52002IG0724(01)

Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

Gazzetta ufficiale n. C 176 del 24/07/2002 pag. 0008 - 0011


Iniziativa del Regno di Danimarca in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

(2002/C 176/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Vienna, l'11 e 12 dicembre 1998, ha sollecitato un potenziamento dell'azione di lotta alla criminalità organizzata sulla base delle nuove possibilità offerte dal trattato di Amsterdam, anche attraverso la cooperazione e iniziative comuni in materia di scambi di ufficiali di collegamento e distacco entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1o maggio 1999.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere, il 15 e 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio e la Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere l'attuazione piena e immediata del trattato di Amsterdam, sulla base del piano d'azione approvato dal Consiglio europeo a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998 e degli orientamenti politici e degli obiettivi concreti approvati nella riunione di Tampere.

(3) Il Consiglio europeo di Helsinki, il 10 e 11 dicembre 1999, ha invitato l'Unione europea a intensificare gli sforzi a livello internazionale attraverso il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel settore della riduzione della domanda e dell'offerta di droga e in quello della giustizia e degli affari interni. Nel contempo il Consiglio europeo ha rilevato che saranno necessari gli sforzi congiunti di tutte le autorità interessate, con un ruolo particolare per l'Europol.

(4) Il Consiglio europeo di Laeken, il 14 e 15 dicembre 2001, ha riaffermato gli orientamenti e gli obiettivi definiti a Tampere e ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo accumulato in taluni settori.

(5) Il Consiglio ha adottato il 14 ottobre 1996 l'azione comune 96/602/GAI recante un quadro di orientamento comune per le iniziative degli Stati membri in tema di ufficiali di collegamento(3).

(6) Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione dell'azione comune e delle disposizioni del trattato di Amsterdam in materia di lotta alla criminalità transfrontaliera, occorre un rafforzamento e un ulteriore sviluppo della cooperazione nel campo del distacco di ufficiali di collegamento in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.

(7) L'Europol può istaurare e mantenere, qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni definite nella convenzione Europol(4), rapporti di collaborazione con paesi terzi e organizzazioni esterne.

(8) L'Europol ha istaurato e intende continuare a istaurare e mantenere rapporti di collaborazione con una lunga serie di paesi terzi e organizzazioni esterne.

(9) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la possibilità di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione europea fra polizie. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità degli Stati membri nelle indagini sulla criminalità transfrontaliera, tramite il sostegno alla prevenzione della criminalità, all'analisi e alle indagini a livello di Unione.

(10) Occorre che l'Europol abbia la possibilità di servirsi in ampia misura degli ufficiali di collegamento degli Stati membri in paesi terzi, per potenziare così la sua funzione di sostegno operativo rispetto alle autorità nazionali di polizia.

(11) Gli Stati membri riconoscono che esiste già un'ampia cooperazione tra gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia potenziare certi aspetti della cooperazione tra questi ufficiali di collegamento, per sfruttare nel miglior modo possibile le risorse degli Stati membri.

(12) Occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in questo campo per facilitare lo scambio di informazioni in vista della lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera.

(13) Gli Stati membri attribuiscono particolare importanza alla cooperazione nella lotta alla criminalità transfrontaliera, in quanto ritengono che il potenziamento della cooperazione nello scambio di informazioni rafforzerà le possibilità di una lotta efficace alla criminalità da parte delle autorità nazionali. In questo contesto gli Stati membri ritengono che l'Europol dovrebbe svolgere un ruolo cruciale.

(14) Obiettivo della presente decisione è disciplinare le questioni attinenti alla lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera. La presente decisione non riguarda invece le questioni relative all'asilo e all'immigrazione.

(15) La disposizione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(5) (in prosieguo denominata "convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen"), che riguarda l'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata in vista di un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nella lotta alla criminalità transfrontaliera.

(16) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ad eccezione dell'articolo 9, un ulteriore sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen conformemente all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(6), che rientra nell'articolo 1, punto H della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo(7).

(17) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(8).

(18) L'Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(9),

DECIDE:

Articolo 1

Definizione

1. Per "ufficiale di collegamento" s'intende nella presente decisione un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali per stabilire e mantenere contatti con le autorità di tali paesi o organizzazioni a fini di prevenzione e accertamento dei reati.

2. La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nel quadro delle loro competenze e nel rispetto della legge nazionale e di eventuali accordi con lo Stato di accoglienza o con l'organizzazione internazionale.

Articolo 2

Funzioni degli ufficiali di collegamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi ufficiali di collegamento stabiliscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dello Stato di accoglienza o dell'organizzazione internazionale al fine di favorire ed accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni.

2. Gli ufficiali di collegamento di ciascuno Stato membro concorrono altresì alla raccolta ed allo scambio di informazioni, segnatamente di carattere strategico, che possono essere usate nella lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera, incluse le informazioni agevolanti la conoscenza dei sistemi giuridici e dei metodi operativi utilizzabili negli Stati o nelle organizzazioni internazionali in questione.

