RELAZIONE DELLA COMMISSIONE - RELAZIONE SULLA CONVERGENZA 2002 - SVEZIA (elaborata a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato) INDICE Tabelle Grafici 1. INTRODUZIONE E PRINCIPALI CONCLUSIONI 1.1. Introduzione 1.2. Principali conclusioni 2. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SOSTENIBILE CONVERGENZA IN SVEZIA 2.1. Compatibilità della legislazione nazionale con il trattato e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali 2.1.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 2.1.2. Valutazione della compatibilità nel 2002 2.2. Stabilità dei prezzi 2.2.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 2.2.2. Valutazione della convergenza nel 2002 2.3. Situazione della finanza pubblica 2.3.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 2.3.2. Valutazione della situazione della finanza pubblica nel 2002 2.4. Stabilità del cambio 2.4.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 2.4.2. Valutazione della convergenza nel 2002 2.5. Tasso di interesse a lungo termine 2.5.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 2.5.2. Valutazione della convergenza nel 2002 2.6. Altri fattori 2.6.1. Risultati dell'integrazione dei mercati 2.6.2. Partite correnti della bilancia dei pagamenti 2.6.3. Costi unitari del lavoro e altri indici di prezzo ALLEGATO A: COMPATIBILITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLEGATO B: STABILITÀ DEI PREZZI B.1. Valore di riferimento in materia di inflazione B.2. Recenti sviluppi metodologici in materia di IPCA B.3. Tabelle relative ad altri indicatori dei prezzi e dei costi ALLEGATO C: DATI DI BILANCIO C.1. Sviluppi del sistema di contabilità nazionale SEC C.2. Ulteriori tabelle relative alla finanza pubblica ALLEGATO D: CRITERIO RELATIVO AL TASSO DI CAMBIO D.1. Disposizioni del trattato e nuovo meccanismo di cambio (ERM II) D.2. Applicazione del criterio relativo al cambio D.3. Rispetto del criterio del tasso di cambio nella presente verifica ALLEGATO E: CRITERIO RELATIVO AI TASSI D'INTERESSE A LUNGO TERMINE Tabelle 1 Svezia : tasso medio di inflazione su base annua (IPCA)e valore di riferimento 2 Svezia: altri indicatori dell'inflazione e dei costi 3 Svezia: avanzo/disavanzo pubblico, debitoe spesa per investimenti 4 Svezia: composizione del risanamento del bilanciotra il 1997 e il 2001 5 Svezia: proiezioni del programma di convergenza aggiornato per crescita del PIL, avanzo/disavanzo e debito 6 Svezia: andamento dei tassi di interesse a lungo termine 7 Svezia : mercati dei prodotti B.1 Andamento dei tassi medi d'inflazione su 12 mesi e del valore di riferimento B.2 Andamento del valore di riferimento per l'inflazione e dei tre paesi con i risultati migliori B.3 Convergenza dell'inflazione - IPCA B.4 Deflatore dei prezzi della spesa per consumi privati finali negli Stati membri dell'UE B.5 Costo del lavoro negli Stati membri dell'UE B.6 Prezzi all'importazione negli Stati membri UE C.1 Avanzo/disavanzo pubblico negli Stati membri dell'UE C.2 Debito pubblico negli Stati membri UE C.3 Proiezioni dei programmi aggiornati di stabilità/convergenza per l'avanzo/disavanzo pubblico negli Stati membri UE E.1 Andamento dei tassi di interesse a lungo termine negli Stati membri dell'UE Grafici 1 Svezia - Tasso d'inflazione annuo (IPCA) 2 Svezia - Confronto del tasso medio d'inflazione su 12 mesi (IPCA) con il valore di riferimento 3 Svezia - Trend dell'inflazione e dei salari 4 Svezia - Avanzo/disavanzo e debito pubblico 5 Tasso di cambio SEK/EUR 6 Tassi d'interesse a lungo termine - Svezia e area euro (medie mensili) 7 Svezia - Confronto del tasso d'interesse medio a lungo termine con il valore di riferimento B.1 Evoluzione dell'inflazione media e del valore di riferimento dall'inizio dell'UEM 1. INTRODUZIONE E PRINCIPALI CONCLUSIONI 1.1. Introduzione Il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) e l'introduzione della moneta unica, l'euro, il 1° gennaio 1999 hanno costituito un fondamentale passo avanti nel processo di integrazione economica europea. Essi sono stati il frutto di diversi anni di sforzi di aggiustamento, conclusisi con successo ma spesso difficili, compiuti dagli Stati membri nella seconda fase dell'UEM per conseguire l'alto grado di sostenibile convergenza richiesto per la partecipazione all'UEM e indispensabile per la stabilità ed il successo della nuova moneta. La decisione [1] del Consiglio (riunito a Bruxelles nella composizione dei capi di Stato o di governo) del 3 maggio 1998 che designava gli undici Stati membri pronti a partecipare alla moneta unica fin dall'inizio era stata preparata, a norma del trattato (articolo 121, paragrafo 4), dal Consiglio Ecofin sulla base di una raccomandazione della Commissione. La decisione era fondata sulle due relazioni sulla convergenza presentate rispettivamente dalla Commissione [2] e dall'Istituto monetario europeo (IME) [3]. Tali relazioni, redatte a norma dell'articolo 121, paragrafo 1 del trattato, valutavano, in modo assai particolareggiato, se gli Stati membri soddisfacessero i criteri di convergenza e le condizioni giuridiche per l'adozione della moneta unica [4]. [1] GU L 139 dell'11.5.1998, pagg. 30-35. [2] Relazione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, COM(1998)1999 def. del 25 marzo 1998. [3] Rapporto sulla convergenza, Istituto monetario europeo, marzo 1998. [4] La Danimarca e il Regno Unito non sono state oggetto di valutazione formale a causa delle deroghe da essi negoziate. Gli Stati membri che, secondo la valutazione fatta nel 1998, non soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica, sono stati denominati "Stati membri con deroga". In questa categoria rientravano due Stati membri, la Grecia e la Svezia. L'articolo 122, paragrafo 2 del trattato stabilisce regole e procedure per il riesame della situazione degli Stati membri con deroga (cfr. Riquadro: Articolo 122, paragrafo 2). Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) sono tenute a presentare nuove relazioni sulla convergenza su detti Stati membri. La Grecia ha presentato il 9 marzo 2000 una richiesta di riesame della sua situazione sotto il profilo della convergenza. Il 19 giugno 2000 il Consiglio Ecofin, riunito a Santa Maria da Feira, ha adottato una decisione [5] con la quale stabiliva che la Grecia soddisfaceva le condizioni per l'adozione della moneta unica. Questa decisione è stata adottata sulla base delle deliberazioni del Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo ed era stata preparata, conformemente al trattato (articolo 122, paragrafo 2), su proposta della Commissione. La decisione era fondata sulle due relazioni sulla convergenza presentate rispettivamente dalla Commissione [6] e dalla Banca centrale europea (BCE) [7]. La Grecia ha adottato la moneta unica con effetto al 1° gennaio 2001. [5] GU L 167 del 7.7.2000, pagg. 19-21. [6] Relazione sulla convergenza 2000, COM(2000) 277 def., 3 maggio 2000. [7] Rapporto sulla convergenza, Banca centrale europea, maggio 2000. La Svezia, secondo la valutazione fatta dalla Commissione nel 2000 [8], continuava a non soddisfare le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica ed ha quindi continuato ad essere considerata "Stato membro con deroga". Due anni sono trascorsi dalle ultime relazioni della Commissione e della BCE (del 3 maggio 2000) e la Svezia deve quindi essere oggetto di un riesame a norma dell'articolo 122, paragrafo 2. [8] Cfr. nota 6. RIQUADRO: articolo 122, paragrafo 2 del trattato. