52002DC0760

Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 95 (paragrafi 4, 5 e 6) del trattato che istituisce la Comunità europea /* COM/2002/0760 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 95 (paragrafi 4, 5 e 6) DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

1. Introduzione

1. Il trattato di Amsterdam ha introdotto importanti modifiche, con la formulazione del nuovo articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, in merito alla possibilità, per gli Stati membri, di mantenere o di introdurre misure nazionali incompatibili con una misura di armonizzazione adottata a livello comunitario, allorché ciò sia giustificato da esigenze fondamentali inerenti, in modo particolare, alla protezione della salute o dell'ambiente. (Allegato I)

2. Il trattato stabilisce che la Commissione approvi o respinga le disposizioni nazionali che le sono notificate in base all'articolo 95 del trattato CE. Se tuttavia la Commissione non adotta una decisione formale entro sei mesi dalla data della notifica, le misure notificate sono considerate approvate.

3. Il trattamento di tali notifiche da parte della Commissione avviene in base al testo del trattato e tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'ex articolo 100 A, paragrafo 4 del trattato CE, nella misura in cui essa è pertinente per l'interpretazione delle nuove disposizioni. [1]

[1] Sentenza della Corte del 17 maggio 1994, causa C-41/93 Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee RACC I-1829, parere dell'Avvocato Generale Tesauro emesso il 26 gennaio 1994. Sentenza della Corte del 1° ottobre 1998 nella causa C-127/97 Willi Burstein contro Freistaat Bayern (nella sentenza la Corte, tenuto conto della sua risposta alla prima domanda di pronuncia pregiudiziale, non risponde ai quesiti relativi all'articolo 100a, paragrafo 4, che sono esaminati nel parere dell'Avvocato Generale Saggio emesso il 7 maggio 1998). Sentenza della Corte del 1° giugno 1999 nella causa C-319/97, Procedimento penale contro Antoine Kortas, parere dell'Avvocato Generale Saggio emesso il 28 gennaio 1999. Cause pendenti: C-512/99 Germania contro Commissione, C-3/00 Danimarca contro Commissione.

4. La Commissione farà sì che le disposizioni dell'articolo 95 (paragrafi 4-6) vengano applicate in modo completo ed equilibrato onde consentire, allorché ciò sia giustificato e senza rimettere in causa l'unità del mercato interno, l'applicazione di misure nazionali incompatibili con le norme comunitarie.

2. Presentazione delle notifiche

5. Le domande di deroga degli Stati membri devono fare riferimento a una misura di armonizzazione (adottata in base all'articolo 95 del trattato CE, ex articolo 100A del trattato CE [2].

[2] Le decisioni della Commissione del 17.5.2002 (GU L 132) e del 24.5.2002 (GU L 138) si basavano su notifiche relative alla direttiva 76/116 basata sull'articolo 100 TCE.

6. Le notifiche devono contenere il testo stesso dei provvedimenti nazionali di cui si chiede l'approvazione della Commissione, corredato di una dichiarazione relativa alle motivazioni di tali provvedimenti.

7. In caso di domanda di un'autorizzazione a mantenere disposizioni nazionali (articolo 95, paragrafo 4 TCE), tali disposizioni devono essere state adottate o essere entrate in vigore prima dell'adozione del provvedimento di armonizzazione o - se del caso - dell'entrata in vigore di un trattato di adesione, o prima dello scadere di una deroga concessa ad uno Stato membro da una misura fondata sull'articolo 95 o su un trattato di adesione. In caso di domanda di autorizzazione a introdurre una disposizione nazionale (articolo 95, paragrafo 5 CE), tale disposizione non deve essere stata adottata o posta in vigore prima dell'adozione del provvedimento di armonizzazione. L'articolo 95, paragrafo 5 TCE concerne le disposizioni nazionali che uno Stato membro intende introdurre dopo l'adozione del provvedimento di armonizzazione.

8. Uno Stato membro che intenda mantenere disposizioni nazionali incompatibili con un provvedimento di armonizzazione comunitario deve presentarne notifica alla Commissione, al più presto dopo che il provvedimento comunitario è stato adottato e prima della data di entrata in vigore di quest'ultimo per permettere alla Commissione di prendere una decisione prima che tale provvedimento diventi applicabile.

