52002AR0189(03)

Parere del Comitato delle regioni in merito: alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. 128 del 29/05/2003 pag. 0006 - 0013


Parere del Comitato delle regioni in merito:

- alla "Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario)",

- alla "Comunicazione della Commissione 'Piano d'azione comunitario volto a eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata'",

- alla "Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca",

- alla "Comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca",

- alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca", e

- alla "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci"

(2003/C 128/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione dalla Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario) (COM(2002) 181 def.);

vista la comunicazione della Commissione sul Piano d'azione comunitario volto a eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2002) 180 def.);

vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2002) 185 def. - 2002/0114 (CNS));

vista la comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario per integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca (COM(2002) 186 def.);

vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (COM(2002) 187 def. - 2002/0116 (CNS));

vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci (COM(2002) 190 def. - 2002/0115 (CNS));

vista la decisione della Commissione del 28 maggio 2002 di consultarlo in materia, a norma dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 6 febbraio 2002 di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di predisporre il parere;

visto il proprio parere del 14 novembre 2001 in merito al Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca (COM(2001) 135 def.), (CdR 153/2001 fin)(1);

visto il progetto di parere adottato dalla commissione Sviluppo sostenibile il 12 dicembre 2002 (CdR 189/2002 riv. 2, relatore: Sir Simon DAY, UK/PPE);

considerando che il Comitato delle regioni attribuisce alla riforma della politica comune della pesca un'importanza fondamentale per il futuro del settore e di tutti coloro il cui sostentamento economico dipende dalla pesca;

considerando che la pesca, in quanto settore d'attività, deve essere sostenibile e va effettuata in modo da non pregiudicare l'ambiente, cosa che può comportare sacrifici a breve termine in vista di vantaggi sul lungo periodo;

considerando che, in caso di riduzione della capacità, dello sforzo di pesca e/o delle catture, il benessere economico dei lavoratori del settore e delle comunità che dipendono dall'attività di pesca deve venire adeguatamente compensato attraverso misure sociali ed economiche;

considerando che, per conseguire l'obiettivo prioritario di un settore comunitario della pesca sostenibile, occorre adottare misure di gestione che garantiscano a livello comunitario la salvaguardia sostenibile sia degli stock ittici sia della stessa attività di pesca comunitaria, ovvero dei pescatori. Le proposte di gestione della nuova PCP devono contemplare in maniera equilibrata entrambi questi aspetti,

ha adottato all'unanimità il seguente parere nel corso della 48a sessione plenaria del 12 e 13 febbraio 2003 (seduta del 12 febbraio).

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

1. Conservazione delle risorse e gestione della pesca

Pareri scientifici e principio di precauzione

1.1. Il Comitato delle regioni ha già sottolineato l'importanza di garantire che le misure proposte dalla Commissione europea siano corroborate da pareri scientifici di alto livello.

1.2. Le proposte formulate dalla Commissione includono un nuovo quadro pluriennale per la conservazione delle risorse e la gestione della pesca sulla base del principio di precauzione. Data l'esistenza di diverse definizioni di tale principio, il Comitato chiede alla Commissione di specificarne il significato con maggiore chiarezza e precisione. L'assenza di dati scientifici adeguati non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure per la conservazione degli stock o del relativo habitat. La Commissione europea segue una strategia improntata alla massima cautela che rischia di acuire le perdite delle imprese del settore.

1.3. Il Comitato chiede che vengano messi a disposizione fondi sufficienti a trarre il maggior vantaggio dai dati scientifici.

1.4. Il Comitato appoggia senza riserve la proposta della Commissione di presentare un piano d'azione per migliorare l'informazione scientifica, potenziare le strutture comunitarie di consulenza e creare un Centro europeo di valutazione e gestione del settore della pesca ed esorta la Commissione a fare in modo che l'adozione di tali azioni coincida con i periodi di esecuzione delle corrispondenti voci di bilancio, contemporaneamente all'adozione delle altre riforme della PCP ed entro i termini fissati per la revisione della stessa.

1.5. Il Comitato si compiace dell'iniziativa del partenariato di pesca della commissione del Mare del Nord, intesa ad avviare un dialogo proficuo fra le organizzazioni europee di pescatori e la comunità scientifica. Grazie a questo dialogo è già stato messo a punto un progetto di collaborazione al quale partecipano molti pescatori. Ciò va a beneficio dell'affidabilità della ricerca e ne rafforza il sostegno da parte dei pescatori.