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione. Altri due Stati membri non partecipano all'euro: la Danimarca e il Regno Unito, che hanno negoziato delle deroghe prima dell'adozione del trattato di Maastricht (rispettivamente i protocolli n. 26 e n. 25). Finché questi Stati membri non dichiareranno che intendono passare alla terza fase e adottare la moneta unica, il Consiglio non deve valutare se soddisfino le condizioni necessarie. Anche se la relazione sulla convergenza del 1998 conteneva una notevole quantità di informazioni sulla situazione di questi due paesi sotto il profilo della convergenza, la Commissione non vi ha espresso alcuna conclusione in merito alla questione se essi soddisfacessero i criteri e avessero conseguito un alto grado di sostenibile convergenza. La relazione sulla convergenza del 2000 trattava unicamente della Grecia e della Svezia e non prendeva in esame la Danimarca ed il Regno Unito. La presente relazione della Commissione tratta unicamente della Svezia e non prende in esame la Danimarca ed il Regno Unito. Le relazioni che devono essere presentate dalla Commissione e dalla BCE sono, come quelle precedenti, disciplinate dall'articolo 121, paragrafo 1 (cfr. Riquadro). Esso stabilisce che le relazioni devono esaminare la compatibilità della legislazione nazionale con il trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei quattro criteri di convergenza relativi alla stabilità dei prezzi, alla situazione della finanza pubblica, alla stabilità del cambio e ai tassi di interesse a lungo termine, nonché ad una serie di altri fattori [9]. [9] Tra i fattori di cui le relazioni devono tenere conto figura anche "lo sviluppo dell'ecu". Il 1° gennaio 1999, ogni riferimento all'ecu è stato sostituito con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu. Poiché questo fattore non comporta elementi specifici per i singoli paesi, esso non viene ulteriormente preso in considerazione nella presente relazione. I quattro criteri di convergenza ed i periodi di tempo per i quali essi devono essere rispettati sono ulteriormente precisati in un protocollo allegato al trattato (cfr. Riquadro: Protocollo n. 21 sui criteri di convergenza). RIQUADRO: articolo 121, paragrafo 1 del trattato. 1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 del trattato nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: -il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; -la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6; -il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro; -livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo. I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo. Uno dei principi ai quali ci si è attenuti nella preparazione della presente relazione è che uno Stato membro con deroga che ancora non partecipa all'euro va valutato, per quanto possibile, nello stesso modo degli Stati membri ammessi all'euro fin dall'inizio e di quelli ammessi successivamente. Il principio della parità di trattamento implica che, nella misura del possibile, le disposizioni del trattato relative ai criteri di convergenza vengano interpretate ed applicate nello stesso modo che nel 1998 e nel 2000. Tuttavia ai fini della valutazione relativa ad alcuni dei criteri di convergenza si deve tener conto dell'introduzione dell'euro. Questo è vero, in particolare, per il criterio relativo al tasso di cambio, per il quale vi è stato un mutamento del quadro di riferimento a seguito dell'avvento dell'euro al posto dell'ecu e della sostituzione dell'originario meccanismo di cambio con il nuovo meccanismo ERM II all'inizio del 1999. Analogamente l'esistenza di una politica monetaria unica nell'area dell'euro può avere delle implicazioni per la valutazione dell'andamento dell'inflazione. RIQUADRO: Protocollo (n. 21) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 121, paragrafo 1 del trattato, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea: Articolo 1 Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali. Articolo 2 Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino del trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo. Articolo 3 Il criterio relativo alla partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro. Articolo 4 Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino del presente trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali. Articolo 5 I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione. Articolo 6 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonché del Comitato di cui all'articolo 114 del trattato, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo. La sezione introduttiva del presente capitolo è seguita da una sintesi delle principali conclusioni sulla convergenza in Svezia. La relazione prosegue con un esame particolareggiato del rispetto di ciascuno dei criteri di convergenza e degli altri requisiti per l'adozione della moneta unica, nell'ordine in cui sono elencati nell'articolo 121, paragrafo 1. Completano la relazione una serie di allegati che trattano del modo in cui i criteri sono applicati e altre informazioni di base che non riguardano specificamente la Svezia ma sono pertinenti per la valutazione. 1.2. Principali conclusioni Nella relazione sulla convergenza del 2000 la Commissione aveva concluso che la Svezia aveva già soddisfatto tre dei criteri di convergenza (quelli relativi alla stabilità dei prezzi, alla situazione della finanza pubblica e alla convergenza dei tassi di interesse) ma non soddisfaceva il criterio relativo al cambio. La valutazione espressa in merito alla compatibilità della legislazione nella relazione del 2000 era che la legislazione svedese di allora non era compatibile con il trattato e con lo statuto del SEBC. La legislazione svedese in materia non è mutata rispetto a quella esistente al momento dell'ultima relazione sulla convergenza, nel maggio 2000. Gli avvenimenti del 2001 e del 2002 hanno evidenziato la mancanza di disposizioni dettagliate sull'allocazione degli utili e sui pagamenti straordinari della Riksbank al Tesoro, atti a garantire alla Riksbank le risorse finanziarie necessarie per adempiere tutte le funzioni relative al SEBC. Sulla base della valutazione espressa nella relazione sulla convergenza del 2000 e degli sviluppi successivi, si deve concludere che la legislazione svedese pertinente non è compatibile con il trattato e con lo statuto del SEBC. Nel corso dei dodici fino all'aprile 2002, il tasso medio di inflazione in Svezia è stato pari al 2,9%, al di sotto, pertanto, del valore di riferimento del 3,3%. Il tasso di inflazione su dodici mesi in Svezia è stato inferiore al valore di riferimento per tutto il periodo avente inizio nel dicembre 1996. La Svezia continua a soddisfare il criterio relativo alla stabilità dei prezzi. La decisione del Consiglio del 10 luglio 1995 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia è stata abrogata nel 1998 (decisione del Consiglio del 1° maggio 1998). La finanza pubblicha è stata risanata passando da un disavanzo dell'1,6% del PIL nel 1997 ad un avanzo dell'1,9% nel 1998 e da allora si è registrato un saldo positivo in ciascun anno. Nel 2001 è stato realizzato un avanzo del 4,8% del PIL. Il rapporto debito pubblico/PIL ha raggiunto un massimo nel 1994 ed è sceso al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL nel 2000. Nel 2001 esso si attestava al 55,9% del PIL. La Svezia continua a soddisfare il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica. La corona svedese non ha partecipato all'ERM II durante il periodo di riferimento ed ha registrato oscillazioni piuttosto forti rispetto all'euro e alla corona danese. Di conseguenza, come già rilevato nella relazione del 2000, la Svezia non rispetta il criterio relativo al cambio. Nel corso dei dodici mesi fino all'aprile 2002, il rendimento medio delle obbligazioni di riferimento di durata decennale della Svezia è stato pari al 5,3%, al di sotto, pertanto, del valore di riferimento del 7,0%. Il tasso d'interesse a lungo termine in Svezia è stato inferiore al valore di riferimento per tutto il periodo avente inizio nel dicembre 1996. La Svezia continua di conseguenza a rispettare il criterio di convergenza relativo ai tassi di interesse a lungo termine. Alla luce della valutazione di cui sopra la Commissione conclude che la posizione della Svezia, quale Stato membro con deroga, debba rimanere invariata. 2. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SOSTENIBILE CONVERGENZA IN SVEZIA 2.1. Compatibilità della legislazione nazionale con il trattato e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali [10] [10] Cfr. l'allegato A per una breve descrizione dei requisiti del trattato in materia, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della Banca centrale. 