52002PC0059

Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità /* COM/2002/0059 def. - CNS 2002/0039 */

Gazzetta ufficiale n. 126 E del 28/05/2002 pag. 0388 - 0389


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO inteso ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Considerazioni generali

1.1. Contesto

La presente proposta mira ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi. La stessa, sostituisce la proposta presentata dalla Commissione il 12 novembre 1997 [1], che é ritirata. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 [2] disciplina il coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Esso si applica attualmente ai cittadini comunitari e a determinate categorie di cittadini di paesi terzi.

[1] GU C 6 del 10.01.1998, pag. 15.

[2] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n.118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) ,modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

La proposta della Commissione del 12 novembre 1997 intendeva rispondere all'esigenza di garantire ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti nella Comunità la parità di trattamento con i cittadini comunitari. Essa si proponeva inoltre di semplificare le norme mediante una riduzione del numero degli strumenti nazionali ed internazionali che disciplinano il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per tale categoria di persone, con la conseguente possibilità di una notevole riduzione dei costi amministrativi. Tali motivazioni restano sempre valide.

L'obiettivo della parità di trattamento è stato inoltre confermato dalle istituzioni comunitarie successivamente alla presentazione della citata proposta da parte della Commissione.

In occasione della riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha sottolineato a varie riprese la necessità di garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Ha dichiarato che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Tale politica dovrebbe, inoltre, rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e prevedere l'elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia. Il Consiglio europeo ha altresì riconosciuto che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri [3].

[3] Conclusioni della Presidenza, punti 18 e 21.

L'agenda sociale europea allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 comporta a sua volta l'impegno a varare una politica più energica in materia di integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione.

Con una risoluzione adottata il 27 ottobre 1999 il Parlamento europeo ha chiesto una rapida realizzazione delle promesse relative a un equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri e la definizione del loro status giuridico con diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini comunitari [4].

[4] GU L 154 del 5.2.2000, pag. 63.

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam ed in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo [5]; al secondo capo essa detta le norme in forza delle quali i residenti di lungo periodo hanno il diritto di esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa, per studio o anche per altre finalità. Tale proposta comporta l'estensione del campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 nel quadro dell'impegno della Commissione volto a garantire una vera integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri e la parità di trattamento in materia di protezione sociale ai residenti di lungo periodo.

[5] GU C 240 E del 28.8.2001, pag.79.

L'estensione del regolamento (CEE) n. 1408/71 si colloca, inoltre, in un quadro volto a sostenere la mobilità dei lavoratori. La Commissione, nella comunicazione del 28 giugno 2000 [6] sull'agenda per la politica sociale, ha ricordato la necessità di estendere il regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini dei paesi terzi, proprio al fine di favorire la mobilità dei lavoratori. A tal fine e più specificatamente per promuovere una nuova strategia volta a garantire a tutti l'apertura e l'accessibilità dei nuovi mercati europei del lavoro, la comunicazione della Commissione del 28 febbraio 2001 [7] invita a sostenere la mobilità anche nel caso dei cittadini dei paesi terzi.

[6] COM (2000)379, del 28.6.2000.

[7] COM 2001/116 del 28.2.2001

Infine la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata solennemente dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, sancisce una serie di diritti riconosciuti sia ai cittadini degli Stati membri sia ai cittadini dei paesi terzi che vi risiedono.

1.2. Scelta della base giuridica

In sede di Consiglio si è svolto un dibattito sulla scelta della base giuridica da utilizzare per estendere il regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi. La proposta della Commissione del 12 novembre 1997 era fondata sulle basi giuridiche del regolamento (CEE) n. 1408/71, ovvero gli articoli 51 e 235 (divenuti ora artt. 42 e 308), del Trattato CE.

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e delle nuove disposizioni del Titolo IV del Trattato ed alla luce della giurisprudenza recente della Corte di Giustizia [in particolare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee dell'11 ottobre 2001 nella causa Khalil (C-95/99)] si è imposto un riesame delle basi giuridiche inizialmente adottate. È emerso che attualmente l'articolo 63, paragrafo 4, relativo alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nella Comunità costituirebbe una base giuridica idonea per consentire l'applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni materiali previste dal regolamento n. 1408/71 e che sono attualmente esclusi dalla sua applicazione a causa della loro nazionalità.

Il Consiglio nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2001 si è trovato concorde sulla possibilità di utilizzare l'articolo 63, paragrafo 4, del trattato CE come base giuridica per tale estensione. Ha altresì ritenuto che il coordinamento applicabile ai cittadini dei paesi terzi debba concedere loro un insieme di diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione europea.

Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha preso atto dell'accordo politico relativo all'estensione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi ed ha invitato il Consiglio ad adottare al più presto le disposizioni necessarie. [8]

[8] Punto 29 delle conclusioni della presidenza.

In questo quadro la Commissione ritiene opportuno proporre una nuova proposta che ha come base giuridica l'articolo 63, paragrafo 4, del trattato CE. La presente proposta dovrebbe consentire la prosecuzione dei lavori in sede di Consiglio ed una nuova consultazione del Parlamento europeo.

L'articolo 63, paragrafo 4, è stato introdotto dal trattato d'Amsterdam. A norma di tale disposizione il Consiglio adotta "misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri". Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è indubbiamente un elemento in grado di consentire effettivamente ai cittadini dei paesi terzi di soggiornare in un altro Stato membro e di spostarsi all'interno della Comunità.

