52002AR0242

Parere del Comitato delle regioni in merito al "Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri"

Gazzetta ufficiale n. C 073 del 26/03/2003 pag. 0013 - 0015


Parere del Comitato delle regioni in merito al "Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri"

(2003/C 73/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il Libro verde della Commissione europea su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri (COM(2002) 175 def.);

viste le decisioni del Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999), del Consiglio europeo di Laeken (dicembre 2001) e del Consiglio europeo di Siviglia (giugno 2002);

vista la decisione della Commissione europea, dell'11 aprile 2002, di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza in data 6 febbraio 2002, d'incaricare la commissione Relazioni esterne di elaborare un parere in materia;

visti il proprio parere(1) del 16 maggio 2002 riguardante la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale(2), la Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)(3), la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione(4), la Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione(5), il Documento di lavoro della Commissione - La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione(6), e la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento(7);

visto il progetto di parere (CdR 242/2002 riv.) adottato dalla commissione Relazioni esterne il 26 settembre 2002 (relatore: Van den Brande, Senatore, membro del Parlamento fiammingo, B - PPE);

considerando che il Comitato giudica importante e necessario definire norme e disposizioni comunitarie relative al rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio UE, nel quadro di una politica comunitaria coerente in materia di asilo e d'immigrazione;

considerando che una politica sui rifugiati e gli immigrati deve essere inquadrata nel contesto di una politica macroeconomica orientata verso una crescita sostenibile e una distribuzione più equilibrata del benessere su scala mondiale;

considerando che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante nell'accoglienza e nella prestazione di servizi a favore di richiedenti asilo, rifugiati ed immigrati,

ha adottato all'unanimità, nel corso della 47a sessione plenaria del 20 e 21 novembre 2002 (seduta del 20 novembre), il seguente parere.

1. Punto di vista del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. si compiace che la Commissione intenda lanciare, con il Libro verde, un dibattito su una materia complessa e delicata come il rimpatrio di persone che soggiornano illegalmente sul territorio UE;

1.2. concorda nel ritenere che la politica di rimpatrio costituisca parte integrante della politica comunitaria in materia di asilo e d'immigrazione e che essa sia necessaria per garantire una politica di accesso legale ed umanitaria. La definizione di norme comuni in materia di espulsione, detenzione e allontanamento è una condizione necessaria per l'accettazione, da parte degli Stati membri, di un sistema obbligatorio di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di rimpatrio;

1.3. deplora tuttavia la mancanza di un approccio globale all'immigrazione clandestina e di misure al riguardo, che potrebbero invece contribuire a ridurla ed a scoraggiarla;

1.4. ritiene che, nel quadro di una politica di rimpatrio, si debba dedicare particolare attenzione al rispetto dei diritti dell'uomo, della dignità umana e delle libertà fondamentali. A questo proposito devono essere applicate la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (1950), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000) e la Convenzione di Ginevra (1951) nella sua integralità. In vista di un'ulteriore concretizzazione della politica di rimpatrio, è opportuno tener conto della raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in merito(8);

1.5. concorda con la Commissione sulla necessità di dare la precedenza assoluta al rimpatrio volontario. Occorre dedicare attenzione prioritaria alle misure che possono incentivare un rimpatrio duraturo che miri soprattutto al reinserimento nel paese d'origine. La politica di rimpatrio dovrà inoltre porre l'accento sui meccanismi intesi ad incoraggiare gli interessati a rientrare nel loro paese d'origine;

1.6. attribuisce grande importanza ai programmi di rimpatrio volontario, ma si trova costretto a constatare che essi sono scarsamente conosciuti dai potenziali beneficiari. Tali programmi devono contenere incentivi concreti, sia per gli interessati che per i paesi d'origine, in materia d'istruzione, integrazione economica, integrazione nei programmi di sviluppo, ecc. Per garantire il carattere duraturo del rimpatrio è inoltre necessario prevedere un monitoraggio nel paese d'origine;

1.7. sottolinea che in caso di rimpatrio forzato, cui si dovrà ricorrere soltanto qualora i soggetti interessati rifiutino il rimpatrio volontario, occorre dedicare particolare attenzione alla protezione delle categorie vulnerabili, quali i minori, i bambini, le persone separate dalle proprie famiglie, le donne in gravidanza, le persone gravemente ammalate, ecc. Il rimpatrio forzato deve avvenire in maniera trasparente in modo che la procedura possa essere controllata dalle autorità competenti;

1.8. ritiene che una politica di rimpatrio adeguata vada di pari passo con una procedura di asilo rapida, efficiente e di qualità;

1.9. riconosce che il successo di una politica di rimpatrio dipende dalla cooperazione dei paesi d'origine e, in questo contesto, appoggia l'idea d'inserire clausole di riammissione negli accordi di associazione e di cooperazione. L'UE deve aiutare i paesi d'origine attraverso programmi che consentano il reinserimento sociale dei rimpatriati;

