52002DC0761

Relazione della Commissione al Consiglio sui risultati dell'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali /* COM/2002/0761 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sui risultati dell'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Come prescritto all'articolo 12, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, "Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento delle disposizioni in materia di controllo previste nel presente articolo, unitamente ad ogni proposta appropriata che, se del caso, può riguardare anche la soppressione delle prescrizioni della presente direttiva relative alle vendite al dettaglio".

Scopo della presente relazione è di valutare i risultati dell'applicazione delle disposizioni in materia di controllo stabilite dall'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio e presentare alcune proposte per migliorare il funzionamento della legislazione.

1. Introduzione

A norma dell'articolo 12 gli Stati membri esigono che i fornitori [1] adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle prescrizioni della direttiva suddetta, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

[1] Fornitori (definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva): qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione.

A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione siano oggetto di un controllo ufficiale destinato ad accertare che siano rispettate le prescrizioni della direttiva.

Per rispettare tali prescrizioni sono elencate due condizioni minime:

- i controlli sono effettuati almeno per sondaggio;

- i controlli sono effettuati almeno sulla commercializzazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.

Gli Stati membri possono altresì prelevare campioni al fine di verificarne la conformità.

Nel loro compito di supervisione e controllo gli organismi ufficiali responsabili devono poter accedere liberamente, in qualsiasi momento ragionevole, a tutti i locali degli stabilimenti dei fornitori.

Per consentire alla Commissione di presentare al Consiglio una relazione esauriente e aggiornata, è stato distribuito agli Stati membri un questionario. Il testo del questionario e le relative risposte sono state esaminate in collaborazione con esperti degli Stati membri. In appresso viene presentata la valutazione del rispetto dei due requisiti minimi sopra menzionati. A completamento di questa sintesi vengono fornite informazioni supplementari nell'allegato.

2. Informazioni generali

Tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva 98/56/CE e hanno istituito o designato un'autorità che, in quanto organismo ufficiale responsabile (in appresso organismo ufficiale) è competente per le prescrizioni relative alla qualità stabilite dalla direttiva. Le disposizioni giuridiche relative alla direttiva summenzionata sono state attuate attraverso la legislazione nazionale specifica.

Organizzazione generale dell'organismo ufficiale responsabile

Si ritiene che il personale (ispettori e personale amministrativo espressi in equivalenti persone a tempo pieno) impiegato dall'organismo ufficiale in applicazione delle disposizioni della direttiva 98/56/CE e delle relative modalità d'applicazione sia adeguato rispetto al valore del materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali nello Stato membro rispettivo. Gli ispettori devono possedere l'equivalente di una laurea o di un diploma in agraria, orticoltura o in una scienza biologica connessa ed una congrua esperienza. Per il personale ausiliario, quando impiegato, è richiesto un diploma in agraria o una qualifica tecnica equivalente. Nella maggior parte degli Stati membri il personale beneficia di una formazione e partecipa con regolarità a corsi generali e tecnici di aggiornamento.

3. Svolgimento delle ispezioni (Articoli 12 e 13)

Gli organismi ufficiali degli Stati membri redigono piani di lavoro annuali per i loro programmi di ispezione, che vengono aggiornati periodicamente. Di norma vengono inoltre effettuate valutazioni ufficiali interne ed esterne sulle attività dell'organismo ufficiale. Nella maggior parte degli Stati membri gli ispettori si servono di un manuale per lo svolgimento delle ispezioni.

I fornitori registrati sono oggetto di controlli periodici per verificare il rispetto delle prescrizioni relative al materiale di moltiplicazione (articoli da 6 a 9). Generalmente gli ispettori valutano il modo in cui i fornitori identificano e controllano i punti critici del processo di produzione che hanno un'incidenza sulla qualità dei materiali (principalmente la salute e la qualità esteriore). Inoltre verificano le informazioni relative alla sorveglianza conservate dai fornitori, i motivi per cui vengono prelevati i campioni e le relative modalità e il modo in cui i fornitori assicurano che le partite di materiali di moltiplicazione siano identificabili separatamente durante la produzione. Allorché i materiali di moltiplicazione sono commercializzati, un altro obiettivo è di verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla tenuta della contabilità, all'etichettatura e all'identificazione della varietà e alla commercializzazione in partite separate dei materiali di moltiplicazione.