9. Uno Stato membro che intenda introdurre disposizioni nazionali incompatibili con un provvedimento di armonizzazione comunitario può informarne la Commissione in qualsiasi momento dopo l'adozione del provvedimento stesso.

10. La possibilità di chiedere una deroga alle regole armonizzate del mercato interno deve essere interpretata in senso restrittivo, in funzione delle finalità della disposizione in questione. Per quanto riguarda l'ex articolo 100 A 4 del trattato, la Corte ha statuito che la procedura prevista da questa disposizione mira ad assicurare che nessuno Stato membro possa applicare una normativa nazionale che deroghi alle norme armonizzate senza aver ottenuto la conferma della Commissione. [3]

[3] Paragrafo 28 della sentenza nella causa C-41/93; vedi inoltre i paragrafi 27 e 28 delle sentenze nella causa C-319/97 (Kortas)f

11. E' chiaramente onere degli Stati membri il presentare immediatamente una notifica alla Commissione dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, e in ogni caso in tempo utile affinché una decisione sia adottata in merito alla notifica e la legislazione nazionale sia modificata qualora la notifica sia respinta; il tutto deve essere completato entro la data a decorrere dalla quale entra in vigore la misura comunitaria. [4]

[4] Il paragrafo 35 della sentenza nella causa C-319/97 precisa che «è onere degli Stati membri in virtù dell'articolo 10 CE (ex articolo 5) notificare al più presto le disposizioni nazionali incompatibili con una misura di armonizzazione che essi intendono continuare ad applicare»

12. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia [5], la presentazione di una domanda di deroga non autorizza lo Stato membro ad applicare la disposizione nazionale prima che la Commissione l'abbia approvata o, qualora la Commissione non abbia preso una decisione, prima che siano trascorsi sei mesi alla scadenza dei quali la domanda è da considerarsi approvata.

[5] ibidem

3. Esame delle notifiche da parte della commissione

13. Lo Stato membro deve presentare la sua domanda unitamente a tutti gli elementi di fatto e di diritto e, all'occorrenza, alle prove scientifiche atti a giustificare la domanda di deroga, per permettere alla Commissione di valutare l'ammissibilità e la motivazione della domanda.

14. L'allegato II contiene un modello di notifica che elenca le informazioni che una notifica deve contenere, e in particolare le disposizioni nazionali da mantenere (articolo 95, paragrafo 4 TCE) o da introdurre (articolo 95, paragrafo 5 TCE), come pure le motivazioni in merito ad aspetti collegati con la protezione della salute, la protezione dell'ambiente o la protezione dell'ambiente di lavoro. Il modello riveste carattere indicativo ed è inteso ad agevolare la presentazione delle domande. Esso non è obbligatorio.

15. La notifica, debitamente firmata e contenente tutta la documentazione, deve essere inviata alla Commissione europea, Segretariato Generale, BREY , B-1049 Bruxelles.

16. La Commissione informerà tutti gli Stati membri di ogni notifica ricevuta mediante un 'Avviso' contenente i principali elementi della notifica. Tale 'Avviso' sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. La Commissione si riserva il diritto di comunicare allo Stato membro che ha presentato la notifica le eventuali osservazioni ricevute da altri Stati membri o da terzi. Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione nel caso in cui si tratti di documenti riservati. Gli altri Stati membri possono accedere a tutti i documenti che compongono il fascicolo salvo quelli riservati.

17. Per valutare la pertinenza degli argomenti di natura scientifica addotti dallo Stato membro a sostegno della propria domanda, la Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti, competenti in materia.

18. Qualora ritenga una domanda inammissibile o manifestamente infondata la Commissione si riserva il diritto di prendere una decisione senza seguire le procedure di cui sopra. [6]

[6] Vedi per esempio la decisione della Commissione del 25 luglio 2000 (GU L 205/2000).

4. La decisione di approvazione o di rigetto delle disposizioni nazionali notificate

19. L'articolo 95, paragrafo 6 fissa un termine di sei mesi alla Commissione per decidere in merito a una domanda di deroga in base all'articolo 95, paragrafo 4 o 5 TCE. Il termine si calcola a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della notifica. Lo Stato membro notificante riceverà un avviso di ricevimento indicante tale data.

