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Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)" (COM(2001) 754 def. — 2001/0293 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 149 del 21/06/2002 pag. 0024 - 0025


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)"

(COM(2001) 754 def. - 2001/0293 (COD))

(2002/C 149/07)

Il Consiglio, in data 18 febbraio 2002, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione "Occupazione, affari sociali e cittadinanza", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Florio (Correlatori: Bento Gonçalves, Burani) in data 10 aprile 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 24 aprile 2002, nel corso della 390a sessione plenaria, con 98 voti favorevoli, 0 contrario e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La necessità di un regolamento relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU SILC) si ravvisa nell'alta priorità data dal Consiglio e dalla Commissione alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Tale priorità rende, infatti, indispensabile la raccolta di dati certi e comparabili e tempestivi per poter disporre di un quadro realistico della situazione e seguire l'andamento delle politiche messe in atto a tale scopo.

1.2. Il regolamento relativo alle statistiche comunitarie EU-SILC trova, inoltre, la sua base giuridica negli articoli 136, 137 e 285 del trattato di Amsterdam, nei quali viene sottolineata la necessità e la possibilità di predisporre statistiche in materia di reddito, condizioni di vita ed esclusione sociale.

1.3. Inoltre, le conclusioni dei Consigli europei di Lisbona (23-24 marzo 2000) e di Nizza (7-9 dicembre 2000) hanno affermato l'obiettivo comunitario dell'eliminazione della povertà attraverso il dialogo continuo, lo scambio d'informazioni e di buone pratiche sulla base di indicatori stabiliti di comune accordo.

1.4. Nel 2000 la commissione ha sviluppato il "Programma d'azione comunitaria inteso a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale"; tra gli scopi del programma vi era "la raccolta e la diffusione di statistiche confrontabili negli Stati membri e a livello comunitario". Lo stesso programma ha stabilito le condizioni di finanziamento per ottenere dati statistici affidabili e comparabili relativi all'analisi della povertà e dell'emarginazione sociale.

1.5. La comunicazione della Commissione sugli indicatori strutturali(1) include tra questi quelli relativi alle disparità nella distribuzione del reddito e sui tassi di povertà.

1.6. Alle origini della concezione del regolamento relativo alle statistiche EU-SILC vi è la pubblicazione del Secondo rapporto sulle politiche di coesione economica e sociale.

2. La proposta di regolamento

2.1. Il regolamento si propone di stabilire un quadro comune a tutti gli Stati membri per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative al reddito e alle condizioni di vita della popolazione, al fine di meglio comprendere il fenomeno della povertà e dell'emarginazione sociale a livello di singole nazioni e europeo. Di per sé, il regolamento rappresenta un utile strumento per il raggiungimento degli obiettivi ed il monitoraggio dei processi in atto.

2.2. Si stabilisce che i dati raccolti prendano in considerazione, da un lato, nuclei familiari e dall'altro, singoli individui, utilizzando metodologie e definizioni armonizzate, comuni a tutti gli Stati.

2.3. Le indagini statistiche predisposte prenderanno in considerazione dimensione trasversale e dimensione longitudinale. Si intende con dimensione trasversale una raccolta dei dati che fornisca un quadro della situazione in relazione a un determinato momento nel periodo in esame.

2.4. Si intende, invece, per dimensione longitudinale un'analisi che prende in considerazione i mutamenti intervenuti in un determinato lasso di tempo nello stesso gruppo campione. La dimensione longitudinale prevede un campione ridotto rispetto a quello della dimensione trasversale; deve prendere in considerazione un arco di tempo di almeno quattro anni.

2.5. Per quanto, riguarda le fonti dei dati, il regolamento si ispira ed incoraggia una certa flessibilità, prendendo soprattutto in considerazione dati nazionali già esistenti - registri, indagini, campionamenti nazionali, ecc. - nonché promuovendo l'integrazione di nuove fonti. Quindi, pur prevedendo interviste dirette permette anche il ricorso, per esempio, a dati ricavati da registri, laddove esistono.

2.6. La raccolta dei dati avviene su basi annuali.

2.7. Sono individuate delle tematiche target, determinate su variabili primarie e secondarie, per rendere possibile l'introduzione annuale di diversi moduli per l'osservazione di nuovi fenomeni).

2.8. Durante i primi quattro anni di avvio del Programma verranno stanziati dei finanziamenti ad hoc per gli Stati membri. In seguito, due terzi dei costi di rilevazione dei dati saranno a carico della Commissione.

3. Le proposte del Comitato economico e sociale europeo(2)

3.1. Come già rilevato in precedenti pareri, tuttavia rimane ancora troppo differenziata la raccolta dati a livello nazionale per i singoli sistemi di rilevazione, rendendone difficile la comparazione e l'analisi.

3.2. Il Comitato economico e sociale europeo ritiene limitativo il fatto che le statistiche previste nel regolamento prendano in considerazione solo la dimensione nazionale dei fenomeni della povertà e dell'esclusione sociale. Non sono, infatti, previste nel regolamento raccolte di dati a livello regionale e locale. Ciò sembra in aperta contraddizione con gli orientamenti dell'Unione europea, soprattutto in relazione alla politica di coesione economica e sociale che a partire dal 1992 costituisce uno dei tre pilastri dell'Unione.

3.3. Si richiede che venga esplicitato il legame con politiche regionali, in particolare per quanto riguarda le regioni a ritardo di sviluppo (Obiettivo 1), dove disoccupazione, povertà ed emarginazione raggiungono punte particolarmente preoccupanti.

3.4. Un'analisi più mirata dovrebbe inoltre essere lanciata per le grandi aree urbane, nelle cui periferie tali fenomeni sono particolarmente evidenti. Una grande attenzione andrà inoltre rivolta alle zone rurali colpite da tassi di povertà più accentuati.

3.5. Non sono esplicitamente previsti dati per genere, mentre numerose indagini svolte dagli Organismi internazionali e dalla Commissione europea hanno rilevato che esclusione e povertà sono fenomeni che colpiscono soprattutto la popolazione femminile.

3.6. Quanto alla necessità di pervenire a metodologie e definizioni armonizzate che permettano una reale comparabilità dei dati, si dovrebbero determinare dei tempi e richiedere un impegno, anche in termini economici, preciso degli Stati membri in tal senso.

3.7. Si ritiene fondamentale il rapporto di collaborazione tra Eurostat, la Commissione europea, le organizzazioni socioprofessionali e le associazioni più radicate nella realtà in cui sono presenti emarginazione ed esclusione rappresentate nel Comitato economico e sociale europeo affinché gli strumenti di analisi e monitoraggio (come EU-SILC) siano valorizzati e utilizzati al meglio.

Bruxelles, 24 aprile 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) COM(2000) 594 def.

(2) Cfr. anche

- Parere del CESE sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 577/98/CE relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità" - GU C 48 del 21.2.2002

- Parere del CESE in corso di elaborazione sul tema "Gli indicatori sociali".