La proposta di regolamento deve essere adottata mediante la procedure di cui all'articolo 67 del trattato: il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. Il titolo IV del trattato CE non si applica al Regno Unito e all'Irlanda, salvo che questi Stati non decidano altrimenti in conformità con il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati. Il titolo IV non si applica neppure alla Danimarca in forza del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.

1.3. Sussidiarietà e proporzionalità

Le competenze della Comunità europea devono essere esercitate conformemente all'articolo 5 del trattato CE, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente proposta di regolamento risponde a questi criteri.

Un intervento normativo vincolante tramite un regolamento è proporzionato all'obiettivo perseguito. È infatti opportuno garantire la parità di trattamento nel settore del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri tra i cittadini comunitari ed i cittadini di paesi terzi, nonché semplificare e chiarire le norme giuridiche applicabili in questo settore a quest'ultima categoria di persone cui le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 non siano già applicabili. Il regolamento è stato considerato lo strumento più idoneo al raggiungimento di questo obiettivo.

2. Commento degli articoli

Articolo 1

Quest'articolo mira a far applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui, in forza degli articoli 2 e 22 bis, il regolamento non sia già applicabile a causa della nazionalità. Alcune categorie di cittadini di paesi terzi infatti sono già incluse nel suo campo di applicazione. Si tratta degli apolidi, dei profughi, nonché dei familiari e dei superstiti di cittadini di uno degli Stati membri, così come definiti dal regolamento.

I cittadini di paesi terzi di cui al presente testo devono risiedere legalmente nel territorio di uno Stato membro e quindi essere autorizzati a soggiornarvi temporaneamente o in forma permanente. Questa esigenza risponde all'obiettivo di prevenzione dell'immigrazione illegale, costantemente indicato dalla Commissione, in particolare nella sua recente comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale [9]. Ai fini dell'applicazione del regolamento in un secondo Stato membro il cittadino di un paese terzo non deve, tuttavia, necessariamente soddisfare la condizione di residente, essendo il regolamento applicabile anche nel caso di un semplice spostamento, effettuato nel rispetto della legislazione nazionale sull'ingresso e il soggiorno in quello Stato.

[9] COM(2001)672 del 15.11.2001.

Il riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 è dinamico in modo che alle persone contemplate nel testo in vigore in un dato momento siano applicabili le relative disposizioni, ivi comprese le eventuali successive modifiche.

Articolo 2

Quest'articolo detta disposizioni transitorie destinate alla protezione delle persone cui il presente regolamento è applicabile, in modo da evitare che esse perdano diritti in ragione della sua entrata in vigore ed al fine di consentire la liquidazione, il ripristino o la revisione delle prestazioni.

2002/0039 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO inteso ad estendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [10],

[10] ......

visto il parere del Parlamento europeo [11],

[11] ......

considerando quanto segue:

(1) In occasione della riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha solennemente concluso che l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea, rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, nonché ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri.

(2) Con una risoluzione adottata il 27 ottobre 1999 il Parlamento europeo ha chiesto la rapida realizzazione delle promesse relative a un equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri e la definizione del loro status giuridico con diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini comunitari [12].

[12] GU L 154 del 5.6.2000, pag. 63.

(3) Anche il Comitato economico e sociale ha invitato a realizzare la parità di trattamento nel settore sociale tra i cittadini comunitari e i cittadini di paesi terzi, segnatamente nel suo parere del 26 settembre 1991 in merito allo statuto dei lavoratori migranti dei paesi terzi [13].

[13] GU C 339 del 31.12.1991, pag. 82.

(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(6) La promozione di un livello elevato di protezione sociale e l'innalzamento del tenore e della qualità della vita negli Stati membri costituiscono obiettivi della Comunità.

(7) Per quanto concerne le condizioni della protezione sociale dei cittadini di paesi terzi, e più in particolare il regime di sicurezza sociale loro applicabile, il Consiglio "Occupazione e politica sociale" nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2001 ha ritenuto che il coordinamento applicabile ai cittadini dei paesi terzi debba concedere loro un insieme di diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione europea.

(8) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, che costituisce lo strumento fondamentale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi Stati membri, si applica solo a determinati cittadini di paesi terzi [14]. Complessità giuridiche ed amministrative derivano dalla molteplicità e dalla varietà degli strumenti giuridici impiegati per tentare di risolvere quei problemi di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri cui possono trovarsi confrontati i cittadini di paesi terzi che siano nella stessa condizione di cittadini comunitari. Ciò è fonte di notevoli difficoltà per gli interessati, per i loro datori di lavoro e per i competenti enti nazionali di sicurezza sociale.

[14] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n.118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

(9) È pertanto opportuno prevedere l'applicazione delle norme di coordinamento del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nella Comunità cui le disposizioni di detto regolamento non siano attualmente applicabili a causa della nazionalità e che soddisfino le altre condizioni previste dal medesimo regolamento.

(10) L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 a queste persone non conferisce agli interessati il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro.

(11) È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui il presente regolamento si applica e ad evitare che esse perdano diritti in ragione della sua entrata in vigore.

(12) Per conseguire tali obiettivi è necessario ed opportuno impiegare, ai fini dell'estensione del campo di applicazione delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza, uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che abbiano adottato il presente regolamento.

(13) Considerato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare delle misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità con il principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, dal momento in cui soggiornino regolarmente nel territorio di uno Stato membro e si spostino regolarmente all'interno della Comunità.

Articolo 2: Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non prevede alcun diritto per un periodo anteriore al...*.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del .... è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito, in virtù del presente regolamento, anche quando la data di realizzazione del rischio sia anteriore al ....

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal ..., a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del .... possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal ...., i diritti previsti dal presente regolamento sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 6, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente