52002AG0041

Posizione comune (CE) n. 41/2002, del 25 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

Gazzetta ufficiale n. C 170 E del 16/07/2002 pag. 0022 - 0036


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 41/2002

definita dal Consiglio del 25 aprile 2002

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia, le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE

(2002/C 170 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.

(2) La normativa comunitaria in materia di ambiente contiene disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali.

(4) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus"). Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico ad alcune attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(7) L'articolo 6 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(8) L'articolo 7 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all'ambiente.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.

(10) Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con l'articolo 7.

(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(5), e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(6), dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Århus, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.

(12) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare:

a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;

b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Articolo 2

Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi

1. Ai fini del presente articolo, per "pubblico" s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato I.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;

b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;

c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;

d) l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate.

3. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente.

Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili.

5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente(7), o ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(8).

Articolo 3

Modifica della direttiva 85/337/CEE

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio è modificata come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni: "'pubblico': una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

'pubblico interessato': pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse";

2) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(9), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione conformemente all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente articolo;"

3) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:

a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,

e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Le modalità dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto.";

4) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.";

5) è inserito il seguente articolo: "Articolo 10 bis

Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";

6) all'allegato I, è aggiunto il seguente punto: "22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.";

7) all'allegato II, punto 13, primo trattino, in fine, è aggiunta la seguente parte di frase: "(modifica o estensione non inclusa nell'allegato I)".

Articolo 4

Modifica della direttiva 96/61/CE

La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 10, lettera b) è aggiunta la seguente frase: "Ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: "13. 'pubblico', una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

14. 'pubblico interessato', il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.";

2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente trattino: "- delle eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente in forma sommaria.";

3) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa:

- al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,

- al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento dell'impianto,

- all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 13, se il suo impatto ambientale è di tale entità da rendere necessaria una significativa modifica dei valori limite di emissione dell'autorizzazione.

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo: "5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti;

b) i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione.";

4) è inserito il seguente articolo: "Articolo 15 bis

Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14 è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";

5) l'articolo 17 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato V nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: "3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.";

6) è aggiunto l'allegato V di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(10). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 154 E del 29.05.2001, pag. 123.

(2) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 65.

(3) GU C 357 del 14.12.2001, pag. 58.

(4) Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (GU C 112 E del 9.5.2002, blz. 125), posizione comune del Consiglio del 25 aprile 2002 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

(6) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(7) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(8) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(9) GU ...

(10) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI E DI PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

a) Articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(1).

b) Articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose(2).

c) Articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(3).

d) Articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(4).

e) Articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(5).

f) Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(6).

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

(3) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(4) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(5) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(6) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

ALLEGATO II

Nella direttiva 96/61/CE è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO V

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI

1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo1;

b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(1), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.

3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.

4. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese adeguatamente in considerazione al momento della decisione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze ragionevoli che garantiscano che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.

(1) GU ...".

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 gennaio 2001, la Commissione ha inviato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE(1), basata sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE (procedura di codecisione).

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre 2001(2). Il Comitato economico e sociale(3) e il Comitato delle regioni(4) hanno adottato i rispettivi pareri il 30 maggio 2001 e il 14 giugno 2001.

3. In seguito a tali pareri la Commissione ha presentato una proposta modificata al Consiglio, in data 13 dicembre 2001(5).

4. Il 25 aprile 2002 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato.

II. OBIETTIVO

5. La proposta intende contribuire ad attuare gli obblighi, derivanti dal secondo pilastro, relativo alla partecipazione del pubblico, della convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (nota come "convenzione di Aarhus"). Tale convenzione è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri e dalla Comunità, è entrata in vigore il 30 ottobre 2001 ed è già stata ratificata dalla Danimarca e dall'Italia.

In base alla convenzione di Aarhus, i cittadini devono essere in grado di partecipare al processo decisionale riguardante talune attività che hanno un effetto rilevante sull'ambiente e alla stesura di piani, programmi e progetti in materia ambientale. Tale partecipazione prevede le seguenti fasi:

- il pubblico è tempestivamente informato dei piani, programmi e progetti previsti;

- il pubblico interessato ha la possibilità di formulare osservazioni e opinioni;

- le autorità tengono debitamente conto delle risultanze della consultazione del pubblico nelle loro decisioni;

- il pubblico interessato è informato delle decisioni;

- per quanto riguarda i progetti che devono rispettare le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, il pubblico interessato ha anche facoltà di contestare la legittimità di decisioni, atti e omissioni.

