52002PC0006

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro attrezzature intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli /* COM/2002/0006 def. - COD 2002/0017 */

Gazzetta ufficiale n. 151 E del 25/06/2002 pag. 0001 - 0073


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro attrezzature intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. ORIGINE/LEGISLAZIONE ESISTENTE

La presente proposta costituisce la seconda tappa della codifica della direttiva 74/150/CEE [1] relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali al fine di estenderne il campo d'applicazione a categorie più specifiche di trattori, ai loro rimorchi e alle loro attrezzature intercambiabili trainate.

[1] GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

La direttiva 74/150/CEE è stata modificata più volte, dalle direttive 79/694/CEE [2], 88/297/CEE [3], 97/54/CE [4], 2000/2/CE [5], 2000/25/CE [6] e 2001/3/CE [7].

[2] GU L 205 del 13.8.1979, pag. 17.

[3] GU L 126 del 20.5.1988, pag. 52.

[4] GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

[5] GU L 21 del 26.1.2000, pag. 23.

[6] GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

[7] GU L 28 del 30.1.2001, pag. 1.

2. MOTIVAZIONE E OBIETTIVO DELL'AZIONE

La presente proposta di direttiva è stata elaborata cercando di sopprimere la regolamentazione eccessiva e semplificare l'attuazione dei testi legislativi, al fine di aumentarne l'efficacia e la trasparenza.

La presente proposta intende anche precisare meglio la procedura di omologazione, come è stato fatto per la direttiva quadro "veicoli a motore" (direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE) e per la direttiva "veicoli a motore a due o tre ruote" (direttiva 92/61/CEE), tenendo conto dell'esperienza acquisita.

Viste e considerate le numerose e susseguenti modifiche della direttiva 74/150/CEE, per garantire una maggiore leggibilità della direttiva si è optato per il processo di codifica in due tappe.

La prima tappa di codifica consisteva nel consolidamento della direttiva 70/156/CEE modificata, fu realizzata in seguito a votazione del comitato regolamentare e conclusa con l'adozione di una direttiva della Commissione. La presente proposta costituisce la seconda tappa della codifica. Essa riguarda essenzialmente il dispositivo, che è stato completamente rielaborato, e comporta nuovi allegati (da IV a VIII). La Commissione desidera sottolineare che gli allegati da I a III sono stati recentemente oggetto di profonde modifiche, con gli emendamenti apportati dalla direttiva 2001/03/CE, e che solo le parti sottolineate di tali allegati sono oggetto della presente proposta di codifica.

3. BASE GIURIDICA

La presente proposta di revisione della direttiva quadro "trattori agricoli o forestali" è fondata sull'articolo 95 del trattato, che espone i principi relativi all'istituzione del mercato interno. La direttiva consentirà di rafforzare e completare il mercato interno, coprendo nuovi tipi di trattori. La presente proposta di direttiva è interessante per i paesi dello Spazio economico europeo (SEE), dato che essi ricorrono ampiamente alla meccanizzazione nell'agricoltura.

4. IMPORTANZA DEL SETTORE COPERTO DALLA DIRETTIVA

Con una produzione europea di circa 16 miliardi di euro questo settore occupa direttamente, in 5 000 imprese, 140 000 persone, perlopiù altamente qualificate, e indirettamente altre 150 000 nella distribuzione e nella vendita.

Gli scambi intracomunitari costituiscono il 40 % del mercato e le esportazioni al di fuori dell'Unione europea il 26 %.

La produzione manifesta una leggera crescita sul lungo termine, con un incremento degli scambi intracomunitari e con paesi estranei all'Unione (soprattutto USA e Europa centrale).

5. CONTENUTO DELLA DIRETTIVA

Il nuovo testo sostiene l'armonizzazione comunitaria totale, che intende sostituire alle omologazioni nazionali una procedura unica europea, ovvero l'omologazione CE. Le omologazioni nazionali sono finora coesistite con l'omologazione europea, consentendo al fabbricante di optare per il sistema preferito. La proposta prevede anche di estendere l'omologazione CE ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche, conformemente alle corrispondenti direttive specifiche. Essa riconosce anche, come alternativa, talune regolamentazioni internazionali quali quelle della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici.

La proposta istituisce una procedura di deroga alle norme comunitarie per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche che, data la loro progettazione, non soddisfano i requisiti delle direttive in questione, ma offrono garanzie di sicurezza e tutela dell'ambiente almeno equivalenti.

La proposta istituisce una procedura di clausola di salvaguardia in caso di divergenza nei controlli di conformità della produzione.

Il testo prevede altresì che ogni direttiva specifica comporti, nell'allegato, una scheda informativa e una scheda di omologazione, elaborate al fine di informatizzare l'omologazione CE.

6. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la direttiva proposta contribuisca a semplificare e ad accelerare le formalità amministrative che i fabbricanti devono espletare prima di poter commercializzare i loro prodotti. Essa eviterà agli interessati di dover mantenere varianti tecniche dei loro prodotti al fine di rispettare requisiti nazionali divergenti e sottoporrà i loro nuovi tipi di veicoli ad una procedura di omologazione comunitaria in un unico Stato membro. Ottenuta l'omologazione in uno Stato, essa sarà accettata in tutti gli altri Stati membri.

2002/0017 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro attrezzature intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C [...] del [...], pag [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'armonizzazione delle procedure di omologazione è diventato indispensabile allineare le disposizioni della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote [10], a quelle della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [11] e a quelle della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote [12];

[10] GU C L 84 del 28.3.1974, pag. 10, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione (GU L 28 del 30.1.2001, pag. 1).

[11] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9)

[12] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1)

(2) Dato che la direttiva 74/150/CEE limita l'applicazione della procedura di omologazione europea ai trattori agricoli o forestali a ruote, risulta indispensabile anche estendere il campo d'applicazione ad altre categorie di veicoli agricoli o forestali;

(3) È opportuno considerare anche che, per taluni veicoli costruiti in numero limitato o in fine serie, o grazie a progressi tecnici non coperti da una direttiva specifica, è necessario istituire una procedura di deroga;

(4) Poiché la presente direttiva è basata sul principio dell'armonizzazione totale, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo prima di rendere obbligatoria l'omologazione europea, affinché i costruttori di tali veicoli possano adeguarsi alle nuove procedure armonizzate;

(5) In seguito alla decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») [13], è necessario prendere in considerazione le varie regolamentazioni internazionali alle quali la Comunità ha aderito. È altresì opportuno armonizzare talune prove con quelle definite dai codici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

[13] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(6) Giacché i provvedimenti necessari per attuare la presente direttiva costituiscono misure di portata generale a termini dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [14], essi vanno adottati seguendo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione.

[14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(7) Il presente atto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario.

(8) Dato che la direttiva 74/150/CEE è stata modificata più volte e in modo significativo, per mantenere la chiarezza e la razionalità è opportuno procedere alla codifica della suddetta direttiva.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica all'omologazione CE dei veicoli costruiti in una sola tappa o in più tappe.

Essa si applica altresì all'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche previsti per tali veicoli.

2. La presente direttiva non si applica:

(a) all'omologazione di veicoli singoli.

Tuttavia talune categorie di veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e per le quali è obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura, a patto che il numero di omologazioni rilasciate in base a tale procedura per uno stesso tipo di veicolo non superi il limite quantitativo stabilito dall'allegato V, sezione C;

(b) alle attrezzature intercambiabili progettate appositamente per usi forestali, come definito dalla norma ISO 6814-2000.

(c) alle attrezzature intercambiabili forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite dalla norma ISO 6165-1997.

(d) agli aratri trainati definiti dalla norma ISO 3339.

(e) alle attrezzature intercambiabili agricole completamente portate durante la circolazione stradale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(a) omologazione CE del tipo: atto tramite il quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva; l'omologazione dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche possono anche essere riferite come "omologazione per il tipo"

(b) omologazione CE del tipo in più fasi: l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva.

(c) omologazione di veicoli singoli: atto tramite il quale uno Stato membro certifica che un veicolo omologato individualmente è conforme alle norme nazionali di tale Stato.

(d) veicolo: qualsiasi trattore, rimorchio o attrezzatura intercambiabile trainata completi, incompleti o completati, utilizzati nell'attività agricola o forestale;

(i) categoria del veicolo: insieme di veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche,

(ii) tipo di veicolo: i veicoli di una determinata categoria, identici almeno per gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo A. Un tipo di veicolo può comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A,

(iii) veicolo base: qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE in più fasi,

(iv) veicolo incompleto: qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva,

(v) veicolo completato: il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva,

(e) trattore: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione superiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

(f) rimorchio: qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali. Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico è in parte trasportato dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è superiore o uguale a 3.0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali.

(g) attrezzatura intercambiabile trainata: dispositivo impiegato nell'attività agricola o forestale, progettato per essere trainato da un trattore e che modifica la funzione di quest'ultimo oppure apporta una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è né un pezzo di ricambio, né un attrezzo. Essa può inoltre essere dotata di una piattaforma di carico concepita e realizzata per accogliere gli attrezzi e i dispositivi necessari per l'esecuzione del lavoro, nonché per il deposito temporaneo delle materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come attrezzature intercambiabili trainate tutti i veicoli agricoli o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è inferiore a 3.0.

(h) sistema: qualsiasi sistema di un veicolo quale freni, dispositivi di lotta all'inquinamento da gas di scarico, finiture interne, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.

(i) componente: un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di cui all'allegato II e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo, se previsto espressamente.

(j) entità tecnica: un dispositivo, ad esempio per la protezione contro il capovolgimento, soggetto alle prescrizioni di cui all'allegato II e destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli, se espressamente previsto.

(k) costruttore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica, da immettere sul mercato sotto il proprio nome o marchio; sono considerati costruttori anche:

(i) le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso personale un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica.

(ii) le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in circolazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica sono responsabili della loro conformità alla presente direttiva.

(l) mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, che ha ricevuto un mandato scritto dal costruttore per espletare a suo nome la totalità o una parte degli obblighi e delle formalità connessi alla presente direttiva.

(m) messa in circolazione: il primo utilizzo di un veicolo all'interno della Comunità, conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, prima del primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come messa in circolazione l'immissione sul mercato.

(n) autorità competenti per l'omologazione CE del tipo: le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica che rilasciano e, se necessario, revocano le omologazioni, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione.

(o) servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta dalle autorità competenti stesse.

(p) direttive specifiche: le direttive di cui all'allegato II.

(q) scheda di omologazione CE del tipo: le schede di cui all'allegato II, capitolo C o all'allegato corrispondente di una direttiva specifica, indicanti le informazioni che le autorità competenti in materia di omologazione devono fornire.