Se necessario durante le ispezioni vengono prelevati campioni, principalmente allo scopo di controllare lo stato sanitario delle piante (identificazione di organismi nocivi che compromettono la qualità - "organismi nocivi non soggetti a quarantena"). Più raramente è necessario controllare aspetti relativi alla qualità come l'identità del materiale di moltiplicazione. La maggior parte degli organismi ufficiali ha adottato un manuale di campionamento.

Qualora nei locali di un fornitore si manifesti o si sospetti la presenza di organismi nocivi, come indicato nella direttiva 2000/29/CE (direttiva fitosanitari) [2], il fornitore ne riferisce all'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure stabilite da detto organismo. Se i sintomi o i segni vengono individuati nel corso di un'ispezione ufficiale, gli ispettori comunicano all'organismo ufficiale responsabile e al fornitore le misure da adottare. Se del caso (presenza di organismi nocivi che compromettano la qualità del materiale di moltiplicazione) viene effettuata una successiva ispezione di controllo.

[2] Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

4. Persone non impegnate professionalmente

Per quanto riguarda i dettaglianti e le persone non impegnate professionalmente, gli Stati membri hanno adottato diverse modalità di applicazione, che hanno consentito di evitare la comparsa di problemi in questi settori.

I dettaglianti e le persone non impegnate professionalmente sono stati informati circa le disposizioni della presente direttiva attraverso diversi canali: decisioni o circolari sui vegetali, informazioni fornite direttamente a diverse organizzazioni (come le associazioni professionali), pubblicazioni in riviste specializzate, visite di ispettori, invio di informazioni su richiesta. I dettaglianti e le persone non impegnate professionalmente sono oggetto di controlli ufficiali, mediante controlli in loco oppure, in caso di reclamo, nell'ambito di visite di controllo. In alcuni Stati membri (quattro), le persone non impegnate professionalmente e i dettaglianti non sono di norma oggetto di alcun controllo nel quadro della direttiva; le loro attività sono tuttavia controllate nel quadro della legislazione commerciale.

In caso di dubbio circa la qualità del materiale, gli ispettori possono prelevare campioni. Se viene trovato materiale che non soddisfa le prescrizioni, la procedura ordinaria consiste nel risalire al fornitore. La maggior parte dei campioni prelevati sono semi di fiori, bulbi e piantine, in particolare di rose. Soltanto in pochi casi il materiale non era conforme.

L'articolo 12 della direttiva costituisce la base giuridica per il controllo della catena completa di produzione del materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali. I documenti che accompagnano il materiale di moltiplicazione delle piante fino ai dettaglianti (come prescritto dall'articolo 8) consentono di risalire al fornitore in maniera rapida ed efficace nei pochi casi in cui vengono individuati problemi.

È chiaro che l'obiettivo della presente direttiva è di controllare la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali, in particolare ai fini di un uso professionale. Dalle informazioni ricevute risulta che siano sorti pochi problemi con il materiale venduto al dettaglio ai fini di un uso privato da parte del consumatore finale e tale commercio rimane comunque soggetto a controllo nel quadro della direttiva 98/56 oppure della legislazione commerciale generale. I consumatori sono quindi adeguatamente tutelati.

5. Conclusioni e proposte

La direttiva 98/56/CE del Consiglio, relativa alla commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali, ha adottato una nuova impostazione rispetto alla precedente legislazione in questo settore e al resto della legislazione sulla commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione. Va segnalato in particolare che:

- spetta ora ai fornitori del materiale di moltiplicazione assicurare che i loro prodotti soddisfino alle prescrizioni stabilite nella direttiva;

- il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri è di provvedere affinché i fornitori rispettino tali prescrizioni;

- sono state istituite norme comunitarie per tutti i generi e per tutte le specie di piante ornamentali nella Comunità (ad eccezione di quelle disciplinate dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9.12.1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio);

- gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'attuazione della direttiva, poiché la riorganizzazione dei servizi e la formazione del personale richiede tempo. Il ritardo nell'attuazione (mediamente sei mesi e mezzo) ha costituito un problema specifico. Pertanto dovrebbe essere possibile effettuare una valutazione esauriente e conclusiva delle operazioni e delle misure di controllo che sono state istituite per soddisfare le prescrizioni della direttiva summenzionata a medio termine (5 anni). La presente relazione, elaborata in stretta collaborazione con gli organismi ufficiali degli Stati membri, deve essere considerata come una valutazione preliminare.