6. Lo scopo del progetto di direttiva è di introdurre o migliorare questo tipo di partecipazione del pubblico riguardo a:

- taluni piani e programmi nel settore ambientale di cui all'allegato I del progetto di direttiva,

- i progetti di cui alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)(6),

- le autorizzazioni per importanti attività industriali regolate dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)(7).

Queste ultime due direttive sono altresì oggetto delle disposizioni sull'accesso alla giustizia.

7. Ci si attende che tale partecipazione del pubblico contribuisca a tutelare il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la salute e il benessere delle persone accrescendo la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale.

8. La proposta della Commissione è un ulteriore passo che si aggiunge al progetto di direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che riguarda il pilastro "informazione" della convenzione di Aarhus. La posizione comune del Consiglio è stata trasmessa al Parlamento il 6 febbraio 2002(8).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

9. La posizione comune del Consiglio mantiene l'approccio proposto dalla Commissione pur chiarificandone le disposizioni o rendendole più attuabili. Molte delle modifiche mirano a ripristinare il testo originale della convenzione di Aarhus.

10. L'articolo 1 è stato inserito dal Consiglio e descrive gli obiettivi generali della direttiva.

11. L'articolo 2 prevede la partecipazione del pubblico alla compilazione di piani e programmi nel settore ambientale che devono essere elaborati in base alle direttive, elencate nell'allegato I, riguardanti la gestione dei rifiuti, le pile e gli accumulatori, la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati e la gestione della qualità dell'aria. Il Consiglio ha aggiunto un nuovo paragrafo 5 che esonera dall'applicare la direttiva quando si concretizza una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente o ai sensi della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, poiché tali direttive contengono già procedure che soddisfano i requisiti della convenzione di Aarhus.

12. L'articolo 3 mira a completare la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (VIA), che contiene già alcune disposizioni sulla partecipazione del pubblico relativamente al rilascio di un'autorizzazione per lo sviluppo di importanti lavori di costruzione e interventi sul paesaggio; in particolare il progetto inserisce una definizione di "pubblico interessato" che include le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. Il nuovo articolo 6 sull'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico specifica taluni aspetti che erano stati lasciati alla discrezione delle autorità nazionali ai sensi della vecchia direttiva, come il tipo di informazioni da fornire e le modalità procedurali di base per l'informazione e la consultazione del pubblico. L'articolo 7 emendato adatta le procedure per le consultazioni transfrontaliere ai requisiti della convenzione di Aarhus, permettendo in tal modo agli Stati membri interessati di intervenire non solo nelle procedure di valutazione dell'impatto ambientale ma anche nelle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. L'articolo 8 sulla considerazione dei risultati delle consultazioni non ha richiesto emendamenti. L'articolo 9 sull'informazione del pubblico circa le decisioni prese è stato modificato per informare il pubblico di uno Stato membro interessato da un progetto avente implicazioni transfrontaliere. Un nuovo articolo 10 bis introduce la possibilità di un ricorso giurisdizionale contro decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico. Per quanto riguarda l'allegato I della direttiva 85/337/CEE, che enumera le attività comprese dalla direttiva, un nuovo punto 22 amplia il campo di applicazione della direttiva per includere modifiche o estensioni di impianti esistenti che di per sé sono conformi ai valori limite stabiliti dalle altre parti di quell'allegato.

13. L'articolo 4 mira a completare la direttiva 96/61/CE (IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento causato da importanti attività industriali. Una modifica dell'articolo 2, paragrafo 10 chiarisce che le modifiche o gli ampliamenti di impianti esistenti che di per sé sono conformi ai valori limite, se esistono, sono considerati "fondamentali". È stata introdotta anche una definizione di "pubblico interessato". L'articolo 15, che prevedeva un'informazione sintetica per il pubblico, è modificato e completato da un allegato V, che prevede un'informazione dettagliata e la consultazione del pubblico. Un nuovo articolo 15 bis introduce la possibilità di un ricorso giurisdizionale contro decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico. L'articolo 17 sulle attività che hanno effetti transfrontalieri è sostituito da un nuovo testo che impone allo Stato membro in cui avvengono le attività di fornire le informazioni di cui all'allegato V allo Stato membro interessato cosicché il pubblico interessato di quest'ultimo sia in grado di esprimere le proprie osservazioni.

