Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda i farmaci vegetali tradizionali /* COM/2002/0001 def. - COD 2002/0008 */
Gazzetta ufficiale n. 126 E del 28/05/2002 pag. 0263 - 0267
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda i farmaci vegetali tradizionali (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Premesse generali e obiettivi Gli obiettivi fondamentali della normativa comunitaria sui prodotti farmaceutici sono, da un lato, la tutela della salute pubblica e, dall'altro, il completamento del mercato unico dei prodotti farmaceutici. A tal fine la direttiva 2001/83/CE [1] prevede che un medicinale, per essere immesso sul mercato, debba avere ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente a requisiti armonizzati. Di norma la domanda di autorizzazione alla commercializzazione deve contenere i risultati di prove e sperimentazioni concernenti la qualità, la sicurezza e l'efficacia del prodotto. Esistono tuttavia alcune eccezioni a questa regola: ad esempio, non occorre fornire informazioni concernenti la sicurezza e l'efficacia qualora riferimenti specifici alla letteratura scientifica pubblicata dimostrino che il prodotto è di impiego medico ben noto nell'accezione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2001/83/CE e come specificato nella parte 3 dell'allegato I della medesima direttiva. [1] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Questo quadro giuridico può essere applicato anche a taluni farmaci vegetali. Tuttavia, per molti medicinali di questo tipo che sono già in uso da molto tempo, non esistono sufficienti pubblicazioni scientifiche in grado di dimostrarne l'impiego medico ben noto. In linea teorica è possibile effettuare nuove prove e sperimentazioni, ma ciò comporta notevoli oneri finanziari per le aziende interessate, spesso rappresentate da piccole e medie imprese, oltre a presentare gli inevitabili svantaggi propri della sperimentazione animale e della sperimentazione clinica sull'uomo. Tali svantaggi sono difficili da giustificare nei casi in cui il medicinale vanti una sufficiente tradizione d'impiego che consenta di trarre conclusioni attendibili circa la sua sicurezza ed efficacia. Di conseguenza lo status giuridico e pratico dei farmaci vegetali tradizionali varia significativamente da uno Stato membro all'altro e ciò si ripercuote negativamente a livello di tutela della salute pubblica e di libera circolazione di questi prodotti nell'UE. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno più volte affrontato la realtà specifica dei farmaci vegetali. Nelle risoluzioni del 20 dicembre 1995 [2] e del 23 aprile 1996 [3] il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la realtà concernente tali prodotti. Su richiesta della Commissione l'Associazione europea dei produttori di farmaci di automedicazione ha analizzato lo status dei farmaci vegetali in Europa e nel 1998 ha presentato una relazione [4]. In una risoluzione del 16 aprile 1996 [5] il Parlamento europeo ha evidenziato che la domanda di farmaci vegetali è in forte aumento e che questo settore dell'industria farmaceutica offre interessanti opportunità di sviluppo in termini di occupazione, soprattutto a livello di piccole e medie imprese. Il Parlamento europeo ha esplicitamente chiesto l'adozione di misure specifiche sui farmaci vegetali al fine di garantire un livello ottimale di tutela della salute dei cittadini europei, di agevolare la commercializzazione di questi prodotti in Europa e di assicurare un opportuno coinvolgimento degli esperti del settore. [2] GU C 350 del 30.12.1995, pag. 6. [3] GU C 136 dell'8.5.1996, pag. 4. [4] ,Pflanzliche Arzneimittel in der Europäischen Union", ETD/97/501336, Abschlußbericht, November 1998. [5] GU C 141 del 13.5.1996, pag. 63. Sulla base di queste premesse la nuova direttiva prevede una procedura speciale di registrazione che consente di registrare e dunque commercializzare taluni farmaci vegetali tradizionali senza l'obbligo di fornire informazioni e documenti relativi alle prove e alla sperimentazione comprovanti la loro sicurezza ed efficacia. A tali prodotti si applicano tuttavia le stesse prescrizioni in materia di fabbricazione e qualità. Ai fini di una maggiore tutela della salute pubblica la direttiva istituisce un quadro giuridico speciale per i farmaci vegetali tradizionali, eliminando così qualunque differenza o incertezza circa lo status di questi prodotti attualmente esistenti nei vari Stati membri. Essa armonizza inoltre le norme applicabili ai farmaci vegetali tradizionali in tutto il territorio europeo, contribuendo pertanto ad agevolare la libera circolazione di questi prodotti nel mercato unico. Per motivi di coerenza e leggibilità del quadro normativo occorre inserire le norme specifiche relative ai farmaci vegetali tradizionali nel nuovo codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano contenuto nella direttiva 2001/83/CE. Scopo precipuo della presente proposta di direttiva è definire un quadro legislativo armonizzato per i farmaci vegetali tradizionali; la sua base giuridica è dunque l'articolo 95 del trattato CE. Poiché le differenze attualmente esistenti tra i singoli Stati membri rappresentano un ostacolo alla libera circolazione di questi prodotti nell'ambito della Comunità, risulta necessario un certo livello di armonizzazione nell'UE che è compatibile con il principio di sussidiarietà. La proposta di direttiva si limita ad introdurre le disposizioni ritenute indispensabili per raggiungere un sufficiente grado d'armonizzazione garantendo nel contempo il massimo livello di tutela della salute pubblica; in questo senso, pertanto, esso rispetta anche il principio di proporzionalità. 