L'esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione dimostra che gli elementi principali sono operativi (identificazione degli organismi ufficiali, procedure tecniche ed amministrative). Da questo punto di vista il livello di armonizzazione tra gli Stati membri può essere considerato accettabile.

Sebbene dall'inizio dell'applicazione della direttiva i problemi individuati o riferiti agli organismi ufficiali siano stati pochissimi, l'esistenza di un numero sia pure molto limitato di tali casi indica che sarebbe possibile migliorare alcuni aspetti tecnici relativi alle prescrizioni che i fornitori del materiale di moltiplicazione devono rispettare (identificazione e controllo dei punti critici, etichettatura, identificazione, salute e qualità esteriore del materiale di moltiplicazione).

Un metodo per valutare se tali miglioramenti vengono ottenuti è quello di effettuare prove e analisi. A norma delle disposizioni stabilite dalla direttiva (articolo 14), si propone che la Commissione continui a provvedere affinché siano attuate le modalità di coordinamento, di realizzazione e di ispezione, nonché eventualmente di finanziamento [3], delle prove e delle analisi. Le prove e le analisi sono mirate all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione e per verificarne la conformità alle prescrizioni e alle condizioni stabilite nella suddetta direttiva. Le prove e le analisi sulle rose, sui garofani e sui gerani, eseguite conformemente alle prescrizioni della precedente direttiva 91/682/CEE, hanno dato risultati interessanti che sono stati esaminati e discussi dal pertinente comitato permanente e che hanno migliorato la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

[3] La Commissione ha presentato un progetto di proposta (2002/0232(CNS)) che modifica le pertinenti direttive per creare un quadro giuridico chiaro per il contributo finanziario della Comunità ai fini della trasparenza.

Le conclusioni principali sono le seguenti:

- gli Stati membri devono proseguire i loro sforzi per migliorare il sistema di controllo effettuando controlli in loco, prelievi di campioni e analisi e prove per verificare il rispetto delle prescrizioni.

- Gli Stati membri devono richiedere tuttavia nuovi sforzi da parte dei fornitori affinché comprendano pienamente il loro nuovo ruolo e migliorino la qualità dei materiali di moltiplicazione per la produzione di piante ornamentali, che occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

- Gli organismi ufficiali degli Stati membri ritengono che le prescrizioni relative al commercio al dettaglio siano importanti ai fini della tutela del consumatore finale sia dal punto di vista economico, cioè prodotti conformi (fiducia nella tutela commerciale ed economica del consumatore), sia per quanto riguarda la salute delle piante che le pratiche per ottenere questo risultato.

Sulla scorta del parere generale espresso dagli organismi ufficiali, la Commissione propone di confermare tutte le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 12, come pure le disposizioni relative alla vendita al dettaglio, ritenute uno strumento fondamentale di trasparenza che consente ai consumatori (professionisti o non) di acquisire materiale sano, di buona qualità e di soddisfacente purezza varietale.

ALLEGATO

1. Prove e analisi (articolo 14)

Nella maggior parte degli Stati membri nei quali la produzione di piante ornamentali costituisce un settore di attività importante, i campioni prelevati sul mercato sono sottoposti a prove e analisi, come prescritto all'articolo 14, per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni di qualità.

I campioni vengono esaminati dagli organismi ufficiali, ossia l'autorità responsabile designata per le prescrizioni di qualità stabilite dalla direttiva oppure da organismi che collaborano in base ad un riconoscimento. Di norma gli organismi responsabili delle prove e delle analisi adottano un sistema di controllo della qualità.