Articolo 3

Notifica dell'invio di ufficiali di collegamento

1. Gli Stati membri informano annualmente il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (in prosieguo denominato "segretariato generale del Consiglio") del distacco di ufficiali di collegamento nonché delle loro competenze e in merito agli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento.

2. Il segretariato generale del Consiglio redige un sommario annuale da inviare agli Stati membri e all'Europol concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri e le loro competenze.

Articolo 4

Reti di ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati nello stesso paese terzo o nella stessa organizzazione internazionale si incontrino periodicamente e ogniqualvolta sia opportuno per procedere allo scambio delle pertinenti informazioni. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento prendano l'iniziativa di convocare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea non è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, il rappresentante dello Stato membro designato a tal fine procederà alla convocazione della riunione. Le riunioni sono notificate alla Commissione e all'Europol ed essi possono essere invitati a parteciparvi se questo sia ritenuto appropriato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento distaccati nello stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si prestino reciprocamente assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di accoglienza. Ove opportuno, gli Stati membri possono convenire che i loro ufficiali di collegamento si ripartiscano i compiti tra loro.

3. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale o multilaterale che gli ufficiali di collegamento distaccati da uno Stato membro in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale si curino altresì degli interessi di uno o più Stati membri.

Articolo 5

Cooperazione tra gli Stati membri concernente lo scambio di informazioni attraverso gli ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali forniscano, in conformità della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti, alle rispettive autorità nazionali le informazioni concernenti le minacce criminali gravi per altri Stati membri non rappresentati dai propri ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi. Le autorità nazionali informano gli Stati membri interessati.

2. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali possono, conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, fornire informazioni relative a minacce criminali per altri Stati membri direttamente agli ufficiali di collegamento dello Stato membro in questione, se tale Stato membro è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale.

3. Conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, gli Stati membri che non hanno ufficiali di collegamento in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale possono chiedere ad un altro Stato membro che dispone di ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di procedere allo scambio delle pertinenti informazioni.

4. Gli Stati membri valutano la richiesta di cui al paragrafo 3 conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, e indicano il più presto possibile se tale richiesta può essere soddisfatta.

5. Gli Stati membri possono permettere che si proceda allo scambio di informazioni direttamente tra ufficiali di collegamento nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali e autorità di altri Stati membri.

Articolo 6

Seminari comuni per gli ufficiali di collegamento

1. Al fine di intensificare la cooperazione tra ufficiali di collegamento in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, ove vi siano particolari esigenze di conoscenze e di interventi nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, gli Stati membri possono organizzare seminari comuni sulle tendenze criminali e sulle più efficaci metodologie di lotta contro la criminalità transfrontaliera.

2. La partecipazione ai seminari di cui al paragrafo 1 non deve pregiudicare l'assolvimento dei compiti assegnati agli ufficiali di collegamento.

Articolo 7

Collaborazione tra gli ufficiali di collegamento di autorità diverse degli Stati membri

1. Gli Stati membri che dispongono di ufficiali di collegamento appartenenti a diverse autorità assicurano opportune forme di collaborazione tra tali ufficiali, tenendo conto dei compiti delle rispettive autorità.

2. A tal fine gli Stati membri incoraggiano:

a) i rapporti tra le autorità che inviano e gestiscono gli ufficiali di collegamento;

b) un appropriato coordinamento informativo sul loro invio;

c) i contatti tra gli ufficiali di collegamento negli Stati in cui sono inviati.

Articolo 8

Punti di contatto nazionali

1. Gli Stati membri stabiliscono o designano un punto di contatto nazionale per facilitare l'esecuzione dei compiti previsti nella presente decisione.

2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio, per iscritto, del punto di contatto nazionale e di qualsiasi successiva modifica conformemente alla presente decisione. Il segretariato generale del Consiglio pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il punto di contatto nazionale sia in grado di assolvere i propri compiti in modo efficace e rapido.

4. La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra le diverse autorità e servizi degli Stati membri interessati.

Articolo 9

Europol

1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, l'Europol possa chiedere informazioni agli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali in cui l'Europol non è rappresentato.

2. Le richieste dell'Europol sono rivolte alle unità nazionali degli Stati membri che, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, prendono una decisione su tali richieste. Le informazioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali sono trasmesse all'Europol conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol.

3. Nello stabilire i compiti dei loro ufficiali di collegamento, gli Stati membri tengono conto, se del caso, dei compiti affidati all'Europol ai sensi della convenzione Europol.

Articolo 10

Abrogazione

1. L'azione comune 96/602/GAI è abrogata.

2. L'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è abrogato.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU ...

(2) GU ...

(3) GU L 268 del 19.10.1996, pag. 2.

(4) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(5) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.