2. Osservazioni specifiche Il campo d'applicazione delle nuove norme è limitato ai farmaci vegetali tradizionali (articolo 16 bis). Non possono essere registrati secondo la procedura di registrazione semplificata i farmaci vegetali che possono essere autorizzati ai sensi del capo 1 del titolo III della direttiva 2001/83/CE in base ai risultati di nuove prove e sperimentazioni concernenti la sicurezza e l'efficacia, oppure facendo riferimento alla letteratura scientifica pubblicata. In questi due casi, in particolare laddove esista per un determinato farmaco vegetale sufficiente letteratura scientifica comprovante un impiego medico ben noto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2001/83/CE, non vi è necessità di derogare ai requisiti generali specificati nel capo 1 del titolo III della direttiva 2001/83/CE e pertanto non dovrebbe essere consentita alcuna eccezione. Tenuto conto delle specificità dei medicinali omeopatici, le nuove norme non si applicheranno neppure ai medicinali omeopatici. La registrazione ai sensi delle nuove norme (articolo 16 bis) è subordinata al rispetto integrale di una serie di requisiti, i quali garantiscono che la registrazione semplificata venga applicata ai farmaci vegetali solamente laddove sia opportuno e giustificato derogare ai rigorosi requisiti stabiliti dal capo 1 del titolo III della direttiva 2001/83/CE. Il prodotto deve pertanto essere un farmaco vegetale. Le indicazioni e le modalità di somministrazione, inoltre, devono essere limitate e la somministrazione correlata ad un determinato dosaggio. Infine deve essere già trascorso il periodo minimo di impiego tradizionale e devono essere sufficienti le informazioni disponibili sull'utilizzo tradizionale del medicinale. Il soddisfacimento di quest'ultimo requisito è necessario per garantire che vengano immessi in commercio tramite la procedura di registrazione soltanto quei farmaci vegetali tradizionali per i quali esistano informazioni circa l'impiego tradizionale tali da consentire alle autorità nazionali di stabilire la sicurezza ed efficacia di tali prodotti. In linea di massima, nel presentare una domanda di registrazione ai sensi delle nuove norme, il richiedente deve fornire le stesse informazioni e gli stessi documenti necessari per una domanda di autorizzazione ai sensi del capo 1 del titolo III della direttiva 2001/83/CE, tra cui i risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche (articolo 16 quater). Quindi, per quanto riguarda la qualità del medicinale si applicano gli stessi requisiti previsti per poter ottenere un'autorizzazione ai sensi del capo 1 del titolo III della direttiva 2001/83/CE. Tuttavia, invece di fornire i risultati delle prove e delle sperimentazioni concernenti la sicurezza e l'efficacia del prodotto, il richiedente è tenuto a presentare documentazione bibliografica o certificazioni di esperti comprovanti l'impiego medico tradizionale del prodotto in questione, oltre a una rassegna bibliografica dei dati riguardanti la sicurezza corredata di una perizia. L'impiego medico ben noto nell'accezione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2001/83/CE, definito nella parte 3 dell'allegato I della medesima direttiva, comporta che sia trascorso un periodo di almeno 10 anni a decorrere dal primo utilizzo sistematico e documentato. Considerato che l'impiego medico tradizionale ai sensi delle nuove norme non comporta un tale uso sistematico e documentato, si ritiene opportuno fissare in proposito un periodo di trent'anni. In linea di principio viene preso in considerazione solo l'impiego medico all'interno della Comunità, in quanto risulta estremamente difficile verificare se le informazioni riguardanti l'uso del prodotto al di fuori del territorio comunitario siano sufficientemente attendibili per stabilire l'efficacia e la sicurezza del prodotto. Tuttavia se il prodotto è disponibile nella Comunità da almeno 15 anni, si ritiene accettabile che le prove dell'impiego medico per un periodo di 30 anni si riferiscano in tutto o in parte all'impiego al di fuori degli Stati membri. Poiché lo status dei farmaci vegetali varia da uno Stato membro all'altro e non è suscettibile di una totale ed immediata armonizzazione ad opera delle nuove norme, alle registrazioni di farmaci vegetali tradizionali non può essere applicata la procedura di mutuo riconoscimento di cui al capo 4 del titolo III della direttiva 2001/83/CE. Le nuove norme obbligano però gli Stati membri a prendere in debita considerazione le autorizzazioni o le registrazioni rilasciate a favore di un determinato prodotto (articolo 16 quinquies). Nell'interpretare questa disposizione occorre tenere conto della graduale armonizzazione nel campo dei farmaci vegetali tradizionali che si fonda sulle monografie adottate dal nuovo comitato. La domanda di registrazione di un medicinale ai sensi delle nuove norme va respinta qualora risulti sussistere una delle seguenti condizioni (articolo 16 sexies): la valutazione dimostra che la composizione qualitativa e/o quantitativa del prodotto non corrisponde a quanto dichiarato nella domanda, le indicazioni terapeutiche non sono conformi alle limitazioni stabilite dall'articolo 16 ter, il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego, i dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti oppure la sua qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata. Per agevolare ulteriormente la presentazione delle richieste di autorizzazione di taluni farmaci vegetali tradizionali viene redatto un elenco delle sostanze vegetali che rispondono ai requisiti prescritti per la procedura di registrazione (articolo 16 septies). In detto elenco deve figurare per ciascuna sostanza l'indicazione terapeutica, la concentrazione prevista, la via di somministrazione ed ogni altra informazione pertinente in tema di sicurezza. Se una domanda di registrazione fondata sull'impiego tradizionale riguarda una sostanza vegetale che figura nell'elenco di cui sopra, il richiedente può, anziché fornire la documentazione prescritta, fare riferimento all'elenco. Tuttavia anche in questo caso si applicano tutti i normali requisiti relativi alla qualità del prodotto. Alla nuova procedura di registrazione (articolo 16 octies) si applica, laddove pertinente, la legislazione farmaceutica vigente. Ciò riguarda: - l'esclusione dei medicinali preparati in farmacia in base ad una formula magistrale od officinale (articolo 3, paragrafi 1e 2, della direttiva 2001/83/CE); - il diritto degli Stati membri di applicare le legislazioni nazionali in tema di vendita, fornitura o uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi (articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE); - l'obbligo di elaborazione da parte di esperti dei documenti e delle informazioni necessari (articolo 12 della direttiva 2001/83/CE); - il termine di 210 giorni entro il quale deve essere adottata la decisione concernente una domanda convalidata di autorizzazione (articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE); - verifica del fascicolo presentato a cura dell'autorità nazionale competente (articolo 19 della direttiva 2001/83/CE); - il controllo dei fabbricanti e degli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi (articolo 20 della direttiva 2001/83/CE); - l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tenere conto dei progressi scientifici e tecnici (articolo 23 della direttiva 2001/83/CE); - la durata di validità di 5 anni dell'autorizzazione (articolo 24 della direttiva 2001/83/CE); - la responsabilità di diritto comune del fabbricante e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 25 della direttiva 2001/83/CE); - le norme generali riguardanti l'etichettatura e il foglietto illustrativo (articoli 40-52 della direttiva 2001/83/CE); - le norme sulla classificazione dei medicinali (articoli 70-75 della direttiva 2001/83/CE); - le norme sulla distribuzione all'ingrosso di medicinali (articoli 76-85 della direttiva 2001/83/CE); - le norme sulla farmacovigilanza (articoli 101-108 della direttiva 2001/83/CE); - l'obbligo per gli Stati membri di assicurare reiterate ispezioni (articolo 111, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/83/CE); - l'obbligo di fornire la prova dell'avvenuta effettuazione dei controlli (articolo 112 della direttiva 2001/83/CE); - le norme sulla sospensione (o altro) dell'autorizzazione all'immissione in commercio (articoli 116, 118 e 126, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE); - il divieto della vendita di medicinali (articolo 117 della direttiva 2001/83/CE); - alcune disposizioni in tema di informazione (articoli 122 e 123 della direttiva 2001/83/CE); - alcune disposizioni riguardanti le decisioni delle autorità competenti (articolo 125 della direttiva 2001/83/CE); - il certificato relativo all'autorizzazione di fabbricazione (articolo 127 della direttiva 2001/83/CE); - la direttiva 91/356/CEE che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione. In linea di massima, si applicano anche le disposizioni generali relative all'etichettatura e al foglietto illustrativo (articoli 54-65 della direttiva 2001/83/CE) nonché quelle relative alla pubblicità (articoli 86-99 della direttiva 2001/83/CE). Occorre tuttavia informare adeguatamente i cittadini, in particolare i pazienti, circa le specificità dei farmaci vegetali tradizionali registrati ai sensi della presente direttiva. Per tale ragione la direttiva prevede, tra l'altro, l'obbligo di includere nell'etichettatura, nel foglietto illustrativo e in qualsiasi forma di pubblicità l'informazione circa il fatto che il prodotto in questione è un farmaco vegetale tradizionale la cui efficacia non è stata provata clinicamente (Articoli 16 octies, paragrafi 2 e 3). Per garantire una partecipazione ed un coinvolgimento adeguati degli esperti del settore dei farmaci vegetali viene creato presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, un nuovo comitato per i farmaci vegetali (articolo 16 nonies) incaricato di esaminare le questioni scientifiche relative ai farmaci vegetali e alle sostanze vegetali. Il comitato è composto da un membro designato da ciascuno Stato membro in funzione delle sue competenze ed esperienze, con un mandato di 3 anni, rinnovabile. Uno dei principali compiti del nuovo comitato consisterà nella redazione di monografie comunitarie sulle erbe (articolo 16 nonies, paragrafo 3) che dovranno contenere informazioni pertinenti sui farmaci vegetali, tra cui la definizione, i componenti, le specifiche cliniche, le proprietà farmacologiche e i riferimenti bibliografici. Queste monografie sono importanti ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione all'immissione in commercio fondate sull'impiego medico ben noto e per le richieste di registrazione