Relazione della Commissione sullo stato di attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE relative alla qualità dell'aria nel periodo 1997-1999 /* COM/2002/0609 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sullo stato di attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE relative alla qualità dell'aria nel periodo 1997-1999 INDICE 1. Introduzione 2. Disposizioni delle direttive 3. Attuazione delle direttive 4. Superamento dei limiti comunicato dagli Stati membri 5. Conclusioni 1. Introduzione La presente relazione è una sintesi delle informazioni riguardanti la qualità dell'aria nel periodo 1997-1999 che gli Stati membri hanno inviato alla Commissione ai sensi delle seguenti direttive in materia: - direttiva 80/779/CEE [1] del Consiglio relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, modificata dalla direttiva 89/427/CEE [2]; [1] Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, GU L 229 del 30.8.1980, pagg. 30-48. [2] Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, GU L 201 del 14.7.1989, pagg. 53-55. - direttiva 82/884/CEE [3] del Consiglio concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera; [3] Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera, GU L 378 del 31.12.1982, pagg. 15-18. - direttiva 85/203/CEE [4] del Consiglio concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto. [4] Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, GU L 87 del 27.3.1985, pagg. 1-7. La Commissione è tenuta a pubblicare relazioni sullo stato di attuazione di queste direttive sulla qualità dell'aria meno recenti [5]. Le disposizioni della nuova direttiva quadro 96/62/CE [6] e della direttiva derivata 1999/30/CE [7] sostituiranno gradualmente le direttive citate, ed in particolare i valori limite che esse definiscono. Tuttavia, poiché i nuovi valori limite per la qualità dell'aria a fini di protezione della salute umana verranno applicati diversi anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 1999/30/CE, i vecchi limiti continueranno ad esistere fino a tale data, come pure gli obblighi di comunicazione delle informazioni contemplati dalle vecchie direttive. [5] Elenco delle precedenti relazioni sullo stato di attuazione delle direttive disponibili: [6] Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, GU L 296 del 21.11.1996, pagg. 55-63. [7] Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, GU L 163 del 29.6.1999, pagg. 41-60. Oltre agli obblighi di comunicazione previsti da tali direttive, nel periodo trattato nella presente relazione esistevano altri meccanismi per lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri in merito alla qualità dell'aria. La decisione 97/101/CE del Consiglio [8] sullo scambio di informazioni e le decisioni precedenti in materia - 75/441/CEE [9] e 82/459/CEE [10] - fornivano le condizioni generali per un ampio scambio di informazioni e di dati relativi alla qualità dell'aria sulle reti di monitoraggio nazionali. Dopo la creazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) nel 1990, il Centro tematico operativo sulla qualità dell'aria (il predecessore dell'attuale Centro tematico operativo europeo sull'atmosfera e i cambiamenti climatici, l'ETC/ACC - European Topic Centre on Air and Climate Change) è gradualmente diventato il principale centro dell'UE per il rilevamento, l'elaborazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria per gli Stati membri. Grazie alla collaborazione nell'ambito dell'EIONET e in base al quadro normativo istituito dalla decisione 97/101/CE sullo scambio delle informazioni, si è venuto a creare uno scambio sistematico di dati con la presentazione di rapporti annuali dettagliati [11] sulla qualità dell'aria, comprese analisi tendenziali e presentazioni generali delle reti di monitoraggio. Oltre a questi rapporti, l'ETC/ACC dispone oggi di un sistema, l'Airbase Information System, a cui si può accedere tramite Internet attraverso l'AirView (http://etc-acc.eionet.eu.int/databases). Questo sistema consente all'utente di avere una visione della qualità dell'aria ovunque in Europa, con la possibilità di selezionare varie modalità di presentazione; l'utente può inoltre trovare informazioni dettagliate sulle stazioni di monitoraggio. [8] Decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, GU L 35 del 5.2.1997, pagg. 14-22. [9] Decisione 75/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all'inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione, GU L 194 del 25.7.1975, pagg. 40-46. [10] Decisione 82/459/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, GU L 210 del 19.7.1982, pagg. 1-7. [11] European Air Quality in 1997 and 1998, Centro tematico operativo sulla qualità