1.10. constata che i comuni e le regioni devono misurarsi direttamente con il problema impegnativo dell'accoglienza e dei servizi a favore dei richiedenti asilo e dei profughi malgrado i mezzi limitati a loro disposizione. È quindi non solo auspicabile, ma anche necessario, coinvolgere in futuro gli enti locali e regionali, in qualità di partner a pieno titolo, nell'ulteriore definizione, attuazione e monitoraggio della politica comunitaria in materia di rimpatrio;

1.11. fa presente che molti comuni europei hanno già avviato relazioni di cooperazione con le amministrazioni locali dei paesi d'origine, acquisendo quindi in questo campo conoscenze che possono essere utili per la reintegrazione di coloro che rimpatriano;

1.12. sottolinea che il primo passo verso una politica comunitaria valida è lo scambio di informazioni, al quale devono partecipare gli enti locali e regionali degli Stati membri e dei paesi candidati.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1. chiede di attivarsi con urgenza per mettere a punto un approccio europeo e misure comuni in materia d'immigrazione regolare, visto che la chiarezza al riguardo avrà, a breve termine, un effetto deterrente sull'immigrazione illegale;

2.2. propone, per affrontare il processo immigratorio nella sua globalità, di concludere con i paesi d'origine e di transito accordi di partenariato che affrontino la dimensione politica, sociale, economica e culturale del fenomeno nonché il rapporto tra immigrazione e sviluppo;

2.3. auspica che il rimpatrio volontario venga espressamente riconosciuto come principio di base nella politica comunitaria al riguardo, e che il rimpatrio forzato venga invece considerato come una misura straordinaria;

2.4. chiede che il rientro di coloro che soggiornano illegalmente sul territorio dell'UE avvenga nel rispetto incondizionato dei diritti e della dignità dell'uomo. In caso di rimpatrio forzato è necessario garantire una sorveglianza umanitaria indipendente da parte dei soggetti competenti;

2.5. raccomanda di fare in modo che nella procedura di allontanamento delle persone che soggiornano illegalmente sul territorio UE si tenga conto della raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (REC 1547 (2002));

2.6. ricorda che le espulsioni collettive sono proibite;

2.7. si oppone all'istituzionalizzazione della detenzione di persone che soggiornano illegalmente sul territorio UE, e precisa che il periodo di detenzione deve essere limitato al tempo necessario per organizzarne il rimpatrio. Sottolinea inoltre che i bambini ed i minori non devono essere ospitati nei centri di detenzione;

2.8. si aspetta che gli enti locali e regionali vengano coinvolti, come partner a pieno titolo, nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione della politica comunitaria di rimpatrio;

2.9. invita la Commissione a utilizzare, nel quadro dei programmi di rimpatrio e di reinserimento, le conoscenze acquisite "sul campo" dai comuni europei grazie alle relazioni di cooperazione stabilite nei paesi d'origine e a diffondere tali conoscenze ed esperienze affinché servano da riferimento nelle buone pratiche;

2.10. auspica che s'intensifichi l'attività di studio e che si raccolgano dati sui risultati degli attuali programmi di rimpatrio volontario, e che se ne traggano insegnamenti per la politica futura. Si è in effetti riscontrato che l'impostazione e i contenuti concreti sono determinanti per la buona riuscita di questi programmi. Si deve inoltre valutare in quale misura gli enti locali e regionali possano partecipare attivamente a questo processo;

2.11. propone di migliorare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri con il concorso degli enti locali e regionali, ivi compresi quelli dei paesi candidati;

2.12. chiede che l'UE sostenga i programmi di rimpatrio degli Stati membri relativi al rientro volontario e incentrati soprattutto sul reinserimento di coloro che rientrano. L'UE deve inoltre realizzare un miglior coordinamento e ravvicinamento di questi programmi;

2.13. chiede che coloro che rientrano nei paesi d'origine siano non solo accolti, ma anche seguiti in maniera adeguata, in modo da agevolarne e garantirne il reinserimento. Ciò consentirebbe, nel contempo, di vigilare sul rispetto dei diritti umani.

Bruxelles, 20 novembre 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert Bore

(1) CdR 93/2000 fin - GU C 278 dell'11.11.2002, pag. 44.

(2) COM(2001) 672 def.

(3) COM(2001) 567 def. - 2001/0230 (CNS).

(4) COM(2001) 387 def.

(5) COM(2001) 510 def. - 2001/0207 (CNS).

(6) COM(2001) 743 def.

(7) COM(2001) 710 def.

(8) REC 1547(2002) - Sessione 2002, prima parte: "Procedure d'espulsione conformi ai diritti umani ed attuate nel rispetto della sicurezza e della dignità" (trad. provv.: doc. non disp. in IT).