(r) scheda informativa: una delle schede che figurano nell'allegato I o nel corrispondente allegato di una direttiva specifica, nella quale sono elencate le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire.

(s) fascicolo del costruttore: il fascicolo o la documentazione completi contenenti i dati, i disegni e le fotografie elencati nell'allegato I, che il richiedente fornisce al servizio tecnico o alle autorità competenti in materia di omologazione conformemente alla scheda informativa di una direttiva specifica o della presente direttiva.

(t) fascicolo di omologazione CE del tipo: il fascicolo del costruttore accompagnato dai verbali di prova o dagli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti per l'omologazione hanno aggiunto nello svolgimento delle loro funzioni.

(u) indice del fascicolo di omologazione CE del tipo: il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

Articolo 3

Domanda di omologazione CE del tipo

1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore o dal suo mandatario alle autorità competenti per l'omologazione di uno Stato membro. Alla domanda è allegato il fascicolo del costruttore contenente le informazioni richieste dall'allegato I.

Per l'omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche, il fascicolo del costruttore è messo a disposizione delle autorità competenti per l'omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto della medesima.

2. Nel caso di un'omologazione CE in più fasi, il richiedente deve fornire:

(a) nella prima fase, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, corrispondenti allo stato di costruzione del veicolo base,

(b) nella seconda e nelle successive fasi, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione corrispondenti alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco dettagliato delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

3. La domanda d'omologazione CE di un tipo di sistema, componente o entità tecnica deve essere presentata dal costruttore alle autorità competenti per l'omologazione di uno Stato membro. Alla domanda va allegato il fascicolo del costruttore, in conformità della direttiva specifica.

4. Qualsiasi domanda di omologazione CE relativa a un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

Articolo 4

Il procedimento di omologazione CE del tipo

1. Ciascuno Stato membro rilascia:

(a) secondo le procedure di cui all'allegato IV, un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive specifiche di cui all'allegato II, capitolo B;

(b) secondo le procedure di cui all'allegato VII, un'omologazione CE del tipo in più fasi ai veicoli base, incompleti o completati conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici delle direttive specifiche di cui all'allegato II, capitolo B;

(c) un'omologazione CE del tipo di sistema, di componente o di entità tecnica a tutti i tipi di sistemi, di componenti o di entità tecniche conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici della direttiva specifica corrispondente, indicata nell'allegato II, capitolo B.

Qualora il sistema, il componente o l'entità tecnica da omologare svolgano la loro funzione o presentino una caratteristica specifica solo in connessione con altri elementi del veicolo e, per tale motivo, la conformità ad uno o più requisiti possa essere verificata solo se il sistema, il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con ad altri elementi del veicolo, siano essi reali o simulati, la portata dell'omologazione CE del sistema, del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza.

In tal caso nella scheda di omologazione CE del tipo del suddetto sistema, componente o della suddetta entità tecnica vanno indicate le eventuali restrizioni dell'uso e le eventuali condizioni di installazione. Il rispetto di tali restrizioni e condizioni è verificato al momento dell'omologazione CE del tipo del veicolo.

2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, la qualità dell'ambiente o la sicurezza sul lavoro, può rifiutare di concedere l'omologazione. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

3. Entro il termine di un mese le autorità competenti per l'omologazione di ciascuno Stato membro inviano ai propri omologhi degli altri Stati membri una copia delle schede informative e delle schede di omologazione per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione è stata rilasciata, rifiutata o revocata.

4. Le autorità competenti per l'omologazione CE di ciascuno Stato membro inviano ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri un elenco (contenente i dati di cui all'allegato VI) delle omologazioni CE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o revocate nel corso dello stesso mese.

Tali autorità, su richiesta dell'autorità competente per l'omologazione di un altro Stato membro, inviano immediatamente a quest'ultima copia della scheda di omologazione del sistema, del componente o dell'entità tecnica e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun tipo di sistema, componente o entità tecnica per il quale hanno rilasciato, rifiutato o revocato l'omologazione.

Articolo 5

Modifiche delle omologazioni CE del tipo

1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica di un'omologazione CE è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Per quanto riguarda l'omologazione CE del tipo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, le autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilasciano, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio.

La prescrizione di cui sopra si considera rispettata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

5. La modifica è considerata come un'estensione e le autorità competenti per l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria pubblicano una scheda di omologazione rivista, fornita di un numero d'estensione, che indichi chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione:

(a) se sono necessarie nuove ispezioni,

(b) se una delle informazioni della scheda di omologazione, eccetto gli allegati, è stata modificata,

(c) se i requisiti di una direttiva specifica, applicabile alla data a partire dalla quale è vietata la prima messa in circolazione, sono stati modificati a partire dalla data che figura attualmente sulla scheda di omologazione CE del tipo.

6. Se le autorità competenti per l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria ritengono che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni o nuove prove o nuove verifiche, ne informano il costruttore e rilasciano i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

Articolo 6

Certificato di conformità e marchio di omologazione

1. Quale detentore di una scheda di omologazione CE del tipo, il costruttore o il suo mandatario redige un certificato di conformità.

Questo certificato, i cui modelli figurano nell'allegato III, accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

2. Tuttavia, a fini di tassazione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri con almeno tre mesi di anticipo, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato III, purché essi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato III sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini della tassazione e dell'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti.

3. Il costruttore, o il suo mandatario, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo di un sistema, componente o entità tecnica appone, su ciascun sistema, componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la direttiva specifica lo prevede, il numero o il marchio di omologazione.

4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma prevede restrizioni di utilizzazione del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun sistema, componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

Articolo 7

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione

1. Ogni Stato membro immatricola veicoli nuovi omologati per tipo, ne autorizza la vendita oppure la messa in circolazione per motivi inerenti alla costruzione o al funzionamento solo se tali veicoli sono provvisti di un certificato di conformità valido.

Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro non può vietarne la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva o la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

2. Ciascuno Stato membro autorizza la vendita o la messa in circolazione di sistemi, componenti o entità tecniche unicamente se tali sistemi, componenti o entità tecniche soddisfano i requisiti delle direttive specifiche corrispondenti e i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

Esenzione

I requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano ai veicoli previsti per l'utilizzo da parte delle forze armate, della protezione civile, dei servizi di lotta contro l'incendio e responsabili per il mantenimento dell'ordine, né ai veicoli omologati conformemente all'articolo 9, nonché ai veicoli omologati singolarmente.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro, su richiesta del costruttore o del suo mandatario, può esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive specifiche i veicoli di cui agli articoli da 10 a 12.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno l'elenco delle deroghe concesse.

Articolo 10

Veicoli prodotti in piccole serie

Per i veicoli prodotti in piccole serie, il numero di tipi immatricolati, messi in vendita o in circolazione ogni anno nello Stato membro in questione è limitato al numero massimo di unità indicate nell'allegato V, sezione A.

Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco delle omologazioni di tali veicoli. Lo Stato membro che rilascia dette omologazioni invia copia della scheda informativa, della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti per l'omologazione degli altri Stati membri designate dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe concesse. Entro un termine di tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se accettano, e per quale numero di unità, l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio.

Articolo 11

Veicoli di fine serie

1. Per i veicoli di fine serie, su richiesta del costruttore o del suo mandatario gli Stati membri, entro i limiti quantitativi di cui all'allegato V, sezione B e durante il periodo limitato di cui al terzo comma del presente punto, possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida.

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che:

(a) si trovavano nel territorio della Comunità e

(b) sono accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione di validità di detta omologazione.

Questa possibilità è limitata a 24 mesi per i veicoli completi e 30 mesi per i veicoli completati, a decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di avere validità.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore o il suo mandatario ne fa richiesta alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato dalla messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano.

Entro 3 mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.

Ciascuno Stato membro interessato dalla messa in circolazione di questi tipi di veicoli garantisce che il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato V, sezione B.

Articolo 12

Incompatibilità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

Per i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche progettati secondo tecniche o principi incompatibili con uno o più requisiti di una o più direttive specifiche

(a) lo Stato membro può rilasciare un'omologazione CE del tipo avente una validità limitata al suo territorio. In tal caso esso deve inviare entro un mese una copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva.

La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:

(i) i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive specifiche applicabili,

(ii) una descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione ambientale o di sicurezza del lavoro esaminati ed i provvedimenti adottati,

(iii) una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza, di protezione ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive specifiche applicabili,

(iv) proposte di modifica delle direttive specifiche in questione oppure, se del caso, di nuove direttive specifiche.

b) Entro un termine di 3 mesi a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Seguendo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione CE del tipo a titolo della presente direttiva.

Solo la domanda di autorizzazione e il progetto di decisione sono trasmessi agli Stati membri nelle loro lingue ufficiali. Essi possono tuttavia subordinare qualsiasi decisione adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 alla comunicazione di tutti gli elementi della documentazione in lingua originale.

c) Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. In tal caso la decisione deve indicare anche se debbano essere imposte restrizioni per quanto riguarda la validità. La validità dell'omologazione non può avere una durata inferiore a 36 mesi.

d) Se le direttive specifiche sono state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a titolo delle disposizioni del presente articolo siano conformi alle direttive modificate, gli Stati membri convertono tali omologazioni in omologazioni del tipo conformi alla presente direttiva, prevedendo il tempo necessario per gli adeguamenti dei componenti e per la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe.

e) Se i provvedimenti necessari per adeguare le direttive specifiche non sono stati avviati, la validità delle omologazioni del tipo rilasciate a titolo delle disposizioni del presente articolo può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, tramite un'altra decisione della Commissione.

f) Una deroga concessa per la prima volta nel quadro del presente punto può costituire un precedente per altre richieste assolutamente identiche.

Articolo 13

Equivalenza di omologazioni del tipo rilasciate sulla base di altri strumenti

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE del tipo di veicoli, di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

2. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE del tipo rilasciate sulla base delle direttive specifiche rekative ai veicoli a motore come definite dalla direttiva 70/156/CEE e figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II-A.

3. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE rilasciate in base ai regolamenti, allegati all'accordo rivisto del 1958, figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II-B.

4. Si riconosce l'equivalenza dei documenti di prova rilasciati in base ai codici normalizzati dell'OCSE di cui all'allegato II, capitolo B, parte II-C, in alternativa ai verbali di prova rilasciati in riferimento alle direttive specifiche.

Articolo 14

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1. Lo Stato membro che procede all'omologazione CE prende i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti per l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE prende i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti per l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato.

La verifica effettuata al fine di garantire la conformità della produzione al tipo omologato si limita alle procedure previste dalle sezioni 2 e 3 dell'allegato IV.

Articolo 15

Obbligo di informazione

Le autorità competenti per l'omologazione CE degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, della revoca di un'omologazione CE, precisandone i motivi.

Articolo 16

Clausole di salvaguardia

1. Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche appartenenti ad un determinato tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche.

Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione, soprattutto se quest'ultima è motivata:

(i) dal mancato rispetto di una direttiva specifica,

(ii) da una lacuna di una delle direttive specifiche.

2. Nei casi citati dal paragrafo 1, la Commissione consulta senza indugio le parti interessate.

Se dopo la consultazione la Commissione constata che:

(a) la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri,

(b) la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il costruttore o il suo mandatario.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna di una delle direttive specifiche, la Commissione rimette la questione al comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato la decisione intende mantenerla.

Articolo 17

Non conformità al tipo omologato

1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si constatano, rispetto alla scheda di omologazione e/o al fascicolo di omologazione, divergenze che lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive specifiche.

2. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, prende i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche al tipo omologato.

Le autorità competenti per l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti presi, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.

3. Le autorità competenti dell'omologazione CE del tipo del veicolo chiedono allo Stato membro che ha concesso l'omologazione di un sistema, di un componente, di un'entità tecnica o di un veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli prodotti diventino conformi al tipo, nel caso:

(a) di un'omologazione CE del tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure

(b) di un'omologazione CE del tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica che è parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

Esse ne informano immediatamente la Commissione, e si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 18

Verifica della non conformità

Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità CE o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti sono conformi al tipo omologato.

Tale verifica deve essere effettuata il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

Articolo 19

Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione CE, di rifiuto di immatricolazione o divieto di messa in circolazione o di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata.

Essa viene notificata all'interessato unitamente ai mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

Articolo 20

Modifica degli allegati alla presente direttiva e delle direttive specifiche

1. Si applica la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2:

(a) alle modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati alla presente direttiva oppure

(b) alle modifiche necessarie per l'adeguamento delle disposizioni delle direttive specifiche

(c) all'inserimento nelle direttive specifiche di disposizioni relative all'omologazione CE di entità tecniche.

2. Se, in applicazione della decisione 97/836/CE del Consiglio sono istituite nuove normative o si modificano normative esistenti che la Comunità ha accettato, la Commissione adegua di conseguenza gli allegati alla presente direttiva, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 21

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 di tale decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 22

Notifica delle autorità competenti per l'omologazione CE e dei servizi tecnici

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

(a) delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo e, se necessario, i settori per cui sono competenti, e

(b) dei servizi tecnici da essi accreditati, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato accreditato.

I servizi notificati devono soddisfare le norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN-ISO/IEC 17025), nel rispetto delle condizioni seguenti:

(i) un costruttore può essere accreditato come servizio tecnico unicamente se espressamente previsto dalle direttive specifiche o dalle regolamentazioni alternative;

(ii) il servizio tecnico, previo accordo delle autorità competenti in materia di omologazione, può utilizzare attrezzature esterne.

2. Si ritiene che un servizio notificato soddisfi la norma armonizzata.

Tuttavia, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

3. I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i paesi terzi in questione.

Articolo 23

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gi Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Sostituzione delle omologazioni nazionali

Non appena saranno adeguate tutte le direttive specifiche per una categoria di veicoli, come definita nell'allegato II, le omologazioni nazionali saranno sostituite dall'omologazione CE del tipo:

(a) tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva specifica da adottare, per i nuovi tipi di veicoli,

(b) sei anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva specifica da adottare, per tutti i veicoli.

Articolo 25

Abrogazione

1. La decisione 74/150/CEE è abrogata.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I // Modelli delle schede informative

Allegato II: //

- Capitolo A // Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

- Capitolo B // Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo di veicolo

Appendice 1 // Definizione dei veicoli per usi specifici ed elenco dei requisiti da soddisfare per la loro omologazione CE.

Appendice 2 // Procedure da seguire per l'omologazione CE di un tipo di veicolo

- Capitolo C // Scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo

Appendice 1 // Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE

Allegato III // Certificato di conformità

Allegato IV // Procedure di conformità della produzione

Allegato V // Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Allegato VI // Elenco delle omologazioni rilasciate in base alle direttive specifiche

Allegato VII // Procedure da seguire per l'omologazione in più fasi

Allegato VIII // tavola di corrispondenza

ALLEGATO I MODELLI DI SCHEDA INFORMATIVA

(Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive specifiche devono essere costituite esclusivamente da un estratto del presente elenco completo e rispettare il sistema di numerazione.)

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

MODELLO A Elenco completo

Il modello A va utilizzato quando non è disponibile nessuna scheda di omologazione rilasciata in base ad una direttiva specifica

0. // DATI GENERALI

0.1. // Marca o marche (marca depositata dal costruttore):

0.2. // Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.0. // Situazione relativa all'ultimazione del veicolo:

veicolo completo/completato/incompleto (1)

Per i veicoli completati indicare nome e indirizzo del costruttore precedente e numero di omologazione del veicolo incompleto o completo

0.2.1. // Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. // Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. // Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio):

0.3.2. // Numero di identificazione del telaio (posizione)

0.4. // Categoria del veicolo (4):

0.5. // Nome e indirizzo del costruttore:

0.6. // Posizione e metodo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (fotografie o disegni):

0.7. // Per i sistemi, i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE:

0.8. // Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. // CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

(allegare fotografie ¾ anteriore e ¾ posteriore o disegni di una versione rappresentativa, nonché piano quotato dell'intero veicolo)

1.1. // Numero di assi e di ruote:

1.1.1. // Numero e posizione degli assi a ruote gemellate (eventuali):

1.1.2. // Numero e posizione degli assi direzionali:

1.1.3. // Assi motore (numero, posizione, possibilità di innesto di un altro asse):

1.1.4. // Assi frenati (numero, posizione):

1.2. // Posizione e disposizione del motore:

1.3. // Posizione del volante: a destra/a sinistra/centrale (1)

1.4. // Posto di guida reversibile: sì/no (1)

1.5. // Telaio: Telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato/altro (1)

1.6. // Veicolo progettato per la circolazione stradale: a destra/a sinistra (1)

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.4. // Carico utile (16):

2.3. // Zavorratura (peso complessivo, materiale, numero di pezzi):

2.3.1. // Ripartizione delle zavorre fra gli assi:

2.4. // Massa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente ammissibile(i) del trattore nei casi seguenti:

2.4.1. // Rimorchio (attrezzatura intercambiabile trainata) a timone:

2.4.2. // Semirimorchio (attrezzatura intercambiabile trainata):

2.4.3. // Rimorchio (attrezzatura intercambiabile trainata) ad asse centrale:

2.4.4. // Massa complessiva tecnicamente ammissibile dell'insieme trattore-rimorchio (attrezzatura intercambiabile trainata) (a seconda delle varie configurazioni del sistema di frenatura del rimorchio o attrezzatura intercambiabile trainata):

2.4.5. // Massa massima del rimorchio (attrezzatura intercambiabile trainata) trainabile:

2.4.6. // Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1. // Altezza dal suolo:

2.4.6.1.1. // Altezza massima:

2.4.6.1.2 // Altezza minima:

2.4.6.2. // Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore:

2.4.6.3. // Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.4.6.3.1. // - del trattore:

2.4.6.3.2. // - del semirimorchio (attrezzatura intercambiabile trainata) o rimorchio ad asse centrale:

2.5. // Interasse (8):

2.5.1. // Per i semirimorchi (attrezzatura intercambiabile trainata):

2.5.1.1. // distanza tra l'asse di aggancio e il primo asse posteriore:

2.5.1.2. // distanza tra l'asse di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio (attrezzatura intercambiabile trainata):

2.6. // Carreggiata massima e minima per ogni asse (misurata tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici) (che il costruttore deve precisare) (9):

2.7. // Gamma di dimensioni del veicolo (fuori tutto e per circolazione stradale):

2.7.1. // Per i telai non carrozzati:

2.7.1.1. // Lunghezza (10):

2.7.1.1.1. // Lunghezza totale ammissibile del veicolo completato:

2.7.1.1.2. // Lunghezza minima ammissibile del veicolo completato:

2.7.1.2. // Larghezza (11):

2.7.1.2.1. // Larghezza massima ammissibile del veicolo completato:

2.7.1.2.2. // Larghezza minima ammissibile del veicolo completato:

2.7.1.3. // Altezza (a vuoto) (12) (quando la sospensione, se esiste, è regolabile in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.7.1.4. // Sbalzo anteriore (13):

2.7.1.4.1. // Angolo di attacco: ...... gradi

2.7.1.5. // Sbalzo posteriore (14):

2.7.1.5.1. // Angolo di uscita: ...... gradi

2.7.1.5.2. // Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (14):

2.7.1.6. // Altezza libera dal suolo (15):

2.7.1.6.1. // Tra gli assi:

2.7.1.6.2. // Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.7.1.6.3. // Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.7.1.7. // Posizioni estreme ammissibili del centro di gravità della carrozzeria e/o delle finiture interne e/o delle attrezzature e/o del carico utile:

2.7.2. // Telai carrozzati

2.7.2.1. // Lunghezza (10):

2.7.2.1.1. // Lunghezza della zona di carico:

2.7.2.2. // Larghezza (11):

2.7.2.3. // Altezza (a vuoto) (12) (quando la sospensione, se esiste, è regolabile in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.7.2.4. // Sbalzo anteriore (13): .