dell'aria. La presente relazione non ripropone informazioni già disponibili e per questo è molto più succinta della precedente sull'attuazione delle direttive (COM(95)372) [12]. In questo documento vengono sintetizzate solo le informazioni relative al superamento dei valori limite che gli Stati membri hanno comunicato; per un'analisi dei livelli e delle tendenze dell'inquinamento, si consiglia di consultare i documenti dell'Agenzia europea dell'ambiente, comprese le relazioni annuali11 sui risultati degli scambi di informazioni ai sensi della decisione 97/101/CE del Consiglio, che si basano su un set di dati molto più ampio e più completo rispetto alle relazioni presentate dagli Stati membri nell'ambito delle vecchie direttive sulla qualità dell'aria. [12] Relazione della Commissione sullo stato di attuazione delle direttive relative alla qualità dell'aria, COM(95)372 def. 2. Disposizioni delle direttive Le direttive fissavano valori limite non superabili, destinati principalmente a proteggere la salute umana e a contribuire a tutelare l'ambiente. Le direttive 80/779/CEE e 85/203/CEE stabilivano inoltre valori guida per assistere gli Stati membri nella formulazione delle politiche; tali valori puntavano ad aumentare la tutela della salute umana e dell'ambiente sul lungo termine e dovevano essere dei punti di riferimento per istituire regimi specifici in determinate zone designate dagli Stati membri. Le direttive in questione presentavano una caratteristica in comune, ovvero la definizione di metodi di misurazione di riferimento per le sostanze inquinanti e orientamenti per il monitoraggio. Ai sensi delle suddette direttive, gli Stati membri dovevano designare alcune aree nelle quali, a loro avviso, livelli di inquinamento sufficientemente elevati provocavano spesso il superamento dei valori limite applicabili. Nelle direttive non venivano indicate le aree geografiche e la popolazione di tali zone, aspetti sui quali gli Stati membri avevano facoltà di scelta. Tutte queste zone potevano essere designate ai sensi dell'articolo 3 di ogni direttiva e per questo sono note come "zone di cui all'articolo 3". Nella designazione gli Stati membri erano tenuti ad elaborare e ad attuare piani per riportare le concentrazioni inquinanti ad un livello pari o inferiore al valore limite nel più breve tempo possibile o al massimo entro le date stabilite dai singoli atti, ovvero: 80/779/CEE 1° aprile 1993; 82/884/CEE 9 dicembre 1989; 85/203/CEE 1° gennaio 1994. Da quanto descritto in precedenza si può dedurre che se nelle zone designate ai sensi dell'articolo 3 le concentrazioni sono superiori ai valori limite nel periodo di riferimento, si è di fronte ad una violazione delle direttive. Gli Stati membri devono informare la Commissione sui superamenti dei valori limite, sia che il fenomeno avvenga all'interno che all'esterno delle aree di cui all'articolo 3; la comunicazione di tali informazioni alla Commissione avviene secondo procedure fisse stabilite nelle direttive (cfr. articolo 7 della 80/779/CEE; articolo 5 della 82/884/CEE e articolo 7 della 85/203/CEE). Prima dell'invio ufficiale dei dati alla Commissione, gli Stati membri hanno a disposizione un certo lasso di tempo per convalidare e valutare i dati raccolti. Se i valori limite vengono superati in zone che non sono designate ai sensi dell'articolo 3 delle varie direttive, gli Stati membri sono anche tenuti a motivare il fenomeno (ad esclusione della direttiva 82/884/CEE) e a comunicare i provvedimenti adottati per evitare che esso si ripeta. È importante rilevare che nessuna delle direttive in esame impone agli Stati membri di inviare dati se i valori limite non sono superati. In assenza di osservazioni, la Commissione deduce che i valori limite sono stati rispettati, anche se ciò può non corrispondere a verità. Questa situazione rende anche difficile valutare eventuali cambiamenti nel livello di inquinamento non solo nelle zone per le quali è stato dichiarato il superamento dei valori limite, ma anche rispetto all'impegno profuso per ridurre l'inquinamento e raggiungere i valori guida, se ci sono. 3. Attuazione delle direttive La precedente relazione (COM(95)372 def., paragrafo 1.1 e capitolo 2) presentava in generale le direttive interessate e ne illustrava l'attuazione. A quell'epoca le direttive erano state recepite da tutti gli Stati membri, mentre nelle relazioni precedenti si parlava ancora delle "zone di cui all'articolo 3", ovvero delle aree designate appositamente nelle quali le concentrazioni di inquinanti non rientravano ancora entro i valori limite fissati. Nel 1997 il periodo concesso per rendere conformi tali aree era già scaduto per tutte le tre direttive. La relazione precedente (capitolo 3) metteva in luce vari problemi relativi all'attuazione delle vecchie direttive, che essenzialmente valgono anche per il periodo esaminato dall'attuale relazione. Si sono rilevate sensibili differenze tra i vari Stati membri nelle modalità di misurazione della qualità dell'aria e nella comunicazione dei risultati alla Commissione e per questo risulta difficile comparare la situazione nei diversi Stati membri e seguire i progressi a livello di misure e di procedure messe in atto per migliorare la qualità dell'aria. La situazione dovrebbe migliorare sensibilmente con le nuove direttive, non solo perché queste ultime contemplano disposizioni più precise, ma anche perché c'è un maggiore scambio di informazioni tra gli Stati membri e perché i gruppi di lavoro internazionali e l'ETC/ACC hanno fornito orientamenti in merito. 4. Superamento dei limiti comunicato dagli Stati membri La tabella 1 sintetizza i casi comunicati dai 15 Stati membri dell'UE nei quali sono stati superati i valori limite, in termini di numero di stazioni dove si sono rilevati superamenti. La tabella 2 indica, nei casi di superamento di uno dei valori limite della direttiva 80/779/CEE, il valore limite superato e illustra sinteticamente le altre informazioni che gli Stati membri dovevano presentare in caso di superamento, ovvero la causa principale (espressa come categoria di fonte inquinante) e le misure previste o adottate per far fronte all'evento. Vari Stati membri hanno inviato anche altre informazioni oltre a quelle richieste, ad esempio le relazioni nazionali sulla qualità dell'aria. Otto Stati membri hanno comunicato che nessun valore limite era stato superato. Per ciascuno dei tre anni presi in esame quattro Stati membri hanno comunicato che uno o più valori limite della direttiva 80/779/CEE erano stati superati, per un totale di 14 stazioni nel 1997 e nel 1998 e di 13 stazioni nel 1999. Gran parte dei superamenti dei valori della direttiva in questione riguardava le particelle in sospensione, misurate come particelle in sospensione totali [13] (PST) o come fumi neri; sono stati registrati pochi casi relativi all'SO2 (solo in Spagna). [13] Per la misurazione delle particelle in sospensione totali si applica il metodo gravimetrico descritto nell'allegato IV della direttiva 80/779/CEE. Nel 1997 il valore limite per l'NO2 è stato superato in cinque Stati membri, nel 1998 in tre Stati membri e nel 1999 in quattro. Il numero di stazioni nelle quali si sono registrati dei superamenti era pari a 13 nel 1997, a 9 nel 1998 e a 10 nel 1999. Nessuno Stato membro ha riferito alcun superamento del valore limite per il piombo. Tabella 1 Numero di stazioni che hanno registrato superamenti dei valori limite [*] >SPAZIO PER TABELLA> [*] Nel caso di SO2/FN/PST, l'anno indica il periodo di riferimento che va dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo. La tabella comprende tuttavia anche i dati degli Stati membri che prendono come riferimento solo l'anno civile. >SPAZIO PER TABELLA> 5. Conclusioni Ad aprile 2002 tutti i 15 Stati membri avevano inviato una relazione alla Commissione riguardante l'eventuale superamento dei valori limite previsti dalle "vecchie" direttive sulla qualità dell'aria nel periodo 1997-1999. Non tutte le relazioni erano perfettamente conformi ai requisiti formali delle direttive. Quattro Stati membri hanno comunicato che uno o più valori limite della direttiva 80/779/CEE erano stati superati, in massima parte per quanto riguarda le particelle in sospensione. Il valore limite per l'NO2 è stato superato in cinque Stati membri nel 1997, in tre Stati membri nel 1998 e in quattro nel 1999. Nessuno Stato membro ha riferito alcun superamento del valore limite relativo al piombo. Negli ultimi anni la comunicazione delle informazioni ai sensi delle vecchie direttive sulla qualità dell'aria è sempre meno importante a causa della significativa evoluzione della legislazione dell'UE e dei sistemi di comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria, che stanno gradualmente sostituendo il quadro definito dalle direttive precedenti. I problemi connessi all'attuazione, già descritti nella relazione precedente, saranno affrontati più efficacemente nell'ambito delle nuove direttive sulla qualità dell'aria. Tuttavia, fino al momento in cui non entreranno in vigore i nuovi limiti relativi alla qualità dell'aria a fini di tutela della salute umana (nel 2005 o nel 2010), i valori fissati nelle vecchie direttive continueranno ad essere validi per le concentrazioni di inquinanti atmosferici nell'UE. Dal 2001 sono già in vigore valori limiti annui per l'SO2 (protezione degli ecosistemi) e per gli NOx (protezione delle specie vegetali).