14. La direttiva riguarda soltanto direttive esistenti. La Commissione intende includere disposizioni sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale in tutte le future proposte su piani e programmi ambientali.

15. In una dichiarazione pubblica a verbale, il Consiglio e la Commissione convengono di prendere provvedimenti volti ad applicare il secondo pilastro della convenzione di Aarhus anche all'interno delle istituzioni della Comunità.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO ACCOLTI DAL CONSIGLIO

16. Il Consiglio ha accettato, con una forma leggermente diversa ("quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili,"), la proposta del Parlamento che il pubblico debba essere informato "attraverso i mezzi di comunicazione elettronici", contenuta negli emendamenti 9, 10 e 33 relativi all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della posizione comune -PC-), negli emendamenti 34, 15 e 16 relativi al nuovo articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 85/337/CEE (articolo 6, paragrafo 2 nella PC) e negli emendamenti 27, 28 e 29 relativi al nuovo allegato V/1 della direttiva 96/61/CE; anche la Commissione ha accettato questi emendamenti in una forma differente.

17. Il Consiglio ha integrato nell'articolo 2, lettera a), ultima frase, la parte degli emendamenti 9, 10 e 33 che specifica che il pubblico deve ricevere fra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sulle autorità competenti, anch'essa accettata dalla Commissione.

18. In seguito ad un suggerimento della Commissione, il Consiglio ha accettato, sebbene con una formulazione presa dalla convenzione di Aarhus ("quando tutte le opzioni sono aperte"), l'idea che il pubblico deve poter esprimere osservazioni "quando sono ancora aperte tutte le opzioni", contenuta negli emendamenti 9, 10 e 33 riguardanti l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) (articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della PC) e negli emendamenti 34, 15 e 16 relativi al nuovo articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 85/337/CEE.

19. Il Consiglio, come la Commissione, ha accolto in via di principio gli emendamenti 9, 10 e 33, che aggiungono un nuovo articolo 1, paragrafo 3 bis conformemente al quale le autorità competenti attuano azioni adeguate per rispondere, individualmente o collettivamente: questa idea ha portato il Consiglio ad inserire un nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera d) conformemente alla quale l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate.

Gli emendamenti 34, 15 e 16 propongono di inserire una disposizione simile in un nuovo articolo 6, paragrafo 5 bis della direttiva 85/337/CEE e l'emendamento 35 propone la stessa cosa per un nuovo articolo 15, paragrafo 4 bis della direttiva 96/61/CE; la Commissione ed il Consiglio non hanno ritenuto che tali emendamenti fossero necessari poiché le loro idee sono già contenute nell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE e nell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b) della direttiva 96/61/CE.

20. Una parte dell'emendamento 14 relativo ad un nuovo articolo 2, paragrafo 3, lettera b), ultima frase, della direttiva 85/337/CEE, nonché gli emendamenti 20 e 21 per un nuovo articolo 9, lettera a) della direttiva 85/337/CEE hanno proposto che gli Stati membri debbano emanare le modalità relative al ricorso giurisdizionale in conformità dei nuovi articoli 10 bis e 15 bis; questi emendamenti hanno portato il Consiglio ad introdurre, alla fine dell'articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE e alla fine dell'articolo 15 bis della direttiva 96/61/CE, una frase presa dall'articolo 9, paragrafo 5 della convenzione di Aarhus che obbliga gli Stati membri a fornire al pubblico informazioni sulle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

21. Il Consiglio ha accettato gli emendamenti 31 nonché 32 e 23 relativi al ricorso giurisdizionale nel nuovo articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE e nel nuovo articolo 15 bis della direttiva 96/61/CE. Allo stesso tempo il Consiglio ha inserito nei paragrafi 3, 4 e 6 dei nuovi articoli 10 bis e 15 bis altre parti dell'articolo 9 della convenzione di Aarhus in modo da chiarire in particolare la posizione delle ONG.

V. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO NON ACCOLTI DAL CONSIGLIO

22. Il Consiglio e la Commissione non hanno accolto l'emendamento 1, la seconda parte dell'emendamento 2 e l'ultima parte dell'emendamento 5 volti a chiarire nei considerando 1, 2 e 6 che la Comunità mira a tutelare "la salute dell'individuo e della collettività" invece della "salute umana" o "salute delle persone": l'espressione proposta è sconosciuta nella terminologia comunitaria e il testo del Consiglio si conforma all'articolo 174 del trattato e al sesto programma d'azione in materia ambientale, che fa riferimento alla "salute umana".

23. Il Consiglio e la Commissione non hanno accettato la prima parte dell'emendamento 2 sul considerando 2, l'emendamento 3 per un nuovo considerando 2 bis, la prima parte dell'emendamento 5 del considerando 6, l'emendamento 8 del considerando 10 e l'emendamento 26 per un nuovo allegato I, lettera g) bis volti ad estendere la partecipazione del pubblico alla normativa, ai piani e ai programmi della Comunità che non riguardano direttamente l'ambiente, ma che hanno un impatto rilevante sull'ambiente, sulla salute e sul benessere: la normativa comunitaria non è oggetto della direttiva; l'estensione ai piani e ai programmi creerebbe un campo di applicazione enorme per la direttiva; e "impatto rilevante" non è chiaramente definito.

24. L'emendamento 4 del considerando 3, riguardo alla sostituzione dei termini "la pubblica consapevolezza dei problemi ambientali" con "il sostegno del pubblico alle decisioni adottate" è stato accettato come aggiunta dalla Commissione, ma è stato respinto dal Consiglio, poiché "consapevolezza" appare nel considerando n. 9 della convenzione di Aarhus e poiché la partecipazione del pubblico non garantisce necessariamente il sostegno del pubblico.

25. Il Consiglio e la Commissione hanno respinto:

- gli emendamenti 6 e 7 che motivano la direttiva tramite un riferimento all'articolo 8 della convenzione di Aarhus, che incoraggia la partecipazione del pubblico all'elaborazione di disposizioni regolamentari e norme generali vincolanti e, implicitamente, all'ultima frase dell'articolo 7 della convenzione di Aarhus, che incoraggia le parti a favorire la partecipazione del pubblico all'elaborazione delle politiche relative all'ambiente;

- gli emendamenti 9, 10 e 33 che modificano il titolo e l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) (articolo 1 della proposta della Commissione) e l'emendamento 25 che modifica il titolo dell'allegato I propongono che la direttiva includa anche le politiche istituite nell'ambito della normativa comunitaria.

Nell'ultima frase dell'articolo 7 e nella frase iniziale dell'articolo 8 della convenzione di Aarhus la partecipazione del pubblico all'elaborazione della normativa e delle politiche è soggetta soltanto ad una clausola che prevede il maggior impegno possibile che si applica soltanto nella misura opportuna. Le politiche sono in ogni caso oggetto del controllo democratico degli organi rappresentativi quali parlamenti, consigli comunali, ecc. Per la stessa ragione il Consiglio ha soppresso il termine "politiche" dal considerando 8 della proposta della Commissione.

26. Il Parlamento ha proposto, negli emendamenti 9, 10 e 33, relativi all'articolo 1, paragrafo 2 (articolo 2, paragrafo 2 della posizione comune), negli emendamenti 34, 15 e 16 che modificano il nuovo articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 85/337/CEE (articolo 6, paragrafo 6 della PC) e nell'emendamento 35 relativo al nuovo articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, di provvedere affinché vi sia la partecipazione del pubblico alle "varie fasi" del processo decisionale.

Il Consiglio e la Commissione non hanno accettato questo emendamento poiché l'articolo 2, paragrafo 2 della posizione comune, il nuovo articolo 6, paragrafo 4 (frase introduttiva) della direttiva 85/337/CEE, il nuovo articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE e l'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione di Aarhus già prevedono una partecipazione del pubblico "tempestiva ed effettiva". Aggiungere la partecipazione del pubblico in tutte le fasi del processo decisionale non è previsto nella convenzione di Aarhus e renderebbe il processo decisionale molto lungo e oneroso.

