52002PC0035

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti di Stato concessi dalla Lituania /* COM/2002/0035 def. - ACC 2002/0028 */

Gazzetta ufficiale n. 020 E del 28/01/2003 pag. 0001 - 0004


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti di Stato concessi dalla Lituania

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente proposta riguarda l'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti di Stato concessi dalla Lituania.

A norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, le Parti hanno riconosciuto che, per i primi cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lituania deve essere valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 24 luglio 2000, il consiglio di associazione UE-Lituania ha adottato la decisione n. 2/2000, che proroga di altri cinque anni il periodo in cui la Lituania viene assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. La decisione, applicata a decorrere dal 1° gennaio 2000, scade il 31 dicembre 2004.

A norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2000, la Lituania deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. Su queste basi, l'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Lituania e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [1].

[1] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

2. A norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN. Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN. Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche.

Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese [2] Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie.

[2] GU L 107 del 30.4.1996, p. 4.

Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali.

3. La Commissione presenta la proposta congiunta al Consiglio e gli chiede di adottare la proposta allegata di decisione del comitato di associazione.

2002/0028 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti di Stato concessi dalla Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo,

visto l'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 24 luglio 2000, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lituania è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2000, la Lituania deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;

(2) L'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Lituania e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [3];

[3] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(3) Conformemente alla decisione suddetta, viene successivamente presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;

(4) A norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN;

(5) Nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN;

(6) Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;

(7) Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese [4] e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

[4] GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(8) Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;

(9) La gravità e l'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;

(10) La Lituania comprende un'unica regione NUTS II con un PIL/SPA pro capite superiore al 60% della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1996-1998;

(11) La situazione relativa di ciascuna regione di livello NUTS III non giustifica una differenziazione del livello degli aiuti regionali;

(12) Le intensità massime applicabili degli aiuti, valutate congiuntamente dall'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Lituania e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

DECIDE:

La posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA LITUANIA

- Il comitato di associazione -

DECISIONE N. .../2001 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

TRA LE COMUNITÀ EUROPEE

E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA LITUANIA, DALL'ALTRA,

del

che adotta una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati

gli aiuti di Stato concessi dalla Lituania

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra [5], in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

[5] GU L 51 del 20.2.1998, pagg. 3-242.

visto l'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 24 luglio 2000, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lituania è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea;

(1) considerando che, a norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2000, la Lituania deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;

(2) considerando che l'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Lituania e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [6];

[6] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(3) considerando che, conformemente alla decisione suddetta, viene successivamente presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;

(4) considerando che, a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50% ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65% ESN;

(5) considerando che nelle regioni del livello II della NUTS ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60% della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40% ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50% ESN;

(6) considerando che il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;

(7) considerando che tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese [7] e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

[7] GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(8) considerando che, al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;

(9) considerando che la gravità e dell'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;

(10) considerando che la Lituania comprende un'unica regione NUTS II con un PIL/SPA pro capite superiore al 60% della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1996-1998;

(11) considerando che la situazione relativa di ciascuna regione di livello NUTS III non giustifica una differenziazione del livello degli aiuti regionali

(12) considerando che le intensità massime applicabili degli aiuti, valutate congiuntamente dall'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Lituania e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

DECIDE:

Articolo 1

L'intensità massima degli aiuti applicabile in Lituania non può superare il 50% in equivalente sovvenzione netto.

Articolo 2

L'intensità massima degli aiuti di cui all'articolo 1 può essere maggiorata di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese [8] e si applica all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

[8] GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2004 oppure, se precedente, fino alla data dell'adesione della Lituania all'UE.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato di associazione

Il Presidente