ai sensi delle nuove norme. Nell'ottica di un costante miglioramento del processo di armonizzazione dello status dei farmaci vegetali in Europa, una monografia, una volta approvata, dovrà essere utilizzata come base per qualsiasi domanda di registrazione presentata ai sensi delle nuove norme . Inoltre, nel caso di adozione di nuove monografie, il titolare della registrazione è tenuto a modificare il proprio fascicolo di registrazione per renderlo conforme alla nuova monografia. È importante garantire la piena coerenza tra il comitato per le specialità medicinali ed il comitato per i farmaci vegetali. Tali comitati dovrebbero consultarsi e, laddove possibile, pervenire ad un accordo sulla posizione da adottare nel caso di una consultazione su una domanda che sia fondata sull'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2001/83/CE e per la quale venga utilizzata una monografia comunitaria sulle erbe. L'obbligo da parte del direttore esecutivo dell'Agenzia di garantire un coordinamento adeguato tra i comitati scientifici della stessa, come previsto dall'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2309/93, dovrebbe essere esteso al nuovo comitato (articolo 16 nonies, paragrafo 3). Le modifiche legislative che saranno ritenute necessarie verranno prese in considerazione durante l'esame delle norme procedurali relative al mutuo riconoscimento. 2002/0008 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda i farmaci vegetali tradizionali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [6], [6] GU .... visto il parere del Comitato economico e sociale [7], [7] GU .... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [8], [8] GU C 95 del 30.3.1998, pag. 1. considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [9] stabilisce che le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale debbano essere corredate di un fascicolo contenente informazioni e documenti relativi in particolare ai risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche, microbiologiche, farmacologiche, tossicologiche e cliniche effettuate sul prodotto e comprovanti la sua qualità, sicurezza ed efficacia. [9] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 [come modificata dalla direttiva ....(GU L...)] (2) Il richiedente, qualora possa dimostrare mediante una bibliografia scientifica dettagliata che il componente o i componenti del medicinale hanno un impiego medico ben noto e presentano una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza, ai sensi della direttiva 2001/83/CE, non è tenuto a fornire i risultati di prove precliniche o i risultati delle prove cliniche. (3) Nonostante una lunga tradizione d'uso, numerosi medicinali non rispondono ai requisiti relativi all'impiego medico ben noto né presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza; non possono pertanto essere oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Per mantenere in commercio tali prodotti, gli Stati membri hanno adottato differenti procedure e disposizioni. Le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni dei singoli Stati membri possono ostacolare gli scambi nel settore dei farmaci tradizionali nell'ambito della Comunità e comportare discriminazioni e distorsioni della concorrenza tra i fabbricanti di questi prodotti. Possono inoltre incidere sulla tutela della salute pubblica, poiché attualmente qualità, sicurezza ed efficacia non sono sempre garantite. (4) Tenuto conto delle caratteristiche particolari di questi medicinali, in particolare della loro lunga tradizione, è auspicabile definire una procedura speciale semplificata per la registrazione di taluni medicinali tradizionali. È opportuno altresì che tale procedura si applichi solamente qualora non sia possibile ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/83/CE, in particolare per mancanza di un'adeguata bibliografia scientifica in grado di dimostrare l'impiego medico ben noto, nonché una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza. Analogamente essa non si applica neppure ai medicinali omeopatici per i quali possa essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio o che possano essere registrati ai sensi della direttiva 2001/83/CE. (5) La lunga tradizione di un determinato medicinale consente di evitare la sperimentazione clinica, se e in quanto l'efficacia del medicinale risulta verosimile in base all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo. Non risultano necessarie prove precliniche qualora il medicinale, in base alle informazioni sul suo impiego tradizionale, dimostri di non essere nocivo nelle condizioni d'impiego indicate. Tuttavia, poiché neppure una lunga tradizione consente di escludere eventuali timori circa la sicurezza del prodotto, le autorità competenti devono avere la facoltà di richiedere tutti i dati necessari per la valutazione della sicurezza. La qualità di un dato medicinale non è determinata dal suo impiego tradizionale; pertanto non possono essere concesse deroghe all'obbligo di effettuare le necessarie prove chimico-fisiche, biologiche e microbiologiche. (6) La maggior parte dei medicinali che godono di una tradizione sufficientemente lunga e costante è formulata a partire da sostanze vegetali. Risulta pertanto opportuno limitare in un primo momento il campo d'applicazione delle disposizioni sulla registrazione semplificata ai farmaci vegetali tradizionali. (7) La procedura di registrazione semplificata dovrebbe essere applicabile solo nei casi in cui il farmaco vegetale