2.1.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 Nella relazione sulla convergenza del 2000, si era giunti alla conclusione che la legislazione svedese non era conforme alle disposizioni del trattato e allo statuto del SEBC. In particolare, la Commissione aveva rilevato un'incompatibilità per quanto riguarda la piena integrazione della banca centrale nel SEBC. Infatti, mentre secondo la Costituzione e la legge sulla Riksbank [11], modificata nel 1998, la competenza per la politica monetaria è attribuita alla Riksbank, non vi è alcun riferimento alle competenze del SEBC in materia. Anche il diritto della Riksbank di imporre, per finalità monetarie, la costituzione di riserve obbligatorie è definito senza alcun riferimento di questo tipo [12]. [11] Costituzione, capo 9, articolo 12 e legge sulla Riksbank, capo 1, articolo 2. [12] Legge sulla Riksbank, capo 6, articolo 6. Nella relazione sulla convergenza del 2000 vengono rilevate anche altre imperfezioni. In primo luogo, è stata riscontrata un'imperfezione nella definizione degli obiettivi della Riksbank. Nella legge sulla Riksbank [13], tra gli obiettivi della banca si menziona il mantenimento della stabilità dei prezzi, ma si omette il riferimento al sostegno da apportare alle politiche economiche generali nella Comunità, un obiettivo che, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 del trattato e all'articolo 2 dello statuto del SEBC, deve essere perseguito dal SEBC senza pregiudicare l'obiettivo della stabilità dei prezzi [14]. [13] Legge sulla Riksbank, capo 1, articolo 2. [14] Nella legge sulla Riksbank, capo 1, articolo 2, gli obiettivi della banca sono definiti come segue: "L'obiettivo delle operazioni della Riksbank è mantenere la stabilità dei prezzi. Inoltre la Riksbank deve promuovere un sistema di pagamenti sicuro ed efficace." In secondo luogo, nella relazione si constata che secondo la Costituzione e la legge sulla Riksbank quest'ultima ha il diritto esclusivo di emettere banconote [15], e non viene riconosciuta la competenza del SEBC in materia [16]. [15] Costituzione, capo 9, articolo 13 e legge sulla Riksbank, capo 1, articolo 2. [16] Articolo 106, paragrafo 1 del trattato CE e articolo 16 dello statuto del SEBC. Terzo, è stata individuata un'ulteriore imperfezione nel fatto che nella legge sulla Riksbank il divieto imposto, da un lato, alle autorità pubbliche di impartire istruzioni alla Riksbank e, dall'altro, ai membri degli organi di direzione della Riksbank di sollecitare o accettare istruzioni si applica soltanto alle questioni di politica monetaria [17] e non si estende a tutti compiti attinenti al SEBC previsti dall'articolo 108 del trattato CE [18]. [17] Legge sulla Riksbank, capo 3, articolo 2. [18] L'applicazione di questa regola all'insieme dei compiti affidati al SEBC è menzionata unicamente nella relazione illustrativa della legge sulla Riksbank.. 2.1.2. Valutazione della compatibilità nel 2002 Il giudizio di incompatibilità è ancora valido per quanto riguarda le disposizioni citate sopra, visto che la legislazione svedese in materia non è mutata rispetto a quella esistente al momento dell'ultima relazione sulla convergenza, nel maggio 2000. È stato tuttavia individuato un ulteriore problema. Gli avvenimenti del 2001 e del 2002 in Svezia hanno evidenziato la mancanza di disposizioni dettagliate sull'allocazione degli utili e sui pagamenti straordinari della Riksbank al Tesoro, in particolare l'assenza di disposizioni legislative che garantiscano che la Riksbank conservi le risorse finanziarie necessarie per adempiere tutte le funzioni relative al SEBC. In entrambi gli anni il Consiglio generale della Riksbank, un organo che non svolge funzioni relative al SEBC, ha sottoposto all'approvazione del Riksdag, il Parlamento svedese, una proposta di erogazione da parte della Riksbank di un pagamento straordinario allo Stato svedese per l'ammontare di 20 miliardi di corone, in aggiunta all'allocazione dell'utile dell'esercizio finanziario precedente. L'assenza di disposizioni legislative che assicurino che nell'ambito di questa procedura la Riksbank conservi le risorse finanziarie necessarie per adempiere tutte le funzioni relative al SEBC è incompatibile con il principio dell'indipendenza finanziaria. Sulla base della valutazione espressa nella relazione sulla convergenza del 2000 e degli sviluppi successivi, si deve concludere che la legislazione svedese pertinente non è compatibile con il trattato CE e con lo statuto del SEBC. 2.2. Stabilità dei prezzi [19] [19] Cfr. l'allegato B per il calcolo del valore di riferimento, la discussione degli altri indicatori di inflazione ed una breve descrizione dei miglioramenti apportati agli indici dei armonizzati prezzi al consumo (IAPC). 2.2.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> La Svezia già soddisfaceva il criterio della stabilità dei prezzi al momento della valutazione espressa nella relazione sulla convergenza del 2000. Il tasso medio di inflazione registrato in Svezia nel periodo di 12 mesi fino al marzo 2000 era nettamente inferiore al valore di riferimento. Il tasso di inflazione su dodici mesi in Svezia era stato inferiore al valore di riferimento per tutto il periodo avente inizio nel dicembre 1996. 2.2.2. Valutazione della convergenza nel 2002 -Tendenze recenti Il tasso annuo di inflazione in Svezia (misurato dalla variazione dell'indice IAPC mensile rispetto al medesimo mese dell'anno precedente - cfr. grafico 1) è rimasto intorno al valore dell'1,5% dall'inizio del 2000 fino al marzo 2001. Tuttavia nell'aprile 2001 il tasso annuo d'inflazione è salito al 3% e da allora è rimasto piuttosto elevato. Nell'aprile 2002 esso era pari al 2,2%. -Rispetto del valore di riferimento >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> In Svezia il tasso di inflazione medio su dodici mesi utilizzato per valutare la convergenza ha registrato oscillazioni, pur mantenendosi al di sotto del valore di riferimento. Tra il marzo 1999 e il settembre 2001 la Svezia è stata uno dei tre Stati membri che presentavano i migliori risultati in materia di stabilità dei prezzi. Anche se l'inflazione è cresciuta nella primavera 2001 ed è rimasta relativamente elevata da allora, il che ha fatto salire il tasso medio d'inflazione su dodici mesi, la Svezia continua a situarsi al di sotto del valore di riferimento (cfr. grafico 2). Nell'aprile 2002 i tre Stati membri con i migliori risultati sotto il profilo della stabilità dei prezzi erano il Regno Unito, la Francia e il Lussemburgo e la media aritmetica semplice dei tassi medi di inflazione su 12 mesi in questi tre paesi ammontava all'1,8%. Il valore di riferimento era pari al 3,3%. Nell'aprile 2002 il tasso di inflazione medio in Svezia era pari al 2,9%, dunque al di sotto del valore di riferimento (cfr. tabella 1 e grafico 2). -Risultati ottenuti rispetto ad altri indicatori dell'inflazione >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> I raffronti basati sugli altri indicatori di inflazione utilizzabili (cfr. allegato, tabella B.1) confermano anch'essi i risultati relativamente buoni della Svezia in materia di inflazione. Se si prendono i tre paesi con i migliori risultati tra quelli facenti parte dell'area dell'euro, per aprile si ha un valore di riferimento leggermente più elevato, pari al 3,6%. Tuttavia nell'aprile 2002 il tasso d'inflazione annuo svedese era pari al 2,2%, ossia superiore al massimale del 2% adottato dalla BCE nella sua definizione di stabilità dei prezzi; lo stesso vale per il tasso medio di inflazione su 12 mesi. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Nel corso della prima metà degli anni '90 la Svezia è riuscita a ridurre l'inflazione, e a mantenerla ad un livello basso dal 1995 al 2000 . A questo risultato ha contribuito anche l'andamento favorevole del deflatore dei consumi privati. Il processo di disinflazione è stato facilitato dalla progressione molto lenta dei costi unitari del lavoro, in particolare fino al 1995 (cfr. grafico 3). Da allora il reddito da lavoro dipendente pro capite [20] è cresciuto ad un ritmo moderato e dal 2000 la crescita della produttività è rallentata, causando un incremento del costo del lavoro per unità di prodotto lievemente più elevato (cfr. anche tabella 2). Il rallentamento dell'economia nel 2001 ha coinciso con il proseguimento di una forte crescita dell'occupazione e un lieve incremento del reddito da lavoro dipendente pro capite, il che si è tradotto in una scarsa crescita della produttività e in elevati costi unitari del lavoro. I prezzi all'importazione hanno segnato una certa accelerazione nel 2000 e nel 2001, in coincidenza con il deprezzamento della moneta. Questi fattori hanno contribuito al recente manifestarsi di una certa pressione al rialzo dell'inflazione. [20] I dati relativi al reddito netto da lavoro dipendente pro capite per il 1999 e il 2000 in Svezia sono falsati dal fatto che il SEC 1995 ha trattato le imposte sulla busta paga dei dipendenti come un'imposta sulla produzione. Se esse fossero state trattate come un'imposta sulle retribuzioni, il costo del lavoro sarebbe cresciuto del 3,4% nel 1999 e del 3,8% nel 2000. I servizi della Commissione si attendono un calo dell'inflazione nel 2002 rispetto al 2001, in parte perché alcuni fattori temporanei che hanno spinto al rialzo l'inflazione nel 2001 dovrebbero esaurirsi. Dal 1992 la Svezia si è data un obiettivo di inflazione esplicito per la sua politica monetaria e ha adottato un regime di cambio flessibile. Il suo impegno a fare della stabilità dei prezzi l'obiettivo principale della politica monetaria è stato confermato dalla modifica dello statuto della Riksbank entrata in vigore nel 1999. L'obiettivo della Riksbank è un'inflazione al 2%, con un intervallo di tolleranza di ±1 punto percentuale. La Riksbank ha indicato che dall'ottobre 1999 la sua politica monetaria corrente si basa su una valutazione dell'inflazione di fondo, misurata dall'indice UND1X [21]. Gli indicatori svedesi sono anch'essi diversi dall'IPCA, trattandosi prima dell'IPC e attualmente dell'UND1X. [21] L'UND1X è definito come l'IPC diminuito delle spese per interessi e depurato degli effetti diretti delle variazioni della fiscalità indiretta e delle sovvenzioni. Il tasso d'inflazione sottostante (UND1X) è rimasto per la maggior parte del tempo all'interno dell'intervallo di tolleranza della Riksbank per l'obiettivo in materia di inflazione. Tuttavia l'inflazione sottostante è cresciuta nell'aprile 2001 ed è rimasta da allora relativamente elevata. Nell'aprile 2002 l'UND1X si attestava al 2,8% su base annua. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Il valore di riferimento per l'inflazione è stato rispettato per tutta la durata del periodo dal dicembre 1996. La Svezia continua pertanto a rispettare il criterio relativo alla stabilità dei prezzi. 2.3. Situazione della finanza pubblica 2.3.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 Nella relazione sulla convergenza del 1998, la Commissione osservava che il disavanzo eccessivo in Svezia era stato corretto. Alla luce di questa valutazione, e parallelamente all'adozione della relazione, la Commissione raccomandava al Consiglio di abrogare la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia (decisione del Consiglio del 10 luglio 1995). Conformandosi a questa raccomandazione, il Consiglio ha adottato il 1° maggio 1998 una decisione con la quale abroga la sua decisione anteriore relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia [22]. [22] GU L 139 del 11.5.1998, pag. 19. Nella relazione sulla convergenza del 2000, la Commissione ha valutato che la Svezia continuava a soddisfare il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica. 2.3.2. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Valutazione della situazione della finanza pubblica nel 2002 [23] [23] Ai fini della presente relazione e della valutazione della finanza pubblica si utilizza la definizione di "disavanzo" applicata nella procedura per i disavanzi eccessivi, come nella relazione sulla convergenza della Commissione del 2002. La questione della riclassificazione dei flussi nel quadro di contratti di swap e di forward rate arrangements nel sistema di contabilità SEC 95 è affrontata nell'allegato C. I conti pubblici svedesi hanno registrato un avanzo ogni anno a partire dal 1998; nel 2001 è stato registrato un avanzo del 4,8% del PIL. Secondo i servizi della Commissione l'avanzo nel 2002 dovrebbe raggiungere l'1,7% del PIL (cfr. tabella 3 e grafico 4). Dopo essere notevolmente aumentato all'inizio degli anni '90, il rapporto debito pubblico/PIL della Svezia ha raggiunto un picco nel 1994, e segue da allora una traiettoria discendente. Il rapporto è diminuito nettamente tra il 1998 e il 2000, passando dal 70,5% al 55,3%. Nel 2001 il rapporto debito/PIL è rimasto pressoché immutato al 55,9% [24]. Secondo i servizi della Commissione il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere ulteriormente nel 2002, toccando il 52,6% (cfr. tabella 3 e grafico 4). [24] Il rapporto tra debito delle amministrazioni pubbliche e PIL è stato nel 2001 pari al 55,9%, praticamente invariato rispetto al 2000, nonostante l'ampio avanzo registrato nel 2001, come indicato sopra. Tale fenomeno può essere ricondotto alla notevole riduzione - maggiore di quella prevista - dell'ammontare dei titoli del debito pubblico detenuti dai fondi pensionistici pubblici (AP fonder), dal 13% del PIL nel 2000 al 4% del PIL nel 2001. Durante la fase di risanamento iniziata nei primi anni '90 il miglioramento delle finanze pubbliche è stato in gran parte, fino al 1998, di natura strutturale, mentre la componente ciclica è rimasta relativamente limitata. Da allora l'influenza della congiuntura è stata maggiore. Tra il 1997 e il 2001, il saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche depurato delle variazioni cicliche (secondo le misurazioni della Commissione) ha registrato un miglioramento pari a 4,5 punti percentuali del PIL (cfr. tabella 4). Il miglioramento è da ascrivere per due terzi alla diminuzione della spesa per interessi e per un terzo alla crescita del saldo primario. Di conseguenza il notevole risanamento di bilancio di questi ultimi anni si è basato su una determinata riduzione del debito e sulla diminuzione della spesa, ma anche su un incremento della pressione fiscale, pur se in misura minore negli ultimi anni. In particolare, sono stati introdotti sgravi fiscali in tutti gli anni dal 2000 al 2002. Il valore dell'avanzo corretto per il ciclo suggerisce che le finanze pubbliche svedesi sono robuste. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Il programma di convergenza aggiornato della Svezia del 2001 è stato adottato dal governo nel novembre 2001 e valutato dal Consiglio Ecofin nel gennaio 2002 [25]. Esso si estende fino al 2004 e prevede annualmente avanzi di circa il 2% del PIL, il che è conforme alle disposizioni del patto di stabilità e crescita (cfr. tabella 5). La strategia di bilancio delle autorità continua ad essere basata su un rigoroso controllo della spesa pubblica, con un'ulteriore discesa del rapporto spesa/PIL. Nel contempo le imposte vengono ridotte - l'ultimo bilancio prevede sgravi anche per il 2002 - il che rappresenta un'inversione rispetto alla tendenza prevalsa fino al 1998. La disciplina di bilancio è rafforzata dalla conferma per i prossimi tre anni di tetti nominali per la spesa dell'amministrazione centrale da parte del Parlamento, nonché dall'obbligo imposto per legge alle amministrazioni locali a partire dal 2000 di equilibrare i loro bilanci. Inoltre la riforma del regime pensionistico varata di recente, che accresce la quota del finanziamento individuale, consentirà al sistema pensionistico di sopportare meglio, nel medio termine, le fluttuazioni congiunturali e, a lungo termine, le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione. Grazie ad un saldo di bilancio che rimane in avanzo , il programma di convergenza aggiornato 2001 prevede un ulteriore riduzione del rapporto debito/PIL al 45,2% entro il 2004. [25] GU C 33 del 6.2.2002, pag. 4. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Nella legge finanziaria di primavera presentata dal governo svedese il 15 aprile si prevede che l'avanzo dei conti pubblici sarà dell'1,8% del PIL nel 2002 e rimarrà prossimo al 2% del PIL negli anni fino al 2004. Il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere al 48,3% entro il 2004. Dalle informazioni presentate in questa sezione risulta che la situazione di bilancio della Svezia, attualmente non oggetto di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, è rimasta solida nel 2001 e con ogni probabilità rimarrà robusta nel 2002. La Svezia continua quindi a soddisfare il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica. 2.4. Stabilità del cambio 2.4.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> La relazione sulla convergenza del 2000 era giunta alla conclusione che la Svezia non rispettava il criterio relativo al tasso di cambio. La corona svedese non partecipava al meccanismo di cambio ERM II e, durante il periodo di riferimento di due anni (fino al marzo 2000), aveva oscillato rispetto all'euro, per via, tra l'altro, dell'assenza di un obiettivo in materia di tasso di cambio. 2.4.2. Valutazione della convergenza nel 2002 La Svezia ha continuato a non partecipare al meccanismo di cambio ERM II durante il periodo ora in esame (il biennio conclusosi nell'aprile 2002). Per via del quadro monetario fondato sul perseguimento di obiettivi espliciti in materia di inflazione, la corona svedese viene lasciata oscillare liberamente sul mercato dei cambi. L'assenza di un impegno esplicito alla stabilità del cambio significa che la stabilità del cambio della corona non può essere valutata sulla base delle deviazioni rispetto all'obiettivo fissato. Dall'inizio del 1999 fino all'aprile 2000 la corona ha avuto tendenza ad apprezzarsi, rivalutandosi del 15% da 9,47 SEK a 8,06 SEK per un euro. Successivamente la corona ha subito un notevole deprezzamento per via della particolare forza con la quale la crisi del settore delle telecomunicazioni ha colpito la Svezia. Nel settembre 2001 la moneta svedese ha raggiunto il suo livello storico minimo in termini ponderati per gli scambi commerciali, toccando quasi i 10 SEK/euro. Da allora la corona si è apprezzata, forse a causa della prospettiva di un referendum sull'UEM nel 2003, ed è ora vicina a 9,20 SEK/euro (cfr. grafico 5). La volatilità della corona svedese è diminuita nella seconda metà degli anni '90, quando l'adozione di politiche di bilancio e monetarie credibili e sostenibili ha creato le condizioni necessarie per la stabilità del tasso di cambio a medio termine. Tuttavia durante il periodo in esame la volatilità è nuovamente aumentata, in quanto per esempio il rallentamento dell'economia mondiale e le incertezze dei mercati finanziari hanno avuto un impatto relativamente considerevole sull'economia svedese. Sia il deprezzamento che il successivo apprezzamento del tasso di cambio della corona negli ultimi due anni sono stati sensibili, anche a causa dell'assenza di un impegno alla stabilità del cambio. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> La corona svedese non ha partecipato all'ERM II durante il periodo di riferimento ed ha registrato oscillazioni piuttosto forti rispetto all'euro e alla corona danese. Di conseguenza, come già rilevato nella relazione sulla convergenza del 2000, la Svezia non rispetta il criterio relativo al tasso di cambio. 2.5. Tasso di interesse a lungo termine [26] [26] Cfr. allegato E per maggiori precisazioni sul calcolo del valore di riferimento e sui dati utilizzati. 2.5.1. Situazione descritta nella relazione sulla convergenza del 2000 In base alla relazione di convergenza del 2000 la Svezia soddisfaceva il criterio della convergenza dei tassi di interesse .Il tasso d'interesse medio a lungo termine registrato in Svezia nel periodo di 12 mesi fino al marzo 2000 era nettamente inferiore al valore di riferimento. 2.5.2. Valutazione della convergenza nel 2002 I buoni risultati della Svezia in materia di inflazione e l'impressionante risanamento delle finanze pubbliche nella seconda metà degli anni '90 hanno dato luogo ad una riduzione dei tassi di interesse a lungo termine. Nel periodo in esame i tassi a lungo termine svedesi (rendimento dell'obbligazione di riferimento di durata decennale) hanno seguito la tendenza dei mercati obbligazionari internazionali, scendendo fino al marzo 2001 e risalendo lentamente in seguito (cfr. grafico 6) per attestarsi intorno al 5,7%. Durante lo scorso anno il differenziale rispetto ai rendimenti a lungo termine nell'area dell'euro ha oscillato tra 5 e 50 punti base. I principali fattori che hanno influenzato la variazione del differenziale sono presumibilmente la posizione congiunturale della Svezia rispetto a quella dell'economia dell'area dell'euro e i differenziali d'inflazione. La Svezia ha continuato a registrare un tasso di interesse medio a lungo termine su 12 mesi inferiore al valore di riferimento. Di fatto questa situazione dura senza interruzioni dal mese di dicembre 1996, data a partire dalla quale è possibile un raffronto di questo tipo. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Nel corso dei dodici mesi fino all'aprile 2002, il rendimento medio delle obbligazioni di riferimento di durata decennale della Svezia è stato pari al 5,3%. Il valore di riferimento, derivato dai tassi medi d'interesse del Regno Unito, della Francia e del Lussemburgo, i tre Stati membri con i migliori risultati sotto il profilo della stabilità dei prezzi, era pari al 7,0%. La Svezia continua di conseguenza a rispettare il criterio di convergenza relativo ai tassi di interesse a lungo termine. 2.6. Altri fattori 2.6.1. Risultati dell'integrazione dei mercati -Evoluzione dei mercati dei prodotti La Svezia è sempre più integrata nell'economia dell'Unione. Il rapporto tra commercio intracomunitario e PIL della Svezia per il periodo 1999-2001, pari al 20,2%, risulta superiore di 0,6 punti percentuali al valore corrispondente per il 1997-99. Si tratta di un valore simile a quello di Danimarca e Finlandia, anche se notevolmente inferiore alla media degli altri Stati membri dell'UE di piccole dimensioni. Il rapporto investimenti diretti esteri (IDE) intracomunitari/PIL è stato superiore alla media degli Stati membri più piccoli nel periodo 1997-99. Quanto alla percentuale delle operazioni transfrontaliere di fusione e di acquisizione in seno all'UE che hanno interessato la Svezia, essa supera di gran lunga quella che sarebbe prevedibile per un paese di queste dimensioni. Negli ultimi anni sono state introdotte diverse riforme delle politiche strutturali che hanno favorito l'integrazione della Svezia nei mercati del prodotto dell'Unione: *la Svezia può vantare eccellenti risultati per quanto riguarda il recepimento e l'applicazione della legislazione relativa al mercato unico; *sono stati adottati provvedimenti per aprire gli appalti pubblici, compresa la promozione degli appalti on-line; *la liberalizzazione delle industrie di rete è continuata e si trova ad uno stadio tra i più avanzati nell'UE; i prezzi delle telecomunicazioni sono tra i meno elevati dell'UE. Tuttavia il consolidamento delle imprese in alcuni di questi settori ha dato vita ad una struttura dell'offerta estremamente concentrata. *La Svezia è uno degli Stati membri dell'UE all'avanguardia della società basata sulla conoscenza. Le spese per la R&S e le domande di brevetto sono tra le più alte dell'UE e l'uso di Internet e dell'informatica sono nettamente superiori alla media UE. Malgrado i notevoli progressi realizzati nell'apertura dei mercati del prodotto alla concorrenza - sia quella interna al paese che quella estera - il livello dei prezzi in Svezia resta elevato e nel 2000 superava di circa il 28% la media dell'UE. Ciò è dovuto in parte al livello elevato delle imposte indirette ma anche, in misura più consistente, alla mancanza di concorrenza in taluni settori quali la vendita al dettaglio e la distribuzione di prodotti farmaceutici e la vendita al dettaglio di alimentari. Inoltre, le dimensioni relativamente ampie del settore pubblico in Svezia fanno sì che le norme in materia di apertura degli appalti pubblici e la concorrenza nella prestazione di servizi pubblici siano particolarmente importanti. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> -Sviluppi sui mercati finanziari Il mercato obbligazionario svedese è caratterizzato da un'elevata liquidità e dalla partecipazione attiva di intermediari finanziari sia nazionali che esteri. Il massimo emittente sul mercato del reddito fisso in corone svedesi (SEK) è l'amministrazione centrale. Anche se in calo dal 1999, lo stock del debito pubblico (dell'amministrazione centrale) è ancora pari a circa la metà del volume dei titoli in essere [27]. Gli istituti di credito ipotecario sono l'altro principale emittente sul mercato. Gli strumenti in valuta estera, compresi gli swap, rappresentano oltre un terzo del totale del debito dell'amministrazione centrale [28], con una distribuzione benchmark per il debito in valuta estera nel 2002 in cui sono sovrarappresentati l'euro (59%) e l'USD (20%). Del restante debito denominato in SEK, l'8% è rappresentato da obbligazioni indicizzate. Il mercato delle obbligazioni private è cresciuto in misura significativa negli ultimi anni, ma soddisfa solo una piccola parte del fabbisogno di finanziamento delle imprese. Le emissioni pubbliche dominano anche il mercato monetario in SEK, che ha un volume pari a circa un terzo di quello del mercato obbligazionario. Il mercato azionario svedese è integrato con diversi mercati di paesi confinanti. Le negoziazioni tramite l'alleanza Norex (che comprende le borse di Stoccolma, Copenaghen, Reykjavik ed Oslo) rappresentano oggi circa il 70% dell'insieme del mercato azionario dei paesi nordici. [27] Il 53,5% circa del PIL alla fine del 2001. [28] Fine febbraio 2002. Nel 2001 sono state varate diverse iniziative legislative per migliorare le condizioni operative dei mercati mobiliari. L'autorità di vigilanza finanziaria sta sviluppando un raffinato sistema interno di valutazione dei rischi, mentre l'accordo di cooperazione firmato nel 2000 con le autorità omologhe di Danimarca, Finlandia e Norvegia è stato ampliato durante il 2001. La struttura finanziaria è stata caratterizzata dal proseguimento della trasformazione del settore bancario, da riforme della legislazione e della fiscalità e dallo sviluppo tecnologico. La trasformazione del sistema bancario è continuata nel 2001 con la concessione a nuovi operatori dell'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria. Inoltre, le grandi catene di vendita al dettaglio hanno iniziato ad offrire ai loro clienti servizi bancari. Le banche svedesi continuano a concentrare gli sforzi sullo sviluppo dello "home banking", imperniato sull'uso di Internet. 2.6.2. Partite correnti della bilancia dei pagamenti Negli anni '70 e '80, la Svezia, sotto l'effetto congiunto di un livello modesto di risparmio pubblico e privato e di problemi ricorrenti di competitività che hanno provocato forti disavanzi delle partite correnti, si è trovata in una posizione di rilevante debitore netto sul piano internazionale. Questa situazione è cambiata dopo la grave recessione dell'inizio degli anni '90. Il forte deprezzamento della corona nel novembre 1992 e la fiacchezza persistente della domanda interna privata, uniti al risanamento della finanza pubblica, hanno dato origine ad avanzi consistenti della bilancia corrente. L'avanzo della bilancia corrente è rimasto consistente, al 3¼% del PIL nel 2001, nonostante il rallentamento dell'economia mondiale. La persistenza di un avanzo verso l'estero e le buone prospettive di crescita per il futuro fanno supporre che l'economia svedese goda di un livello elevato di competitività. 2.6.3. Costi unitari del lavoro e altri indici di prezzo L'esame dell'andamento del costo del lavoro per unità di prodotto e degli altri indici di prezzo, richiesto dall'articolo 121, paragrafo 1, figura nella sezione relativa alla stabilità dei prezzi (cfr. 2.2.2). ALLEGATO A: COMPATIBILITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE Ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, seconda frase, del trattato le relazioni redatte a norma dell'articolo stesso comprendono "un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 del trattato nonché lo statuto del SEBC, dall'altro". Ai sensi dell'articolo 109 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con il trattato e con lo statuto del SEBC. Seguendo lo schema adottato dalla relazione sulla convergenza del 2000, il presente esame si articola in tre parti: -obiettivi delle banche centrali nazionali (BCN); -indipendenza; -integrazione nel SEBC e altra legislazione. Obiettivi delle banche centrali nazionali Gli obiettivi di una BCN devono essere compatibili con quelli del SEBC, quali sono definiti dall'articolo 105, paragrafo 1, del trattato (e dall'articolo 2 dello statuto del SEBC): "L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2." La presenza nella legislazione nazionale di riferimenti alla politica del governo o a specifici obiettivi macroeconomici non è motivo di incompatibilità, a condizione che venga mantenuto il primato del primo e del secondo degli obiettivi dell'articolo 105 del trattato. Indipendenza L'articolo 108 del trattato garantisce che il SEBC agirà libero da ogni influenza esterna. Esso prevede testualmente: "Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti." Gli elementi costitutivi di tale indipendenza sono illustrati più nel dettaglio nella relazione sulla convergenza del 1998. Integrazione delle BCN nel SEBC e altra legislazione A norma dell'articolo 9.2 dello statuto del SEBC, la BCE assicura che i compiti attribuiti al SEBC siano assolti o mediante le attività proprie o attraverso le banche centrali nazionali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14.3, le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Pertanto, le disposizioni contenute nello statuto di una BCN che ostacolino lo svolgimento di tali funzioni devono essere adeguate al disposto dell'articolo 109. L'esame compiuto nella presente relazione ricalca quello del 2000 e inizia con una descrizione dei provvedimenti legislativi varati dopo il precedente esame, dà una sintesi degli elementi essenziali della legislazione sulla banca centrale in vigore e si conclude con una valutazione della compatibilità. Tale giudizio stabilisce se la legislazione nazionale di un paese è o meno compatibile con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC. La legislazione non è compatibile laddove esistano incompatibilità che riguardano i principi del trattato. In alcuni casi, sono state individuate imperfezioni di natura tecnica o ambiguità, ma non vere e proprie incoerenze. Il riferimento a tali imperfezioni non pregiudica il giudizio di compatibilità. ALLEGATO B: STABILITÀ DEI PREZZI Il presente allegato illustra l'evoluzione del valore di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio della stabilità dei prezzi e descrive i recenti sviluppi metodologici relativi agli indici armonizzati dei prezzi al consumo. B.1. Valore di riferimento in materia di inflazione Le disposizioni pertinenti per la valutazione del criterio relativo all'inflazione sono l'articolo 121, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 1 del protocollo n. 21 (cfr. pagine 7 e 8). L'articolo 1 del protocollo n. 21 specifica che "l'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali". Per soddisfare questo requisito, ciascuno Stato membro elabora, dal gennaio 1997, gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) applicando una metodologia armonizzata messa a punto dagli istituti statistici nazionali e da Eurostat. L'accertamento del rispetto del criterio relativo alla convergenza dei prezzi di cui al protocollo n. 21 del trattato richiede una definizione operativa del valore di riferimento rispetto al quale verrà valutato l'andamento dei prezzi degli Stati membri con deroga. Nelle relazioni della Commissione sulla convergenza del marzo 1998 e del maggio 2000, il valore di riferimento era la media aritmetica dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che avevano conseguito i migliori risultati più 1,5 punti percentuali. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Dall'inizio della terza fase dell'UEM, la stabilità dei prezzi viene perseguita dagli Stati membri partecipanti a livello dell'area dell'euro attraverso la politica monetaria unica dell'Eurosistema. La BCE ha dato, da parte sua, la seguente definizione di stabilità dei prezzi: "per stabilità dei prezzi si intende un aumento su dodici mesi dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l'area dell'euro inferiore al 2%" [29]. Le implicazioni del passaggio alla terza fase dell'UEM per le definizione operativa del criterio di convergenza dei prezzi sono state affrontate nella relazione sulla convergenza del 2000. [29] La BCE ha precisato che un eventuale tasso d'inflazione negativo non sarebbe coerente con la stabilità dei prezzi. Questa va mantenuta, nell'area dell'euro, in un orizzonte di medio periodo. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> La tabella B.1 indica l'evoluzione della media su dodici mesi dei tassi di inflazione negli Stati membri dall'inizio del 2001 e il valore di riferimento che ne deriva, calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per le relazioni sulla convergenza del 1998 e del 2000. La tabella B.2 riporta, dall'inizio della terza fase dell'UEM (gennaio 1999), i tre paesi con i migliori risultati (nell'UE) in termini di stabilità dei prezzi, la media dei tassi di inflazione su dodici mesi in questi paesi e il valore di riferimento corrispondente. Infine il grafico B.1 e la tabella B.3 mettono a raffronto l'andamento del valore di riferimento e del tasso medio d'inflazione su dodici mesi in Svezia con altri possibili metri di valutazione della stabilità dei prezzi. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Come risulta dalle tabelle, i tre Stati membri dell'UE con i risultati migliori nell'aprile 2002 erano il Regno Unito (1,4%), la Francia (2,0%) e il Lussemburgo (2,1%). La media aritmetica non ponderata dei tassi di inflazione su dodici mesi di questi tre paesi è lo 1,8%. Il valore di riferimento, calcolato in base alla definizione operativa utilizzata per la valutazione della convergenza nel marzo 1998 e nel maggio 2000, risulta pertanto pari al 3,3%. Assumendo la definizione che esclude gli Stati membri non partecipanti all'euro dal gruppo di riferimento, il tasso medio di inflazione su dodici mesi dei tre Stati con i migliori risultati nell'area dell'euro nell'aprile 2002 era del 2,1% e il conseguente valore di riferimento è pari al 3,6%. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Dato un tasso di inflazione nell'UE relativamente moderato e un tasso di inflazione medio su dodici mesi del 2,5% nell'area dell'euro nell'aprile 2002, in nessuno dei tre Stati membri con i migliori risultati l'andamento dell'inflazione può essere giudicato non rappresentativo. B.2. Recenti sviluppi metodologici in materia di IPCA Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono misure comparabili dell'inflazione dei prezzi al consumo negli Stati membri. Essi servono per valutare la convergenza dell'inflazione nell'UE e costituiscono il termometro principale della stabilità dei prezzi nell'area dell'euro. Dalla precedente valutazione della convergenza svolta dalla Commissione nel maggio 2000, Eurostat e gli istituti statistici degli Stati membri hanno ccontinuato di affinare la misurazione dell'inflazione attraverso gli IPCA. Gli IPCA devono coprire ogni forma di spesa delle famiglie ("spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari"). Al varo dell'IPCA nel 1997, furono escluse alcune categorie di spesa tecnicamente complesse perché gli Stati membri non riuscivano a concordare metodologie comparabili. Il campo d'applicazione iniziale comprendeva il 95 % circa di tutta la spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari (concetto da cui sono esclusi i costi di locazione imputati per gli alloggi occupati dai proprietari). Attualmente l'ambito degli IPCA è stato esteso ad altre categorie di beni e servizi ed è stata ulteriormente proseguita l'armonizzazione intesa a completare la copertura geografica e demografica [30]. L'estensione è stata applicata con gli indici del gennaio 2000 e del gennaio 2001 ed è stata esaminata nella relazione sulla convergenza del 2000. [30] L'ampliamento è avvenuto sotto il duplice ombrello giuridico del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio. Ulteriori regole di armonizzazione sono state applicate a partire dall'indice del gennaio 2001. Queste regole riguardano il trattamento delle riduzioni di prezzo (per esempio, in occasione di saldi di stagione) negli IPCA nazionali, il momento dell'inserimento dei prezzi nell'indice, l'ulteriore armonizzazione della copertura dei prezzi dei servizi (per esempio, oneri proporzionali per servizi finanziari e legali) e il trattamento delle revisioni nell'IPCA [31]. A causa del loro peso ridotto, i cambiamenti per i prezzi dei servizi dovrebbero avere un effetto minimo sull'indice complessivo. Tuttavia, i cambiamenti concernenti il trattamento dei saldi e delle revisioni avranno presumibilmente un impatto maggiore e variabile secondo gli Stati membri (per es. in funzione della natura e della distribuzione temporale delle riduzioni di prezzo introdotte da uno Stato membro e del periodo di raccolta dei dati all'interno del mese). [31] Queste ulteriori regole di armonizzazione derivano dai regolamenti di applicazione della Commissione (CE) n. 2601/2000, (CE) n. 2602/2000, (CE) n. 1920/2000 e (CE) n. 1921/2001 Considerato che il criterio relativo alla convergenza dei prezzi si basa sulla media dei tassi di inflazione su dodici mesi, l'impatto pratico dei mutamenti metodologici sulla valutazione della convergenza dell'inflazione nel presente esame è limitato. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> B.3. Tabelle relative ad altri indicatori dei prezzi e dei costi >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO C: DATI DI BILANCIO C.1. Sviluppi del sistema di contabilità nazionale SEC 95 I dati di bilancio utilizzati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e quindi per la valutazione della convergenza sono basati sui conti nazionali. A partire dal 2000 viene utilizzato, ai fini suddetti, un nuovo sistema contabile, il SEC 95 [32]. L'allegato C della relazione sulla convergenza del 2000 presentata dalla Commissione descrive le principali caratteristiche del nuovo sistema e le differenze fondamentali rispetto al precedente sistema dei conti, il SEC 79, utilizzato ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi fino al termine del 1999 e nella relazione sulla convergenza del 1998. [32] La metodologia contabile prevista dal SEC 95 ed il programma di trasmissione dei dati nazionali sono definiti dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310, del 30.11.1996, pag.1. Dall'adozione della relazione sulla convergenza del 2000 sono state apportate al SEC 95 ulteriori modifiche. In primo luogo, nel novembre 2000 è stato adottato un regolamento [33] che modifica i principi comuni del SEC 95 per quanto riguarda la contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali. Scopo del regolamento è assicurare la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri e in particolare evitare che l'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche includa gli importi delle imposte e dei contributi sociali il cui incasso è improbabile. [33] Regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione del 22 maggio 2001, GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3, attua il regolamento suddetto. In secondo luogo, nel dicembre 2001 è stato adottato un regolamento che modifica la classificazione del SEC 95 per i flussi tra parti relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement. Questi flussi, prima classificati come interessi (e quindi come operazioni non finanziarie), sono ora classificati tra le operazioni finanziarie e sono quindi esclusi dal calcolo dei saldi di bilancio delle amministrazioni pubbliche [34]. Tuttavia questa modifica non si applica alla definizione di saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche da impiegare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, nella quale questi flussi continuano perciò ad essere considerati interessi. [34] Regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1. Perciò, per quanto riguarda il regolamento 3605/93 del Consiglio sulla procedura per i disavanzi eccessivi [35], la riclassificazione dei contratti di swap e di forward rate agreement operata nell'ambito del SEC non si applica e nel febbraio 2002 è stata adottata a tal fine una modifica del regolamento sulla procedura per i disavanzi eccessivi [36]. [35] Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio del 22 novembre 1993 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, GU L 332 del 31.12.1993, pag.7, modificato dal regolamento (CE) n. 475/2000, GU L 58, 3.3.2000. [36] Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al SEC 95; GU L 55 del 26.2.2002. Ai fini della presente relazione e della valutazione della situazione della finanza pubblica si utilizza la definizione di "disavanzo" applicata nella procedura per i disavanzi eccessivi. C.2. Ulteriori tabelle relative alla finanza pubblica >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO D: CRITERIO RELATIVO AL TASSO DI CAMBIO D.1. Disposizioni del trattato e nuovo meccanismo di cambio (ERM II) Il periodo da prendere in considerazione nella presente relazione ai fini della valutazione della stabilità del tasso di cambio comprende due anni della terza fase dell'UEM. Ciò implica che nell'applicare il criterio relativo al cambio si deve tener conto della situazione dopo l'introduzione dell'euro e l'istituzione dell'ERM II. Di conseguenza la valutazione della stabilità del cambio nella presente relazione si fonda sulle disposizioni del trattato, integrate dal relativo protocollo e dalla risoluzione del Consiglio che istituisce l'ERM II a decorrere dal 1° gennaio 1999. Le disposizione del trattato applicabili sono: *L'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, che definisce il criterio riguardante il tasso di cambio come segue: "il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni, nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro"; *L'articolo 3 del protocollo n. 21, che precisa che: "Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti di nessun altro Stato membro". *La risoluzione del Consiglio sull'istituzione dell'ERM II (97/C 236/03 del 16 giugno 1997) [37], la quale stabilisce che: [37] GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5. Con l'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria il sistema monetario europeo sarà sostituito dal meccanismo di cambio definito nella presente risoluzione..... Il meccanismo di cambio vincolerà all'euro le monete degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro". D.2. Applicazione del criterio relativo al cambio Nella valutazione della convergenza dell'aprile 2000 il criterio relativo al cambio aveva già dovuto essere applicato ai primi 15 mesi della terza fase dell'UEM, prendendo in considerazione l'ERM II. A differenza dei precedenti accordi di cambio, l'ERM II si fonda su impegni bilaterali in materia di cambio tra l'euro e le altre monete partecipanti. È stata istituita una banda di fluttuazione "standard" del ±15% che, in linea di principio, corrisponde ai "margini normali di fluttuazione" cui fa riferimento il trattato. La banda di fluttuazione standard del ±15% implica che una moneta possa registrare un apprezzamento/deprezzamento del 30% nei confronti dell'euro pur restando all'interno della banda, il che rende tale banda un benchmark alquanto accomodante per la valutazione della stabilità del tasso di cambio. Esiste la possibilità di stabilire bande di fluttuazione più ristrette all'interno dell'ERM II per tener conto dei progressi compiuti sotto il profilo della convergenza economica, ma non vi è alcun obbligo in tal senso. È dunque possibile operare una valutazione della stabilità del tasso di cambio nell'ambito di una banda di fluttuazione del ±2,25% rispetto alla parità centrale di una moneta nei confronti dell'euro. La continuità tra il metodo utilizzato nelle valutazioni precedenti (quando vigevano ancora gli accordi di cambio del primo ERM) e il metodo utilizzato ora è aumentata dal fatto che la parità della moneta mediana nell'ERM l'ultimo giorno della seconda fase è stata fissata irrevocabilmente nei confronti dell'euro a partire dal primo giorno della terza fase. Il "metodo basato sull'euro" implicherebbe inoltre che sarebbe tollerato un apprezzamento/deprezzamento del 4,5% sebbene, anche in questo caso, una fuoriuscita dalla banda non corrisponderebbe necessariamente a gravi tensioni, ma sarebbe valutata secondo lo stesso insieme di elementi utilizzato nelle verifiche precedenti. D.3. Rispetto del criterio del tasso di cambio nella presente verifica Il principio della parità di trattamento esige che il criterio del tasso di cambio venga applicato nel modo più coerente possibile nel corso del tempo. Ai fini del presente esame il criterio è applicato usando il metodo basato sull'euro. In sintesi, le condizioni da soddisfare per il rispetto del criterio del tasso di cambio sarebbero le seguenti: *la partecipazione all'ERM II al momento della verifica è considerata obbligatoria; *la partecipazione all'ERM II è richiesta per almeno due anni, sebbene possa essere presa in considerazione la stabilità del tasso di cambio durante un periodo di non partecipazione prima dell'ingresso nell'ERM II; *la parità centrale nell'ambito dell'ERM II non deve essere stata oggetto di un riallineamento al ribasso nei due anni cui si riferisce la verifica; *il tasso di cambio dev'essere rimasto all'interno di una banda di fluttuazione del ±2,25% rispetto alla parità centrale della valuta nei confronti dell'euro nell'ambito dell'ERM II; tuttavia, per stabilire in che misura una violazione della banda di fluttuazione del ±2,25% corrisponda a gravi tensioni si tiene conto di una serie di fattori pertinenti. Va operata una distinzione tra movimenti del tasso di cambio al di sopra del margine superiore del 2,25% e movimenti al di sotto del margine inferiore del 2,25%. ALLEGATO E: CRITERIO RELATIVO AI TASSI D'INTERESSE A LUNGO TERMINE >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> L'applicazione del criterio dei tassi d'interesse nella presente relazione avviene sulla stessa base delle relazioni sulla convergenza del 1998 e del 2000. Per valutare il criterio della convergenza dei tassi d'interesse è stato utilizzato il rendimento dei titoli di Stato benchmark decennali; i dettagli sui tassi d'interesse utilizzati per ciascuno Stato membro sono illustrati nel riquadro. La media dei tassi d'interesse a lungo termine è calcolata su un periodo di 12 mesi. Il valore di riferimento è calcolato a partire dalla media semplice dei tassi d'interesse medi a lungo termine dei tre Stati membri che hanno realizzato i risultati migliori in termini di stabilità dei prezzi, misurata dagli indici dei prezzi al consumo armonizzati (cfr. allegato B), alla quale si aggiungono 2 punti percentuali. La tabella E.1 riporta i tassi medi d'interesse a lungo termine per gli anni 1999-2001 e quelli relativi all'aprile 2002, l'ultimo mese per il quale sono disponibili dati mensili. I tassi medi d'interesse a lungo termine per il periodo di 12 mesi che va dal maggio 2001 all'aprile 2002 sono riportati nell'ultima colonna della tabella. Nell'aprile 2002 il valore di riferimento, derivato dai tassi medi d'interesse del Regno Unito, della Francia e del Lussemburgo, i tre Stati membri con i migliori risultati sotto il profilo della stabilità dei prezzi, era pari al 7,0%.