27. Il Consiglio e la Commissione non hanno accettato la penultima parte degli emendamenti 9, 10 e 33 volta ad inserire nell'articolo 1, paragrafo 3 (articolo 2, paragrafo 3 della PC) un nuovo paragrafo ispirato all'articolo 3, paragrafo 3 della convenzione di Aarhus, in cui si afferma che le modalità per la partecipazione del pubblico possono comprendere una formazione su tale processo decisionale destinata al pubblico: il Consiglio ritiene che questa direttiva sulla partecipazione del pubblico non sia il luogo opportuno per azioni di formazione; inoltre il testo proposto è piuttosto vago e non spiega che cosa gli Stati membri siano esattamente tenuti a fare.

28. Nell'emendamento 30 per un nuovo articolo 1, paragrafo 3 ter, viene proposto di dare la possibilità di un ricorso giurisdizionale simile a quello contemplato nel nuovo articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE e a quello previsto dall'articolo 15 bis della direttiva 96/61/CE per i piani ed i programmi compresi nell'articolo 1 (articolo 2 della PC) e nell'allegato I.

Il Consiglio e la Commissione non hanno accettato questo emendamento, poiché l'articolo 9, paragrafo 2 della convenzione di Aarhus impone soltanto l'accesso alla giustizia in relazione ai progetti concreti previsti dall'articolo 6 e dall'allegato I di tale convenzione e non in relazione ai piani, programmi e politiche di cui agli articoli 7 e 8.

29. Il Consiglio non ha accettato l'emendamento 13 volto a modificare l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 85/337/CEE - "i progetti attinenti alle necessità della difesa nazionale non sono coperti dalla presente direttiva" - per rendere opzionale quella disposizione (emendamento accettato dalla Commissione).

30. Il Consiglio non ha ritenuto di alcuna validità l'emendamento 14, volto ad aggiungere all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 85/337/CEE (con cui uno Stato membro che esonera uno specifico progetto dalla valutazione dell'impatto ambientale divulga le informazioni relative all'esonero e alle ragioni per cui lo ha concesso) che lo Stato membro debba anche diffondere le informazioni relative all'esame dell'adeguatezza di un'altra forma di valutazione. La Commissione aveva accettato quella parte previo adattamento redazionale.

31. La parte degli emendamenti 34, 15 e 16 e che propone una modifica della frase introduttiva e dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 85/337/CEE (articolo 6, paragrafo 2, nella PC) al fine di estendere la partecipazione del pubblico al riesame della procedura di autorizzazione, non è stata ritenuta necessaria poiché ogni modifica di un impianto esistente che richieda una valutazione dell'impatto ambientale necessita già di un'autorizzazione in base alle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE ed è quindi oggetto della partecipazione del pubblico.

32. Il Consiglio e la Commissione non hanno accettato gli emendamenti 34, 15 e 16 volti ad inserire, alla fine dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 85/337/CEE (articolo 6, paragrafo 4 nella PC), una frase indicante che deve essere tenuto conto dei risultati della partecipazione del pubblico, poiché ciò è già contenuto nell'articolo 8.

33. La parte degli emendamenti 34, 15 e 16 riguardante l'articolo 6, paragrafo 5, ultima frase della direttiva 85/337/CEE e la parte degli emendamenti 27, 28 e 29 sull'allegato V, paragrafo 4 (paragrafo 5 nella PC), volte a specificare che deve esservi tempo sufficiente per permettere al pubblico di prepararsi e di partecipare (accettate dalla Commissione) sono state ritenute già comprese nell'espressione "che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi".

34. Alla fine degli emendamenti 20 e 21 relativi all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE e nell'emendamento 24 riguardante l'articolo 17, paragrafo 4 della direttiva 96/61/CE, il Parlamento ha proposto che, in caso di partecipazione del pubblico di un altro Stato membro, lo Stato membro consultato provveda affinché le informazioni vengano rese disponibili al pubblico dello Stato membro di consultazione nella lingua di quest'ultimo; il Consiglio e la Commissione non hanno voluto imporre un tale onere considerando gli enormi costi, sforzi e tempi necessari per tradurre tutta la documentazione. Anche la traduzione è lasciata agli Stati membri in nome del principio di sussidiarietà.

Il Consiglio ha comunque incluso nel testo il concetto di "modalità appropriate" proposto in questi emendamenti.

