Parti, rappresentate dal Comitato economico e sociale delle Comunità europee, per la Comunità, e da sei esponenti dei gruppi di interesse economici e sociali per la Lituania. 3. Il comitato consultivo misto proposto costituirà una sede di dialogo tra i partner sociali delle due Parti da cui trarrebbero vantaggio in egual misura sia i partner sociali lituani, che avranno la possibilità di familiarizzarsi con il processo di consultazione che avviene all'interno del Comitato economico e sociale e, più in generale, con il dialogo tra i partner sociali dell'Unione europea, sia gli stessi partner sociali dell'UE, che potranno acquisire maggiore consapevolezza della dimensione sociale dell'attuale processo di riforma delle strutture socioeconomiche in Lituania. Il Consiglio di associazione può inoltre consultare il comitato consultivo misto prima di prendere decisioni in aree di chiaro interesse sociale. La consultazione del comitato, tuttavia, rimane a discrezione del consiglio di associazione. 4. L'istituzione del comitato consultivo misto non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti lituani e comunitari vengono coperte, rispettivamente, dalla Lituania e dal bilancio del Comitato economico e sociale. 5. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio e della Commissione del 19.12.1997 relativa alla conclusione del summenzionato accordo europeo. Si chiede al Consiglio di adottare il testo in questione previa consultazione del Parlamento. 2002/0042 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo misto, che sarà decisa dal consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), visto l'articolo 300, paragrafo 2, secondo e terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio e della Commissione del 19.12.1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) a norma dell'articolo 116 del suddetto accordo europeo, il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni; (2) il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Lituania possono dare un contributo prezioso alla piena applicazione dell'accordo europeo; (3) detta cooperazione dovrebbe svolgersi tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e i rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania, DECIDE: La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al consiglio di associazione istituito dall'articolo 111 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo misto si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO PROGETTO DI DECISIONE N...../2001 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione (2001/.../CE) IL CONSIGLIO DI AssociaZIONE visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [2], in particolare l'articolo 116, [2] GU L 51 del 20.02.1998, pag. 3. considerando quanto segue: (1) il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Lituania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Lituania, (2) detta cooperazione tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e i rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania dovrebbe svolgersi attraverso l'istituzione di un comitato consultivo misto; (3) occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del consiglio di associazione, adottato con decisione 1/98, ha adottato la presente decisione: Articolo 1 I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione: "Articolo 15 Comitato consultivo misto È istituito un comitato consultivo misto incaricato di promuovere il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Lituania. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra l'Unione europea e la Lituania inerenti all'attuazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo misto si pronuncerà sulle questioni sollevate in questi settori. Articolo 16 Il comitato consultivo misto è composto da sei rappresentanti del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da sei rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania. Il comitato consultivo misto svolge le sue attività previa consultazione del Consiglio di associazione o di sua iniziativa. I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto rifletta il più fedelmente possibile i vari gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Lituania. Il comitato consultivo misto è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da un membro lituano. Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno. Articolo 17 Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da una parte, e i gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il lituano, che sono a carico dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il consiglio di associazione Il Presidente