52002AG0005

Posizione comune (CE) n. 5/2002, del 16 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

Gazzetta ufficiale n. C 009 del 11/01/2002 pag. 0007 - 0016


Posizione comune (CE) n. 5/2002

definita dal Consiglio il 16 ottobre 2001

in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

(2002/C 009/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e ricerca e sviluppo (R & S). Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000(4). Va sottolineato che è auspicabile, entro certi limiti, un'ulteriore armonizzazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, in particolare per i servizi e le applicazioni paneuropei, e che occorre assicurare che gli Stati membri rendano debitamente applicabili alcune decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

(2) A tale scopo occorre creare nella Comunità un quadro politico e giuridico al fine di garantire il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno nei settori della politica comunitaria, quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e R & S. L'approccio politico per quanto riguarda l'uso dello spettro radio dovrebbe essere coordinato e, nel caso, armonizzato a livello comunitario al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi politici comunitari. Un coordinamento e un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire anche ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

(3) La politica in materia di spettro radio della Comunità dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.

(4) La presente decisione si fonda sul principio secondo cui, qualora il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano convenuto sulla politica comunitaria connessa allo spettro radio, si ricorre a procedure di comitato per l'adozione delle pertinenti misure tecniche di attuazione. Le misure tecniche di attuazione dovrebbero specificamente trattare di condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio nonché alla disponibilità di informazioni relative all'uso dello spettro radio. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che istituisce le procedure per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione(5).

(5) Ai fini dell'elaborazione e dell'adozione delle misure tecniche di attuazione e per contribuire alla formulazione, preparazione e attuazione della politica in materia di spettro radio a livello comunitario, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato, denominato comitato dello spettro radio, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato dovrebbe prendere in considerazione proposte di misure tecniche di attuazione relative allo spettro radio. Queste possono essere redatte sulla base del dibattito nel comitato e richiedere in casi specifici lavoro tecnico preparatorio da parte delle autorità nazionali responsabili per la gestione dello spettro radio. Ove per l'adozione delle misure tecniche di attuazione si facesse ricorso a procedure di comitato, il comitato dovrebbe anche tenere conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utenti dello spettro dovrebbero poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il comitato può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti delle categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.

(6) Ove sia necessario adottare misure di armonizzazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che vanno al di là delle misure tecniche di attuazione, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta basata sul trattato.

(7) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore domanda di fornitura limitata di radiofrequenze disponibili porterà a pressioni contrapposte per conciliare le esigenze dei vari gruppi di utenti appartenenti a settori quali le telecomunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, nonché utenti quali le autorità giudiziarie, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio dovrebbe tener conto di tutti i gruppi di utenti e bilanciarne le esigenze rispettive.

(8) La presente decisione non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di imporre le misure restrittive necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza e per fini di difesa. Qualora una misura tecnica di attuazione incida, tra l'altro, sulle bande di radiofrequenza utilizzate da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza e di difesa e qualora detto Stato lo richieda per giustificati motivi, la Commissione può autorizzare periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione allo scopo di facilitare la piena attuazione della misura in questione. A questo riguardo gli Stati membri possono altresì comunicare alla Commissione le rispettive bande di radiofrequenza nazionali utilizzate esclusivamente e direttamente per fini di pubblica sicurezza e di difesa.

(9) Per tenere conto delle posizioni degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio, la Commissione può organizzare consultazioni al di fuori dell'ambito della presente decisione.

(10) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocazione delle radio-frequenze. Tale armonizzazione dovrebbe rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. Tuttavia, la gestione tecnica dello spettro radio non include le procedure di assegnazione e di concessione delle autorizzazioni, né la decisione circa il ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l'assegnazione delle radio-frequenze.