2.7.2.4.1 // Angolo di attacco: ...... gradi

2.7.2.5. // Sbalzo posteriore (14):

2.7.2.5.1. // Angolo di uscita: ...... gradi

2.7.2.5.2. // Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (14):

2.7.2.6. // Altezza libera dal suolo (15):

2.7.2.6.1. // Tra gli assi:

2.7.2.6.2. // Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.7.2.6.3. // Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.7.2.7. // Angolo di rampa (nc): ...... gradi

2.7.2.8. // Posizioni estreme ammissibili del centro di gravità del carico utile (per i carichi non uniformi):

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

3.7. // Coppia massima: ...... N.m a ...... min-1 (secondo la direttiva 97/68/CE)

3.8. // Altri motori di trazione (ad accensione comandata, ecc.) o combinazioni di motori (caratteristiche dei pezzi di tali motori):

3.9. // Filtro dell'aria:

3.9.1. // Marca (marche):

3.9.2. // Tipo(I):

3.9.3. // Depressione media alla potenza massima: ...... kPa

3.10. // Dispositivo di scappamento

3.10.1. // Descrizione e schemi:

3.10.2. // Marca (marche):

3.10.3. // Tipo(I):

3.11. // Sistema elettrico:

3.11.1. // Tensione nominale, terminale a massa positivo/negativo (1): ...... V

3.11.2. // Generatore:

3.11.2.1. // Tipo:

3.11.2.2. // Potenza nominale: ...... VA

>SPAZIO PER TABELLA>

4.6.1 // Dimensioni massime dei pneumatici degli assi motore:

4.7. // Velocità massima per costruzione del trattore con la marcia più alta (fornire gli elementi di calcolo) (17): ...... km/h

4.7.1. // Velocità massima misurata: ...... km/h

4.8. // Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo:

4.9. // Regolatore di velocità del veicolo: sì/no (1)

4.9.1. // Descrizione:

4.10. // Eventuali indicatore di velocità, contagiri e contaore:

4.10.1. // Indicatore di velocità (se del caso):

4.10.1.1. // Modo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:

4.10.1.2. // Costante dello strumento:

4.10.1.3. // Tolleranza del meccanismo di misura:

4.10.1.4. // Rapporto totale di trasmissione:

4.10.1.5. // Disegno della scala dello strumento e altre forme di indicazione:

4.10.1.6. // Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici:

4.10.2. // Eventuali contagiri e contaore: sì/no (1)

4.11. // Eventuale bloccaggio del differenziale: sì/no (1)

4.12. // Presa(e) di forza (regime di rotazione e rapporto con quello del motore)(numero, tipo e posizione)

4.12.1. // - principale(I):

4.12.2. // - altro(I):

4.12.3. // Protezione della(e) presa(e) di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto): .

4.13. // Protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti e delle ruote (descrizione, disegni, schemi, foto):

4.13.1. // Protezione su un lato:

4.13.2. // Protezione su più lati:

4.13.3. // Protezione ad avvolgimento totale:

4.14. // Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

5. // ASSI

5.1. // Descrizione di ogni asse:

5.2. // Marca (se del caso):

5.3. // Tipo (se del caso):

6. // SOSPENSIONE, (se del caso)

6.1. // Eventuale(I) combinazione(I) estrema(e) (massime - minime) pneumatico/ruota (dimensioni, caratteristiche, pressione di gonfiamento su strada, carico massimo ammissibile, dimensioni dei cerchioni e combinazioni anteriore/posteriore):

6.2. // Tipo dell'eventuale sospensione di ogni asse o ruota:

6.2.1. // Regolazione del livello: sì/no/facoltativa (1)

6.2.2. // Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

6.3. // Altri dispositivi eventuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

8. // FRENATURA (schema descrittivo d'insieme e schema di funzionamento) (19)

8.1. // Dispositivo di frenatura di servizio:

8.2. // Dispositivo di frenatura di soccorso (eventuale):

8.3. // Dispositivo di frenatura di stazionamento:

8.4. // Eventuale(I) dispositivo(I) supplementare(I) (in particolare rallentatore):

8.5. // Per I veicoli muniti di sistemi antibloccaggio delle ruote: descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli eventuali componenti elettronici), schemi - blocchi elettrici, schema del circuito idraulico o pneumatico:

8.6. // Elenco degli elementi debitamente individuati che formano il dispositivo di frenatura:

8.7. // Dimensioni dei pneumatici più grandi ammissibili per gli assi frenati:

8.8. // Calcolo del sistema di frenatura (determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando):

8.9. // Blocco dei comandi di frenatura destro e sinistro:

8.10. // Eventuale(I) fonte(I) di energia esterna

(caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro e segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvola di alimentazione, compressore di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchi a pressione):

8.11. // Veicoli muniti di sistema di frenatura degli attrezzi rimorchiati

8.11.1. // Dispositivo di comando per la frenatura del rimorchio (descrizione, caratteristiche):

8.11.2. // Collegamento: meccanico/idraulico/pneumatico (1)

8.11.3. // Raccordi, giunti, dispositivi di protezione (descrizione, disegno, schemi):

8.11.4. // Raccordo: a una o due condotte (1)

8.11.4.1. // Sovrapressione di alimentazione (una condotta): ...... kPa

8.11.4.2. // Sovrapressione di alimentazione (2 condotte): ...... kPa

9. // CARROZZERIA, CAMPO DI VISIBILITÀ, VETRATURA, TERGICRISTALLI E RETROVISORI

9.1. // Tipo di carrozzeria:

9.2. // Materiali e sistema di costruzione:

9.3. // Campo di visibilità:

9.3.1. // Disegno(i) o fotografia(e) che indicano la posizione degli elementi situati nel campo di visibilità anteriore:

9.4. // Vetri:

9.4.1. // Dati che consentono di identificare rapidamente il punto di riferimento:

9.4.2. // Parabrezza:

9.4.2.1. // Materiale(i) utilizzato(i):

9.4.2.2. // Modalità di montaggio:

9.4.2.3. // Angolo(i) di inclinazione: ...... gradi

9.4.2.4. // Marchio(i) di omologazione:

9.4.2.5. // Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione e breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

9.4.3. // Altro(i) vetro(i)

9.4.3.1. // Posizione(i):

9.4.3.2. // Materiale(i) utilizzato(i):

9.4.3.3. // Marchio(i) di omologazione:

9.4.3.4 // Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini

9.5. // Tergicristallo: sì/no (1) (descrizione, numero, frequenza di funzionamento):

9.6. // Retrovisore(i)

9.6.1. // Classe(i):

9.6.2. // Marchio(i) di omologazione:

9.6.3. // Posizione(i) in rapporto alla struttura del veicolo (disegni):

9.6.4. // Modalità di apposizione:

9.6.5. // Dispositivi opzionali che possono limitare il campo di visibilità posteriore:

9.6.6. // Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del sistema di regolazione:

9.7. // Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

9.7.1 // Descrizione tecnica:

10. // DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO E CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO

10.1. // Dispositivi di protezione contro il capovolgimento (disegni quotati, eventualmente fotografie, descrizione)

10.1.1. // Telaio(telai)

10.1.1.0. // Presenza: sì/no (1)

10.1.1.1. // Marchio(marchi) di fabbrica:

10.1.1.2. // Marchio(I) di omologazione:

10.1.1.3. // Dimensioni esterne ed interne: ............................................

10.1.1.4. // Materiale(I) e modalità di costruzione utilizzati:.

10.1.2. // Cabina(e):

10.1.2.0. // Presenza: sì/no (1)

10.1.2.1. // Marchio(marchi) di fabbrica:

10.1.2.2. // Marchio(I) di omologazione:

10.1.2.3. // Porte (numero, dimensioni, senso d'apertura, serrature e cerniere):

10.1.2.4. // Finestrini e uscita(e) di sicurezza (numero, dimensioni, posizioni):

10.1.2.5. // Altro(I) dispositivo(I) di protezione contro le intemperie (descrizione):

10.1.2.6. // Dimensioni esterne ed interne:

10.1.3. // Arco(archi): montato(I) anteriormente/posteriormente (1), ribaltabile(I) o meno (1)

10.1.3.0. // Presenza: sì/no (1)

10.1.3.1. // Descrizione (posizione, fissaggio, ecc.):

10.1.3.2. // Marchio(I) di fabbrica o denominazione commerciale:

10.1.3.3. // Marchio(I) di omologazione:

10.1.3.4. // Dimensioni:

10.1.3.5. // Materiale(I) e modalità di costruzione utilizzati:

10.2. // Spazio di manovra e mezzi di accesso al posto di guida (descrizione, caratteristiche, disegni quotati):

10.3. // Sedili e poggiapiedi:

10.3.1. // Sedile del conducente (disegno, fotografie, descrizione)

10.3.1.1. // Marchio di fabbrica o commerciale:

10.3.1.2. // Marchio(I) di omologazione:

10.3.1.3. // Categoria del tipo di sedile: categoria A, classe I/II/III, categoria B (1)

10.3.1.4. // Posizione e caratteristiche principali:

10.3.1.5. // Sistema di regolazione:

10.3.1.6. // Sistema di spostamento e di bloccaggio:

10.3.2. // Sedile(I) dell'accompagnatore (numero, dimensioni, posizione e caratteristiche):

10.3.3. // Poggiapiedi (numero, dimensioni e posizione):

10.4. // Piattaforma di carico:

10.4.1. // Dimensioni: mm

10.4.2. // Posizione:

10.4.3. // Carico tecnicamente ammissibile: ...... kg

10.4.4. // Ripartizione del carico fra gli assi: ...... kg

10.5. // Soppressione dei disturbi radioelettrici:

10.5.1. // Descrizione e disegni (o fotografie) delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano:

10.5.2. // Disegni o fotografie della posizione dei componenti metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio apparecchi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, dispositivo di sterzo, ecc.):

10.5.3. // Tabella e disegni del dispositivo di soppressione delle interferenze a radiofrequenza

10.5.4. // Indicazioni dei valori nominali di resistenza in corrente continua e, nel caso dei cavi di accensione resistenti, della resistenza nominale per metro:

11. // DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA (schemi esterni del veicolo, con disegno quotato della posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi: numero, collegamento elettrico, marchio di omologazione e colore delle luci)

11.1. // Dispositivi obbligatori.

11.1.1 // Proiettori anabbaglianti:

11.1.2. // Luci di posizione anteriori:

11.1.3. // Luci di posizione posteriori:

11.1.4. // Indicatori di direzione

- anteriori:

- posteriori:

- laterali:

11.1.5. // Catadiottri posteriori:

11.1.6. // Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore:

11.1.7 // Luci di arresto:

11.1.8 // Segnalazione di emergenza:

11.2. // Dispositivi facoltativi

11.2.1 // Proiettori abbaglianti:

11.2.2. // Proiettore fendinebbia anteriore:

11.2.3. // Luce posteriore per nebbia:

11.2.4. // Luce di retromarcia:

11.2.5. // Proiettori di lavoro:

11.2.6. // Luci di stazionamento:

11.2.7. // Luci di ingombro:

11.2.8. // Spia(e) di funzionamento degli indicatori del o dei rimorchi:

11.3. // Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade:

12. // VARIE

12.1. // Segnalatore(i) acustico(i) (posizione):

12.1.1. // Marchio(i) di omologazione:

12.2. // Collegamenti meccanici tra il trattore e veicoli rimorchiati

12.2.1. // Tipo di collegamento:

12.2.2. // Marchio(marchi) di fabbrica:

12.2.3. // Marchio(i) di omologazione:

12.2.4. // Dispositivo di attacco previsto per un carico orizzontale massimo di: ....... kg; eventualmente per un carico verticale massimo di: ...... kg (20)

12.3. // Sollevamento idraulico - Attacco a tre punti: sì/no (1)

12.4. // Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio (descrizione):

12.5. // Installazione, posizione, funzionamento e identificazione dei comandi (descrizione, fotografie o schemi):

12.6. // Posizione delle targhe di immatricolazione posteriori (forme e dimensioni):

12.7. // Dispositivo anteriore di rimorchio (disegno quotato):

12.8. // Descrizione dei dispositivi elettronici di bordo impiegati per il funzionamento e il comando degli attrezzi di tipo trainante o portante:

NOTE:

(1) // Eliminare, se del caso, le diciture inutili.

