52002DC0141

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario /* COM/2002/0141 def. */

Gazzetta ufficiale n. 244 del 10/10/2002 pag. 0005 - 0008


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL MEDIATORE EUROPEO relativa ai RAPPORTI CON GLI AUTORI DI DENUNCE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Nel quadro delle sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare le violazioni del diritto comunitario, diritto che la Commissione stessa provvede a far rispettare in particolare tramite il procedimento per inadempimento di cui all'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Nel 1999 la Commissione ha pubblicato una comunicazione [1] recante un modulo per la presentazione delle denunce relative all'inosservanza del diritto comunitario da parte degli Stati membri nell'ambito del procedimento per inadempimento di cui agli articoli 226 del trattato CE e 141 e del trattato CEEA.

[1] GU C 119 del 30/4/1999, pag. 5.

Tale comunicazione specificava inoltre le garanzie amministrative - riportate sul retro del modulo in questione - che la Commissione prevedeva a favore dell'autore della denuncia.

La comunicazione faceva in particolare seguito a un'inchiesta promossa dal mediatore europeo e al consecutivo impegno della Commissione di rispettare determinate formalità amministrative, con particolare riguardo all'esigenza che l'autore della denuncia sia informato prima di qualsiasi decisione di archiviazione.

Nel rispondere ai rilievi critici formulati dal mediatore europeo all'atto dell'archiviazione della denuncia P.S. Emfietzoglou - Macedonian Metro Joint Venture (rif. 995/98/OV), la Commissione si è impegnata nel 2001 a pubblicare in un testo unico tutte le norme procedurali che si applicano ai rapporti con l'autore della denuncia nel quadro del procedimento per inadempimento.

In allegato alla presente comunicazione, la Commissione illustra le garanzie amministrative predisposte a favore dell'autore della denuncia che essa si impegna a rispettare nell'esame delle denunce e nell'istruzione delle relative pratiche.

Tali garanzie amministrative lasciano tuttavia impregiudicato il carattere bilaterale del procedimento per inadempimento di cui all'articolo 226 del trattato CE e all'articolo 141 del trattato CEEA. In proposito, la Commissione può solo rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle comunità europee [2], essa dispone del potere discrezionale di decidere se avviare o meno il procedimento per infrazione ed adire la Corte. Quest'ultima ha riconosciuto altresì alla Commissione il diritto di decidere in piena autonomia sul momento in cui presentare il ricorso [3].

[2] Si vedano in particolare le sentenze 6 dicembre 1989, Commissione/Grecia, C-329/88, Racc. 1989 pag. 4159; 27 novembre 1990, Commissione/Grecia, C-200/88, Racc. 1990 pag. I- 4299, 21 gennaio 1999, Commissione/Belgio, C-207/97, Racc. 1999, pag. I-275; 25 novembre 1999, Commissione/Irlanda, C 212/98, Racc. 1999, pag. I-8571 .

[3] Sentenza 1° giugno 1994, Commissione/Germania, C-317/92, Racc. 1994, pag. I-2039, sentenza 10 maggio 1995, Commissione/Germania, C-422/92, Racc. 1999, pag. I-1097.

Infine, in materia di procedimenti di infrazione, la Commissione applica le norme sull'accesso ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n.1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [4], quali attuate con le disposizioni contenute in allegato alla decisione 2001/937/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno [5] .

[4] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[5] GU L 345, del 29.12.2001, pag. 94.

ALLEGATO

RAPPORTI CON GLI AUTORI DI DENUNCE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO

1. Definizioni e portata

Si intende per "denuncia" qualsiasi comunicazione scritta destinata alla Commissione ed intesa a denunciare misure o prassi contrarie al diritto comunitario. L'esame della denuncia può indurre la Commissione ad avviare un procedimento per infrazione.

Si intende per «procedimento per infrazione» la fase precontenziosa del procedimento per inadempimento che viene avviato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) o dell'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato EURATOM).

Le presenti misure si applicano ai rapporti intercorrenti tra gli autori di denunce e i servizi della Commissione nell'ambito del procedimento per infrazione. Esse non si applicano alle denunce relative ad altre disposizioni dei trattati, in particolare a quelle riguardanti gli aiuti di Stato stabilite dagli articoli 87 e 88 del trattato CE nonché dal regolamento CE 659/1999 del Consiglio [6].

[6] GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1.