(11) In vista dell'adozione di misure tecniche di attuazione relative all'armonizzazione dell'assegnazione delle frequenze e della disponibilità delle informazioni, il comitato dovrebbe cooperare con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. Basandosi sull'esperienza delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità(6) nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità(7) è necessario adottare misure tecniche di attuazione sulla base dei mandati conferiti alla CEPT. Ove sia necessario adottare misure armonizzate per l'attuazione delle politiche comunitarie che no rientrano nelle competenze della CEPT la Commissione può adottare misure di attuazione con l'assistenza del comitato dello spettro radio.

(12) La CEPT comprende 44 paesi europei. Essa elabora misure tecniche di armonizzazione allo scopo di armonizzare l'uso dello spettro radio al di là dei confini comunitari, fatto questo particolarmente importante per gli Stati membri in cui l'uso dello spettro radio può subire interferenze derivanti dall'uso di paesi della CEPT non appartenenti all'UE. Le decisioni e le misure adottate ai sensi della presente decisione dovrebbero tener conto della situazione specifica degli Stati membri con frontiere esterne. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati non siano disponibili o siano ritenuti inaccettabili, adottare altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio in tutta la Comunità, conformemente alla direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(8) e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2002/.../CE del PE e del Consiglio, del ..., relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica(9).

(13) La diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni adeguate tra il pubblico riguardo all'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità è un elemento determinante per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro radio e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (Direttiva protezione dati)(10). La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di armonizzare l'uso dello spettro radio nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere armonizzate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

(14) È pertanto necessario estendere gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative all'uso dello spettro radio vigenti a livello comunitario ed internazionale. Sul piano internazionale, il documento di riferimento sui principi normativi, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dal gruppo sulle telecomunicazioni di base, stabilisce anche l'obbligo di pubblicare il piano di ripartizione delle bande di frequenza radio. La direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali(11) (direttiva sulle comunicazioni mobili), prevede che gli Stati membri pubblichino ogni anno o comunichino su richiesta il piano di ripartizione delle frequenze radio e i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze, ma limita tale obbligo alle comunicazioni mobili e personali. Inoltre, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(12) e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione(13), impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione le interfacce regolamentate al fine di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

(15) La direttiva 96/2/CE è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro radio [decisione ERC/DEC/(97)01]. È necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche sia di carattere procedurale che sostanziale.

(16) Le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio quando hanno accesso allo spettro radio di paesi terzi. L'accesso alle radiofrequenze è un fattore determinante per lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire che le esigenze della Comunità in materia di spettro radio siano prese in considerazione nelle attività di pianificazione internazionale.

(17) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento di persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. La Comunità dovrebbe pertanto essere adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni.

(18) Gli attuali meccanismi di preparazione e di negoziato per le conferenze mondiali delle radio e comunicazione della UIT hanno dato risultati eccellenti grazie al buon livello di cooperazione all'interno della CEPT. Nei preparativi si è tenuto conto degli interessi della Comunità. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità dovrebbero definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'interno processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio, del 3 febbraio 1992, per la conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio se sono interessate le politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito agli obiettivi della politica comunitaria da conseguire e alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Per assicurare che tali posizioni prendano nella debita considerazione anche la dimensione tecnica connessa con la gestione dello spettro radio, la Commissione può conferire gli opportuni mandati alla CEPT. Gli Stati membri dovrebbero accompagnare ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

(19) Oltre ai negoziati internazionali specificamente attinenti allo spettro radio, vi sono altri accordi internazionali ai quali partecipano la Comunità e paesi terzi che possono incidere sui piani di utilizzo e di ripartizione della banda delle radiofrequenze, e trattare problemi quali il commercio e l'accesso ai mercati, anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, libera circolazione e utilizzo delle apparecchiature, sistemi di comunicazione a copertura regionale o mondiale, come ad esempio i sistemi satellitari, i sistemi di sicurezza e di soccorso, i sistemi di trasporto, le tecnologie di radiodiffusione e le applicazioni della ricerca come la radioastronomia e l'osservazione della terra. È importante perciò che sia garantita la compatibilità tra gli accordi della Comunità per la negoziazione dei problemi di scambi e di accesso ai mercati e gli obiettivi che la politica in materia di spettro radio deve perseguire a norma della presente decisione.

