Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale
Gazzetta ufficiale n. 278 del 14/11/2002 pag. 0044 - 0048
Parere del Comitato delle regioni: in merito alla Politica d'immigrazione: - "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale", - "Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)", - "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione", e in merito alla politica in materia d'asilo: - "Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione", - "Documento di lavoro della Commissione - La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione", - "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento" (2002/C 278/13) IL COMITATO DELLE REGIONI, visti la "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione" (COM(2001) 387 def.), la "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento" (COM(2001) 710 def.), la "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale" (COM(2001) 672 def.) e il "Documento di lavoro della Commissione - La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione" (COM(2001) 743 def.); vista la decisione della Commissione, in data 21 gennaio 2002, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea; vista la "Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione" [COM(2001) 510 def. - 2001/0207 (CNS)]; vista la decisione del Consiglio, in data 15 novembre 2001, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea; vista la "Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)" [COM(2001) 567 def. - 2001/230 (CNS)]; vista la decisione del Consiglio, in data 7 novembre 2001, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea; vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 6 febbraio 2002, di incaricare la commissione Relazioni esterne di predisporre un parere in merito; visto il progetto di parere (CdR 93/2002 riv.) adottato dalla commissione Relazioni esterne in data 3 aprile 2002 (Relatrice: Ruth Bagnall - Consiglio della città di Cambridge, UK-PSE); considerando il Comitato delle regioni si compiace di potersi pronunziare con un documento unico in merito a progetti di direttive e di programmi in materia di asilo e immigrazione, due settori che, pur avendo basi giuridiche diverse, in pratica sono strettamente correlati; considerando rileva che i documenti esaminati nel presente parere fanno parte di un pacchetto di provvedimenti messi a punto nel contesto della creazione di un meccanismo europeo comune in materia di asilo e di un approccio comune all'immigrazione, tenuto conto anche dei diritti umani ed economici, dell'andamento demografico e dell'evoluzione politica sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi di origine e di transito di tutti i tipi di migranti; considerando riconosce che si tratta di un argomento delicato in quanto gli Stati membri nutrono preoccupazioni in ordine a problemi di sovranità in settori relativi alla cittadinanza e alla sicurezza nazionale; considerando ribadisce l'importanza e la necessità di politiche e procedure comuni in materia di politica di asilo a causa delle responsabilità che incombono nei confronti dei richiedenti asilo per effetto della Convenzione di Ginevra del 1951; considerando ribadisce l'importanza e la necessità di politiche e procedure comuni in materia di politica dell'immigrazione per quanto riguarda sia l'immigrazione legale che quella clandestina; considerando laddove vengono forniti servizi ai richiedenti asilo e alle comunità di rifugiati e di immigrati, e laddove la responsabilità politica nei confronti degli elettori è più immediata, intende promuovere e rafforzare le capacità degli enti locali e regionali dell'UE, dei paesi candidati all'adesione e dei paesi di origine e di transito dei flussi migratori nella loro funzione considerando di (1) fornitori di servizi diretti, (2) partner di altri enti che forniscono servizi per legge o su base volontaria e (3) guida delle rispettive comunità, ha adottato il 16 maggio 2002, nel corso della 44a sessione plenaria, il seguente parere. Per quanto riguarda la politica in materia d'immigrazione, il Comitato delle regioni ha deciso di pronunziarsi in merito ai seguenti documenti: - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale, - Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO), e - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione. Il Comitato delle regioni 1. si compiace dell'impegno della Commissione a favore di una migliore comprensione "globale" degli schemi d'immigrazione, incluso l'impatto che le nuove politiche tese a definire e promuovere meccanismi giuridici in materia d'immigrazione e ad intraprendere la lotta contro l'immigrazione irregolare hanno sui richiedenti asilo e sul regime di asilo; 2. si compiace dell'impegno della Commissione a definire una serie di azioni ed iniziative volte a rafforzare l'integrità dei controlli alle frontiere e ad inasprire le sanzioni contro chi tenta di trarre vantaggio dall'immigrazione illegale tramite la tratta di esseri umani e il reclutamento di lavoratori migranti clandestini; 3. richiama l'attenzione sulla complementarietà dello sviluppo economico e sociale nei paesi di origine e di transito dei flussi migratori; 4. si compiace del fatto che venga valutata l'ipotesi di creare degli itinerari di asilo sicuri, ivi compresa la possibilità di esaminare le domande di asilo fuori dal territorio dell'UE, ma riconosce che anche così alcuni rifugiati potrebbero vedersi costretti a ricorrere a strumenti irregolari per entrare nell'UE e che ciò non dovrebbe di per sé recare pregiudizio