I risultati delle analisi sui campioni hanno individuato soltanto pochi problemi relativi alla qualità. Per quanto riguarda la salute delle piante, i casi più frequenti riguardano le rose, i gerani, le piante perenni e i bulbi (Narcissus, Freesia, Lilium). Gli organismi nocivi più frequenti sono i virus (particolarmente il virus del mosaico), i batteri (Agrobacterium e Xanthomonas), i funghi (Botrytis, Fusarium, Verticillium) e gli insetti (in particolare Thrips e le minatrici). Per quanto riguarda gli altri problemi relativi alla qualità, nella maggior parte dei casi essi riguardavano l'identità, la denominazione errata e l'insufficiente purezza varietale per quanto riguarda le rose, le piante perenni (Hosta e Hemerocallis) e i fiori che si moltiplicano per seme.

2. Misure correttive nel settore del materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali (articolo 13)

Misure adottate in seguito a ispezioni o a prove e analisi

Le misure correttive dipendono dalla gravità e dalla complessità del problema. Per problemi relativamente semplici, l'ispettore che visita i locali può impartire istruzioni immediate. I problemi più complessi, che richiedono un controllo successivo (comparsa di nuovi organismi nocivi, infrazioni), sono riferiti a ispettori di grado più elevato i quali, se necessario, chiedono un parere ai loro superiori (ispettori principali e collaboratori) prima di prendere i provvedimenti necessari.

Misure adottate in seguito a reclami sporti dai consumatori

L'organismo ufficiale impone ai fornitori di prendere misure correttive dirette qualora abbiano sede nello stesso Stato membro. Per i fornitori situati in altri Stati membri, l'organismo ufficiale informa l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore in questione.

Quando vengono ricevuti reclami circa la qualità del materiale di moltiplicazione, l'organismo ufficiale verifica se il reclamo sia effettivamente imputabile al materiale di moltiplicazione fornito o causato da esso. Qualora vi sia la prova che è stato fornito materiale di identità, salute o qualità insufficiente, il fornitore e il consumatore ne sono informati. Il fornitore deve allora prendere i provvedimenti necessari per risolvere il problema e riceve consigli per evitare che il problema si ripresenti.

Va sottolineato che gli organismi ufficiali hanno ricevuto pochissimi reclami da parte di consumatori per i quali fosse necessario prendere misure correttive. Nella maggior parte dei casi si trattava di documenti di accompagnamento mancanti o di documenti presentati da vivai o da consumatori, dai quali non risultava chiaramente se il fornitore fosse un vivaio registrato. Alcuni casi hanno riguardato problemi relativi allo stato fitosanitario e lo scarso accrescimento dei portinnesti oppure la qualità mediocre delle talee e delle piantine. Le specie più frequentemente interessate sono le rose, i gerani, Prunus spp. e i bulbi.

I provvedimenti più frequentemente proposti sono: trattamento contro gli organismi nocivi, ritiro del materiale dal commercio, eliminazione, miglioramento del sistema interno di qualità, miglioramento dell'etichettatura del materiale, migliore formazione degli operatori. L'organismo ufficiale verifica nel corso di successivi controlli e ispezioni che siano applicati i provvedimenti necessari.

3. Tracciabilità

Registrazione dei fornitori (articolo 6)

Per assicurare una adeguata tracciabilità (a monte e a valle) i fornitori devono registrarsi, conformemente a quanto prescritto all'articolo 6 della direttiva. Per consentire un'applicazione armonizzata della tracciabilità da parte dei fornitori, gli organismi ufficiali predispongono dei formulari di registrazione. Le informazioni che possono essere registrate dagli organismi ufficiali sono le seguenti:

- nome e indirizzi del fornitore (uffici, locali);

- descrizione delle attività (produzione, trattamento, vendita di materiale);

- descrizione delle coltivazioni, luoghi di produzione;

- rendiconto annuali sui locali, le varietà, partite coltivate e l'origine dei materiali di moltiplicazione;

- obblighi amministrativi (registrazione fitosanitaria, registro di compravendita);

- corretta identificazione del materiale nel vivaio.