Piani di gestione pluriennali

1.6. Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ai piani di gestione pluriennali per stock ittici commerciali o gruppi di stock, basati su pareri scientifici e provvisti di solida giustificazione scientifica.

1.7. Il Comitato constata tuttavia che l'esperienza relativa ai piani di gestione pluriennali è piuttosto limitata. Gli effetti di tali piani, quindi, possono essere molto divergenti a seconda degli stock ittici interessati e delle circostanze. Il Comitato sollecita pertanto la Commissione europea ad adottare una strategia improntata alla massima cautela al fine di salvaguardare gli stock ittici comunitari per le generazioni a venire.

1.8. I piani di gestione pluriennali mirano inoltre a contribuire alla stabilità dei risultati delle imprese. Per questo motivo è importante che, nel mettere a punto tali piani, il totale delle catture ammesse (TAC) e le quote annue non vengano lasciate fluttuare oltre un margine di +- 15 %. Ciò andrà soprattutto a beneficio della formazione dei prezzi.

1.9. Il Comitato ha già avuto modo di affermare che, nell'ambito delle misure di conservazione, va prestata particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche. Accoglie quindi con favore la precisazione contenuta nel Calendario secondo cui "verranno prese in considerazione le esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo 299 del trattato".

Misure tecniche

1.10. Il Comitato approva il principio del rafforzamento delle misure tecniche allo scopo di preservare il novellame e portare gli stock ittici a livelli sostenibili. Tuttavia, la proposta volta ad introdurre attrezzi da pesca più selettivi, se da un lato riduce le catture degli esemplari più giovani, non elimina del tutto la cattura del novellame, specie nel caso di pesca multispecifica. Date le circostanze, la Commissione propone la definizione di taglie minime di sbarco in modo da disciplinare effettivamente lo sbarco legale di talune specie di esemplari giovani. Ciò non scoraggia il mercato del novellame ed è quindi in contrasto con il principale obiettivo della Commissione europea, ovvero assicurare risorse alieutiche sostenibili.

1.11. Il settore della pesca verrà inoltre invitato ad elaborare un codice di condotta volontario per la riduzione dei rigetti in mare. Sotto il profilo dell'integrazione della dimensione ambientale, il piano d'azione include anche la messa a punto, entro il 31 dicembre 2003, di un corpus di misure tecniche specificamente incentrate sulla riduzione dei rigetti. Il Comitato ricorda che la soluzione ai problemi della gestione della pesca dell'attuale PCP passa necessariamente per la definizione di incentivi economici a livello dei singoli operatori (diritti individuali di pesca) e a livello associativo (cogestione) che motivino il pescatore ad esercitare la propria attività in modo responsabile.

La pesca industriale

1.12. Il Comitato accoglie con favore le proposte della Commissione volte a sottoporre la pesca industriale alle misure per la conservazione e la gestione delle risorse, ivi compresi i piani pluriennali, ed approva l'intenzione di chiedere al Comitato internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) una valutazione dell'impatto della pesca industriale sugli ecosistemi marini. Ciò è in linea con l'invito già formulato dal Comitato a ridurre al minimo l'impatto della pesca industriale (produzione di farine e oli di pesce) sulle specie destinate al consumo umano.

La gestione della pesca nel Mediterraneo

1.13. In base al Calendario, i principi generali della politica di conservazione e gestione della pesca, con la riserva di taluni adeguamenti che verranno esposti in un piano d'azione distinto, valgono anche per il Mediterraneo.

L'integrazione della dimensione ambientale nella gestione della pesca

1.14. In linea con i precedenti inviti del Comitato ad integrare maggiormente la dimensione ambientale nella PCP, il piano d'azione proposto tiene conto dell'impatto ambientale e riconosce che ciò costituisce un obbligo ai sensi dell'articolo 6 del Trattato. Il Comitato approva l'integrazione delle considerazioni ambientali nella PCP a condizione che le misure adottate non pregiudichino gli obiettivi socioeconomici della politica comune della pesca.

1.15. In passato il Comitato ha già sollecitato l'etichettatura ecologica e la certificazione di talune attività di pesca.

1.16. Il piano d'azione afferma esplicitamente che gli Stati membri e la Commissione europea prenderanno in considerazione le possibilità che offre l'etichettatura ecologica per stimolare pratiche di pesca ecocompatibili. Occorre osservare che all'industria di trasformazione incombe la responsabilità di assicurare standard ambientali elevati; essa deve quindi essere rappresentata nei successivi dibattiti sull'etichettatura ecologica, specie nel quadro della prevista comunicazione della Commissione.