(20) Considerata la potenziale sensibilità sotto il profilo commerciale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione possono ottenere nel quadro delle loro attività in materia di politica e di gestione dello spettro radio, è necessario che le autorità nazionali applichino i principi comuni di riservatezza stabiliti nella presente decisione.

(21) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la creazione di un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio, non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22) In considerazione degli obblighi commerciali internazionali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, questi ultimi dovrebbero dare esecuzione al presente quadro di riferimento comune relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare tramite le rispettive autorità nazionali, e fornire alla Commissione tutte le informazioni a questa necessarie per valutare la corretta applicazione del quadro di riferimento in tutta la Comunità.

(23) Le decisioni n. 710/97/CE e n. 128/1999/CE rimangono in vigore.

(24) La Commissione dovrebbe riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti a norma della presente decisione e alle azioni future previste. Ciò può consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di manifestare, se del caso, il loro appoggio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. Lo scopo della presente decisione è di istituire una politica e un quadro normativo nella Comunità per assicurare il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace di uno spettro radio necessari all'istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, e ricerca e sviluppo (R & S).

2. Per realizzare detto obiettivo la decisione stabilisce procedure volte a:

a) facilitare la definizione delle politiche in ordine alla pianificazione strategica e all'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto, tra l'altro, degli aspetti economici, di sicurezza, sanitari, di interesse pubblico, di libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

b) garantire l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale che assicuri condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio;

c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità;

d) assicurare il coordinamento efficace degli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.

3. Le attività perseguite ai sensi della presente decisione tengono in debito conto i lavori delle organizzazioni internazionali inerenti alla gestione dello spettro radio come per esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

4. La presente decisione si applica fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per "spettro radio", le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo il "comitato per lo spettro radio").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 4

Compiti del comitato per lo spettro radio

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di cui all'articolo 1 la Commissione propone al comitato per lo spettro radio, in conformità delle procedure illustrate nel presente articolo, adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio nonché l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio, di cui all'articolo 5.

2. Ai fini della messa a punto delle misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, che sono di competenza della CEPT, ad esempio condizioni armonizzate per l'assegnazione delle frequenze radio e la disponibilità delle informazioni, la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Sulla base delle attività eseguite conformemente al paragrafo 2, la Commissione decide se i risultati dei lavori svolti conformemente ai mandati si applicano nella Comunità e stabilisce le scadenze di attuazione da parte degli Stati membri. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3 altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato.

5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 possono, ove opportuno, dar luogo a possibilità di periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio in uno Stato membro, che la Commissione deve, ove giustificato e tenuto conto della situazione particolare esistente nello Stato membro, approvare in base a una richiesta motivata dello Stato interessato e purché tale deroga non ritardi indebitamente l'attuazione o non provochi indebite disparità di situazioni sul piano concorrenziale o normativo tra Stati membri.

6. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione quale definito dall'articolo 1, la Commissione può inoltre adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3, misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, non contemplate dal paragrafo 2.

7. Allo scopo di contribuire alla formulazione, preparazione ed attuazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, e fatte salve le procedure di cui al presente articolo, la Commissione consulta periodicamente il comitato per lo spettro radio sulle questioni disciplinate dall'articolo 1.

Articolo 5

Disponibilità delle informazioni

Gli Stati membri assicurano la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri, e canoni concernenti l'uso dello spettro radio qualora siano rilevanti al fine del conseguimento dell'obiettivo della presente decisione quale definito all'articolo 1. Mantengono aggiornate tali informazioni e adottano le misure necessarie per costituire adeguate banche di dati che consentano di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, laddove opportuno conformemente alle pertinenti misure di armonizzazione adottate ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

1. La Commissione segue gli sviluppi, in materia di spettro radio, nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, che potrebbero incidere sull'esecuzione della presente decisione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create dai paesi terzi o dagli organismi internazionali per l'esecuzione della presente decisione.