2. Principi generali

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione, senza dover sostenere alcuna spesa, contro provvedimenti (legislativi, regolamentari o amministrativi) o prassi imputabili allo Stato di cui trattasi e ritenuti contrari a disposizioni o principi di diritto comunitario.

L'autore della denuncia non deve dimostrare di avere interesse ad agire in tal senso né è tenuto a provare d'essere interessato in via principale o diretta dalla infrazione denunciata.

La Commissione valuta in modo discrezionale se dare o non dare seguito alla denuncia.

3. Registrazione delle denunce

Ogni comunicazione scritta che possa costituire una denuncia viene iscritta nel registro centrale delle denunce tenuto dal segretariato generale della Commissione.

Non possano essere esaminate come denunce e non vengono quindi iscritte nel registro centrale delle denunce, le comunicazioni scritte:

- anonime o che non rechino l'indirizzo del mittente, o rechino un indirizzo incompleto;

- che non facciano riferimento, esplicito o implicito, ad uno Stato membro cui siano imputabili le misure o le prassi contrarie al diritto comunitario;

- che denuncino il comportamento di una persona o di un ente privato, salvo che la denuncia riveli una partecipazione dei pubblici poteri o segnali la loro passività con riferimento al comportamento stesso. In ogni caso, i servizi della Commissione verificano se la comunicazione possa eventualmente rivelare la sussistenza di comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza stabilite dagli articoli 81 e 82 del trattato CE.

- che non rechino alcun addebito;

- che rechino addebiti in ordine ai quali la Commissione abbia assunto una posizione chiara, pubblica e costante, che viene comunicata all'autore della denuncia;

- rechino addebiti che manifestamente esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario.

In caso di dubbi sull'indole della comunicazione scritta , il segretariato generale della Commissione consulta il o i servizi interessati entro quindici giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione stessa. In mancanza di risposta entro quindici giorni lavorativi, la comunicazione viene iscritta nel registro centrale delle denunce.

4. Ricevuta

Per qualsiasi comunicazione scritta viene emessa una prima ricevuta inviata dal segretariato generale della Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione.

Per le comunicazioni registrate come denunce viene emessa una ricevuta supplementare, sempre ad opera del segretariato generale della Commissione, entro un mese dall'invio della prima ricevuta. La seconda ricevuta reca il numero della pratica, che va menzionato in ogni ulteriore comunicazione scritta.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole ricevute possono essere sostituite da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) e sul server «Europa» delle Comunità europee.

Ove i servizi della Commissione decidano di non registrare la comunicazione scritta come denuncia, ne avvertono l'autore con semplice lettera, precisando il o i motivi di cui al punto 3, secondo comma .

Se del caso, la Commissione informa l'autore della denuncia sulle eventuali vie alternative di ricorso, in particolare sulla facoltà di adire i giudici nazionali, il mediatore europeo, i mediatori nazionali, oppure di avvalersi di un qualsiasi altro procedimento di denuncia previsto a livello nazionale o internazionale.

5. Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce devono essere inviate per iscritto sotto forma di lettera, telecopia o messaggio elettronico.

Esse vanno stilate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Per agevolare ed accelerare il trattamento delle denunce, la Commissione ha elaborato un modulo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [7] ed ottenibile su semplice richiesta presso i servizi della Commissione o sul server delle Comunità europee « Europa », all'indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_fr.htm

[7] GU C 119, del 30 aprile 1999, pag. 5.

Il modulo reca un allegato in cui vengono illustrati i principi generali del procedimento per inadempimento e viene indicato che la sentenza con la quale la Corte accerta l'inadempimento non produce effetti sui diritti dell'autore della denuncia. Quest'ultimo viene invitato a esperire altresì le vie nazionali di ricorso a sua disposizione.

L'uso di tale modulo non è obbligatorio.

Le denunce devono essere trasmesse al segretariato generale della Commissione europea (B-1049 Bruxelles, fax: +32.2.295.39.13, posta elettronica: " SG-PLAINTES@cec.eu.int ") o depositate in uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri.

6. Protezione dell'autore della denuncia e dei dati personali

La comunicazione allo Stato membro dell'identità dell'autore della denuncia nonché dei dati da questo trasmessi è subordinata al previo accordo dell'autore stesso, in particolare a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [8], nonché a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [9].

[8] GU L 8, del 12.1.2001, pag. 1.

[9] GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43.