1.17. Né il Calendario, né il piano d'azione fanno riferimento alla certificazione di attività di pesca responsabili per integrare la tutela ambientale. È tuttavia possibile che tale aspetto venga inserito nel codice di condotta per una pesca responsabile in Europa che verrà pubblicato entro la fine del 2002.

1.18. Il Comitato considera inoltre che l'introduzione di programmi per l'etichettatura ecologica nel settore della pesca sia opportuna per promuovere l'accettazione della pesca da parte dell'opinione pubblica. L'etichettatura ecologica potrebbe anche risultare importante per sviluppare e sostenere la consapevolezza ambientale e della qualità da parte dei pescatori.

1.19. La certificazione dell'attività di pesca responsabile costituisce infatti uno degli strumenti di gestione più promettenti ed è un aspetto che va affrontato senza indugi. Il Comitato esorta in tal senso la Commissione a prevedere la creazione di un organismo pubblico di certificazione controllato dalle istituzioni comunitarie.

1.20. Il Comitato ha già evidenziato la necessità che il pesce e i prodotti a base di pesce rispondano ai requisiti fissati per evitare contaminazioni; dette regole dovrebbero anche applicarsi alle importazioni dai paesi terzi. Tale aspetto non è contemplato né nel Calendario, né nel piano d'azione per l'integrazione delle considerazioni ambientali. Occorre rimediare a questa omissione.

2. Impatto della politica di conservazione sulla flotta peschereccia

2.1. Le limitazioni dello sforzo di pesca sono considerate una componente essenziale dei piani di gestione pluriennali e sono destinate a diventare il principale strumento di gestione per la pesca multispecifica. Una riduzione fino al 60 % dello sforzo di pesca può rivelarsi necessaria in numerosi comparti alieutici. Le riduzioni possono conseguirsi attraverso una limitazione delle giornate di pesca ovvero attraverso una riduzione delle dimensioni della flotta. Il Calendario propone che la responsabilità della riduzione dello sforzo di pesca incomba agli Stati membri.

2.2. Se si vuole garantire un settore della pesca redditizio e sostenibile, l'obiettivo risulta più facilmente raggiungibile mediante una riduzione dello sforzo di pesca attraverso gli strumenti di gestione più idonei per ciascun segmento di flotta, in modo che tale riduzione si realizzi, per quanto possibile, in maniera volontaria in funzione dei parametri specifici di ciascuna impresa di pesca. Il settore dovrebbe essere coinvolto nel processo decisionale.

2.3. Il Comitato ribadisce ancora una volta il proprio appoggio ad una politica più efficace in materia di flotta di pesca, basata su solide valutazioni scientifiche e da esse corroborata. Una politica generale, contraria alla concessione di sovvenzioni, potrebbe avere gravi ripercussioni economiche su talune regioni e taluni segmenti di mercato.

Concessione di aiuti per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta

2.4. La Commissione europea propone di eliminare gli aiuti per l'immissione di nuova capacità e di limitare quelli per l'ammodernamento dei pescherecci esistenti a misure riguardanti la sicurezza a bordo, la selettività delle tecniche di pesca o il miglioramento della qualità della produzione. Il Comitato invita la Commissione a consentire il mantenimento di aiuti soltanto per migliorare la sicurezza e l'abitabilità a bordo nelle flotte di piccole dimensioni e nella misura in cui ciò non comporti un aumento della capacità della flotta.

2.5. I pescherecci che, nel quadro dei piani di gestione pluriennali, sono costretti a ridurre la loro attività di oltre il 25 % potranno beneficiare di maggiori compensazioni; a tal fine viene inoltre innalzato l'importo disponibile ai sensi dello SFOP nel periodo 2003-2006. Il Comitato constata che le condizioni stabilite dalla Commissione per beneficiare di tale strumento rischiano di renderlo difficilmente accessibile a molti pescatori. Stabilendo queste condizioni la Commissione stessa crea un grosso ostacolo alla riduzione della capacità di cattura, da essa stessa ritenuta auspicabile.

2.6. A parere del Comitato, gli aiuti andrebbero concessi soltanto a determinati segmenti delle flotte di piccole dimensioni, a condizione che essi contribuiscano a migliorare la sicurezza e l'abitabilità a bordo, nonché a promuovere tecniche di pesca rispettose dell'ambiente, e sempre che non comportino un aumento dello sforzo di pesca.

