52002AR0121(01)

Parere del Comitato delle regioni in merito:alla Terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione, ealla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Gazzetta ufficiale n. C 073 del 26/03/2003 pag. 0053 - 0057


Parere del Comitato delle regioni in merito:

- alla "Terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione", e

- alla "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali"

(2003/C 73/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 12 marzo 2002, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, d'incaricare la commissione Affari costituzionali e governance europea dell'elaborazione di un parere sull'argomento;

viste la Terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2001) 506 def.) e la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (COM(2002) 260 def.);

visto il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000;

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2001) 257 def.);

vista la relazione del Parlamento europeo in merito alla Terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (C5-0656/2001);

vista la relazione del Parlamento europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (riferimento della relazione ancora non disponibile);

visti il proprio parere del 16 febbraio 2000 sul tema "Il processo di elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (CdR 327/1999 fin)(1), le proprie risoluzioni circa "La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (CdR 140/2000 fin)(2), del 20 settembre 2000, e circa "L'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (CdR 381/2000 fin)(3), del 13 dicembre 2000;

visto il proprio parere del 13 marzo 2002 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (CdR 287/2000 fin)(4);

visto il proprio progetto di parere (CdR 121/2002 riv.) adottato a maggioranza il 4 ottobre 2002 dalla commissione Affari costituzionali e governance europea (relatore: Vesey (IRL/AE), Membro della Border Regional Authority e Membro del Consiglio della Contea di Cavan),

ha adottato all'unanimità nel corso della 47a sessione plenaria del 20 e 21 novembre 2002 (seduta del 21 novembre) il seguente parere.

PUNTO DI VISTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

1. Osservazioni generali

Il Comitato delle regioni

1.1. Accoglie con favore la Terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione e la relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

1.2. Conviene sul fatto che la terza relazione, oltre a trattare gli anni 1997, 1998 e 1999, dovrebbe anche occuparsi della proclamazione della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell'adozione, da parte della Commissione, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

1.3. Conviene sul fatto che la cittadinanza dell'Unione deve integrare, e non sostituire, la cittadinanza nazionale, e che l'acquisizione della cittadinanza dell'Unione è necessariamente subordinata al possesso della nazionalità di uno Stato membro.

1.4. Sottolinea che la cittadinanza europea è una parte essenziale del dibattito sul futuro dell'Europa attualmente in corso, in particolare nel quadro della Convenzione europea, come evidenziato nella dichiarazione di Laeken.

1.5. Accoglie con favore la creazione del programma comunitario pluriennale Daphne, che combatte tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne. La partecipazione degli enti locali e regionali al programma garantirà l'assistenza alle categorie più a rischio.

2. Libertà di movimento

2.1. Accoglie con favore la direttiva proposta in quanto contributo alla cittadinanza europea.

2.2. Invita la Commissione europea ad affrontare le questioni in sospeso inerenti ai diritti dei cittadini specificati nella direttiva. Informazioni dettagliate al riguardo figurano nelle raccomandazioni formulate dal presente parere.

2.3. Si compiace del completamento della legislazione che recepisce la direttiva negli Stati membri e condivide le preoccupazioni della Commissione circa la lentezza delle procedure relative alle infrazioni e le sue ripercussioni sui cittadini dell'Unione.

2.4. Insiste affinché in futuro si facciano tutti gli sforzi possibili per risolvere gli eventuali problemi con la massima celerità, in modo da evitare che i cittadini non nazionali dell'Unione siano privati dei loro diritti.

2.5. Concorda con la Commissione sulla necessità di migliorare l'informazione dei cittadini sui loro diritti in materia di libera circolazione.

2.6. Condivide le raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio circa la mobilità all'interno dell'UE per gli studenti, le persone in formazione, i giovani volontari, gli insegnanti ed i formatori adottate il 25 giugno 2001, nonché quelle contenute nella risoluzione del Consiglio su un Piano d'azione per la mobilità adottata il 14 dicembre 2000.

2.7. Invita il Parlamento europeo ed il Consiglio a promuovere, agevolare e sostenere la mobilità ai fini dell'istruzione, della formazione e della ricerca e ad eliminare i rimanenti ostacoli alla mobilità quanto più rapidamente possibile, soprattutto quelli relativi al riconoscimento dell'equipollenza di titoli e diplomi.