(2) // Indicare la tolleranza.

(3) // Per ogni dispositivo omologato, la descrizione può essere sostituita da un rinvio a tale omologazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati alla scheda.

Per ciascuna voce che richieda un corredo di fotografie o disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

(4) // Classificazione in base alle definizioni di cui all'allegato II.

(5) // Norme ISO 612: 1978 e 1176: 1990.

(6) // La massa del conducente è valutata mediamente pari a 75 kg.

(7) // Carico trasmesso in condizioni statiche sul centro di riferimento del collegamento.

(8) // Norma ISO 612 -6.4: 1978.

(9) // Norma ISO 4004: 1983.

(10) // Norma ISO 612 -6.1: 1978.

(11) // Norma ISO 612 -6.2: 1978.

(12) // Norma ISO 612 -6.3: 1978.

(13) // Norma ISO 612 -6.6: 1978.

(14) // Norma ISO 612 -6.7: 1978.

(15) // Norma ISO 612 -8: 1978.

(16) // Fornire le informazioni richieste per tutte le eventuali varianti previste.

(17) // È ammessa una tolleranza del 5 %. Tuttavia va rispettata una velocità massima misurata inferiore o uguale a 43 km/h (cfr. direttiva 98/89/CE) (compresa la tolleranza di 3 km/h).

(18) // Norma ISO 789 -3: 1993.

(19) // Per ciascun dispositivo di frenatura, precisare:

- tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tamburo, a disco, ecc., ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione),

- trasmissione e comando (allegare schema) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica, caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apriceppi).

(20) // Valori in relazione alla resistenza meccanica del dispositivo di attacco.

(21) // In caso di domanda relativa a diversi motori capostipite, deve essere compilato un modulo per ciascuno di essi.

MODELLO B Scheda informativa semplificata ai fini dell'omologazione CE di un tipo di veicolo

PARTE I

Il modello B va utilizzato quando sono disponibili una o più schede di omologazione rilasciate in base a direttive specifiche.

I numeri delle schede di omologazione corrispondenti devono essere indicati nella tabella della parte III.

Inoltre, per ogni capitolo qui di seguito (numerati da 1 a 12) e per ogni tipo/variante/versione di veicolo vanno forniti gli elementi di cui all'allegato III (certificato di conformità).

Qualora non esistano schede di omologazione rilasciate in base ad una direttiva specifica, i capitoli corrispondenti vanno compilati indicando gli elementi richiesti nella scheda informativa, modello A.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca o marche (marca depositata dal costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.0. Situazione relativa all'ultimazione del veicolo:

veicolo completo/completato/incompleto (1)

Per i veicoli completati indicare nome e indirizzo del costruttore precedente e numero di omologazione del veicolo incompleto o completo

0.2.1 Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio):

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):

0.4. Categoria del veicolo (1):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di fissaggio dei marchi di omologazione CE, per i componenti o le entità tecniche:

0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

(accludere fotografie ¾ anteriore e ¾ posteriore o disegni di una versione rappresentativa, nonché lo schema complessivo quotato del veicolo)

2. MASSE E DIMENSIONI

3. MOTORE

4. TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO

5. ASSI

6. SOSPENSIONE

7. DISPOSITIVO DI STERZO

8. FRENI

9. CARROZZERIA, CAMPO DI VISIBILITÀ, VETRATURA, TERGICRISTALLI E RETROVISORI

10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO

11. DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE

12. VARIE

NOTE:

(1) Classificazione in base alle definizioni di cui all'allegato II.

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni consentite nelle diverse versioni degli elementi della parte I per i quali sono previste diverse voci. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per tutte le varianti dello stesso tipo.

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna "tutte le versioni".

>SPAZIO PER TABELLA>

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e ogni versione devono essere individuate con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche sul certificato di conformità (allegato III) del veicolo in questione.

PARTE III Numeri di omologazione attribuiti in base alle direttive particolari

Fornire le informazioni richieste qui di seguito sugli elementi [15]applicabili al veicolo.

[15] La comunicazione di tali dati è facoltativa se essi sono già riportati nella pertinente scheda di omologazione dell'installazione.

Ai fini dell'omologazione CE, tutte le schede di omologazione in questione (con i rispettivi allegati) devono essere incluse e presentate alle autorità competenti per l'omologazione.

>SPAZIO PER TABELLA>

Firma:

Mansioni:

Data:

ALLEGATO II

CAPITOLO A Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla classificazione seguente:

1. Categoria T: Trattori a ruote

- categoria T1: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente uguale o superiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 1 000 mm;

- categoria T2: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm; Tuttavia, quando il quoziente tra l'altezza del baricentro del trattore (1) (misurata rispetto al suolo) e la media delle carreggiate minime di ciascun asse è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h.

- categoria T3: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h e massa a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600 kg;

- categoria T4: altri trattori a ruote speciali aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h (quali definiti all'appendice 1);

- categoria T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h

2. Categoria C: Trattori a cingoli

Trattori a cingoli con movimento e sterzatura comandati sui cingoli, le cui categorie da C1 a C5 sono definite analogamente alle categorie da T1 a T5

3. Categoria R: Rimorchi

- categoria R1: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 1 500 kg;

- categoria R2: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1 500 kg e inferiore o uguale a 3 500 kg;

- categoria R3: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 21 000 kg;

- categoria R4: rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 21 000 kg

Ogni categoria di rimorchi è contrassegnata anche da una lettera ("a" o "b"), a seconda della velocità per la quale il rimorchio è stato progettato.

- "a" per i rimorchi progettati per velocità inferiori o uguali a 40 km/h

- "b" per i rimorchi progettati per velocità superiori a 40 km/h

Esempio: Rb3 è una categoria di rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 21 000 kg, progettati per l'aggancio a trattori della categoria T5.

4. Categoria S: Attrezzature intercambiabili trainate

- categoria S1: Attrezzature intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 3 500 kg;

- categoria S2: Attrezzature intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg

Ogni categoria di attrezzature intercambiabili trainate è contrassegnata anche da una lettera ("a" o "b"), a seconda della velocità per la quale l'attrezzatura intercambiabile trainata è stata progettata.

- "a" per le attrezzature intercambiabili trainate progettate per velocità inferiori o uguali a 40 km/h

- "b" per le attrezzature intercambiabili trainate progettate per velocità superiori a 40 km/h

Esempio: Sb2 è una categoria di attrezzature intercambiabili trainate la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg, progettate per l'aggancio a trattori della categoria T5.

B. Definizione dei tipi di veicoli

1. Trattori a ruote

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

"tipo", i trattori di una categoria che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

- costruttore;

- designazione del tipo stabilita dal costruttore;

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali);

- motore (a combustione interna/elettrico/ibrido);

- assi (numero);

"variante", trattori di un tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi:

- motore:

- principio di funzionamento;

- numero e disposizione dei cilindri;

- differenze di potenza di oltre il 30 % (essendo la potenza maggiore pari a 1,3 volte quella minore);

- differenze di cilindrata non superiori al 20 % (essendo la cilindrata maggiore pari a 1,2 volte quella minore);

- assi motore (numero, posizione, interconnessione);

- assi sterzanti (numero e posizione);

- differenza di non oltre il 10 % della massa massima a pieno carico;

- trasmissione (genere);

- dispositivo di protezione contro il capovolgimento;

- assi frenati (numero).

"versione" di una variante, i trattori costituiti da una combinazione di elementi che figurano nel fascicolo di omologazione conformemente all'allegato I.

2. Trattori a cingoli: cfr. trattori a ruote

3. Rimorchi:

"tipo", i rimorchi di una categoria che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

- costruttore;

- designazione del tipo stabilita dal costruttore;

- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali);

- assi (numero);

"variante", rimorchi di un tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi:

- assi motore (numero, posizione, interconnessione);

- differenza di non oltre il 10 % della massa massima a pieno carico;

- assi frenati (numero).

4. Attrezzature intercambiabili trainate: cfr. rimorchi

(1) conformemente alla norma ISO 789, -6

Capitolo B Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo di veicolo

PARTE I Elenco delle direttive specifiche

(Se del caso, tenendo conto della parte e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive specifiche sottoelencate).

>SPAZIO PER TABELLA>

Legenda:

X = applicabile senza modifiche

(X) = applicabile previa eventuale modifica ( [16])

[16] Affinché sia rilasciata un'omologazione CE, le parentesi devono essere eliminate.

DS = direttiva specifica

-- = non applicabile

I = identico a T a seconda delle categorie.

PARTE II. A

Nella tabella qui di seguito le direttive specifiche "veicoli a motore" (nella loro ultima versione in vigore alla data di omologazione CE del tipo) si applicano in alternativa alle direttive "trattori agricoli o forestali" corrispondenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE II.B

I regolamenti seguenti, ripresi in parte nell'allegato all'accordo riveduto del 1958 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/NU) e riconosciuti dalla Comunità europea, quale parte contraente del suddetto accordo, nelle loro ultime versioni alla data dell'omologazione CE del tipo secondo la direttiva corrispondente, sono applicabili in alternativa alle direttive specifiche corrispondenti "trattori agricoli" e "veicoli a motore" della tabella contenuta nella parte II A.

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE II.C CORRISPONDENZA CON I CODICI NORMALIZZATI DELL'OCSE

I documenti di prova (completi) conformi ai codici OCSE elencati qui di seguito sono utilizzabili in alternativa ai verbali di prova redatti in conformità delle direttive corrispondenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

* Decisione (2059) def. modificata da C 2001/5 def.

DS: sarà oggetto di una direttiva specifica

APPENDICE 1

PARTE I Definizione dei veicoli per usi specifici ed elenco dei requisiti da soddisfare per la loro omologazione CE.

Per operare in situazioni particolari esistono i seguenti veicoli per usi specifici:

1. Trattori T4

1.1. T4.1 Trattori a trampolo

Trattori progettati per essere impiegati nella coltivazione di piante di grandi dimensioni disposte in filari, quali le viti. Sono caratterizzati da un telaio sopraelevato o da una parte di telaio sopraelevata, che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati sulla parte anteriore, posteriore o tra gli assi, oppure su una piattaforma. Allorché sono in fase di lavoro, l'altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari è superiore a 1 000 mm. Se il quoziente tra l'altezza del baricentro del trattore [17] (misurata rispetto al suolo e utilizzando pneumatici di normale dotazione) e la media delle carreggiate minime dell'insieme degli assi è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione non può superare i 30 km/h

[17] conformemente alla norma ISO 789, parte -6.