Programmi di smantellamento

2.7. La Commissione riconosce che occorre prevedere ulteriori incentivi per indurre i proprietari di pescherecci a ritirarli in caso di sovraccapacità della flotta. In tale contesto, i pescherecci costretti, nel quadro dei piani di gestione pluriennali, a ridurre lo sforzo di pesca di oltre il 25 % potranno beneficiare di un aumento del 20 % sui premi alla demolizione nell'ambito dello SFOP, sempre che lo Stato membro interessato abbia assolto pienamente ai propri obblighi nel quadro del POP IV.

2.8. Il Comitato approva questa particolare concessione ed il conseguente aumento dei fondi SFOP nel 2003. Tuttavia, pur concordando sull'opportunità di portare avanti questo programma almeno fino al 2006, nutre dei dubbi sulla riprogrammazione degli attuali fondi strutturali per far fronte ai costi aggiuntivi del periodo 2004-2006 dovuti alla revisione intermedia.

2.9. Il Comitato sollecita la Commissione europea a verificare se non possano essere messi a disposizione ulteriori fondi, oltre a quelli già previsti in bilancio, per il periodo 2004-2006, senza pregiudizio degli attuali fondi strutturali.

3. Accesso alle acque e alle risorse

3.1. Il principio di pari accesso alle acque comunitarie, esplicitamente sancito dalla PCP, è ribadito all'articolo 17 della proposta di regolamento del Consiglio sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Sono previste talune eccezioni temporanee riportate agli articoli 18-20 ed esaminate qui di seguito.

3.2. La prima deroga riguarda la capacità degli Stati membri di limitare la pesca, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità, a quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ed a quelle di altri Stati membri aventi diritti storici. Nell'allegato I della proposta di regolamento figurano tutti i dettagli in proposito. Ciò è in linea con le precedenti posizioni del Comitato e va accolto come un'eccezione temporanea fino a quando non saranno disponibili strumenti di gestione specifici per le flotte di piccole dimensioni che consentano a tali imprese di sviluppare un'attività di pesca sostenibile e competitiva con quella industriale nel mercato comunitario della pesca.

3.3. Il Calendario fa riferimento a limitazioni generali di accesso applicabili in zone quali lo Shetland Box e propone che le deroghe al principio del libero accesso alle acque comunitarie siano oggetto di riesame onde garantirne il mantenimento solo se introdotte a scopo conservativo.

3.4. Tale formulazione lascia pensare che sussistano attualmente eccezioni al principio di pari accesso. Il Comitato è favorevole al principio della revisione di cui all'articolo 19, secondo cui sono accolte tutte le misure di gestione giustificate da considerazioni relative agli obiettivi di conservazione e sfruttamento sostenibile, cosa che non osta al rispetto dei principi fondamentali dei trattati.

3.5. Il Comitato è nettamente contrario a qualsiasi provvedimento che provochi un aumento dello sforzo di pesca nelle zone scientificamente sensibili riconosciute dall'Unione europea, come il Mare del Nord, lo Shetland Box e l'Irish Box. Il Comitato sollecita il rispetto dei principi di acceso giusto ed equo, in linea con le esigenze di tutela di tali zone.

3.6. L'ultima deroga riguarda il principio di stabilità relativa, in virtù del quale le quote nazionali vengono fissate sulla base delle catture effettuate in un determinato arco di tempo in una certa zona. Il Comitato ha già affermato che, anche se con tutta probabilità il principio di stabilità relativa dovrà essere applicato, la Commissione dovrebbe accertare l'esistenza di alternative effettive.

3.7. Secondo la Commissione, il principio di stabilità relativa verrà applicato a breve termine ma il criterio di ripartizione dovrà essere definito dal Consiglio. Spetterà quindi a ciascuno Stato membro ripartire le quote e le possibilità di pesca tra le navi battenti la propria bandiera.

4. Controllo ed esecuzione

4.1. Il Calendario formula talune proposte in merito ad un nuovo quadro regolamentare per il controllo e l'esecuzione. Nel secondo semestre del 2002 verranno pubblicati un piano d'azione dettagliato in materia ed una comunicazione su una struttura ispettiva comune. Sebbene prima di pronunciarsi al riguardo occorra attendere la pubblicazione dei due documenti in questione, risulta chiaro che l'obiettivo delle proposte è un sistema di controllo e di esecuzione più rigoroso ed efficace.