possa vantare un impiego medico nella Comunità sufficientemente lungo. L'impiego medicinale al di fuori della Comunità dovrebbe essere preso in considerazione solo se il farmaco è stato impiegato entro i confini della Comunità per un determinato periodo di tempo. (8) Per facilitare ulteriormente la registrazione di taluni farmaci vegetali tradizionali e promuovere ulteriormente il processo di armonizzazione è opportuno prevedere la possibilità di redigere un elenco comunitario in cui figurino le sostanze vegetali che rispondono a determinati criteri, tra cui l'utilizzo in campo medico per un periodo sufficientemente lungo, in grado di confermare l'innocuità del prodotto nelle normali condizioni d'impiego. (9) Tenuto conto delle specificità dei farmaci vegetali è opportuno creare un apposito comitato presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, [del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali] [10] (in appresso "l'Agenzia"). Tale comitato deve essere composto da esperti nel campo dei farmaci vegetali e occuparsi in particolare della redazione di monografie comunitarie sulle erbe, utili ai fini della registrazione e dell'autorizzazione dei farmaci vegetali. [10] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/1998 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7). (10) È importante garantire un perfetto coordinamento tra il nuovo comitato e il comitato per i farmaci per uso umano già operante presso l'Agenzia. Soprattutto nel caso in cui la procedura riguardi una domanda relativa ad un farmaco vegetale e sia fondata sulla direttiva 2001/83/CE, l'adeguato coordinamento tra i due comitati dovrebbe essere garantito in base alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2309/93. (11) In sede di decisione in merito ad una domanda di registrazione di un farmaco vegetale tradizionale lo Stato membro cui è presentata la domanda dovrebbe tenere in debita considerazione le autorizzazioni o le registrazioni precedentemente rilasciate da un altro Stato membro a favore del medesimo prodotto. Qualora l'autorizzazione o la registrazione si riferisca ad un farmaco vegetale per il quale sia stata predisposta una monografia ai sensi della presente direttiva, tale prodotto medicinale dovrebbe essere ammesso salvo gravi ragioni contrarie connesse alla salute pubblica. (12) La Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al capo relativo ai farmaci vegetali tradizionali, contenente una valutazione in merito alla possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego tradizionale ad altre categorie di farmaci. (13) È pertanto opportuno di conseguenza modificare la direttiva 2001/83/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2001/83/CE è modificata come segue: (1) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 29 - 32: «(29) farmaco vegetale tradizionale: farmaco vegetale che risponda ai requisiti di cui all'articolo 16 bis; (30) farmaco vegetale: qualunque farmaco che contenga come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali; (31) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore); (32) preparati vegetali: preparati ottenuti sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione e fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.» (2) Al titolo III è inserito il seguente nuovo capo 2 a. "Capo 2 a: Disposizioni specifiche applicabili ai farmaci vegetali tradizionali Articolo 16 bis È introdotta una procedura di registrazione semplificata (qui di seguito "registrazione fondata sull'impiego tradizionale") per i farmaci vegetali che soddisfano i seguenti requisiti: a) le indicazioni sono esclusivamente quelle previste per un farmaco vegetale tradizionale che, in virtù della sua composizione e del suo scopo, è destinato ad essere utilizzato senza l'intervento di un medico a fini diagnostici, di prescrizione o controllo del trattamento; b) ne è prevista la somministrazione solo in una determinata concentrazione; c) si tratta di un preparato per uso orale, esterno e/o inalatorio; d) è trascorso il periodo di impiego tradizionale stabilito all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettera c); e) i dati relativi all'impiego tradizionale del medicinale sono sufficienti, in particolare il prodotto ha dimostrato di non essere nocivo nelle condizioni d'uso indicate e i suoi effetti farmacologici o la sua efficacia risultano verosimili in base all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo. Le disposizioni di cui al presente capitolo non si applicano, tuttavia, nei casi in cui le autorità competenti ritengano che un farmaco vegetale tradizionale soddisfi i criteri per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 o per la registrazione in base all'articolo 14. Articolo 16 ter 1. Il richiedente e il titolare della registrazione devono essere stabiliti nella Comunità. 