52002IG1122(01)

Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol

Gazzetta ufficiale n. C 286 del 22/11/2002 pag. 0019 - 0020


Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che modifica l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol

(2002/C 286/09)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)(1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il progetto predisposto dal consiglio di amministrazione,

considerando quanto segue:

(1) È auspicabile allineare i livelli di classificazione da applicare nell'ambito dell'Europol, per quanto riguarda le misure di sicurezza da attuare, in modo che corrispondano quanto più possibile ai livelli attualmente applicati all'interno delle istituzioni dell'Unione europea e alle norme internazionali vigenti.

(2) Spetta al Consiglio adottare all'unanimità adeguate norme in materia di riservatezza delle informazioni raccolte dall'Europol o scambiate nel suo ambito, in applicazione della convenzione Europol ed eventuali modifiche successive,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE ATTO:

Articolo 1

L'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol(2) è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente: "(g) 'livello di classificazione', il marchio di sicurezza attribuito a un documento trattato dall'Europol o mediante esso, come previsto all'articolo 8;".

2) All'articolo 8, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: "Le informazioni cui è stato attribuito il livello di protezione minimo e a cui non è stato attribuito alcun livello di classificazione sono contrassegnate dall'indicazione 'non classificato Europol' non destinato alla divulgazione".

3) All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. I livelli di classificazione Europol saranno denominati 'Europol Restricted (Europol riservato)', 'Europol Confidential (Europol riservatissimo)', 'Europol Secret (Europol segreto)' e 'Europol Top Secret (Europol segretissimo)'.

'Europol Restricted (Europol riservato)': questa classificazione si applica alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe essere contraria agli interessi di Europol ovvero di uno o più Stati membri.

'Europol Confidential (Europol riservatissimo)': questa classificazione si applica alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi essenziali dell'Europol ovvero di uno o più Stati membri.

'Europol Secret (Europol segreto)': questa classificazione si applica esclusivamente alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe gravemente danneggiare gli interessi essenziali dell'Europol ovvero di uno o più Stati membri.

'Europol Top Secret (Europol segretissimo)': questa classificazione si applica esclusivamente alle informazioni e al materiale la cui comunicazione non autorizzata potrebbe arrecare un pregiudizio eccezionalmente grave agli interessi essenziali dell'Europol ovvero di uno o più Stati membri.

Ad ognuno dei livelli di classificazione Europol corrispondono pacchetti di sicurezza specifici da applicare all'interno dell'Europol. I pacchetti di sicurezza offrono gradi diversi di protezione, a seconda del contenuto delle informazioni e del danno che l'accesso, la diffusione o l'uso non autorizzati di tali informazioni potrebbero arrecare agli interessi dell'Europol o degli Stati membri.

Qualora vengano raggruppate informazioni recanti l'indicazione distintiva che le classifica come protette a diversi livelli, il livello di classificazione da attribuire è pari almeno a quello riferito all'informazione della categoria di protezione più elevata. In ogni caso, a un gruppo di informazioni può essere attribuito un livello di protezione superiore rispetto a quello di ciascuno dei suoi elementi.

La traduzione di documenti recanti l'indicazione distintiva che li classifica come protetti è sottoposta ad una protezione analoga a quella degli originali."

4) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. I pacchetti di sicurezza comprendono un insieme di misure tecniche, organizzative e amministrative, come previsto dal manuale di sicurezza."

5) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Nell'attribuire un livello di classificazione, gli Stati membri tengono conto della classificazione delle informazioni prevista dalle rispettive legislazioni nazionali, della flessibilità operativa necessaria per il corretto funzionamento dell'Europol e del requisito per cui la classificazione delle informazioni di scienza forense dovrebbe costituire l'eccezione, ma per cui, qualora siffatte informazioni debbano essere classificate, dovrebbe essere assegnato loro il livello più basso possibile."

6) All'articolo 11, paragrafo 3, i termini "1 o 2" sono sostituiti da "Europol Restricted (Europol riservato)" o "Europol Confidential (Europol riservatissimo)".

7) Nell'atto del Consiglio che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol, i termini "livello di sicurezza" o "livelli di sicurezza" sono rispettivamente sostituiti dai termini "livello di classificazione" o "livelli di classificazione".

Articolo 2

Il presente atto entra in vigore il 1o luglio 2003.

Articolo 3

Il presente atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU C 316 del 27.11.1995, p. 2.

(2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 10.