35. Il Consiglio e la Commissione non hanno accettato la proposta, contenuta negli emendamenti 32 e 23, di affermare, alla fine del nuovo articolo 15 bis della direttiva 96/61/CE, che la procedura di ricorso deve essere "gratuita o poco costosa" anziché "non eccessivamente onerosa" secondo la formulazione figurante nella convenzione di Aarhus. Il Consiglio ha inoltre sostituito l'intera frase proposta dalla Commissione con l'articolo 9, paragrafo 4 della convenzione di Aarhus.

36. Il Consiglio e la Commissione non hanno accettato la parte degli emendamenti 27, 28 e 29 volta, attraverso una modifica nell'allegato V, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 96/61/CE, ad estendere l'informazione del pubblico alle proposte di riesame delle autorizzazioni, poiché il riesame è di norma un atto amministrativo interno senza conseguenze per l'autorizzazione. Qualora vi siano conseguenze, il riesame rientrerebbe nella categoria dell'"aggiornamento" e avrebbe i requisiti per la partecipazione del pubblico.

La proposta volta a specificare, nell'allegato V, punto 2, che il pubblico ha il diritto di fare osservazioni per iscritto o in un'audizione (accettato dalla Commissione), è stata respinta dal Consiglio poiché limiterebbe la libertà degli Stati membri di scegliere modalità e mezzi migliori di consultazione del pubblico. Le due modalità per esporre osservazioni proposte dal Parlamento sono state comunque citate nel punto 5 della PC come esempi di modalità precise per la consultazione del pubblico.

Inoltre il Consiglio ha accettato la proposta del Parlamento di inserire "in modo adeguato" al punto 3, usando l'espressione "adeguatamente in considerazione" per riflettere l'articolo 6, paragrafo 8 della convenzione di Aarhus.

VI. ALTRE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONSIGLIO

Titolo e preambolo

37. Il Consiglio ha introdotto alcune lievi modifiche testuali nel titolo e nel considerando 10 e ha riformulato il considerando 12 sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità usando la formula standard.

Articolo 1 sugli obiettivi

38. L'articolo 1 è stato inserito dal Consiglio e riassume la direttiva.

Articolo 2 sui piani e i programmi

39. Il Consiglio ha aggiunto al paragrafo 2, frase iniziale e alla lettera a), i termini "modifica o" che figurano anche nella direttiva 2001/42/CE concernente piani e programmi (VAS). Ha aggiunto i termini "che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale" al paragrafo 3. La fine dello stesso paragrafo è stata modificata per includere i termini dell'articolo 6, paragrafo 3 della convenzione di Aarhus "consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente". Il paragrafo 4 che esonera la difesa nazionale o le emergenze civili è nuovo ed è ispirato dall'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva 2001/42/CE concernente piani e programmi di cui al paragrafo 5. Anche il paragrafo 5 è nuovo (cfr. 11).

Articolo 3 sulla direttiva 85/337/CEE

40. Il Consiglio ha sostituito l'espressione "procedura di autorizzazione" con "procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2" in modo da considerare le modalità differenti con cui gli Stati membri possono organizzare la partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 85/337/CEE.

41. Il Consiglio ha soppresso il nuovo articolo 6, paragrafo 2, relativo ad una partecipazione tempestiva ed efficace, della proposta della Commissione e ne ha trasferito il contenuto al paragrafo 4 della PC, in cui ha una collocazione più adatta dal punto di vista cronologico.

42. Riguardo al nuovo paragrafo 2 (paragrafo 3 della proposta della Commissione) dell'articolo 6 emendato, il Consiglio ha aggiunto il termine "ragionevolmente" alla frase introduttiva e ha modificato la lettera c) in modo da chiarire che il pubblico deve ricevere informazioni su tutte e tre le autorità citate.

Il Consiglio ha preso atto che il paragrafo 2 riguarda essenzialmente le informazioni disponibili al momento della richiesta iniziale di autorizzazione. Ha creato un nuovo paragrafo 3 che riguarda le informazioni rese accessibili al pubblico dopo la richiesta iniziale, e ha trasferito a quel paragrafo la lettera e) e la lettera f) del paragrafo 2 della proposta della Commissione. Ciò rispecchia le sequenze di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6, della convenzione di Aarhus.

