Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia /* COM/2002/0057 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 del Consiglio hanno istituito dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sul salmone atlantico d' allevamento originario della Norvegia. Tuttavia, la forma dei dazi stabilita nei due regolamenti è stata successivamente riesaminata ed entrambi i regolamenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio. 2. All'atto dell'istituzione dei dazi definitivi, la Commissione ha accettato con la decisione 97/634/CE impegni individuali sui prezzi da 190 esportatori norvegesi. Offrendo degli impegni, le società hanno accettato di praticare alcuni prezzi minimi all'importazione per la vendita del salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia e di presentare alla Commissione, entro i termini stabiliti, relazioni periodiche sulle loro vendite nella Comunità. 3. Tuttavia, avendo ricevuto in ritardo una delle relazioni inviate dall'esportatore norvegese Gje-Vi AS, la Commissione ha ritenuto che la società non abbia rispettato i termini previsti. Con il regolamento (CE) n. 651/98 essa ha ritirato l'accettazione degli impegni offerti dalla società, e con il regolamento (CE) n. 772/98 del Consiglio sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi. 4. Successivamente, Gje-Vi AS ha chiesto un riesame provvisorio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base sostenendo che la situazione è notevolmente cambiata dopo l'istituzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi sulle sue esportazioni nella Comunità. 5. Nel luglio 2001 è stato quindi pubblicato un avviso di apertura di un riesame provvisorio parziale. A tale proposito va notato che il riesame si è limitato a valutare se può essere accettato un nuovo impegno da parte della società in questione. 6. L'inchiesta è giunta alla conclusione che il nuovo impegno offerto dalla società può essere accettato. 7. Pertanto, è necessario modificare l'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi contenuto nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999. 8. Inoltre, il presente regolamento rettifica un errore di trascrizione occorso all'atto della pubblicazione del regolamento che modifica le misure relative al salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia (regolamento (CE) n. 1677/2001). 9. Nel contempo, la Commissione modificherà l'allegato della decisione 97/634/CE nel quale figura l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. [2] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2. visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [3], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, [3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il parere del comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) I regolamenti (CE) n. 1890/97 [4] e (CE) n. 1891/97 [5] del Consiglio hanno istituito dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sul salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia. Tuttavia, la forma dei dazi stabilita nei due regolamenti è stata successivamente riesaminata ed entrambi i regolamenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 [6]. [4] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. [5] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. [6] GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 15). (2) All'atto dell'istituzione dei dazi definitivi, la Commissione ha accettato con la decisione 97/634/CE [7] impegni individuali sui prezzi da 190 esportatori norvegesi. Offrendo degli impegni, le società hanno accettato di praticare alcuni prezzi minimi all'importazione per la vendita del salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia e di presentare alla Commissione, entro i termini stabiliti, relazioni periodiche sulle loro vendite nella Comunità. [7] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81, decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/644/CE (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 49). (3) Tuttavia, avendo ricevuto in ritardo una delle relazioni inviate dall'esportatore norvegese Gje-Vi AS, la Commissione ha ritenuto che la società non abbia rispettato i termini previsti. Con il regolamento (CE) n. 651/98 [8] essa ha ritirato l'accettazione degli impegni offerti dalla società, e con il regolamento (CE) n. 772/98 [9] del Consiglio sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi. [8] GU L 88 del 24.3.1998, pag. 31. [9] GU L 111 del 9.4.1998, pag. 10. B. RICHIESTA DI RIESAME (4) Successivamente, Gje-Vi AS, (qui di seguito denominato "il richiedente"), ha chiesto un riesame provvisorio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97. (5) La domanda conteneva prove sufficienti di un cambiamento rilevante delle circostanze sopravvenuto dopo l'istituzione dei dazi sulle esportazioni verso la Comunità. Pertanto, la società ha voluto offrire nuovamente un impegno sui prezzi sostenendo che, in considerazione di questi cambiamenti, tale impegno sarebbe stato sia efficace che praticabile. (6) È stato quindi pubblicato un avviso di apertura di un riesame provvisorio parziale [10]. A tale proposito va notato che il riesame si è limitato a valutare se può essere accettato un nuovo impegno da parte della società in questione. [10] GU C 188 del 4.7.2001, pag. 11. C. INCHIESTA DI RIESAME 1.1 Prodotto in esame (7) Il prodotto in esame è il salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia attualmente classificabile ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric 0302 12 00 21, 0302 12 00 22, 0302 12 00 23 e 0302 12 00 29), ex 0303 22 00 (codici Taric 0303 22 00 21, 0302 22 00 22, 0303 22 00 23 e 0302 22 00 29), ex 0304 10 13 (codici Taric 0304 10 13 21 e 0304 10 13 29) e ex 0304 20 13 (codici Taric 0304 20 13 21 e 0304 20 13 29). 1.2 Parti interessate (8) Il richiedente, le associazioni dei produttori norvegesi e comunitari, gli importatori comunitari e le autorità norvegesi sono stati ufficialmente informati dell'inizio del riesame. Alle parti direttamente interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. (9) Il richiedente ha risposto entro i termini stabiliti al questionario che gli è stato inviato. È stata quindi effettuata una visita di verifica presso la sua sede in Norvegia. D. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA (10) Dall'inchiesta è emerso che la gestione e l'organizzazione della società in questione sono migliorate rispetto al 1998, quando lo scarso coordinamento interno e la mancanza di personale in grado di fare fronte agli obblighi assunti sono stati all'origine dell'inosservanza dell'impegno proposto. (11) Il personale contabile della società è a conoscenza del tipo e del livello di informazioni da fornire, nonché della necessità di presentare entro i termini stabiliti le relazioni trimestrali sulle vendite e non c'è motivo di pensare che si ripeta lo stesso errore del 1998. (12) Inoltre, la società dispone di un buon sistema contabile informatizzato che può utilizzare il software indispensabile per preparare le relazioni trimestrali sulle vendite da presentare alla Commissione. (13) Va notato, inoltre, che ormai il personale incaricato delle vendite del prodotto in questione nella Comunità conosce il rigido sistema di prezzi minimi all'importazione applicabile a tali vendite (ed anche i livelli di prezzo al di sotto dei quali il salmone atlantico d'allevamento non può essere venduto). Non ci sono segnali o motivi per credere che la società non rispetterà le condizioni dell'impegno per quanto riguarda i prezzi minimi all'importazione applicabili. (14) Tenuto conto di quanto sopra e del fatto che la situazione è cambiata dopo l'istituzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi definitivi nei confronti della società, l'impegno proposto da Gje-Vi AS è considerato accettabile. (15) Per questo motivo, l'impegno è stato formalmente accettato con la decisione 2001/.../CE [11] della Commissione. [11] GU ..., ...... E. RETTIFICA AL REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2001 (16) Dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati e che sono state esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi contenuto nel regolamento (CE) n. 1677/2001 [12], ultima modifica del regolamento (CE) n. 772/1999, è stato involontariamente omesso il nome della società norvegese Janas A/S (UT N. 1/75, Codice addizionale Taric 8177). [12] GU 227 del 23.8.2001, pag. 15. (17) Pertanto, il nome della società deve essere reinserito nell'elenco summenzionato. F. MODIFICA DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999 (18) Tenuto conto di quanto sopra, l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, che contiene l'elenco delle società esentate dai dazi doganali e dai dazi compensativi, deve essere opportunamente modificato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 L'inserimento di Janas A/S nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 ha decorrenza 24 agosto 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI E CHE SONO STATE ESENTATE DAI DAZI ANTIDUMPING E DAI DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI >SPAZIO PER TABELLA>