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7. Comunicazione con l'autore di una denuncia

I servizi della Commissione prendono contatto con l'autore della denuncia e lo informano per iscritto dopo ogni decisione della Commissione (costituzione in mora, parere motivato, ricorso dinanzi alla Corte o archiviazione), sull'andamento della pratica aperta in seguito alla denuncia.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sul server « Europa » delle Comunità europee.

In qualsiasi fase della procedimento, l'autore della denuncia può chiedere che gli sia consentito d'illustrare o precisare ai servizi della Commissione, sul posto e a proprie spese, gli elementi contenuti nella sua denuncia.

8. Termine per l'esame delle denunce

Di massima, i servizi della Commissione esaminano le denunce registrate al fine di arrivare a una decisione di costituzione in mora o di archiviazione entro il termine di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia ad opera del segretariato generale.

In caso di superamento di tale termine, il servizio della Commissione responsabile della pratica ne informa per iscritto l'autore della denuncia, ove questi ne faccia richiesta.

9. Esito dell'esame delle denunce

Al termine della procedimento d'esame della denuncia, i servizi della Commissione possono proporre al collegio dei Commissari di decidere la costituzione in mora dello Stato membro interessato e quindi l'avvio del procedimento per infrazione, oppure l'archiviazione della pratica.

La Commissione delibera in merito alla proposta in piena discrezionalità. Essa valuta in piena autonomia non solo l'opportunità di avviare o chiudere il procedimento per infrazione, ma anche quali addebiti muovere.

L'autore della denuncia viene informato per iscritto sulla decisione presa dalla Commissione in merito alla pratica di cui trattasi. Altrettanto dicasi per le decisioni successive adottate dalla Commissione in ordine alla stessa pratica.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sul server « Europa » delle Comunità europee.

10. Archiviazione

Salvo circostanze eccezionali aventi carattere urgente, il servizio della Commissione, ove intenda proporre l'archiviazione della pratica relativa alla denuncia, informa in via preliminare l'autore, a mezzo lettera, esponendo i motivi della proposta e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro il termine di quattro settimane.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella GUCE e sul server « Europa » delle Comunità europee.

Qualora l'autore della denuncia non risponda o non possa essere raggiunto per una causa a lui non imputabile, oppure qualora le osservazioni da lui formulate non inducano il servizio a riconsiderare la propria posizione, viene proposta l'archiviazione della pratica. In tal caso, l'autore della denuncia viene informato in merito alla decisione della Commissione.

Se le osservazioni formulate dall'autore della denuncia sono tali da indurre il servizio a riconsiderare la propria posizione, l'esame della denuncia prosegue.

11. Procedimento di archiviazione semplificata

Le pratiche che non abbiano dato luogo a costituzione in mora possono essere archiviate con procedimento amministrativo semplificato, senza l'esame da parte del collegio dei commissari.

Tale procedimento può applicarsi alle pratiche nelle quali, al termine di un primo esame da parte dei servizi della Commissione, risulti evidente o manifesto che la denuncia è senza fondamento o è irrilevante, o che le prove a sostegno del fatto denunciato sono inesistenti o insufficienti . Essa può altresì essere applicata nel caso in cui l'autore della denuncia non manifesta più alcun interesse al proseguimento della pratica.

Il servizio della Commissione che intenda avvalersi di tale procedimento, informa l'autore della denuncia secondo le modalità stabilite nel punto 10.

12. Pubblicità delle decisioni in materia di infrazioni

Le decisioni della Commissione in materia di infrazioni sono pubblicate entro otto giorni dalla loro adozione sul sito Internet del segretariato generale della Commissione: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

infractions

Le decisioni riguardanti l'adozione di un parere motivato rivolto allo Stato membro o la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia sono inoltre rese note mediante comunicato stampa, salvo decisione contraria della Commissione.

13. Accesso ai documenti in materia di infrazioni

L'accesso ai documenti in materia di infrazione è disciplinato dal regolamento 1049/2001/CE, quale attuato con le decisioni contenute in allegato alla decisione 2001/937/CE,CECA, Euratom [10].

[10] GU L 345, del 29.12.2001, pag. 94.

14. Ricorso al mediatore europeo

L'autore della denuncia il quale ritenga che vi sia stata, da parte della Commissione, cattiva amministrazione nel trattamento della denuncia stessa, a causa dell'inosservanza di una delle presente disposizioni, ha facoltà di ricorrere al mediatore europeo a norma degli articoli 21 e 195 del trattato CE.