2. Per la registrazione fondata sull'impiego tradizionale il richiedente presenta una domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato. Articolo 16 quater 1. La domanda è corredata degli elementi specificati qui di seguito. a) Le informazioni e i documenti: (i) di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a h), j) e k), (ii) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera i), (iii) il riassunto delle caratteristiche del prodotto privo dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 4, (iv) nel caso di un prodotto composto come quello descritto all'articolo 1, paragrafo 30, le informazioni di cui all'articolo 16 bis, lettera e), si riferiscono al prodotto composto in quanto tale; qualora i singoli principi attivi non siano sufficientemente noti i dati devono riferirsi anche a questi ultimi; b) eventuali autorizzazioni o registrazioni ottenute dal richiedente in un altro Stato membro o in un paese terzo per l'immissione in commercio del medicinale, oltre che informazioni particolareggiate concernenti eventuali decisioni di rifiuto di un'autorizzazione o registrazione nella Comunità o in un paese terzo, con indicazione delle motivazioni alla base di tale rifiuto; c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti comprovanti che il medicinale in questione o un medicinale corrispondente ha avuto un impiego medico nella Comunità per un periodo di almeno trent'anni anteriormente alla data di presentazione della domanda; d) una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza unitamente ad una perizia e, su richiesta motivata dell'autorità competente, i dati per la valutazione della sicurezza del medicinale in questione. L'allegato I si applica per analogia alle informazioni e ai documenti di cui al punto a). 2. È considerato corrispondente un medicinale che, come indicato al paragrafo 1, lettera c), contenga gli stessi principi attivi a prescindere dagli eccipienti utilizzati, abbia le stesse indicazioni o indicazioni analoghe, abbia una concentrazione equivalente e venga somministrato per la stessa via di somministrazione o per una via simile a quella del medicinale oggetto della richiesta. 3. Il requisito dell'impiego medico per un periodo di trent'anni, di cui al paragrafo 1, lettera c), si intende soddisfatto anche nel caso il cui il prodotto sia stato commercializzato in assenza di un'autorizzazione specifica. Si intende parimenti soddisfatto nel caso in cui durante tale periodo il numero o il quantitativo dei principi attivi del medicinale sia stato ridotto. 4. Qualora il prodotto sia disponibile nella Comunità da almeno 15 anni, il richiedente può fornire le prove dell'impiego medico di tale prodotto per un periodo di tempo che completa i 30 anni previsti in una o più aree specifiche al di fuori della Comunità. Articolo 16 quinquies Nel valutare una domanda di registrazione fondata sull'impiego tradizionale, ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le registrazioni o autorizzazioni rilasciate da un altro Stato membro. Articolo 16 sexies 1. La registrazione del prodotto fondata sull'impiego tradizionale è rifiutata qualora la domanda non sia conforme agli articoli 16 bis, 16 ter o 16 quater oppure qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni: a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata, b) le indicazioni terapeutiche non sono conformi a quanto precisato all'articolo 16 bis, c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego, d) i dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo, e) la qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata. 2. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono al richiedente, alla Commissione e a qualsiasi autorità competente che ne faccia richiesta le decisioni di rifiuto - addotte per motivi di sicurezza - della registrazione fondata sull'impiego tradizionale nonché le motivazioni di tale rifiuto. Articolo 16 septies 1. Il comitato di cui all'articolo 16 nonies definisce un elenco di sostanze vegetali. Nell'elenco figura, per ogni singola sostanza vegetale, l'indicazione terapeutica, la concentrazione specifica, la via di somministrazione e qualunque altra informazione necessaria ai fini dell'uso sicuro della sostanza in questione. 2. Se la domanda di registrazione del prodotto fondata sull'impiego tradizionale si riferisce ad una sostanza vegetale che figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, non occorre fornire le informazioni di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Non si applica l'articolo 16 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d). 3. Se una sostanza vegetale viene cassata dall'elenco di cui al paragrafo 1, le registrazioni di farmaci vegetali contenenti tale sostanza rilasciate ai sensi del paragrafo 2 sono revocate, salvo nel caso in cui vengano presentati entro tre mesi le informazioni e i documenti di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1. Articolo 16 octies 1. Alla registrazione fondata sull'impiego tradizionale concessa in forza del presente capo si applicano per analogia l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 12, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 19, 20, 23, 24, 25, gli articoli da 40 a 52, da 70 a 85, da 101 a 108, l'articolo 111, paragrafi 1 e 3, l'articolo 112, gli articoli da 116 a 118, gli articoli 122, 123, 125, l'articolo 126, secondo comma, l'articolo 127 della presente direttiva nonché la direttiva 91/356/CEE [11]. [11] GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 65, l'etichettatura e il foglietto illustrativo recano inoltre una dicitura che precisi quanto segue: (a) il prodotto è un farmaco vegetale d'uso tradizionale con un'indicazione specifica, di efficacia non clinicamente provata, ma correlata esclusivamente all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo; (b) l'utilizzatore dovrebbe consultare un medico o un professionista qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante l'impiego del medicinale in questione. Gli Stati membri possono stabilire che l'etichettatura e il foglietto illustrativo indichino anche il tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento. 3. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 86 a 99 qualunque forma pubblicitaria di un medicinale registrato ai sensi del presente capo reca la seguente dicitura: 'Farmaco vegetale tradizionale indicato per [precisare l'indicazione], di efficacia non provata'. Articolo 16 nonies 1. È istituito un comitato per i farmaci vegetali che fa capo all'Agenzia. 2. Il comitato per i farmaci vegetali è composto da un membro designato da ciascuno Stato membro con un mandato di 3 anni, rinnovabile. I membri sono opportunamente scelti in base alle loro competenze ed esperienze nel campo della valutazione dei farmaci vegetali e rappresentano le rispettive autorità competenti. 3. Il comitato redige monografie comunitarie sulle erbe relative ai farmaci vegetali ai sensi dell'articolo [10 bis] [10, paragrafo 1, lettera a), punto ii], nonché ai farmaci vegetali tradizionali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia deve garantire l'adeguato coordinamento con il comitato per i farmaci per uso umano, secondo quanto stabilito dall'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2309/93. Tale comitato svolge altresì altri compiti che gli incombono in virtù delle disposizioni di cui al presente capo e di altre norme di diritto comunitario. Le monografie comunitarie sulle erbe di cui al presente paragrafo sono, una volta approvate, utilizzate come base di riferimento per ogni richiesta. Una volta adottate le nuove monografie comunitarie sulle erbe, il titolare della registrazione è tenuto, entro un anno dalla data di approvazione della monografia pertinente, ad apportare le opportune modifiche al fascicolo di registrazione per renderlo conforme alla nuova monografia. Il titolare della registrazione è tenuto altresì a comunicare tale modifica all'autorità competente dello Stato membro interessato. 4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 16 decies Entro il ... [data], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. Tale relazione contiene una valutazione in merito alla possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego tradizionale ad altre categorie di farmaci." Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. 2. Ai farmaci vegetali tradizionali di cui all'articolo 1 della presente direttiva, già in commercio al momento dell'entrata in vigore della direttiva, le autorità competenti applicano le disposizioni della direttiva entro i primi cinque anni dalla sua entrata in vigore. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Denominazione della proposta Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda i farmaci vegetali tradizionali La proposta 1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché i suoi obiettivi principali. La direttiva proposta intende introdurre nella Comunità disposizioni specifiche sui farmaci vegetali tradizionali. Essa coniuga le esperienze e le conoscenze europee nel settore dei farmaci vegetali tradizionali con l'obiettivo essenziale di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare la libertà di scelta dei consumatori. La commercializzazione di farmaci vegetali tradizionali nell'ambito della Comunità è attualmente ostacolata da requisiti nazionali divergenti e dalle diverse interpretazioni del concetto di impiego tradizionale nell'UE. Una normativa specifica contribuirà alla libera circolazione di questi prodotti nella Comunità, garantendo nel contempo la loro qualità, sicurezza ed efficacia. L'impatto sulle imprese 2. Determinare l'incidenza della proposta: - sui vari settori di attività Le imprese interessate rientrano per la maggior parte nel settore farmaceutico e producono pertanto farmaci le cui condizioni di accesso al mercato sono modificate dalla presente proposta. La proposta avrà altresì un'incidenza su talune imprese del settore farmaceutico o del settore dell'industria alimentare in quanto è intesa a permettere la commercializzazione come farmaci di prodotti che non avevano finora uno status definito. - sulle imprese in base alle loro dimensioni (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese) Salvo alcune multinazionali che commercializzano farmaci vegetali, la maggior parte delle imprese comunitarie che operano in questo settore è costituita da piccole e medie imprese. - specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese I dati provenienti da diverse fonti indicano che oltre il 50% del mercato dell'UE è coperto da Francia e Germania. 3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta (in termini di disciplina dell'attività). A livello comunitario l'incidenza della normativa proposta sarà probabilmente modesta per le aziende farmaceutiche di maggiori dimensioni, in quanto di regola tutta la loro produzione è conforme alle norme farmaceutiche ed esse sono titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio e di autorizzazioni di fabbricazione. Per le piccole e medie imprese che producono farmaci, l'impatto deve essere generalmente considerato come positivo, anche se è possibile una certa incidenza a livello delle loro entrate e spese di gestione. La proposta, infatti, non mira ad accrescere le norme tecnico-regolamentari attualmente esistenti, bensì è diretta a istituire un regime di deroga finalizzato a permettere l'accesso al mercato di una vasta categoria di farmaci i quali non saranno più sottoposti alle attuali prescrizioni, in particolare in materia di efficacia. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese che per il momento non commercializzano tali prodotti come farmaci, esse dovranno effettuare gli investimenti, in termini di attrezzature e personale, occorrenti per ottenere una autorizzazione di fabbricazione di medicinali ed espletare le procedure di assicurazione della qualità necessarie per conformarsi alle norme in materia di qualità e sicurezza di questi prodotti. Poche di queste imprese dispongono al momento di tali mezzi. Ad ogni modo è opportuno osservare che le prescrizioni per la commercializzazione di tali farmaci vegetali diverranno identiche nei 15 Stati membri e permetteranno pertanto, contrariamente a quanto avviene attualmente, un accesso più facile ai mercati non nazionali. 4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta - sull'occupazione Solo una categoria limitata di imprese dovrà effettuare investimenti. Per queste imprese la direttiva avrà sicuramente un effetto positivo in termini di occupazione. Come menzionato in precedenza, l'accesso a un mercato più ampio, in condizioni armonizzate, dovrebbe accrescere le potenzialità di vendita delle imprese già appartenenti al settore farmaceutico e quindi la loro competitività, producendo un effetto positivo sull'occupazione. - sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese Nelle imprese farmaceutiche di maggiori dimensioni si dovrebbe osservare un incremento degli investimenti nel settore, parallelamente all'aumento della commercializzazione di questi prodotti. L'impatto sui costi sarà probabilmente modesto in quanto tali imprese applicano già le norme di fabbricazione farmaceutiche. Per contro, potrebbero essere necessari nuovi investimenti in termini di attrezzature e di personale per quelle imprese che commercializzano prodotti attualmente non definiti. Ciò non esclude che possano verificarsi operazioni di fusione o di riconversione economica. Nel complesso è probabile che la presente direttiva abbia effetti molto positivi sulle imprese che producono farmaci tradizionali, ossia sulla stragrande maggioranza delle imprese interessate, tenuto conto delle nuove opportunità di espansione sui mercati degli altri Stati membri e delle nuove condizioni tecnico-regolamentari di accesso al mercato. - sulla competitività delle imprese (nell'UE/nel mondo) Considerata l'eterogeneità delle imprese è difficile prevedere quale sarà l'evoluzione della loro competitività a seguito dell'adozione della direttiva. L'ampliamento del mercato potenziale (da nazionale a comunitario), la modifica delle prescrizioni tecniche (il regime derogatorio già menzionato), la migliore informazione del pubblico e la maggiore fiducia nella sicurezza di tali prodotti sono tutti elementi che dovrebbero consentire l'aumento, nel complesso, della competitività di tale settore di attività e compensare gli investimenti necessari in talune imprese. 5. Indicare se la proposta contenga misure destinate a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.). L'esecuzione della presente direttiva consentirà di fissare norme applicabili a livello comunitario ai farmaci vegetali tradizionali, che potranno così conservare il loro status di medicinali nel loro paese di origine e acquisirlo negli altri Stati membri, determinando la liberalizzazione del mercato in tale settore. Tenuto conto della crescente attrattiva di tale categoria di farmaci nella maggior parte dei paesi dell'Unione, nel complesso gli effetti sull'attività economica dei produttori di farmaci vegetali tradizionali, per la maggior parte rappresentati da PMI, non dovrebbero essere che positivi. La direttiva proposta ridurrà gli oneri probatori in materia di sicurezza ed efficacia dei prodotti, diminuendo in tal modo le attuali prescrizioni applicabili a questo tipo di prodotti. Consultazione 6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le loro principali osservazioni. I contenuti della direttiva proposta sono stati discussi approfonditamente con gli Stati membri ed altri soggetti interessati. Il consenso sul principio di tale iniziativa è stato unanime. Durante la riunione del comitato farmaceutico tenutasi nel settembre 2000 si è dibattuto su un questionario, preparato dalla Commissione e inviato agli Stati membri, concernente i possibili contenuti della legislazione prevista. È stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc, composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri interessati, che ha redatto una prima proposta inviata agli Stati membri perché formulassero le loro osservazioni. La normativa proposta è stata parallelamente discussa con altri soggetti interessati. Tra le varie conferenze che hanno dibattuto la proposta di direttiva in questione è utile ricordare in particolare un workshop dedicato a una rassegna della legislazione farmaceutica, tenutosi il 26 gennaio 2001 a Bruxelles. I partecipanti a questo workshop rappresentavano le principali associazioni di pazienti, consumatori, dell'industria farmaceutica, di distributori, medici e farmacisti. In base alle osservazioni trasmesse dagli Stati membri e alle reazioni espresse da altri soggetti, la Commissione ha riveduto la proposta. La versione modificata è stata nuovamente discussa con gli Stati membri durante la riunione del comitato farmaceutico svoltasi nell'aprile 2001, nella quale i rappresentanti degli Stati membri hanno espresso il proprio parere favorevole. In seguito a questi dibattiti si è proceduto a un'ultima ulteriore modifica della proposta al fine di tener conto di talune osservazioni tecniche.