4.2. Il Comitato è favorevole all'armonizzazione delle sanzioni e all'istituzione di una struttura ispettiva comune. Ai fini dell'effettiva sostenibilità della pesca sono inevitabili attività di controllo e di esecuzione e sanzioni che siano non solo commisurate all'infrazione, ma che fungano anche da deterrente per gli altri. Ad ogni modo, il Comitato ricorda alla Commissione che non è possibile stabilire un controllo sostenibile basato solo su delle sanzioni. È necessario coinvolgere e responsabilizzare gli operatori del settore per quanto riguarda il controllo dell'attività di pesca mediante incentivi ad associarsi e economici. La definizione e patrimonializzazione dei diritti di pesca per i pescatori è la soluzione raccomandata dagli studiosi del settore della pesca.

5. Pesca internazionale

5.1. La Commissione desidera dapprima promuovere e rafforzare la cooperazione internazionale per poi garantire il rispetto di un'attività di pesca sostenibile e responsabile fuori dalle acque comunitarie allo stesso titolo che nelle proprie acque. Essa è inoltre firmataria di un piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate.

5.2. Il Comitato accoglie con favore tutte le iniziative volte ad ostacolare le attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate.

5.3. Il Comitato ha già espresso i propri timori circa il rischio che talune reti alla deriva, ad esempio quelle utilizzate per la pesca del tonno, danneggino l'ecosistema e ne ha quindi proposto la completa abolizione. Sebbene l'eliminazione progressiva sia già iniziata, rimane ancora da risolvere il problema delle catture accessorie di delfini nell'ambito di altre attività di pesca. La Commissione deve occuparsi di tale questione.

5.4. Il Comitato approva senza riserve la dichiarazione dell'ottobre 1997 con cui il Consiglio "riconoscendone il vantaggio socioeconomico per la Comunità, in particolare in relazione all'obiettivo di assicurare l'occupazione nelle regioni dipendenti dalla pesca, ribadisce il proprio impegno per gli accordi di pesca che sono e continueranno ad essere una componente essenziale e integrale della politica comune della pesca".

5.5. Gli accordi in materia di pesca con i paesi terzi dovrebbero rispondere alle esigenze e alle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo di creare un proprio settore della pesca. Inoltre dovrebbero essere finanziati dai pescatori comunitari e non dal bilancio dell'UE. In tale quadro andrebbero finanziate soltanto le attività connesse alla pesca.

5.6. Il Comitato sollecita l'integrazione e il rafforzamento delle società miste come strumenti della PCP. Esse hanno permesso di sviluppare il settore della pesca di vari paesi terzi caratterizzati dalla gestione sostenibile delle risorse della pesca e contribuiscono a creare ricchezza e posti di lavoro sia nell'UE che nei paesi terzi; esse garantiscono anche l'approvvigionamento del mercato comunitario e costituiscono lo strumento ideale per avviare progetti di cooperazione allo sviluppo nel settore della pesca dei paesi terzi.

5.7. Il Comitato invita la Commissione ad assumere a livello mondiale un ruolo guida nello sviluppo e nell'espansione delle organizzazioni regionali della pesca (ORP), essendo queste lo strumento ideale per la gestione internazionale della pesca. Il Comitato chiede alla Commissione di rafforzare la rappresentanza della Comunità nelle ORP, accrescendo le risorse umane destinate a tale compito e predisponendo mezzi adeguati per garantire che i funzionari comunitari dispongano di una consulenza scientifica adeguata.

6. Acquacoltura

6.1. Il Calendario sottolinea l'importanza di un'acquacoltura rispettosa dell'ambiente, che garantisca al consumatore prodotti sani e sia sostenibile. Nella seconda metà del 2002 dovrebbe essere pubblicata una strategia di sviluppo dell'acquacoltura europea. Il Comitato ritiene che nel formulare la strategia per l'acquacoltura la Commissione debba tener debitamente conto delle seguenti condizioni:

1) Il punto di partenza della politica deve essere rappresentato da un approccio prudente all'ecosistema, quando se ne utilizzano le molteplici ricchezze naturali e si valutano le possibilità offerte dal mercato per i vari segmenti dell'acquacoltura.

2) Si dovrà dare priorità ad un maggiore sostegno finanziario, soprattutto a favore delle azioni innovative promosse dalle (nuove) imprese e dai centri di ricerca.

3) Si dovrà porre particolare enfasi sull'adozione di un approccio più integrato e specifico ai mondi che finora hanno operato distintamente in un contesto globale.

4) Si dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: maggiore sicurezza alimentare; benessere degli animali; per quanto possibile, limitazione dell'uso di medicinali e prevenzione di effetti ambientali negativi e, infine, modalità per ottenere una maggiore adesione da parte della collettività.

5) Si dovrà prestare particolare attenzione alla diversità di sviluppo dell'acquacoltura fra le regioni europee per cause non imputabili alle imprese di pesca, dando priorità ai progetti destinati alle zone in cui tale settore accusa un certo ritardo di sviluppo.