2.8. Appoggia l'appello agli Stati membri perché mettano a punto strategie che includano nelle loro politiche nazionali l'aspetto della mobilità sopranazionale per i gruppi cui si rivolge la raccomandazione.

3. Tutela consolare

3.1. Si compiace del fatto che, in pratica, tutti gli Stati membri si siano attivati per garantire che le proprie rappresentanze diplomatiche e consolari offrano protezione e assistenza adeguate ai cittadini dell'Unione che non godono di rappresentanza in un paese terzo.

3.2. Invita tutti gli Stati membri ad inserire quanto prima nel loro ordinamento giuridico la decisione relativa alle modalità d'esecuzione che i funzionari consolari devono adottare (decisione 94/409/PESC) sulle norme per il rilascio di un titolo di viaggio provvisorio, considerato soprattutto che, in base alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, si tratta di un diritto fondamentale.

4. Diritto di petizione e diritto di adire il mediatore europeo

4.1. Fa presente che entrambe le relazioni in esame concludono che i cittadini dell'Unione non sono consapevoli dei loro diritti, né delle competenze dell'Unione e delle sue istituzioni. È proprio a causa di questa mancanza d'informazione, dovuta a problemi di comunicazione ed al fatto che le informazioni disponibili non raggiungono il cittadino UE, che molte delle petizioni presentate al Parlamento europeo e molti dei reclami inoltrati al mediatore europeo vengono dichiarati inaccettabili. Tali questioni sono affrontate nel presente parere.

5. Informazione e comunicazione

5.1. Sottolinea la necessità di promuovere la cittadinanza UE nelle politiche in materia d'istruzione, cominciando già dall'istruzione elementare.

5.2. Si compiace della nuova comunicazione della Commissione su una strategia d'informazione e comunicazione per l'UE(5) e ribadisce la necessità di ulteriori investimenti nelle strategie di comunicazione e d'informazione in tutta l'Unione, per promuovere presso i cittadini la conoscenza dei loro diritti, particolarmente in materia di cittadinanza europea. Il lavoro legato alla diffusione delle informazioni ed alla prevenzione della divulgazione di informazioni erronee sull'UE dovrebbe essere condiviso dall'amministrazione regionale, nazionale e europea.

6. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

6.1. Sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri partecipino al processo di raccolta delle informazioni, in modo da consentire di valutare la situazione su tutto il territorio dell'Unione. Si rammarica di eventuali casi in cui i livelli locale e regionale non siano stati coinvolti in questo processo.

6.2. Si compiace dei risultati della relazione, che confermano la finalizzazione delle disposizioni nazionali di trasposizione in tutti gli Stati membri. Chiede tuttavia di essere coinvolto nella stesura delle future relazioni in materia di trasposizione.

6.3. Accoglie con favore il fatto che la Commissione, nel valutare la conformità tra le disposizioni nazionali di trasposizione e la direttiva, abbia reputato soddisfacente la qualità della legislazione nazionale e ritenuto le disposizioni conformi ai requisiti della direttiva. Invita a trovare soluzioni tempestive in caso di non conformità, e a comunicare tutti i particolari pertinenti agli altri Stati membri, per informazione e orientamento.

6.4. Condivide i principi proclamati dalla direttiva: la mancata armonizzazione della legge elettorale e l'abolizione del requisito della nazionalità, la libertà di partecipazione e la parità d'accesso ai diritti elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro.

6.5. Concorda con la Commissione sull'opportunità di tener conto, nel valutare la corretta applicazione della direttiva, dei risultati pratici della diffusione di informazioni e dei relativi effetti sulla partecipazione dei cittadini UE alle elezioni comunali.

6.6. Si compiace del fatto che i cittadini UE appartenenti ad altri Stati membri si candidino alle elezioni e vengano eletti.

6.7. Ipotizza che la carenza di informazioni per i cittadini UE appartenenti ad un altro Stato membro sia soltanto una delle ragioni del basso tasso di partecipazione. Suggerisce quindi di analizzare altri fattori quali, ad esempio, il giorno in cui si svolgono le elezioni, gli orari di apertura del seggio e gli altri metodi di voto, quelli cioè che non richiedono che il cittadino si presenti ad un seggio elettorale.