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire, ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1 sono concordati obiettivi politici comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Articolo 7

Notificazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito all'applicazione dei risultati dei mandati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

1. Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette dalla riservatezza commerciale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione deve essere proporzionata e tenere conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 9

Relazione

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività realizzate e alle misure adottate in applicazione della presente decisione, e alle azioni future previste in applicazione della presente decisione.

Articolo 10

Esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alla presente decisione ed ai provvedimenti da essa derivanti.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 256.

(2) GU C 123 del 25.4.2001, pag. 61.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 245.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione n. 1215/2000/CE (GU L 139 del 10.6.2000, pag. 1).

(7) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

(8) GU ....

(9) GU ....

(10) GU ....

(11) GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

(12) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(13) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 30 agosto 2000 la Commissione ha trasmesso una proposta di decisione basata sull'articolo 95 del trattato(1).

2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 5 luglio 2001.

3. La Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta modificata il 24 settembre 2001(2).

4. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 in data 16 ottobre 2001.

II. OBIETTIVO

Il progetto mira ad istituire nella Comunità un quadro politico e giuridico che consenta di coordinare e, se del caso, di armonizzare l'uso dello spettro radio nei settori pertinenti per il conseguimento degli obiettivi delle politiche comunitarie, quali le comunicazioni, la radiodiffusione o i trasporti.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Nella posizione comune sono condivisi l'obiettivo generale della proposta presentata dalla Commissione come pure, in linea di massima, i mezzi proposti per conseguirlo.

Il testo della proposta è stato tuttavia rimaneggiato durante la discussione in sede di Consiglio. I punti principali su cui la posizione comune diverge dalla proposta della Commissione sono i seguenti:

1. La posizione comune ha riformulato l'articolo 1 relativo agli obiettivi e al campo di applicazione della decisione. Il paragrafo 1 definisce tale obiettivo operando una distinzione tra il coordinamento degli approcci politici e delle eventuali condizioni armonizzate riguardo all'uso dello spettro. Il paragrafo 2 istituisce le procedure per realizzare detto obiettivo. Il paragrafo 3 ricorda l'importanza dei lavori di determinate organizzazioni internazionali inerenti alla gestione dello spettro radio.

2. Il Consiglio ha soppresso il Gruppo ad alto livello, di natura facoltativa, le cui competenze e composizione erano previste agli articoli 3 e 4 della proposta della Commissione, ritenendo appropriato, sul piano giuridico, che un tale Gruppo fosse creato in virtù di una decisione del Parlamento e del Consiglio. Il Consiglio ha pertanto ritenuto che per assistere la Commissione, la decisione dovesse limitarsi ad istituire un "Comitato per lo spettro radio", conformemente alle norme della procedura di comitato, come previsto all'articolo 5 della proposta. Nella posizione comune si è tuttavia riconosciuto (considerando 9) che la Commissione può organizzare consultazioni al di fuori dell'ambito della decisione di cui trattasi, segnatamente per tener conto della posizione delle istituzioni comunitarie e delle parti interessate; d'altro lato, il considerando 5 prevede, nella seconda parte, che il Comitato dovrebbe tener conto delle posizioni dell'industria, degli utenti e delle parti interessate.

3. L'articolo 6 della proposta, riguardante il quadro normativo per l'attuazione delle misure di armonizzazione, è stato soppresso, ma il suo contenuto è stato trasferito all'articolo 4 della posizione comune, che definisce i compiti del Comitato per lo spettro radio.

4. Nella posizione comune è stato soppresso l'allegato della proposta della Commissione. Il contenuto di tale allegato è stato ripreso, in modo succinto, nell'articolo 5 della posizione comune, relativo alla disponibilità delle informazioni.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione e accolti dal Consiglio

- n. 1: ripreso nel considerando 1

- n. 2: ripreso nel considerando 2

- n. 3: ripreso nel considerando 3

- L'emendamento n. 9, riguardante la relazione tra l'uso militare e l'uso civile dello spettro radio, è stato ripreso nella sostanza, ma con una formulazione diversa, nel considerando 8 della posizione comune.