6.2. Il Comitato invita la Commissione ad operare una chiara distinzione, in questa strategia, tra le proposte relative all'acquacoltura intensiva e quelle che riguardano l'acquacoltura estensiva, ad esempio la raccolta di molluschi, in quanto l'acquacoltura estensiva non comporta gli effetti ambientali negativi che può provocare quella intensiva.

6.3. Nel predisporre gli aiuti allo sviluppo dell'acquacoltura, la Commissione deve tenere conto dell'importante differenza tra acquacoltura estensiva e intensiva, delle differenti esigenze di sostegno in funzione dell'attività estensiva o intensiva e delle specie interessate. In questo senso, occorre sostenere in via prioritaria lo studio, la riproduzione e l'allevamento di specie innovative rispetto a quelle tradizionali, tra cui in particolare le specie per le quali sono stati raggiunti determinati livelli di approvvigionamento o la saturazione del mercato.

6.4. Il Comitato invita la Commissione a dar seguito alla richiesta proveniente dal settore dell'acquacoltura comunitaria e ad istituire un Comitato consultivo per l'acquacoltura distinto dall'attuale Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

7. La dimensione sociale della politica comune della pesca

7.1. Si tratta di uno dei principali aspetti della PCP ed un piano d'azione volto a compensare le conseguenze economiche, sociali e regionali della ristrutturazione del settore della pesca sarà pubblicato nella seconda metà del 2002. In attesa di detto piano, il calendario fornisce taluni dati che consentono la formulazione di alcune osservazioni preliminari.

7.2. Il Comitato desidera sottolineare ancora una volta l'importanza di un'adeguata dotazione finanziaria per consentire ai singoli pescatori, alle imprese, al settore della trasformazione dei prodotti ittici ed alle comunità che dipendono dalla pesca di adeguarsi ai cambiamenti derivanti dalle ulteriori riduzioni nelle quote e nella capacità di pesca.

7.3. Il Comitato nutre tuttavia delle perplessità circa la proposta di riprogrammare i fondi strutturali per far fronte alla questione. Le proposte di riforma della PCP comporteranno maggiori difficoltà per le comunità di pescatori a breve e medio termine. Il Comitato esita a suggerire una riprogrammazione dei fondi strutturali dalle aree che, a giusto titolo, sono già state oggetto di assistenza (Obiettivi 1 e 2) per far fronte ai nuovi problemi economici e sociali connessi al settore della pesca.

7.4. Il Comitato accoglie con favore l'affermazione del Calendario secondo cui "verrà tenuto debito conto delle esigenze delle regioni ultraperiferiche", ma desidera vedere prove tangibili al riguardo nel prossimo piano d'azione.

8. Gestione economica

8.1. In linea di principio la Commissione europea mira ad aprire la pesca alla concorrenza, alla stregua degli altri settori, pur ammettendo che si tratta di un obiettivo a lungo termine.

8.2. La Commissione ritiene opportuno introdurre, sul lungo periodo, un sistema alternativo di scambio di diritti di pesca (individuale o collettivo) o di pagamento dei diritti di pesca, come passo avanti verso condizioni economiche normali. Ciò sarà discusso nell'ambito di un seminario con i rappresentanti del settore che si terrà nel corso di quest'anno.

8.3. La presa in considerazione di sistemi alternativi è conforme alle precedenti posizioni del Comitato. Il Comitato è favorevole all'inserimento delle forze di mercato nella politica comune della pesca. Sottolinea tuttavia che devono essere prese alcune misure di salvaguardia per impedire la concentrazione di operazioni sulle imprese di grandi dimensioni a discapito delle PMI.

8.4. I risultati del seminario verranno inseriti in una relazione sulla gestione economica della pesca nell'UE da pubblicarsi nel 2003. Ciò potrebbe sfociare nella preparazione di proposte formali o raccomandazioni.

8.5. Il Comitato desidera esaminare la relazione e pronunciarsi in proposito. Farà altrettanto in merito alle eventuali altre proposte o raccomandazioni che verranno elaborate a seguito del seminario.

9. Efficacia e partecipazione nel processo decisionale

9.1. Il Comitato accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di migliorare la gestione della PCP, renderla più trasparente ed aperta e promuovere una maggiore affidabilità e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale. A parere del Comitato, le proposte formulate nel Calendario non sono adeguate sotto il profilo della più attiva partecipazione delle organizzazioni del settore prevista nel Libro verde. Spera che la carenza venga colmata nei futuri documenti promessi dalla Commissione europea in materia.