6.8. Si compiace del fatto che l'aumento dell'elettorato non abbia comportato nessun problema specifico negli Stati membri.

7. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

Libera circolazione

7.1. Raccomanda di modificare la versione inglese del capo 1, articolo 4, in linea con la Carta dei diritti fondamentali, in modo da rendere l'elenco non esaustivo, inserendo "such as" dopo "discrimination on grounds" (NdT: la versione italiana è già corretta: "Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari alcuna discriminazione fondata, in particolare su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale ...").

7.2. Raccomanda di inserire nella definizione di "familiare" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i conviventi che nello Stato membro d'origine hanno uno status equivalente a quello delle coppie sposate.

7.3. Suggerisce di chiarire le disposizioni contenute nella direttiva, per limitare la libera circolazione ed il diritto di residenza di coloro che sono stati condannati per reati quali pedofilia, violenza domestica e teppismo negli stadi. Il capo VI prevede che le informazioni su coloro che rappresentano una minaccia per la società vengano comunicate dallo Stato membro d'origine allo Stato membro ospitante. Inoltre in tali casi non si applica l'obbligo previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, di dichiarare la presenza entro un termine non inferiore a 15 giorni: la presenza va invece dichiarata già al momento dell'arrivo dell'interessato nello Stato membro ospitante.

7.4. Auspica che gli Stati membri abbiano maggiore discrezionalità e flessibilità nell'applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono coniugi vedovi, separati o divorziati di cittadini extracomunitari. Il Comitato ritiene che l'attuale proposta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia discriminatoria sulla base del reddito. Andrebbero considerati altri fattori a discrezione degli Stati membri, quali: 1) la durata del soggiorno nello Stato membro ospite, 2) il periodo di tempo in cui il cittadino extracomunitario è stato totalmente a carico del coniuge, 3) gli effetti che la divisione della famiglia ha su altri membri della famiglia, ad esempio nel caso degli studenti e 4) lo sconvolgimento della vita famigliare. Auspica inoltre che le norme sul diritto autonomo di soggiorno dei cittadini di paesi terzi in caso di decesso del coniuge cittadino dell'Unione o di divorzio da questi si conformino a quelle della proposta relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Il diritto autonomo di soggiorno deve essere garantito soltanto in caso di circostanze particolarmente difficili. La concessione di un titolo di soggiorno autonomo è inoltre di competenza degli Stati membri.

7.5. Propone che i quattro anni di residenza continuata dopo i quali i cittadini UE di un altro Stato membro acquisiscono un diritto di soggiorno permanente vengano definiti con chiarezza, e non comprendano i periodi di detenzione per condanne penali.

Carta dei diritti fondamentali

7.6. Invita gli Stati membri ad attenersi agli obiettivi esposti nella Carta dei diritti fondamentali e ribadisce l'invito ad inserire ufficialmente la Carta nei trattati.

7.7. Suggerisce che l'Unione europea e gli Stati membri si attivino per rendere accessibile a tutti i cittadini, in maniera semplice e gratuita, la Carta dei diritti fondamentali, insieme ad una nota esplicativa.

Cittadinanza UE

7.8. Suggerisce, al fine di sensibilizzare i cittadini UE sui propri diritti e sui poteri dell'Unione e delle sue istituzioni, di prendere in considerazione:

- campagne televisive d'informazione;

- l'inserimento della dicitura "Unione europea - Conosci i tuoi diritti" e del numero della centrale telefonica di "Europa in diretta" sui cartelloni pubblicitari relativi ai progetti finanziati dall'UE;

- campagne informative attraverso la diffusione di opuscoli nelle scuole e negli altri istituti di formazione, in tutti gli organismi locali, regionali e nazionali, negli ospedali ecc.;

- campagne innovative di marketing diretto (logo sui timbri postali, numero della centrale telefonica di "Europa in diretta");

- informazioni dettagliate sul sito web - "Europa in diretta".

7.9. Propone che nei nuovi passaporti gli Stati membri riportino i numeri della centrale telefonica di "Europa in diretta".

