Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro attrezzature intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli" (COM(2002) 6 def. — 2002/0017 (COD))
Gazzetta ufficiale n. C 221 del 17/09/2002 pag. 0005 - 0007
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione CE dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro attrezzature intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli" (COM(2002) 6 def. - 2002/0017 (COD)) (2002/C 221/02) Il Consiglio, in data 12 febbraio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La sezione Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere in data 8 maggio 2002 (Relatore: Levaux). Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 29 maggio 2002, nel corso della 391a sessione plenaria, il seguente parere. 1. Obiettivi della proposta 1.1. Nel quadro dell'armonizzazione delle procedure di omologazione è diventato indispensabile allineare le disposizioni della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, a quelle della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e a quelle della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. 1.2. La proposta di direttiva in esame costituisce la seconda tappa della codifica della direttiva 74/150/CEE, con l'obiettivo, in particolare, di estenderne il campo d'applicazione a categorie più specifiche di trattori, ai rimorchi e alle attrezzature intercambiabili trainate. 1.3. La Commissione sottolinea che tale proposta è stata elaborata cercando di sopprimere la regolamentazione eccessiva e di semplificare l'attuazione dei testi legislativi, al fine di aumentarne l'efficacia e la trasparenza. 1.4. Proponendo di sostituire alle omologazioni nazionali l'omologazione unica CE, la Commissione sostiene l'armonizzazione comunitaria totale. 1.5. La proposta è stata anche elaborata tenendo conto di talune regolamentazioni internazionali, come quelle della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. 1.6. Infine, la Commissione ritiene che la direttiva proposta contribuirà ad accelerare le formalità amministrative che i fabbricanti devono espletare prima di poter commercializzare i loro prodotti. 1.7. La direttiva eviterà inoltre agli interessati di dover mantenere le varianti tecniche dei loro prodotti attualmente necessarie per rispettare requisiti nazionali divergenti, e consentirà loro di sottoporre i nuovi tipi di veicoli ad una procedura unica di omologazione comunitaria in un unico Stato membro. 2. Osservazioni di carattere generale 2.1. La proposta di direttiva riguarda un importante settore di attività, la cui produzione viene stimata dall'Unione europea a 16 miliardi EUR. 2.2. Tale settore occupa direttamente 140000 persone all'interno di 5000 imprese e, indirettamente, altre 150000 nella distribuzione e nella vendita. 2.3. Viene sottolineato che, come tendenza, la produzione presenta una leggera crescita a lungo termine, con un incremento degli scambi intracomunitari e con i paesi al di fuori dell'Unione (soprattutto verso gli Stati Uniti e l'Europa centrale). 2.4. Il Comitato nota con soddisfazione che la Commissione ha previsto tempi adeguati per l'attuazione della direttiva proposta, che consentiranno ai fabbricanti di adeguarsi alle nuove procedure armonizzate. 3. Osservazioni specifiche 3.1. Il Comitato osserva che il campo di applicazione della direttiva 74/150/CEE era limitato ai trattori agricoli e forestali a ruote. Il campo di applicazione della direttiva proposta è più esteso, poiché comprenderà i trattori in generale, che siano a ruote o a cingoli, i loro rimorchi e le attrezzature intercambiabili trainate. 3.2. Il Comitato osserva che nella proposta di direttiva non vengono menzionate le attrezzature intercambiabili trasportate e ritiene che, per migliorare la comprensione e la leggibilità del testo, sarebbe molto opportuno rammentare nei considerando della proposta che le attrezzature in questione sono regolamentate da un'altra direttiva. 3.3. Il Comitato propone quindi di aggiungere ai considerando della proposta un paragrafo 2 bis così formulato: "Le attrezzature intercambiabili trasportate per uso agricolo e forestale sono regolamentate dalla direttiva 98/37/CE relativa alle 'macchine'(1) per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza sul lavoro". 3.4. Il Comitato ha preso nota della scheda di impatto redatta dalla Commissione e ritiene che la proposta di direttiva interessi sia le grandi imprese, che fabbricano i trattori, sia diverse piccole e medie imprese di componentistica distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio dell'UE. Grazie all'omologazione unica tali imprese potranno più facilmente esportare i propri prodotti. 3.5. Infatti, se è evidente l'interesse rivestito dall'armonizzazione delle procedure e dell'omologazione CE nel favorire il dinamismo del mercato interno, ciò deve costituire anche un'opportunità per rilanciare le esportazioni all'esterno della Comunità, in particolare al di là dei paesi dell'Europa centrale, molti dei quali sono già candidati all'adesione. 3.6. Il Comitato appoggia l'intento della Commissione di armonizzare le procedure e di creare un'omologazione unica CE che, nel lungo periodo, consentirà ai fabbricanti di esercitare la loro attività in condizioni di concorrenza trasparenti ed equilibrate, grazie ad una regolamentazione comune, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro, per l'utilizzo dei trattori agricoli e forestali e delle loro attrezzature. 3.7. Il Comitato approva gli obiettivi stabiliti dalla Commissione che, nelle conclusioni della relazione, osserva: "... la direttiva proposta contribuirà a semplificare e ad accelerare le formalità amministrative che i fabbricanti devono espletare prima di poter commercializzare i loro prodotti". 3.8. Tuttavia, esaminando le procedure, le esenzioni, la gestione dei casi particolari e gli allegati alla direttiva, il Comitato si interroga sulla complessità del dispositivo, che rinvia a più di 43 direttive specifiche a tutt'oggi, elencate nell'allegato II, capitolo B, parte I: "Elenco delle direttive specifiche". 3.9. Il Comitato ritiene che, nonostante gli sforzi di semplificazione compiuti, il dispositivo proposto sia ancora complesso e che senza dubbio le formalità amministrative a carico dei fabbricanti non saranno accelerate in misura considerevole. 3.10. Il Comitato osserva che, all'articolo 21, la Commissione ha previsto di essere assistita da un comitato specializzato per l'adeguamento al progresso tecnico, composto di rappresentanti degli Stati membri. Tale comitato potrebbe occuparsi dei problemi relativi alla classificazione, in ciascuna categoria, dei nuovi materiali, in particolare i "quads" recentemente comparsi sul mercato. 3.11. Il Comitato si rammarica che tale comitato debba limitare il proprio intervento soltanto agli adeguamenti legati al progresso tecnico e non possa svolgere una funzione di valutazione per misurare gli effetti reali prodotti dalle nuove procedure sulla semplificazione e sull'accelerazione delle formalità amministrative. Trattandosi di un obiettivo fondamentale indicato dalla Commissione per evidenziare l'utilità della direttiva proposta, il Comitato ritiene che si debba evitare la proliferazione di comitati o di osservatori e che tale "comitato per l'adeguamento" dovrebbe, a tre anni dall'attuazione, esaminare i miglioramenti, talvolta legati al progresso tecnico, intesi a semplificare e ad accelerare le procedure amministrative. 3.12. Il Comitato ha notato che, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva, gli Stati membri dovranno recepirla entro e non oltre il 31 dicembre 2004 e che le nuove disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1o gennaio 2005. 3.13. Il Comitato osserva anche che, ai sensi dell'articolo 24, la sostituzione delle omologazioni nazionali tramite l'omologazione CE, che costituisce l'obiettivo della direttiva, avverrà per ciascuna categoria di veicoli non appena saranno state adeguate le direttive specifiche corrispondenti. La tabella contenuta all'allegato II, capitolo B, parte II "Elenco delle direttive specifiche" indica che, per numerosi tipi di veicoli, le direttive specifiche sono applicabili sin da ora. Di conseguenza, per questi tipi di veicoli, l'omologazione CE dovrà essere applicata sin dall'attuazione delle nuove disposizioni, vale a dire il 1o gennaio 2005 come previsto all'articolo 23. 3.14. Per le categorie di veicoli oggetto di direttive specifiche già esistenti che devono essere emendate oppure che non esistono ancora, la Commissione prevede di rinviare l'attuazione dell'omologazione CE a: - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva specifica da adottare, per i nuovi tipi di veicoli; - sei anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva specifica da adottare, per tutti i veicoli. 3.15. Dato che non viene fornita alcuna indicazione sulla data limite di pubblicazione delle ultime direttive specifiche da adottare, il Comitato si interroga sulla data effettiva in cui la direttiva proposta verrà realmente attuata nella sua interezza e potrà infine produrre tutti gli effetti positivi previsti. 3.16. Il Comitato giudica necessario prevedere scadenze ragionevoli che consentano ai fabbricanti di adeguarsi e agli Stati membri di organizzarsi; tuttavia, data l'urgenza e l'interesse che per i fabbricanti riveste un'omologazione unica che agevoli le esportazioni, esso auspica che i tempi summenzionati siano ridotti da 3 e 6 anni rispettivamente a 2 e 4 anni. 4. Conclusioni 4.1. Il Comitato appoggia l'intento della Commissione di armonizzare le modalità di omologazione CE per categoria di trattore agricolo o forestale e approva la proposta di direttiva. 4.2. Il Comitato auspica che l'adozione della direttiva rappresenti un'occasione per rendere più dinamiche le esportazioni in questo settore innovatore e competitivo. Pertanto propone alla Commissione di presentare uno studio economico prospettico sulle nuove possibilità che saranno a disposizione dei fabbricanti europei dopo l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle modalità di tale omologazione CE. 4.3. Il Comitato auspica che la Commissione fissi una scadenza precisa circa le date di pubblicazione delle ultime direttive specifiche e riduca i tempi di attuazione dell'omologazione CE dopo l'adozione di tali direttive, per consentire ai fabbricanti di avere una buona visibilità e sviluppare meglio il proprio mercato. 4.4. Il Comitato si rammarica del fatto che la direttiva proposta, intesa a semplificare e ad accelerare le procedure amministrative, non prevede una valutazione degli effetti delle nuove disposizioni in materia. Per facilitare il compito della Commissione ed evitare la creazione di una nuova struttura, questo compito di valutazione dovrebbe essere affidato al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, previsto all'articolo 21, all'interno del quale gli Stati membri sarebbero liberi di designare i rappresentanti adeguati. Bruxelles, 29 maggio 2002. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) GU L 207 del 23.7.1998.