Parere n. 6/2002 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. C 236 del 01/10/2002 pag. 0004 - 0006
Parere n. 6/2002 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (2002/C 236/02) MOTIVAZIONE Il 20 marzo 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea(1). In una lettera pervenuta alla Corte l'11 aprile 2002 il Consiglio ha chiesto alla Corte di formulare un parere su tale proposta. La proposta ha lo scopo di autorizzare un regime di cessazione definitiva dal servizio per 94 funzionari del Segretariato generale del Consiglio fra il 2002 e il 2004, per tener conto delle esigenze di rinnovo delle qualifiche professionali. La Corte ha esaminato la proposta e ha formulato il presente parere, in base alle seguenti ragioni. 1. Secondo la motivazione della proposta, il regime di cessazione definitiva dal servizio per 94 funzionari renderebbe possibile l'assunzione di 46 nuovi funzionari con un'operazione neutra sul piano del bilancio, poiché il costo delle assunzioni sarebbe compensato dai risparmi derivanti dal regime. Non viene data alcuna indicazione sul modo in cui è stata stabilita la cifra di 94 funzionari. 2. Secondo la proposta, il regime di cessazione definitiva dal servizio riguarda funzionari che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio. La proposta prevede un'indennità di cessazione definitiva dal servizio corrispondente, in media, al 62,5 % dello stipendio base. 3. I risparmi ed i costi annui indicati nella scheda finanziaria allegata alla proposta riepilogano sia per i funzionari oggetto della misura di sfoltimento, sia per i neoassunti, i principali oneri ed entrate salariali annualmente imputati al bilancio. 4. I calcoli sono stati eseguiti applicando gli stessi metodi utilizzati per la proposta relativa ai funzionari della Commissione. La Corte ritiene che il modo in cui sono presentate le conseguenze dirette per il bilancio è sostanzialmente ragionevole. Ciò nonostante, sembra che l'aumento dei costi pensionistici futuri dovuto alla nomina dei nuovi finanziari non sia stato preso in considerazione. 5. I risparmi di bilancio saranno conseguiti lasciando vacanti 48 posti dei 94 liberati dai prepensionamenti e assumendo, per i posti rimanenti, funzionari a livelli di carriera e di remunerazione (gradi) inferiori. La proposta non dà alcuna spiegazione sui meccanismi di bilancio che saranno utilizzati per la salvaguardia a lungo termine di questi risparmi. 6. Il regime proposto di cessazione definitiva dal servizio (di fatto un regime di prepensionamento) sembra in contrasto con l'obiettivo della politica occupazionale, proposto dalla Commissione e adottato dal Consiglio(2), consistente nell'aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani (di età compresa fra 55 e 64 anni). Nella riunione del 15 e 16 marzo 2002, a Barcellona, il Consiglio europeo ha confermato questo obiettivo ed ha raccomandato di dare ai lavoratori anziani maggiori possibilità di restare nel mercato del lavoro, ad esempio tramite formule flessibili e graduali di pensionamento. 7. Secondo il quarto considerando del preambolo del regolamento proposto, "le qualifiche di taluni funzionari, particolarmente fra i più anziani, non sarebbero affatto consone alle funzioni da esercitare". È questa la ragione per cui dovrebbero beneficiare di un regime di prepensionamento. Il gruppo obiettivo di 94 funzionari consiste di funzionari superiori di grado A 4/LA 4 e di funzionari delle categorie B, C e D, che hanno raggiunto il grado più alto della carriera rispettiva. Ciò dimostra che occorre migliorare la politica di gestione del personale. 8. Un'indennità corrispondente al 62,5 % dello stipendio base consentirebbe probabilmente, in certi casi, un tenore di vita discreto. Inoltre, il beneficiario di un'indennità di cessazione definitiva dal servizio sarà autorizzato a svolgere una nuova attività, per compensare la perdita di una parte del suo stipendio base. Ciò potrebbe rendere l'indennità in causa interessante per i funzionari efficienti. 