Consigli consultivi regionali

9.2. Il Comitato è particolarmente favorevole a che le regioni partecipino al processo decisionale, per affermare in tal modo il loro contributo e promuovere un maggior senso di coinvolgimento diretto nella politica. Questa nozione di coinvolgimento di tutte le parti interessate è di estrema importanza e contribuirebbe ad assicurare maggiore cooperazione e consenso all'interno del settore della pesca.

9.3. Il Comitato sollecita l'introduzione di un sistema di cogestione nel cui ambito le autorità europee per la pesca, i pescatori stessi e gli esperti in politiche di pesca possano cooperare in maniera costruttiva. Il Comitato sostiene fermamente un approccio dal basso verso l'alto che coinvolga i pescatori in tutte le fasi e a tutti i livelli del processo decisionale ed è inoltre favorevole alla prosecuzione dei seminari regionali organizzati regolarmente dalla Commissione. Ritiene tuttavia necessario difendere l'opzione di integrare gli attori del settore nel processo decisionale comunitario, opzione che raccoglie d'altronde il consenso di gran parte dei pescatori dell'UE. Si tratterebbe insomma di un sistema di cogestione comunitaria, capace di associare le autorità comunitarie responsabili per la pesca, gli operatori e gli esperti del settore, il quale potrebbe essere avviato ristrutturando l'attuale comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura come quadro di cogestione comunitario.

9.4. Il Comitato raccomanda che il sistema di cogestione adottato in futuro preveda la consultazione delle regioni interessate sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione. Le raccomandazioni, i rapporti e i pareri che le regioni presenteranno costituiranno un grande contributo alla politica della pesca degli Stati membri interessati e della Commissione europea, la quale riferirà periodicamente sulla considerazione prestata a tali raccomandazioni e pareri.

9.5. Il Comitato è favorevole alla proposta volta a coinvolgere maggiormente i pescatori in un'attività di pesca responsabile, oltre quanto previsto dal quadro regolamentare, invitando le parti in causa a contribuire, sotto l'egida del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, all'elaborazione del codice che sarà pubblicato entro la fine dell'anno in corso, e organizzando seminari regionali al fine di completare tale codice mettendo a punto un corpus delle migliori pratiche a livello regionale.

Delega di poteri e semplificazione delle norme

9.6. A parere del Comitato, la proposta della Commissione di estendere la portata della legislazione attraverso un esercizio di regolamentazione potrebbe costituire un pericoloso precedente. Infatti, da un canto esisterebbero tutta una serie di obiettivi, principi e regole su un determinato aspetto della PCP (ad esempio la conservazione, la gestione e il controllo), mentre dall'altro regole tecniche e procedurali più dettagliate verrebbero fissate dalla Commissione europea. La Commissione sarebbe assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, ma non è chiaro se detto comitato includa o meno tutte le parti interessate.

9.7. Il Comitato apprezza l'affermazione contenuta nel Calendario secondo cui il cofinanziamento nazionale dei progetti finanziati nel quadro dello SFOP non sarà più subordinato ai controlli previsti dalle norme sugli aiuti di Stato e sarà possibile eliminare l'obbligo di notifica da parte degli Stati membri per taluni tipi di aiuti di Stato, in quanto ciò consentirebbe una più rapida ed efficace ripartizione dei fondi.

10. Sintesi delle raccomandazioni

In linea generale il Comitato manifesta tuttora alcune perplessità in merito alle proposte di riforma della PCP illustrate nel calendario e nei documenti ad esso connessi, pur riconoscendo in esse un tentativo di venire incontro alle esigenze di un settore comunitario della pesca sostenibile. Il Comitato concorda inoltre con la Commissione circa l'urgenza e la gravità delle sfide cui deve far fronte la PCP. La sostenibilità è fondamentale per il futuro della pesca poiché, se le catture sono superiori al ripopolamento naturale delle acque, il settore sarà destinato al declino. Tuttavia, dato il rischio che scompaiano anche i pescatori, in caso di ricorso esclusivo a provvedimenti irreversibili di demolizione, è importante trovare un equilibrio tra fattori biologici e socioeconomici. Le misure proposte dalla PCP prevedono un meccanismo che consentirà di adattarsi ai cambiamenti ma il Comitato si chiede se ciò sia sufficiente a far fronte alle sfide della PCP. È d'altronde ovvio che tale adattamento richiede un certo lasso di tempo.

