Posizione comune (CE) n. 49/2002, del 25 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. C 228 E del 25/09/2002 pag. 0014 - 0018
Posizione comune (CE) n. 49/2002 definita dal Consiglio il 25 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (2002/C 228 E/02) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) La sicurezza dei trasporti e le questioni ambientali connesse ai trasporti sono essenziali per assicurare una mobilità sostenibile. (2) L'impiego di limitatori di velocità negli autoveicoli a motore delle categorie più pesanti ha prodotto effetti positivi sul miglioramento della sicurezza stradale contribuendo altresì alla tutela dell'ambiente. (3) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio(4) prevede che, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, sia possibile estendere le norme sul montaggio e sull'impiego dei limitatori di velocità ai veicoli utilitari leggeri. (4) L'estensione del campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o passeggeri è una delle misure raccomandate dal Consiglio nella risoluzione del 26 giugno 2000 sul rafforzamento della sicurezza stradale(5), conformemente alla comunicazione della Commissione del 20 marzo 2000 sulle priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea. (5) È opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva 92/6/CEE agli autoveicoli della categoria M2, ai veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e ai veicoli della categoria N2. (6) Poiché lo scopo dell'azione in questione, ovvero la modifica delle disposizioni comunitarie che regolano il montaggio e l'impiego di dispositivi di limitazione della velocità su talune categorie di veicoli pesanti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (7) È pertanto necessario che la direttiva 92/6/CEE sia opportunamente modificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 92/6/CEE è modificata come segue: 1) Gli articoli da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, si intende per 'autoveicolo' ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Per le categorie M2, M3, N2 e N3 si intendono quelle definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE(6). Articolo 2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie M2 e M3, di cui all'articolo 1, vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h. I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del ...(7) possono continuare ad essere muniti di dispositivi che ne limitano la velocità massima a 100 km/h. Articolo 3 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie N2 e N3 vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h. 2. Gli Stati membri sono autorizzati ad esigere che il dispositivo di limitazione della velocità dei veicoli immatricolati nel rispettivo territorio e destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose, sia regolato in modo tale che i veicoli in questione non superino una velocità massima inferiore a 90 km/h. Articolo 4 1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano: a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 1994, sin dal 1o gennaio 1994; b) ai veicoli immatricolati tra il 1o gennaio 1988 e il 1o gennaio 1994; i) dal 1o gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali, sia in quelli internazionali; ii) dal 1o gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali. 2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi: a) ai veicoli immatricolati a partire dal ...(8), sin dal ...(9); b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE(10), immatricolati tra il 1o ottobre 2001 e il ...(11): i) a partire dal ...(12), se si tratta di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali; ii) a partire dal ...(13), se si tratta di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale. 3. Durante un periodo non superiore a tre anni a decorrere da ...(14), ogni Stato membro può esonerare dall'applicazione degli articoli 2 e 3 i veicoli delle categorie M2 e N2, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati nel suo registro e che non circolano nel territorio di un altro Stato membro. Articolo 5 1. I dispositivi di limitazione della velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare ai requisiti tecnici fissati nell'allegato della direttiva 92/24/CEE(15). Tuttavia, tutti i veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva immatricolati prima del ...(16), possono continuare ad essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti. 2. I dispositivi di limitazione della velocità sono montati da officine od organismi riconosciuti dagli Stati membri." 2) È inserito il seguente articolo: "Articolo 6 bis Nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, la Commissione valuta le ripercussioni sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della regolazione alle velocità previste dalla presente direttiva dei dispositivi di limitazione della velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi un peso massimo inferiore o pari a 7,5 tonnellate. All'occorrenza, la Commissione presenta proposte appropriate." Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...(17). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a ... Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente (1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 77. (2) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 47. (3) Parere del Parlamento europeo del 7 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2002 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. (5) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 1. (6) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1). (7) Il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (8) Il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (9) Il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (10) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33) quale modificata dalla direttiva 1999/96/CE (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CEE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10). (11) Il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (12) Il primo giorno del mese successivo alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (13) Il primo giorno del mese successivo alla fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (14) Il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (15) Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). (16) Il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/.../CE. (17) Il primo giorno del mese seguente la fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO INTRODUZIONE In data 14 giugno 2001 la Commissione ha presentato una proposta(1) di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio(2) concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità. Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) in data 25 giugno 2002 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta. Nell'adottare la sua posizione comune il Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura del 7 febbraio 2002(3). Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 28 novembre 2001(4). Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere alcun parere(5). La proposta è un'iniziativa della Commissione che fa seguito alla sua comunicazione sulle priorità della sicurezza stradale del marzo 2000 ed alla positiva accoglienza da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nelle loro rispettive risoluzioni, dove si identificavano i limitatori di velocità come una delle misure più efficaci dal punto di vista dei costi nel settore della sicurezza stradale. In tale contesto la Commissione ha presentato la proposta di direttiva summenzionata, insieme ad una relazione sull'attuazione della direttiva 92/6/CEE. Nella sua relazione la Commissione afferma che un'analisi delle ripercussioni dell'uso dei limitatori di velocità era in linea generale molto positiva per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente. La Commissione ha pertanto proposto di ampliare il campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE agli autoveicoli della categoria M2 ai veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate e inferiore a 10 tonnellate, ed ai veicoli di categoria N2. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE Nella sua risoluzione del 26 giugno 2000 sul rafforzamento della sicurezza stradale il Consiglio aveva ritenuto essenziale realizzare progressi tra l'altro su una serie di misure legislative, compresa l'estensione del campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE sui limitatori di velocità ai veicoli commerciali nuovi di peso superiore a 3,5 tonnellate o ai veicoli passeggeri tenendo conto della relazione di valutazione della Commissione sull'esperienza acquisita con l'attuazione di tale direttiva. Nel contesto di tale risoluzione ed alla luce dei risultati forniti dalla valutazione della Commissione il Consiglio sostiene appieno il tenore generale della proposta, ossia estendere il campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE agli autoveicoli della categoria M2, ai veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate e inferiore a 10 tonnellate, ed ai veicoli di categoria N2. Ciò nondimeno, il Consiglio nell'adottare la sua posizione comune ha deciso una serie di modifiche da apportare alla proposta della Commissione che possono essere riassunte come segue: - la regolazione dei limitatori di velocità è stata armonizzata per tutti i veicoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva; pertanto i limitatori di velocità per tutti gli autoveicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 dovrebbero essere regolati in modo tale che la velocità del veicolo non possa superare la velocità massima di 100 km/h per i veicoli delle categorie M2 e M3 e di 90 km/h per le categorie N2 e N3, - la direttiva deve essere attuata due anni dopo la sua entrata in vigore, piuttosto che a partire dal 1o gennaio 2004, - il "montaggio a posteriori" sui veicoli è limitato ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE (norme di emissione EURO 3) immatricolati dopo il 1o ottobre 2001, - Gli Stati membri possono, per un periodo non superiore a 3 anni dal termine per il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale, esonerare i veicoli della categoria M2 e N2 aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7,5 tonnellate a condizione che tali veicoli siano stati immatricolati nel loro territorio e non circolino nel territorio di un altro Stato membro, - la Commissione è inoltre stata invitata a valutare, nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, le ripercussioni sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della regolazione alle velocità previste dalla direttiva dei dispositivi di limitazione della velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi un peso massimo inferiore o pari a 7,5 tonnellate. Avvalendosi del suo diritto di iniziativa, la Commissione presenterà proposte appropriate, - gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad esigere che il dispositivo di limitazione della velocità dei veicoli N2 e N3 immatricolati nel rispettivo territorio e destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose sia regolato in modo tale che i veicoli in questione non superino una velocità massima inferiore a 90 km/h. La posizione comune del Consiglio include anche, nella sostanza, gran parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo dopo l'esame della proposta in prima lettura. In tale contesto occorre in particolare menzionare i seguenti emendamenti, che sono stati accolti dal Consiglio: - Emendamento n. 4 sulla possibilità per gli Stati membri di esigere per il limitatore di velocità dei veicoli N2 e N3 immatricolati nel loro territorio, una regolazione tale per cui essi non possano superare i 90 km/h nel caso di trasporto esclusivo di merci pericolose. - Emendamento n. 5 sulle date di applicazione della direttiva per le diverse categorie di veicoli, facendo al tempo stesso una distinzione tra trasporti nazionali ed internazionali (accettato con modifiche delle date). - Emendamento n. 6 sulla possibilità per gli Stati membri di prevedere un'esenzione temporanea - per un periodo non superiore ai 3 anni dal termine per il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale - per i veicoli delle categorie M2 e N2 immatricolati nel loro territorio aventi un peso superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore a 7,5 tonnellate. Il Consiglio ha tuttavia aggiunto la condizione che il trasporto in questione può avvenire unicamente all'interno del territorio di uno Stato membro. Il Consiglio ha respinto gli emendamenti n. 1, 2 e 3: i miglioramenti redazionali ricercati da tali emendamenti non sono più necessari alla luce della posizione comune del Consiglio. Il Consiglio non ha inoltre accettato l'emendamento n. 8 del Parlamento. La possibilità di superare la velocità massima per periodi di tempo strettamente limitati per consentire il sorpasso di veicoli lenti - la cui opportunità e possibilità tecnica dovrà essere esaminata dalla Commissione in virtù di tale emendamento - porrebbe problemi dal punto di vista della sua applicazione pratica e rischia di essere incompatibile con i principi e concetti generali alla base della posizione comune del Consiglio. (1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 77. (2) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. (3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (4) GU C 48 del 21.2.2002, pag. 47. (5) Lettera del 30 ottobre 2001.