all'esame della loro domanda d'asilo; 5. reputa che gli enti locali e regionali dovrebbero essere invitati a contribuire alla definizione di tali piani d'azione nazionali. Questo faciliterà anche il raffronto e la definizione delle migliori prassi e la valutazione dell'impatto effettivo e dei risultati delle strategie adottate dagli Stati membri. Fa osservare che il metodo di coordinamento aperto non dovrebbe essere utilizzato in luogo della legislazione in settori in cui l'Unione dispone di ampi poteri, bensì può essere impiegato, semplificando le procedure, per favorire il coordinamento delle politiche degli Stati membri; 6. si compiace che venga riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali e di altri attori che contribuiscono all'integrazione dei lavoratori migranti nella società civile e nel mercato del lavoro dell'UE; 7. si compiace che sia stata ravvisata la necessità di far partecipare sin d'ora i paesi candidati ad uno scambio d'informazioni tra gli Stati membri e sottolinea l'esigenza di coinvolgere in questo processo gli enti locali e regionali dei paesi candidati; 8. si compiace della proposta di un programma di azione comunitario per sensibilizzare maggiormente e rafforzare la capacità delle organizzazioni coinvolte a qualsiasi livello nell'attuazione delle strategie di integrazione; 9. constata che le divergenze legislative esistenti in materia di ammissione e di soggiorno degli immigrati fra gli Stati dell'Unione europea comporterebbero un blocco all'entrata di taluni Stati membri per i candidati all'immigrazione; - si rammarica del fatto che, a seguito di tale situazione, gli Stati di transito contigui si vedano obbligati a creare centri di accoglienza di lungo periodo; - invita la Commissione europea e gli Stati membri ad armonizzare a breve termine le rispettive legislazioni ed a creare strutture di cooperazione transfrontaliere adeguate, che consentano un regolamento definitivo delle situazioni difficili nelle quali si trovano i migranti e quelli che li accolgono; - auspica la rapida attuazione del programma pluriennale ARGO sulla cooperazione amministrativa in materia di asilo e immigrazione. 10. raccomanda d'inserire esplicitamente nel programma ARGO, accanto alle autorità nazionali, agli istituti di ricerca e alle ONG, anche gli enti locali e regionali e le loro reti di rappresentanza a livello nazionale quali partner nell'attuazione delle misure illustrate nelle proposte in esame; 11. si compiace dell'impegno a coinvolgere maggiormente lo stesso Comitato delle regioni, accanto ad altre istituzioni europee, nella definizione e nell'attuazione della politica comunitaria in materia d'immigrazione. Per quanto riguarda la politica d'asilo, il Comitato delle regioni ha deciso di pronunciarsi in merito ai seguenti documenti: - Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, - Documento di lavoro della Commissione - La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione, e - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento. Il Comitato delle regioni 12. prende atto, e si compiace, che la Commissione si sia impegnata a riconoscere il primato della Convenzione di Ginevra del 1951; 13. considera assolutamente indispensabile tener conto dell'impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 contestualmente alla sicurezza nazionale ed internazionale; 14. riconosce che, nell'integrazione delle comunità di rifugiati e di immigrati negli Stati membri dell'UE, gli enti locali e regionali sono chiamati a svolgere una funzione di guida nelle rispettive comunità; 15. desidera sottolineare l'importanza di coinvolgere gli stessi richiedenti asilo e rifugiati nella messa a punto dei servizi forniti a livello locale e regionale per poter fornire servizi adeguati ed efficaci, ciò come primo passo per promuovere l'integrazione attiva dei rifugiati nella vita civile e nel mondo del lavoro degli Stati membri dell'UE; 16. si compiace che gli Stati membri dell'UE si siano impegnati a definire norme comuni circa le condizioni da soddisfare per acquisire lo status di rifugiato e circa il contenuto di tale status; 17. rileva che, nonostante nelle legislazioni dell'intera Europa siano state introdotte disposizioni legislative e regolamentari per ridurre le disparità, a causa della diversità delle regole, dei legami culturali e di fattori geografici, continuerà a verificarsi una "concentrazione" delle comunità di richiedenti asilo e di rifugiati sia in vari Stati membri che in varie loro località e regioni. Ciò avrà un impatto diretto e differenziato sulla capacità degli enti locali e regionali di far fronte ai bisogni e ai diritti dei richiedenti asilo e delle comunità di rifugiati/immigrati, nonché degli altri membri delle diverse comunità locali. Questo impatto differenziato rende ancor più necessario che gli Stati membri dotino gli enti locali e regionali di risorse adeguate in funzione delle loro diverse necessità, anche prevedendo interventi specifici per la realizzazione ed il consolidamento di servizi di accoglienza degli enti locali coordinati a livello regionale e nazionale; 18. si compiace dell'impegno a servirsi delle buone prassi degli Stati membri e ribadisce il proprio invito affinché gli enti locali e regionali siano in grado di contribuire alla condivisione delle buone prassi a livello comunitario; 19. prende atto dell'idea generale secondo cui chi soddisfa lo status di rifugiato dovrebbe aver diritto ad accedere ai servizi e alle opportunità eventualmente forniti o coordinati dagli enti locali e regionali con la