Si è proceduto allo stesso modo nel nuovo allegato V della direttiva 96/61/CE, in cui il punto 1, lettera f) della proposta della Commissione è stato trasferito a un nuovo punto 2.

43. L'ultima frase del paragrafo 5 del testo della Commissione è divenuto un nuovo paragrafo 6, per generalizzare la necessità di scadenze ragionevoli.

44. Riguardo all'articolo 7, paragrafo 1, il Consiglio ha inserito l'intero paragrafo 1 della direttiva di base e ha introdotto in questo una versione modificata dell'emendamento proposto dalla Commissione.

45. La fine dell'articolo 7, paragrafo 2 è stata adattata alla divisione dell'articolo 6, paragrafo 3 della proposta della Commissione (cfr. 42).

46. L'articolo 3, punto 6 della direttiva riguardante l'allegato I/ punto 22 integra l'allegato II della proposta della Commissione. Il concetto di "criteri adeguati" è stato soppresso poiché non aggiunge nulla all'espressione "valori limite" che copre tutti i punti interessati.

47. L'articolo 3, punto 7 contiene un chiarimento dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE e ripete un'espressione utilizzata in quell'allegato.

Articolo 4 concernente la direttiva 96/61/CE

48. Il Consiglio ha soppresso dall'aggiunta all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), il concetto di "criteri adeguati" o per gli stessi motivi di cui al punto 46.

49. Il Consiglio ha modificato l'articolo 15, paragrafo 1 proposto al fine di chiarire che il pubblico deve essere consultato quando viene rilasciata un'autorizzazione per un nuovo impianto o per una modifica sostanziale, quale definita nell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b).

Anche il terzo trattino prevede la partecipazione del pubblico all'aggiornamento di una autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 96/61/CE nei casi in cui si renda necessaria una significativa modifica dei valori limite di emissione. La Commissione si è dichiarata contraria a tale restrizione, che esclude categorie importanti di aggiornamenti di cui all'articolo 13, come gli aggiornamenti per imporre tecniche nuove, per migliorare la sicurezza operativa e per applicare nuove disposizioni legislative, essendo del parere che l'articolo 6, paragrafo 10 della convenzione di Aarhus richieda, in via di principio, una partecipazione del pubblico a tutti gli aggiornamenti delle autorizzazioni. Il Consiglio ritiene comunque che non sia necessaria la partecipazione del pubblico per aumenti di scarsa entità dei valori limite di emissione né per il rafforzamento delle norme sul funzionamento di un impianto e rileva che la convenzione di Aarhus richiede soltanto di coprire gli aggiornamenti "ove opportuno".

50. Riguardo alla modifica dell'articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio ha aggiunto l'esistente seconda frase invariata alla fine del paragrafo.

51. Riguardo all'articolo 5 della direttiva, il Consiglio ha modificato la data di attuazione.

52. Riguardo all'allegato I, lettera f), il Consiglio si trovava di fronte alla possibilità di citare tutte le direttive derivate adottate sulla base della direttiva 96/62/CE o nessuna di queste ed ha scelto quest'ultima opzione. La lettera g) è stata soppressa poiché l'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche prevede requisiti e procedure dettagliati per i gestori che presentano un piano di riassetto di una discarica preesistente, lasciando poco spazio alla partecipazione del pubblico. La creazione di una nuova discarica è subordinata ai piani di gestione dei rifiuti e alla partecipazione del pubblico prevista dalla direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti di cui alla lettera a) dell'allegato I.

VII. CONCLUSIONI

53. La posizione comune è volta a dare al pubblico il più ampio accesso possibile alle decisioni in materia ambientale lasciando sufficiente flessibilità per le modalità pratiche a livello di Stati membri e per integrare senza intoppi le necessità di partecipazione del pubblico nella quotidiana prassi amministrativa. La posizione comune torna anche in molti casi al testo della convenzione di Aarhus, lasciandone fuori le parti non vincolanti.

La Commissione ha accettato la posizione comune ad eccezione della parte di cui al punto 49.

(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 123.

(2) GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 125.

(3) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 65.

(4) GU C 357 del 14.12.2001, pag. 58.

(5) GU C ...

(6) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

(7) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(8) 11878/1/01 ENV 441 INF 114 CODEC 882 REV 2 + ADD 1 REV 1.