I fornitori devono in primo luogo assicurarsi di essere in grado di rispettare le prescrizioni della direttiva. In seguito viene loro attribuito un numero di registrazione. Per le imprese precedentemente riconosciute a norma della direttiva 91/682, il numero di registrazione può rimanere lo stesso. La stessa procedura viene adottata per i fornitori già registrati a norma della direttiva 2000/29/CE (come previsto all'articolo 6, paragrafo 1). Se necessario, l'organismo ufficiale contatta per telefono il richiedente o visita direttamente i locali per verificare che egli sia in grado di rispettare le prescrizioni della direttiva.

Nella maggior parte degli Stati membri la registrazione ha validità indefinita. In altri Stati membri essa ha validità annuale ed è automaticamente rinnovabile, purché siano soddisfatti alcuni criteri.

In casi particolari la registrazione può essere revocata. Gli ispettori lavorano a stretto contatto con le imprese per evitare, per quanto possibile, che la situazione degeneri al punto tale da imporre la revoca o la sospensione della registrazione. La registrazione può essere sospesa in caso di negligenza grave ma temporanea delle prescrizioni della direttiva. Il fornitore può ricevere un avviso dall'ispettore o dall'organismo ufficiale e l'ispettore successivamente effettua una visita per verificare se le norme e le procedure state migliorate. La revoca viene presa in considerazione soltanto in casi gravi, come il mancato rispetto deliberato delle prescrizioni della direttiva e qualora non vi sia alcuna prospettiva di miglioramento.

I fascicoli di registrazione sono a disposizione delle autorità ma generalmente non sono accessibili al pubblico. Tuttavia l'elenco dei fornitori registrati (numero di registrazione, nome, luogo) può essere consultato da chiunque, direttamente o su richiesta, nella maggior parte degli Stati membri.

Misure adottate dei fornitori (articolo 7)

In linea di massima i fornitori applicano correttamente le disposizioni stabilite nell'articolo 7 della direttiva. In caso di dubbio circa la salute delle piante, i fornitori prelevano campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori riconosciuti. Nella maggior parte degli Stati membri tali laboratori sono laboratori ufficiali oppure laboratori che operano nel quadro di un accordo ufficiale e secondo un sistema di qualità.

I fornitori si adoperano affinché, nel corso della produzione, le partite di materiale di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente e a tale scopo effettuano annotazioni nel registro della produzione vegetale, etichettano il materiale di moltiplicazione durante l'intero processo di produzione, separano fisicamente le partite e predispongono una pianta del vivaio o della serra.

I fornitori devono informare immediatamente l'organismo ufficiale della comparsa di organismi nocivi, come prescritto dalla direttiva 2000/29/CE.

Gli organismi ufficiali riferiscono di avere ricevuto pochi reclami da parte dei consumatori in merito alla mancata osservanza dei controlli prescritti.

I reclami riguardano in particolare problemi di identità, stato fitosanitario e qualità esteriore delle piante e del materiale di moltiplicazione con riferimento alle rose, ai gerani e alle piante perenni. Se necessario gli organismi ufficiali effettuano un controllo successivo che può comprendere un'indagine per rintracciare il vivaio.

RELAZIONE

Come prescritto all'articolo 12, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, "Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento delle disposizioni in materia di controllo previste nel presente articolo, unitamente ad ogni proposta appropriata che, se del caso, può riguardare anche la soppressione delle prescrizioni della presente direttiva relative alle vendite al dettaglio".

Scopo della presente relazione è di valutare i risultati dell'applicazione delle disposizioni in materia di controllo stabilite dall'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio e presentare alcune proposte per migliorare il funzionamento della legislazione.

Per consentire alla Commissione di presentare al Consiglio una relazione esauriente e aggiornata, è stato distribuito agli Stati membri un questionario. Il testo del questionario e le relative risposte sono state esaminate in collaborazione con esperti degli Stati membri. In appresso viene presentata la valutazione del rispetto dei due requisiti minimi sopra menzionati. A completamento di questa sintesi vengono fornite informazioni supplementari nell'allegato.