cooperazione di altri enti ed agenzie alla stessa stregua dei cittadini degli Stati membri dell'UE: riconosce tuttavia che in certi casi chi ha diritto ad una protezione sussidiaria possa avere diritti diversi, per esempio circa l'accesso al mercato del lavoro; 20. ritiene che potrebbero essere necessari servizi specializzati che normalmente non vengono forniti a molti cittadini degli Stati membri dell'UE, come ad esempio informazioni in una data lingua, consulenze giuridiche, assistenza sanitaria e psicologica e servizi che tengano conto della vulnerabilità dei minori non accompagnati e di altre persone con particolari esigenze; reputa inoltre che, mediante risorse come quelle eventualmente disponibili grazie al Fondo europeo per i rifugiati, si dovrebbero fornire agli enti locali e regionali (o agli altri fornitori di servizi) degli aiuti per sostenere i costi aggiuntivi che ciò comporta; 21. ritiene che la traduzione e l'interpretazione (ivi compresa la notifica della portata esatta del diritto a prestazioni sociali che potrebbero non essere la norma nei paesi di origine) costituiscano servizi di supporto di primaria importanza per i richiedenti asilo, i rifugiati e per chi fornisce servizi in materia di alloggio, sanità, istruzione e formazione, servizi sociali, ecc. e cerca di fornire sostegno a queste persone; 22. ritiene che nel caso dell'assistenza sanitaria e psicologica i richiedenti asilo e i rifugiati vittime di abusi fisici e psicologici, inclusa la tortura, possano aver bisogno di servizi che gli enti locali e regionali e gli organismi loro associati nella fornitura di servizi non sono soliti fornire. Dato che lo stupro può essere usato come forma di tortura, potrebbero essere necessari servizi specialistici che soddisfano queste esigenze particolari e alle donne richiedenti asilo dovrebbero esser messi a disposizione dottori, intervistatori ed interpreti di sesso femminile, separatamente dagli altri membri della famiglia, per facilitare la scoperta di eventuali abusi sessuali; 23. ritiene che la disponibilità di servizi di sostegno specialistico sia spesso limitata alle grandi agglomerazioni urbane in cui sono già presenti comunità di rifugiati. La mancanza di accesso a tali servizi è un disincentivo a ripartire le comunità di rifugiati e tende ad esacerbare la loro concentrazione in determinate località e regioni. La messa a punto di servizi di sostegno specialistico in tutte le regioni degli Stati membri dell'UE contribuirebbe a consentire una distribuzione più equilibrata dei richiedenti protezione sul territorio dell'UE; 24. prende atto dell'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati (FER), al quale si può attingere per sostenere lo sviluppo di servizi specifici per i rifugiati e raccomanda un programma per promuovere il Fondo presso le agenzie dell'intera Europa responsabili, prevedendo la partecipazione anche degli enti locali e regionali e delle loro reti di rappresentanza a livello nazionale quali partner per il coordinamento di tali servizi. Accanto al FER dovrebbero essere promossi altri programmi comunitari, come il programma Equal, che è volto a promuovere l'integrazione sociale facilitando l'accesso all'istruzione e all'occupazione per i gruppi svantaggiati e quelli potenzialmente discriminati e che prevede esplicitamente l'obbligo di far fronte alle esigenze dei richiedenti asilo; si tratta infatti di risorse alle quali gli enti locali e regionali possono attingere per sostenere l'integrazione dei rifugiati nella società e nel mondo del lavoro; 25. reputa che enti locali e regionali dovrebbero essere invitati a contribuire alla definizione di piani d'azione nazionali. Questo faciliterà anche il raffronto e la definizione delle migliori prassi, come pure la valutazione dell'impatto effettivo e dei risultati delle strategie adottate dagli Stati membri; fa osservare che il metodo aperto di coordinamento non dovrebbe essere utilizzato al posto della legislazione in settori in cui l'Unione dispone di ampi poteri, bensì può essere impiegato, semplificando le procedure, per favorire il coordinamento delle politiche degli Stati membri; 26. si compiace che, accanto ad altri attori, venga riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali nella definizione di un sistema di asilo comune, ma deplora che gli aspetti del sistema descritto nell'orientamento proposto in materia (secondo orientamento) vertano unicamente sulla gestione delle domande d'asilo e non sui servizi di sostegno che gli enti locali e regionali generalmente contribuiscono a fornire durante il periodo di accoglienza; 27. si compiace che nella definizione di un sistema di asilo comune venga riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali e di altri attori. Tuttavia, l'accesso ai servizi di sostegno e la preparazione al risultato finale della decisione positiva, o del rifiuto di concedere lo status di rifugiato, dovrebbero formare parte integrante della procedura di ricevimento della domanda d'asilo; 28. si compiace che sia riconosciuta la necessità di far partecipare sin d'ora i paesi candidati all'adesione ad uno scambio d'informazioni tra gli Stati membri e sottolinea la necessità di coinvolgere in questo processo gli enti locali e regionali dei paesi candidati; 29. si compiace dell'impegno a coinvolgere maggiormente lo stesso Comitato delle regioni, accanto ad altre istituzioni europee, nella definizione e nell'attuazione della politica comunitaria in materia di asilo. Bruxelles, 16 maggio 2002. Il Presidente del Comitato delle regioni Albert Bore