1.2. T4.2 Trattori di grande larghezza

Trattori caratterizzati dalle notevoli dimensioni, specialmente destinati alla lavorazione di grandi superfici agricole.

1.3. T4.3 Trattori a bassa altezza libera dal suolo

Trattori agricoli o forestali a quattro ruote motrici, con attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, caratterizzati da un telaio portante, con una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate e in cui il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5. Inoltre il baricentro di tali trattori * (misurato rispetto al suolo e utilizzando pneumatici di normale dotazione) è inferiore a 850 mm.

2. Categoria C4

C4.1 Trattori a trampolo su cingoli: definiti analogamente alla categoria T4.1

PARTE II APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE SPECIFICHE AI VEICOLI PER USI SPECIFICI

>SPAZIO PER TABELLA>

Legenda:

X = applicabile senza modifiche

(X) = applicabile previa modifica

DS = richiede una direttiva particolare

-- = non applicabile

APPENDICE 2 PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEL TIPO DI UN VEICOLO

1. Per le domande presentate conformemente all'articolo 3 (allegato I, modello B), le autorità competenti per l'omologazione devono:

a. verificare che le omologazioni rilasciate in virtù delle direttive specifiche siano applicabili e, eventualmente, fare effettuare le prove e i controlli richiesti da ciascuna delle direttive specifiche mancanti;

b. accertarsi, riferendosi alla documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa relativa ai veicoli figurino nel fascicolo di omologazione o nelle schede di omologazione delle omologazioni rilasciate in virtù della direttiva specifica pertinente e, qualora un numero di rubrica della parte I della scheda informativa non figuri nel fascicolo delle omologazioni rilasciate in virtù di una qualsiasi direttiva specifica, confermare che l'elemento o la caratteristica pertinente sono conformi alle indicazioni del fascicolo del costruttore;

c. su un campione di veicoli del tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli di elementi o sistemi allo scopo di verificare se il veicolo o i veicoli sono costruiti conformemente alle indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle omologazioni rilasciate ai sensi delle direttive specifiche;

d. eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del paragrafo 1, lettera c) deve consentire un efficace controllo delle varie combinazioni da omologare, per quanto riguarda i seguenti elementi:

- motore;

- cambio;

- assi motore (numero, posizione, interconnessione);

- assi sterzanti (numero e posizione);

- assi frenati (numero),

- dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

3. Per le domande presentate conformemente all'articolo 3 (allegato I, modello A), le autorità competenti per l'omologazione devono:

a. disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove richiesti da ciascuna delle direttive specifiche pertinenti;

b. accertare che il veicolo sia conforme al fascicolo del costruttore e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle direttive specifiche pertinenti;

c. eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

CAPITOLO C SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

MODELLO (Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) o un foglio piegato in detto formato)

PARTE I

Pagina 1

>SPAZIO PER TABELLA>

in virtù della direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva ../../CE

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

0 DATI GENERALI

0.1 Marca o marche (marca depositata dal costruttore):

0.2 Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.1 Denominazione(i) commerciale(i) ( [18] (eventualmente):

[18] Se tale elemento non è noto durante l'omologazione, va completato nell'ultima fase, prima dell'immissione sul mercato del veicolo.

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul trattore:

0.3.1 Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio):

0.3.2 Numero di identificazione del telaio (posizione):

0.4 Categoria del trattore ( [19]:

[19] Come definito nell'allegato II.

Pagina 2

0.5 Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base (1) ( [20]:

[20] Cfr. pagina 2.

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base: (1) (4)...

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase del veicolo incompleto (1) (4)

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato (1) (4):.

0.8 Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore, riportata nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra [uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità competente e presentati dal costruttore come prototipi del tipo di veicolo] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono a quel tipo di veicolo.

1. Per i veicoli completi e completati/varianti ( [21]

[21] Depennare le diciture non appropriate.

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche di tutte le direttive specifiche pertinenti.

2. Per i veicoli incompleti (1)

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa 1) le prescrizioni tecniche di tutte le direttive specifiche pertinenti elencate nella tabella a pagina 3.

3. L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata1)

4. L'omologazione è concessa, in base all'articolo 8, par. 2, lettera c), ed è valida fino al g/m/a.

(luogo) // (data)

(firma)

Allegati: Fascicolo di omologazione (comprese le parti II e III , se del caso, della scheda informativa, modello B)

Risultati delle prove

Nome e specimen della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle mansioni in azienda.

NB: Se il modello è utilizzato per un'omologazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la menzione "Scheda di omologazione CE del tipo di un veicolo", tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

Pagina 3

La presente omologazione si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulle omologazioni di veicoli incompleti seguenti:

Fase 1: Costruttore del veicolo base:

- Numero di omologazione:

- Data:

- Varianti:

Fase 2: Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

- Varianti:

Fase 3: Costruttore

- Numero di omologazione:

- Data:

- Varianti:

Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elenco delle varianti complete o completate:

Elenco delle prescrizioni applicabili ai tipi di veicoli o varianti incompleti omologati

(Se del caso, tenere conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive specifiche sottoelencate).

>SPAZIO PER TABELLA>

Pagina 4

Per l'omologazione di veicoli per usi specifici, o per omologazioni concesse in base all'articolo 8, par. 2, lettera c), elenco delle deroghe o disposizioni speciali.

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE II RISULTATI DELLE PROVE

(da compilare a cura dell'autorità competente per l'omologazione e da allegare alla scheda di omologazione del trattore)

1. Risultati delle prove sul livello sonoro (esterno)

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Variante/versione:

a. Risultati

>SPAZIO PER TABELLA>

b. Risultati [22]

[22] se applicabile.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Livello sonoro all'orecchio del conducente

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 1 SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLE SCHEDE DI OMOLOGAZIONE CE

Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto qui di seguito

1. Il numero di omologazione è costituito da quattro sezioni per l'omologazione dei trattori completi e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, conformemente a quanto segue. I componenti e le entità tecniche sono contrassegnati conformemente alle disposizioni della direttiva specifica corrispondente. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

- Sezione 1: lettera "e" minuscola, seguita dal codice dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

1 per la Germania; 2 per la Francia; 3 per l'Italia; 4 per i Paesi Bassi; 5 per la Svezia; 6 per il Belgio; 9 per la Spagna; 11 per il Regno Unito; 12 per l'Austria; 13 per il Lussemburgo; 17 per la Finlandia; 18 per la Danimarca; 21 per il Portogallo; 23 per la Grecia; 24 per l'Irlanda;

- Sezione 2: numero della direttiva di base.

- Sezione 3: numero dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione.

Nel caso dell'omologazione di trattori, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva 74/150/CEE.

Nel caso dell'omologazione rilasciata in base a direttive specifiche, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni precise alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica è conforme.

Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, si deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

- Sezione 4: Numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ogni direttiva di base.

- Sezione 5: Numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri) indicante il numero dell'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione di un trattore, la sezione 2 è omessa.

3. La sezione 5 è omessa unicamente sulla targhetta o sulle targhette regolamentari.

4. Esempio di terza omologazione di sistema (alla quale non sono state ancora concesse estensioni) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva relativa allo spazio di manovra e ai mezzi di accesso: e 2*80/720*88/414*0003*00

per una direttiva con due fasi di applicazione, A e B.

5. Esempio di seconda estensione alla quarta omologazione di un trattore, rilasciata dal Regno Unito: e 11 *97/54*0004*02

essendo finora la direttiva 97/54/CE l'ultimo atto che modifica gli articoli della direttiva 74/150/CEE.

6. Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta(e) regolamentare(i) di un trattore: e11*97/54*0004.

ALLEGATO III CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

PARTE I MODELLI STANDARD

(Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) o un foglio piegato in detto formato)

(Il certificato va elaborato su carta intestata del costruttore, in modo da escludere qualsiasi possibilità di falsificazione. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana).

Veicoli completi/completati ( [23]

[23] 1 Depennare le diciture non appropriate.

Pagina 1

Il sottoscritto: (cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca o marche (marca depositata dal costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.1 Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio):

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6 Posizione delle targhette regolamentari:

Fase 1: veicolo base:

- Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

Fase 2:

- Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

Pagina 2

Numero di identificazione del veicolo:

Codice numerico o alfanumerico di identificazione:

secondo il tipo o i tipi di veicoli descritti nell'omologazione(i)

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto in:

- Numero di omologazione:

- Data:

Il veicolo può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni per la circolazione: a destra/a sinistra (1).

(luogo) // (data)

(firma) // (funzione)

Allegato (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 3

A - Trattori completi/completati ( [24]

[24] 1 Depennare le diciture non appropriate.

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Numero di assi e di ruote o cingoli (1)

di cui

1.1.3. Assi motore:

1.1.4. Assi frenati:

1.4. Posto di guida reversibile: sì/no 1

1.6. Veicolo progettato per la circolazione: a destra/a sinistra1

2. Masse e dimensioni

2.1.1 Massa(e) a vuoto in ordine di marcia:

- massima:

- minima:

2.2.1 Massa(e) massima(e) del trattore a pieno carico secondo i tipi previsti di pneumatici:

2.2.2 Ripartizione di questa(e) massa(e) fra gli assi:

2.2.3.1 Massa(e) e pneumatici:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.3. Masse di zavorratura (massa totale, materiale, numero di componenti):

2.4. Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili:

2.4.1. Rimorchio / attrezzatura intercambiabile trainata, a timone: ...... kg

2.4.2. Semirimorchio / attrezzatura intercambiabile trainata: ...... kg

Pagina 4

2.4.3. Rimorchio/attrezzatura intercambiabile trainata, ad asse centrale: ...... kg

2.4.4. Massa complessiva tecnicamente ammissibile dell'insieme trattore-rimorchio (a seconda delle varie configurazioni del sistema di frenatura del rimorchio): ...... kg

2.4.5. Massa massima del rimorchio / attrezzatura intercambiabile trainata, trainabile: ......

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1 Altezza dal suolo del punto di attacco:

2.4.6.1.1. Altezza massima: ...... mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: ...... mm

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: ...... mm

2.5. Interasse: ...... mm (2)

2.6. Carreggiate minima e massima: ...... / ...... mm (2)

2.7.1. Lunghezza: ...... mm (2)

2.7.2. Larghezza: ...... mm (2)

2.7.3. Altezza: ...... mm (2)

3. Motore

3.1.1. Marca:

3.1.3 Mezzi di identificazione del tipo, metodo di apposizione e ubicazione:

3.1.6 Principio di funzionamento:

- accensione comandata/spontanea (1):