- Il Consiglio ha ripreso integralmente nel considerando 18 della posizione comune la prima parte dell'emendamento n. 12. Il Consiglio ha invece riformulato la seconda parte, in linea con la Commissione, per non rendere più complessa la procedura da seguire in occasione di determinati negoziati internazionali.

- Il Consiglio ha accettato nella sostanza l'emendamento n. 13. Nella posizione comune si è infatti tenuto conto delle proposte del Parlamento europeo nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), nell'articolo 4 e nei considerando da 4 a 6, così come nel considerando 3. Il Consiglio non ha tuttavia ritenuto opportuno modificare il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, la cui formulazione è simile alla proposta della Commissione.

- L'articolo 5 della posizione comune riprende nella sostanza il contenuto dell'emendamento n. 25.

2. Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione, ma non accolti dal Consiglio

- Il Consiglio non ha ripreso l'emendamento n. 4 ritenendo che la questione cui si riferisce sia già disciplinata nella direttiva sulle autorizzazioni.

- Gli emendamenti nn. 5, 6, 17 e 24 relativi al Gruppo ad alto livello non sono stati accettati nella formulazione richiesta dal Parlamento in quanto il Consiglio ha soppresso il Gruppo di cui trattasi nella sua posizione comune. Il Consiglio ha tuttavia tenuto conto di diversi aspetti di tali emendamenti nel considerando 5 (emendamento n. 6) e nell'articolo 1 (emendamento n. 17).

- La modifica dell'emendamento n. 8 proposta dal Parlamento non è stata ripresa nel considerando 10 della posizione comune, dato che quest'ultimo è stato rimaneggiato dal Consiglio per tener conto delle modifiche introdotte nel dispositivo.

- Il Consiglio ha ritenuto che, rispetto alla modifica redazionale proposta per l'emendamento n. 11 la formulazione dell'ultima frase del considerando 13 fosse più conforme al dispositivo.

- Il Consiglio non ha ripreso l'emendamento n. 7 nel considerando 23 della posizione comune. Esso ha tuttavia sfumato il testo proposto dalla Commissione per tener conto del parere del Parlamento europeo.

3. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio

- Il Consiglio non ha ritenuto opportuno che le decisioni riguardanti le misure di armonizzazione fossero adottate nel quadro della procedura di codecisione, come proposto nell'emendamento n. 21, anziché secondo la procedura di comitato.

- Gli emendamenti n. 14 e 15 sono diventati superflui in quanto le definizioni di "ripartizione di una banda di radiofrequenze" e di "assegnazione di una radiofrequenza", applicabili a livello internazionale, sono state soppresse nella posizione comune.

- L'emendamento n. 16, relativo al Gruppo ad alto livello, non è stato accettato in quanto il Consiglio ha soppresso tale Gruppo nella posizione comune.

- Il Consiglio non ha accolto l'emendamento n. 18, riguardante l'obiettivo del comitato per lo spettro radio. Ha ritenuto preferibile, da un lato, istituire tale comitato all'articolo 3 della posizione comune, secondo una formulazione classica della procedura di comitato e, dall'altro, descriverne in modo dettagliato i compiti all'articolo 4.

- Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti congiunti n. 19, 23 e 20, segnatamente per le seguenti ragioni: essi riguardano l'articolo 6 della proposta ("Misure di armonizzazione"), soppresso nella posizione comune come il Gruppo ad alto livello, e prevedono che la Commissione proponga misure al Parlamento e al Consiglio, invece di seguire la procedura del comitato. Infine, essi prevedono di conferire mandati alla CEPT in tutti i casi, il che esulerebbe dalle competenze di tale organismo.

(1) GU C ...

(2) GU C ...