9. Gli obiettivi del regime non sarebbero conseguiti se esso fosse applicato anche a funzionari efficienti attratti dalle condizioni finanziarie offerte. La Corte constata che non è stato definito alcun criterio chiaro e idoneo di selezione. 10. L'attuazione del regime dovrebbe far sì che i funzionari in grado di riqualificarsi siano trattati in modo equo. 11. Nell'ambito delle considerazioni sul pensionamento flessibile, il sig. Jan O. Karlsson, ex presidente della Corte, osservava, in una lettera del 10 settembre 2001 al sig. Neil Kinnock, vicepresidente della Commissione, che sarebbe opportuno istituire un sistema di pensionamento equo e trasparente, che rendesse il prepensionamento sufficientemente attraente. L'attuale sistema di pensionamento era considerato poco flessibile e penalizzava chi desiderava cessare la propria attività prima dell'età di 60 anni. Nella stessa lettera si indicava parimenti che "in effetti, lo sfoltimento è non solo costoso ma anche ingiusto, poiché le compensazioni finanziarie sono accordate indipendentemente dal numero degli anni di servizio. Un regime di questo tipo dovrebbe essere utilizzato solo come ultima risorsa (ad esempio nel caso di una profonda riorganizzazione delle istituzioni) e dovrebbe essere considerato l'uso di regimi più economici e più equi, come un prepensionamento a condizioni favorevoli (cioè senza riduzione dei diritti a pensione) su iniziativa delle istituzioni". 12. Consapevole della necessità di disporre di un sistema di monitoraggio delle risorse umane adeguato, per garantire il rinnovo necessario e regolare del personale, la Corte osserva che la proposta che figura nel progetto di riforma dello statuto(3) e intesa a facilitare le condizioni di cessazione dal servizio dopo l'età di 55 anni risponderebbe meglio alle esigenze di flessibilità e di sana gestione finanziaria con un costo inferiore per il bilancio(4). È probabile che l'attuazione del regime suddetto riduca in futuro il ricorso alle procedure di prepensionamento. LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, vista la proposta della Commissione del 20 marzo 2002(5), vista la richiesta di parere su questa proposta, formulata dal Consiglio, pervenuta alla Corte l'11 aprile 2002, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE: 1. Sembra che l'aumento dei costi futuri delle pensioni derivante dalla nomina dei nuovi funzionari non sia stato preso in considerazione. 2. La proposta dovrebbe definire i meccanismi di bilancio che saranno utilizzati per far sì che i risparmi siano effettivamente salvaguardati a lungo termine. 3. Il preambolo del regolamento proposto dovrebbe spiegare la coerenza del regime con l'obiettivo della politica occupazionale europea di aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani tramite formule di pensionamento flessibili e graduali. 4. La Corte constata che non sono definiti criteri di selezione idonei e chiari. 5. Il regime dovrebbe essere attuato in modo da far sì che i funzionari in grado di riqualificarsi siano trattati in modo equo. 6. La Corte è del parere che un sistema di prepensionamento come quello proposto dovrebbe essere solo una soluzione una tantum. In futuro si deve dare rilievo al miglioramento della politica di sviluppo della carriera del personale. Questo parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 17 e 18 luglio 2002. Per la Corte dei conti Juan Manuel Fabra Vallés Presidente (1) COM(2002) 136 def. del 20 marzo 2002. (2) Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativa a orientamenti per la politica degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 (2002/177/CE) e raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri (2002/178/CE), pubblicate entrambe nella GU L 60 dell'1.3.2002. (3) Documento COM(2002) 213 def. (4) Questa possibilità, raccomandata dalla Corte in tutte le discussioni attinenti al piano della riforma amministrativa, è prevista solo "nell'interesse del servizio, in base a criteri obiettivi e procedure trasparenti". Essa non prevede alcuna indennità forfettaria, ma mira unicamente a ridurre, e in alcuni casi perfino a sopprimere, i coefficienti correttori previsti dallo statuto. (5) COM(2002) 136 def. del 20 marzo 2002.