- iniezione diretta/indiretta (1):

- Ciclo: due tempi/quattro tempi (1):

3.1.7. Carburante:

gasolio/benzina/GPL/altri (1)

3.2.1.2. Tipo:

Numero di omologazione:

3.2.1.6 Numero dei cilindri

3.2.1.7. Cilindrata: ...... cm3

3.6. Potenza nominale ...... kW alla velocità nominale del motore di: ...... min-1 (3)

3.6.1. Facoltativo: potenza alla presa di forza ...... kW (3) a ...... min-1 (regime standard PDF)

Pagina 5

4. Trasmissione

4.5. Cambio:

Numero di rapporti:

- anteriori:

- posteriori:

4.7. Velocità massima per costruzione calcolata: ...... km/h

4.7.1. Velocità massima misurata: ...... km/h

7. Dispositivi di sterzo

7.1. Categoria di dispositivo di sterzo: manuale/assistito/servocomando (1)

8. Freni (breve descrizione del sistema di frenatura):

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): ...... kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): ...... kPa

10. Dispositivi di protezione contro il capovolgimento e contro le intemperie, sedili, piattaforma di carico

10.1. Telaio/cabina (1)

>SPAZIO PER TABELLA>

10.1.3. Arco:

- anteriore/posteriore (1)

- ribaltabile/non ribaltabile (1)

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3.2 Sedile(i) dell'accompagnatore:

Numero:

Pagina 6

10.4. Piattaforma di carico

10.4.1 dimensioni: ...... mm

10.4.3 carico tecnicamente ammissibile: ...... kg

11. Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi facoltativi

12. Varie

12.2 Collegamento meccanico tra il trattore e il rimorchio:

>SPAZIO PER TABELLA>

12.3. Sollevamento idraulico - Attacco a tre punti: sì/no (1)

13 Livello sonoro esterno

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

14.1. Fermo: ...... dB (A)

14.2. in marcia: ...... dB (A)

14 Livello sonoro all'orecchio del conducente

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: ...... dB(A)

15 Gas di scarico (2)

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile per l'omologazione. Per le direttive con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

15.1. Risultati delle prove

CO: ...... g/kWh HC: ...... g/kWh NOx: ...... g/kWh

Particolato: ...... g/kWh gas di combustione (x): ...... m-1

Pagina 7

15.2. Risultati delle prove (x)

CO:...........g/kW NOx:...........g/kW NMHC:...........g/kW

CH4:...........g/kW Particolato:...........g/kW

16. Potenza(e) (o categoria) fiscale

>SPAZIO PER TABELLA>

17. Osservazioni (4)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Indicare i valori minimi.

(3) Indicare il metodo di prova utilizzato.

(4) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

(X) se applicabile

Pagina 3

B - Rimorchi agricoli o forestali - completi / completati ( [25])

[25] Depennare le diciture non appropriate.

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Numero di assi e di ruote:

di cui

1.1.4. Assi frenati:

2. Masse e dimensioni

2.1.1 Massa(e) a vuoto in ordine di marcia:

- massima:

- minima:

2.2.1. Massa(e) massima(e) del rimorchio a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo i tipi previsti di pneumatici:

2.2.2. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi o per i rimorchi ad asse centrale, carico al punto di aggancio:

2.2.3.1 Massa(e) e pneumatici:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1 Altezza dal suolo del punto di attacco

2.4.6.1.1. Altezza massima: ...... mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: ...... mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: ...... mm

2.5. Interasse: ...... mm (2)

2.5.1.2. distanza tra l'asse di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio:

2.6. Carreggiate minima e massima: ...... / ...... mm (2)

2.7.2.1. Lunghezza (2): ...........................................................................

2.7.2.1.1. Lunghezza della zona di carico:

2.7.2.2. Larghezza (2): ......................................................................................

8. Freni (breve descrizione del sistema di frenatura):

non frenato/a frenatura indipendente/ a frenatura per inerzia/con frenatura assistita (1)

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): ...... kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): ...... kPa

9. Carrozzeria:

9.1. Tipo di carrozzeria:

11. Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi:

12. Varie

12.2 Collegamento meccanico tra il trattore e il rimorchio:

>SPAZIO PER TABELLA>

Pagina 5

16. Potenza(e) (o categoria) fiscale

>SPAZIO PER TABELLA>

17. Osservazioni (4)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Indicare i valori minimi.

(3) Indicare il metodo di prova utilizzato.

(4) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

(X) se applicabile

C - Attrezzature intercambiabili trainate - complete/completate ( [26])

[26] Depennare le diciture non appropriate.

Pagina 1

Il sottoscritto: (cognome e nome)

certifica che l'attrezzatura intercambiabile:

0.1. Marca o marche (marca depositata dal costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.1 Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio):

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6 Posizione delle targhette regolamentari:

Fase 1: veicolo base:

- Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

Fase 2:

- Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

Pagina 2

Numero di identificazione del veicolo:

Codice numerico o alfanumerico di identificazione:

secondo il tipo o i tipi di attrezzature intercambiabili descritti nell'omologazione(i)

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto in

- Numero di omologazione:

- Data:...........

Il veicolo può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni a titolo della sicurezza stradale.

Esso può tuttavia essere oggetto di un'eventuale autorizzazione nazionale in funzione dei criteri nazionali relativi ai "trasporti eccezionali".

Inoltre il veicolo è stato oggetto di un'omologazione "sicurezza sul lavoro" a titolo della direttiva "macchine".

(luogo) // (data)

(firma) // (funzione)

Allegato (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): certificati di conformità

Pagina 3

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Numero di assi e di ruote:

di cui

1.1.4. Assi frenati:

2. Masse e dimensioni

2.1.1 Massa(e) a vuoto in ordine di marcia:

- massima:

- minima:

2.2.1 Massa(e) massima(e) a pieno carico dell'attrezzatura intercambiabile trainata secondo i tipi previsti di pneumatici:

2.2.2 Ripartizione di questa(e) massa(e) fra gli assi:

2.2.3.1 Massa(e) e pneumatici:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1 Altezza dal suolo del punto di attacco

2.4.6.1.1. Altezza massima: ...... mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: ...... mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: ...... mm

2.5. Interasse: ...... mm (2)

2.6. Carreggiate minima e massima: ...... / ...... mm (2)

2.7.1. Lunghezza: ...... mm (2)

2.7.2. Larghezza: ...... mm (2)

2.7.3. Altezza: ...... mm (2)

8. Freni (breve descrizione del sistema di frenatura):

non frenato/a frenatura indipendente/ a frenatura per inerzia/con frenatura assistita (1)

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): ...... kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): ...... kPa

10. Dispositivi di protezione contro il capovolgimento e contro le intemperie, sedili, piattaforma di carico

10.4. Piattaforma di carico

10.4.1 dimensioni: ...... mm

10.4.3 carico tecnicamente ammissibile: ...... kg

11. Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi:

12. Varie

12.2 Collegamento meccanico tra il trattore e l'attrezzatura intercambiabile trainata:

>SPAZIO PER TABELLA>

Pagina 5

16. Potenza(e) (o categoria) fiscale

>SPAZIO PER TABELLA>

17. Osservazioni (4)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Indicare i valori minimi.

(3) Indicare il metodo di prova utilizzato.

(4) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

(X) se applicabile

PARTE II MODELLI STANDARD

(Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) o un foglio piegato in detto formato)

(Il certificato va elaborato su carta intestata del costruttore, in modo da escludere qualsiasi possibilità di falsificazione. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana).

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

Pagina 1

Il sottoscritto cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.1 Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (fotografie o disegni):

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio):

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo base:

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'ultima fase di costruzione del veicolo (1):

0.6 Posizione delle targhette regolamentari:

Numero di identificazione del veicolo:

Codice numerico o alfanumerico di identificazione:

sulla base del o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione (1):

Veicolo base:

- Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

Pagina 2

Fase 2:

- Costruttore:.............................

- Numero di omologazione:.................. ....

- Data:....................................

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in:

Numero di omologazione:

Data:

Il veicolo può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni per la circolazione: a destra/a sinistra (1).

(luogo) // (data)

(firma) // (funzione)

Allegati: certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 3

A - Rimorchi agricoli o forestali - incompleti

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Numero di assi e di ruote:

di cui

1.1.4. Assi frenati:

2. Masse e dimensioni

2.1.1 Massa(e) del telaio nudo:

- massima:

- minima:

2.2.1. Massa(e) massima(e) del rimorchio a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo i tipi previsti di pneumatici:

2.2.2. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi o per i rimorchi ad asse centrale, carico al punto di aggancio:

2.2.3.1 Massa(e) e pneumatici:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1 Altezza dal suolo del punto di attacco:

2.4.6.1.1. Altezza massima: ...... mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: ...... mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: ...... mm

2.5. Interasse: ...... mm (2)

2.5.1.2. distanza tra il centro del sistema di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio:

2.6. Carreggiate minima e massima: ...... / ...... mm (2)

2.7.1.1. Lunghezza (2): ...... mm

2.7.1.1.1 Lunghezza totale ammissibile del rimorchio completato: ...... mm

2.7.1.2. Larghezza (2): ...... mm.

2.7.1.2.1. Larghezza totale ammissibile del rimorchio completato: ...... mm

2.7.1.7. Posizioni estreme ammissibili del centro di gravità del rimorchio completato: ...... mm

8. Freni (breve descrizione del sistema di frenatura):

non frenato/a frenatura indipendente/ a frenatura per inerzia/con frenatura assistita (1)

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): ...... kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): ...... kPa

9. Carrozzeria,

9.1. Tipo di carrozzeria:

11. Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi:

12. Varie

12.2 Collegamento meccanico tra il trattore e il rimorchio:

>SPAZIO PER TABELLA>

Pagina 5

16. Potenza(e) (o categoria) fiscale

>SPAZIO PER TABELLA>

17. Osservazioni (4)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Indicare i valori minimi.

(3) Indicare il metodo di prova utilizzato.

(4) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

(X) se applicabile

B - Attrezzature intercambiabili trainate - incomplete

Pagina 1

Il sottoscritto: (cognome e nome)

certifica che l'attrezzatura intercambiabile trainata:

0.1. Marca o marche (marca depositata dal costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.1 Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e metodo di fissaggio):

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6 Posizione delle targhette regolamentari:

Fase 1: veicolo base:

- Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

Fase 2:

- Costruttore:

- Numero di omologazione:

- Data:

Pagina 2

Numero di identificazione del veicolo:

Codice numerico o alfanumerico di identificazione:

secondo il tipo o i tipi di attrezzature intercambiabili trainate descritti nell'omologazione(i)

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto in...........................