7.10. Chiede di prendere parte alle future campagne d'informazione sulle elezioni comunali, per promuovere i diritti dei cittadini UE e partecipare più attivamente alla politica d'informazione e di comunicazione della Commissione europea. In base al protocollo di cooperazione tra la Commissione ed il CdR, si potrebbe trovare una possibilità di collaborare per assicurare una migliore comunicazione con i cittadini.

7.11. Raccomanda alla Commissione di istituire un gruppo di lavoro che comprenda rappresentanti del CdR, incaricato di esaminare l'effettiva promozione del concetto di cittadinanza UE a livello nazionale, regionale e locale in ciascuno Stato membro, e che fornisca orientamenti strategici per una migliore diffusione di tale concetto.

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

7.12. Suggerisce che, laddove ciò sia ragionevole dal punto di vista economico, gli opuscoli divulgativi inviati dallo Stato membro ospitante ai cittadini UE di un altro Stato membro per informarli sui propri diritti di voto vengano redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Propone inoltre che in tutta la corrispondenza ufficiale con i cittadini UE appartenenti ad un altro Stato membro figurino i numeri telefonici utili per avere ragguagli sul diritto di voto.

7.13. Raccomanda di continuare le iniziative di sperimentazione del voto elettronico nell'ambito delle elezioni comunali.

7.14. Suggerisce, qualora viga l'obbligo di registrazione, di compilare un unico registro, con eventuali supplementi, che includa elettori nazionali e non nazionali, da usare per tutti i tipi di elezioni. Su tale registro figurerà, accanto al nome dell'elettore appartenente ad un altro Stato membro, un segno, una lettera distintiva o un altro simbolo stabilito dallo Stato membro, e saranno indicate le elezioni alle quali l'interessato ha diritto di voto. Ciò, a sua volta, faciliterà la compilazione di statistiche sull'iscrizione alle liste elettorali dei cittadini UE appartenenti ad un altro Stato membro, senza compromettere il diritto alla privacy.

7.15. Chiede che le autorità nazionali, regionali e locali siano invitate a svolgere un ruolo più attivo nell'individuare ed informare i cittadini di un altro Stato membro sulla procedura di iscrizione alle liste elettorali e sui diritti elettorali.

7.16. Raccomanda che gli Stati membri in cui non è prevista un'iscrizione automatica nel registro adottino, all'occorrenza, disposizioni per agevolare la domanda di iscrizione e la registrazione degli aventi diritto al voto che non sono stati inseriti nelle liste originarie. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire le disposizioni più adeguate.

7.17. Raccomanda che gli Stati membri assistano anziani, handicappati, studenti, lavoratori e tutti coloro che non sono in grado di esercitare il proprio diritto di voto nel seggio elettorale loro attribuito, offrendo possibilità di voto alternative.

7.18. Raccomanda che tale aspetto sia considerato prioritario in vista del 2003, anno europeo degli handicappati.

7.19. Suggerisce che il meccanismo di deroga formi oggetto di particolare attenzione, alla luce dell'allargamento.

7.20. Raccomanda che, dopo l'adesione del prossimo gruppo di paesi, la trasposizione nelle rispettive legislazioni nazionali della direttiva e la sua applicazione nelle elezioni comunali, si elabori un'ulteriore relazione sull'applicazione della direttiva 94/80/CE. Questa seconda relazione risulterà di grande utilità per valutare gli sviluppi successivi all'adesione.

7.21. Ritiene che, a parte il questionario, sarebbe utile costituire un gruppo di lavoro indipendente, che esamini le azioni avviate negli Stati membri per promuovere l'iscrizione nelle liste elettorali e la partecipazione al voto dei cittadini UE appartenenti ad un altro Stato membro. Nello spirito del protocollo di cooperazione con la Commissione europea, il Comitato dovrà partecipare a tutte le fasi dell'elaborazione di questa relazione ed alle attività del gruppo di lavoro.

Bruxelles, 21 novembre 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert Bore

(1) GU C 156 del 6.6.2000, pag. 1.

(2) GU C 22 del 24.1.2001, pag. 1.

(3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 42.

(4) GU C 192 del 12.8.2002, pag. 17.

(5) COM(2002) 350 def.