20. Se la notifica riguarda una questione complessa e qualora non sussista pericolo per la salute umana, il termine può essere esteso per un ulteriore periodo di un massimo di sei mesi (articolo 95, paragrafo 6, terzo comma). Tale proroga sarà resa nota allo Stato membro interessato e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

21. L'autorizzazione a mantenere una disposizione nazionale incompatibile con un provvedimento di armonizzazione può essere concessa solamente se giustificata in base ad esigenze importanti dello Stato membro notificante, di cui all'articolo 30 del trattato TCE, o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro (articolo 95, paragrafo 4 TCE).

22. L'autorizzazione ad introdurre una disposizione nazionale incompatibile con un provvedimento di armonizzazione può essere concessa solamente se la richiesta si fonda su nuove prove scientifiche relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico allo Stato membro notificante e insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione (articolo 95, paragrafo 5 TCE).

23. In ogni caso, l'autorizzazione potrà essere concessa solo se le disposizioni nazionali non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La Commissione accerterà inoltre se le disposizioni nazionali costituiscano o meno un ostacolo al funzionamento del mercato interno, dato che tale ostacolo non può essere sproporzionato rispetto all'obiettivo dichiarato.

24. La decisione della Commissione che approva o respinge le disposizioni nazionali notificate assume la forma di una decisione motivata che sarà notificata allo Stato destinatario e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La decisione della Commissione è soggetta a revisione da parte della Corte di Giustizia.

ALLEGATO I

Nuovo articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea

Articolo 95 (ex articolo 100 A)

1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

ALLEGATO II

MODELLO PER LE NOTIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 95 TCE

1. Elementi d'identificazione

- Misura di armonizzazione:

- Identificazione della misura di armonizzazione interessata

2. Elementi essenziali che costituiscono la notifica

- Disposizioni nazionali

- Disposizioni nazionali da mantenere (articolo 95, paragrafo 4)

- Disposizioni nazionali di cui si propone l'introduzione (articolo 95, paragrafo 5)

- Motivazione:

- Motivazione avanzata o relazione illustrativa in ordine al mantenimento di una deroga (articolo 95, paragrafo 4)

- Motivazione avanzata o relazione illustrativa in ordine all'introduzione di una deroga (articolo 95, paragrafo 5)

3. Elementi che riguardano le condizioni concrete

- La motivazione avanzata in virtù dell'articolo 30 del trattato CE o relativa alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro che nello Stato membro notificante giustifica il mantenimento delle disposizioni nazionali (articolo 95, paragrafo 4))

- La motivazione avanzata, sulla base di problemi specifici dello Stato notificante e relativa alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, per introdurre le disposizioni nazionali (articolo 95, paragrafo 5)

- Le nuove prove scientifiche relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro avanzate per introdurre le disposizioni nazionali (articolo 95, paragrafo 5)

Dati socioeconomici:

a) Contesto: dati economici disponibili (settori economici interessati; produzione, esportazione/importazione, consumo, rifiuti), tendenze previste.

b) Valutazione d'impatto socioeconomico: individuazione di gruppi a rischio; proiezione degli effetti della misura comunitaria prevista.

Dati scientifici:

a) Dati scientifici disponibili sui rischi (ovvero, descrizione di pericoli sia intrinseci che dovuti all'esposizione) laddove la misura di armonizzazione comunitaria non sia adeguata, per esempio:

- valutazione dei rischi per la salute/l'ambiente/l'ambiente di lavoro, tenuto conto degli effetti delle disposizioni comunitarie già adottate;

- rischi associati a eventuali prodotti di sostituzione utilizzati in quantità eccessive;

- nuove informazioni scientifiche/studi e/o eventuali ricerche in corso.

b) Dati scientifici relativi alla situazione specifica dello Stato membro; per esempio, dati relativi allo Stato membro comparati con i dati riguardanti altri Stati membri o con una media comunitaria su:

- quantità prodotte (se ve ne sono), dati relativi al consumo e ai rifiuti, evoluzione di tali dati nel passato ed evoluzioni previste per il futuro;

- emissioni ed esposizioni (per l'uomo e i diversi aspetti dell'ambiente), preferibilmente misurate, oppure stimate;

- vantaggi previsti (in termini di riduzione dei rischi/pericoli, dell'esposizione, dell'impatto sull'uomo o sull'ambiente), in particolare rispetto agli effetti delle disposizioni comunitarie (quali sono i vantaggi supplementari attesi dall'applicazione delle misure nazionali).