- Numero di omologazione: .................................

- Data:

Il veicolo può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni a titolo della sicurezza stradale.

Esso può tuttavia essere oggetto di un'eventuale autorizzazione nazionale in funzione dei criteri nazionali relativi ai "trasporti eccezionali".

Inoltre il veicolo è stato oggetto di un'omologazione "sicurezza sul lavoro" a titolo della direttiva "macchine".

(luogo) // (data)

(firma) // (funzione)

Allegato (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): certificati di conformità

Pagina 3

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Numero di assi e di ruote:

di cui

1.1.4. Assi frenati:

2. Masse e dimensioni

2.1.1 Massa(e) del telaio nudo:

- massima:

- minima:

2.2.1. Massa(e) massima(e) del veicolo a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo i tipi previsti di pneumatici:

2.2.2. Ripartizione di tale(i) massa(e) tra gli assi e, per i semirimorchi o per i rimorchi ad asse centrale, carico al punto di aggancio:

2.2.3.1 Massa(e) e pneumatici:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4.6. Posizione del punto di attacco:

2.4.6.1 Altezza dal suolo del punto di attacco

2.4.6.1.1. Altezza massima: ...... mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: ...... mm

Pagina 4

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore: ...... mm

2.5. Interasse: ...... mm (2)

2.5.1.2. distanza tra il centro del sistema di aggancio e l'estremità posteriore del semirimorchio:

2.6. Carreggiate minima e massima: / mm (2)

2.7.1.1. Lunghezza (2): ...... mm

2.7.1.1.1 Lunghezza totale ammissibile del veicolo completato: ...... mm

2.7.1.2. Larghezza (2): ...... mm.

2.7.1.2.1. Larghezza totale ammissibile del veicolo completato: ...... mm

2.7.1.7. Posizioni estreme ammissibili del centro di gravità del veicolo completato: ...... mm

8. Freni (breve descrizione del sistema di frenatura):

non frenato/a frenatura indipendente/ a frenatura per inerzia/con frenatura assistita 1

8.11.4.1. Sovrapressione al raccordo (una condotta): ...... kPa

8.11.4.2. Sovrapressione al raccordo (2 condotte): ...... kPa

9. Carrozzeria,

9.1. Tipo di carrozzeria:

11. Dispositivi di illuminazione e segnalazione:

11.2. Dispositivi supplementari facoltativi:

12. Varie

12.2 Collegamento meccanico tra il trattore e il veicolo:

>SPAZIO PER TABELLA>

Pagina 5

16. Potenza(e) (o categoria) fiscale

>SPAZIO PER TABELLA>

17. Osservazioni (4)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Indicare i valori minimi.

(3) Indicare il metodo di prova utilizzato.

(4) Indicare, fra l'altro, tutte le informazioni richieste sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

(X) se applicabile

ALLEGATO IV PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di concedere l'omologazione, l'autorità competente di uno Stato membro verifica l'esistenza di disposizioni e procedure atte ad assicurare che i componenti, i sistemi e le entità tecniche o i veicoli in produzione siano conformi al tipo omologato attraverso un controllo effettivo.

1.2. L'autorità competente per l'omologazione controlla se la prescrizione di cui al punto 1.1. è rispettata. Il controllo può però essere svolto anche, in nome di detta autorità, dall'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e gli impianti di produzione, con riferimento al prodotto o ai prodotti da omologare.

1.3. L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione del costruttore in base alla norma armonizzata EN 29002 (che si riferisce al prodotto o ai prodotti da omologare) oppure a una norma di approvazione equivalente in adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire tutte le informazioni necessarie sull'immatricolazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la validità o il campo di applicazione.

1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro, l'autorità competente deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità di cui al punto 1.2., oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva specifica devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo tutte le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva specifica inclusa nell'elenco completo che figura nell'allegato II.

2.2. L'autorità competente di uno Stato membro che concede l'omologazione deve verificare l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, per eseguire ad intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per accertare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove indicate nelle direttive specifiche.

2.3. Il detentore dell'omologazione deve, in particolare, rispondere alle seguenti condizioni:

2.3.1. garantire l'esistenza di efficaci procedure di controllo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) all'omologazione ottenuta;

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature necessarie per controllare la conformità di ciascun tipo omologato;

2.3.3. garantire che i risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con l'autorità competente per l'omologazione; questo periodo non potrà essere superiore a 10 anni;

2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto di determinate tolleranze della produzione industriale;

2.3.5. garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguiti, come minimo, i controlli prescritti dalla presente direttiva, nonché le prove previste dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura nell'allegato II.

2.3.6. garantire che, se da un serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una mancanza di conformità, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove; devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5. devono essere limitati a quelli necessari per verificare se sono state rispettate le specifiche relative all'omologazione.

2.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. La normale frequenza delle verifiche deve rispettare le condizioni eventualmente accettate in conformità dei punti 1.2. e 1.3. del presente allegato, ed assicurare che i controlli necessari siano riesaminati con una frequenza conforme al grado di affidamento stabilito dalle autorità competenti.

2.4.1. Nel corso di ogni ispezione, devono essere presentati all'ispettore i documenti relativi alle prove e alla produzione.

2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l'ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure del servizio tecnico se la direttiva particolare lo prevede). Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

2.4.3. Se il livello qualitativo risulta insufficiente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2., l'ispettore può prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

2.4.4. L'autorità competente per l'omologazione può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive specifiche applicabili incluse nell'elenco completo che figura nell'allegato II.

2.4.5. Se, nel corso di un'ispezione, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l'autorità competente per l'omologazione deve provvedere affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare quanto prima la conformità della produzione.

ALLEGATO V

A - LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

Il numero delle unità di un tipo da immatricolare, da immettere sul mercato o in circolazione ogni anno in uno Stato membro non deve superare il valore sottoindicato per la categoria in questione:

Categoria // Unità

T // 100

C // 30

R // 50

S // 30

B - LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di uno o più tipi di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) deve essere inferiore o uguale al 10 % di tutti i veicoli del tipo interessato messo in circolazione l'anno precedente nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.

Una menzione specifica sarà apposta sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a tale procedura.

C - LIMITI DELLE OMOLOGAZIONI DI VEICOLI ISOLATI

Il numero di veicoli nuovi di uno stesso tipo, omologati singolarmente ogni anno in ogni Stato membro non può superare le quindici unità.

ALLEGATO VI ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE A DIRETTIVE SPECIFICHE

// Timbro dell'amministrazione

Numero dell'elenco:

relativo al periodo dal ...... al ......

Per ciascuna omologazione concessa, rifiutata o revocata nel periodo sopra indicato devono essere forniti i seguenti dati:

Costruttore:

Numero di omologazione:

Marca:

Tipo:

Data del rilascio:

Data del primo rilascio (per le estensioni):

ALLEGATO VII PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

1. DATI GENERALI

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la prima fase o le fasi successive, le autorità competenti devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano adeguate disposizioni, in materia di forniture e scambio di documenti e informazioni, necessarie a garantire che il veicolo completato soddisfi le prescrizioni di tutte le direttive specifiche di cui all'allegato II.

Questi dati devono riguardare l'omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi che fanno parte del veicolo incompleto, ma che non sono ancora stati omologati.

1.2. Le omologazioni conformi al presente allegato devono essere concesse facendo riferimento allo stato di completamento effettivo del tipo di veicolo considerato e devono comprendere tutte le omologazioni concesse nelle fasi precedenti.

1.3. Nel corso di un'omologazione in più fasi, ciascun costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti nella fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato le parti del veicolo in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. PROCEDURE

Per le domande presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente deve:

a. verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base a direttive specifiche siano applicabili alla norma pertinente nella direttiva specifica;

b. accertare che tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo, figurino nel fascicolo del costruttore;

c. verificare che, per quanto riguarda la documentazione, le specifiche relative ai veicoli e i dati contenuti nella parte I del fascicolo del costruttore siano ripresi nel fascicolo di omologazione o nelle schede di omologazione rilasciati a titolo delle direttive specifiche e, per i veicoli completi, se una voce della parte I del fascicolo del costruttore non figura nel fascicolo di omologazione di una delle direttive specifiche, confermare che la parte o la caratteristica in questione sono conformi ai dati contenuti nel fascicolo del costruttore;

d. su un campione di veicoli del tipo da omologare, eseguire o far eseguire dei controlli delle parti o dei sistemi, allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle omologazioni rilasciate in base alle direttive specifiche;

e. eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

3. NUMERO DI VEICOLI DA ISPEZIONARE

Il numero dei veicoli da ispezionare ai fini del paragrafo 2, lettera d), deve consentire un controllo efficace delle varie combinazioni da omologare, in relazione allo stato di completamento del veicolo e dei seguenti elementi:

- motore;

- cambio;

- assi motore (numero, posizione, interconnessione);

- assi sterzanti (numero e posizione);

- assi frenati (numero),

- dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alla targhetta regolamentare prescritta dalla direttiva 89/173/CEE, ciascun costruttore deve applicare sul veicolo una targhetta supplementare. Essa dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare chiaramente e in modo indelebile le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

- nome del costruttore;

- sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE;

- fase di omologazione;

- numero di serie del veicolo;

- massa massima ammissibile del veicolo a pieno carico;

- massa rimorchiabile massima;

- massa massima ammissibile a pieno carico della combinazione (se il veicolo può trainare un rimorchio) [27];

[27] Unicamente se tale valore ha subito modifiche durante la fase di omologazione attuale.

- massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore (*);

- carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio (*)

ALLEGATO VIII Tavola di corrispondenza

Direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/03/CE // La presente direttiva

Articoli 1 e 2 // Articolo 2

Articolo 3 // Articolo 3

Articolo 4 // Articolo 4

Articolo 5.1 // Articolo 4.4

Articolo 5.2 e 5.3 // Articolo 6

Articolo 6.1, 6.2, 6.3 // Articolo 5

Articolo 6.4 // Articolo 11

Articolo 7.1 e 7.2 // Articolo 7

Articolo 7, ultimo paragrafo // Articolo 11

Articolo 8 // Articolo 11

Articolo 9 // Articolo 12

Articolo 10 // -

Articolo 11 // Articolo 16

Articolo 12 e 13 // Articolo 17

Articolo 14 // Articolo 15

Articolo 15 // Articolo 19

Articolo 16 // Articolo 23

Allegato I // Allegato I

Allegato II // Allegato II

Allegato III // Allegato III