52002AE0867

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)" (COM(2001) 823 def./2 — 2001/0327 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 07/10/2002 pag. 0160 - 0162


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)"

(COM(2001) 823 def./2 - 2001/0327 (CNS))

(2002/C 241/30)

Il 28 maggio 2002, il Consiglio ha deciso, ai sensi dell'articolo 7 del Trattato Euratom, in combinazione con l'articolo 3, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di incaricare la sezione Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori del Comitato in materia ed ha designato Malosse in qualità di relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, all'unanimità, il 18 luglio 2002, nel corso della 392a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il CESE si rammarica che la richiesta di consultazione gli sia stata trasmessa tardivamente, nonostante le sue competenze esclusive in materia consultiva riguardo al Trattato Euratom. Il CESE attribuisce infatti grande importanza a tali competenze, a causa del carattere estremamente sensibile - per la società - dell'energia nucleare, e della necessità di un'informazione e di una consultazione adeguate.

1.2. L'energia atomica solleva infatti una problematica estremamente difficile, in termini di coinvolgimento dei cittadini, per la necessità di sfruttare nuove forme d'energia non inquinanti, per i rischi significativi e per i problemi di trattamento dei rifiuti che l'energia nucleare comporta. Il CESE auspica sia evidenziata la preoccupazione di rafforzare i modelli di valutazione delle prestazioni e della sicurezza/affidabilità in questo settore istituendo meccanismi permanenti di informazione, consultazione e formazione. Si tratta di organizzare meglio il processo di governance per definire le più opportune scelte strategiche e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini nel settore dello sfruttamento dell'energia atomica e delle sue conseguenze a lungo termine.

2. Regole di partecipazione al sesto Programma - quadro RST (Euratom)

2.1. Il CESE ha già preso posizione, nel parere del 21 febbraio 2002, circa le regole di partecipazione e di diffusione per l'attuazione del programma-quadro della Comunità europea(1).

2.2. Nel parere in questione, il CESE ha elaborato proposte concrete, che mirano in particolare a garantire una semplificazione, una migliore trasparenza ed una maggior coerenza rispetto agli obiettivi dell'Unione europea. Tali osservazioni rimangono, mutatis mutandis, pertinenti e possono venir applicate alle norme riguardanti il programma Euratom. Il Comitato desidera insistere in particolare sulla necessità di una semplificazione più radicale delle formalità riguardanti la presentazione dei dossier. Sottolinea anche che occorrerebbe chiarire le modalità di partecipazione dei soggetti di piccole e medie dimensioni (imprese, università ...) nella misura in cui le relazioni di interdipendenza ("responsabilità in solido") imposte ai partecipanti possono costituire un ostacolo significativo. Infatti, nel settore Euratom, una parte importante delle attività di ricerca può essere affidata anche a soggetti di piccole e medie dimensioni.

2.3. Il CESE ribadisce inoltre le sue riserve circa la possibilità, che ormai verrebbe concessa ai consorzi, "di ricorrere essi stessi a bandi di gara per effettuare alcuni lavori o per estendere alcune attività". Il Comitato insiste affinché tali gare vengano organizzate secondo il quadro definito dalla Commissione per garantire la trasparenza, la parità di trattamento e la coerenza con gli obiettivi del programma(2).

2.4. Il CESE sottolinea l'importanza delle disposizioni finanziarie, anche in materia di controllo, e suggerisce, per ottenere maggior chiarezza, che siano raccolte in un capitolo specifico della proposta di decisione.

2.5. Le norme di partecipazione riguardanti i programmi Euratom presentano, rispetto a quelle riguardanti i programmi della Comunità europea, tre differenze principali:

2.5.1. maggiori restrizioni per quel che riguarda l'apertura ai paesi terzi (vengono citati solo i paesi associati candidati);

2.5.2. l'assenza di norme in materia di diffusione dei risultati, che il carattere estremamente sensibile del settore giustifica;

2.5.3. l'esistenza di norme particolari nel quadro del settore tematico prioritario "ricerca sull'energia di fusione", che stabiliscono la possibilità di contratti d'associazione con Stati membri, Stati associati o soggetti giuridici stabiliti in tali Stati (art. 22).

3. Osservazioni particolari

3.1. È chiaro che le norme riguardanti la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università dei paesi terzi devono tenere conto della dimensione di estrema sensibilità legata alla natura stessa dell'energia atomica, con le sue componenti scientifiche, industriali e politiche. Tali norme devono dunque avere carattere più restrittivo ed essere soggette ad un maggior controllo. Tuttavia, è indispensabile riconsiderarle in uno spirito d'apertura e d'appoggio nei confronti di tutti gli attori interessati, in primis i paesi candidati che sono confrontati alle stesse problematiche di ricerca energetica, di gestione dei rifiuti, di protezione dalle radiazioni, di affidabilità e di sicurezza nucleare. Con tutte le precauzioni del caso, dovrebbero poter essere avviate delle collaborazion, ad esempio con i paesi che hanno sviluppato tecnologie avanzate (Canada, Giappone, USA) o con i paesi che sono confrontati a problemi simili (ad esempio la Russia, rispetto ad alcuni paesi candidati come la Bulgaria e la Lituania).

3.2. Nonostante l'assenza di norme relative alla diffusione, per le ragioni di precauzione summenzionate, il CESE sottolinea i rischi, altrettanto importanti, nei quali si potrebbe incorrere a seguito dell'insufficiente diffusione dell'informazione scientifica e tecnica del settore. Occorre individuare alcune riserve, ma non bisogna chiudere le porte. Ciò potrebbe concretizzarsi nella definizione di un protocollo tecnico molto preciso dei contenuti e delle modalità di diffusione, che tenga conto delle esigenze di sicurezza e di affidabilità, pur salvaguardando al massimo la trasparenza.

3.3. Il CESE desidera in particolare sottolineare la pertinenza di un approccio sicurezza/affidabilità attraverso la formazione del personale e dei cittadini. L'energia atomica è considerata da tutti, in modo a volte arbitrario ed indifferenziato, come ad alto rischio. Due strumenti devono avere la priorità:

3.3.1. il rafforzamento e miglioramento degli strumenti e delle procedure per lo sviluppo di modelli attendibili, ed incontestabili, per valutare l'affidabilità e la sicurezza dell'energia atomica;

3.3.2. la formazione e l'informazione dei cittadini e del personale qualificato.

3.4. In materia di contenuti, il CESE ha elaborato, nel suo parere sui programmi specifici, delle proposte che permetterebbero di sincronizzare gli orientamenti della ricerca con le preoccupazioni dei cittadini (in particolare sulla questione del riciclaggio delle scorie). La ricerca sulla affidabilità/sicurezza nucleare figura in questo contesto tra i punti prioritari di tale parere.

Bruxelles, 18 luglio 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) Parere del CESE in merito alla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 2002-2006" (Relatore Malosse - GU C 94 del 18.4.2002, pag. 1).

(2) GU C 94 del 18.4.2002, pag. 1, punto 3.3.5.