Il Comitato sollecita nondimeno le seguenti modifiche:

a) data l'importanza di solide valutazioni scientifiche nella determinazione delle misure nel quadro della PCP, è fondamentale la disponibilità di finanziamenti adeguati per la ricerca scientifica sui livelli degli stock ittici e su altri fattori che influenzano il patrimonio ittico.

b) L'industria di trasformazione deve essere inclusa in tutti i futuri dibattiti sull'etichettatura ecologica.

c) Occorre prendere disposizioni specifiche per assicurare che il pesce ed i prodotti a base di pesce rispondano ai requisiti volti ad evitare contaminazioni; ciò dovrebbe valere anche per le importazioni dai paesi terzi.

d) Occorre prevedere la concessione di aiuti unicamente per migliorare la sicurezza e l'abitabilità a bordo nelle flotte di piccole dimensioni e soltanto a condizione che la capacità della flotta non venga aumentata.

e) Pur apprezzando l'introduzione di maggiori incentivi per la demolizione della flotta, il Comitato nutre dei dubbi sulla riprogrammazione degli attuali fondi strutturali a seguito della revisione intermedia per far fronte a tali costi.

f) Le attuali deroghe che limitano l'accesso ad aree quali lo Shetland Box vanno mantenute in attesa della revisione di cui all'articolo 19 della proposta di regolamento del Consiglio sulla conservazione delle risorse e lo sfruttamento sostenibile della pesca. L'articolo 18 va modificato di conseguenza.

g) L'articolo 20 della proposta di regolamento del Consiglio sulla conservazione delle risorse e lo sfruttamento sostenibile della pesca dovrebbe includere disposizioni in merito all'aggiornamento e alla successiva regolare revisione delle chiavi di ripartizione, al fine di riflettere l'evoluzione dell'attività di pesca nel corso del tempo.

h) Considerato che sono state prese misure a livello internazionale per eliminare progressivamente l'uso di reti derivanti, la Commissione europea dovrebbe adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema delle catture accessorie di delfini.

i) Sotto il profilo delle misure economiche e sociali per le zone che dipendono dalla pesca, il Comitato nutre delle perplessità sulle disposizioni che impongono agli Stati membri di riprogrammare i fondi strutturali (eccezion fatta per lo SFOP) al fine di far fronte agli impegni finanziari. Gli Stati membri devono riconoscere la crescente necessità di aiuti delle zone dipendenti dalla pesca e prevedere adeguati stanziamenti in bilancio.

j) Per far fronte alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca, il prossimo piano d'azione dovrà prevedere, a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, azioni specifiche atte a rispondere alle esigenze delle regioni ultraperiferiche.

k) Pur apprezzando in termini generali la presa in considerazione di sistemi alternativi al principio di stabilità relativa, il Comitato evidenzia i rischi connessi ai sistemi di attribuzione delle quote basati sul mercato e come, in assenza di misure cautelative, ciò possa avere effetti negativi su talune regioni costiere. Eventuali misure alternative vanno esaminate con la massima attenzione.

l) Pur approvando in linea di principio la creazione di consigli consultivi regionali, il Comitato ritiene che essi vadano dotati di più ampi poteri in modo da metterli in grado di preparare e presentare piani di gestione della pesca.

m) La disposizione che attribuisce agli Stati membri ed alla Commissione europea la discrezionalità di giustificare o meno la considerazione data alle raccomandazioni e alle relazioni dei consigli consultivi regionali va sostituita con una di carattere obbligatorio.

n) Gli accordi nel settore della pesca conclusi con i paesi terzi devono rispettare i requisiti e le aspirazioni dei paesi in via di sviluppo di potenziare il settore della pesca. Tali accordi dovrebbero essere finanziati dai pescatori della Comunità e non dal bilancio dell'Unione europea.

o) Dato che il controllo del settore è uno strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi della PCP, sarà possibile pervenire a un'attività di pesca sostenibile basata sulla conservazione e l'uso attento delle risorse solo adottando misure comunitarie di controllo della pesca.

p) Occorre creare una rete comunitaria di controllo della pesca che coordini i diversi organismi competenti in materia di gestione e controllo della pesca.

q) Nell'ambito della PCP occorrono interventi atti a trasmettere le informazioni sulle varie procedure di controllo agli operatori interessati ai programmi in questione e ad assicurare la disponibilità di risorse materiali adeguate per il monitoraggio e il controllo nelle diverse fasi dell'attività di pesca, dalla cattura fino alla commercializzazione.

Bruxelles, 12 febbraio 2003.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert Bore

(1) GU C 107 del 3.5.2002, pag. 44.