52001XC1215(03)

Modifica da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Montluçon (Guéret) e Parigi (Orly) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 358 del 15/12/2001 pag. 0006 - 0006


Modifica da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Montluçon (Guéret) e Parigi (Orly)

(2001/C 358/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Montluçon (Guéret) e Parigi (Orly), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 62 del 4 marzo 1999, applicando le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono adesso i seguenti:

Relativamente alle frequenze minime

Devono essere garantiti almeno due voli giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, 220 giorni all'anno.

I servizi non devono prevedere scali intermedi tra gli aeroporti di Montluçon (Guéret) e Parigi (Orly).

Relativamente agli orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano in settimana per motivi di lavoro di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata con la possibilità di una permanenza di almeno otto ore nella città di destinazione, Parigi (Orly) o Montluçon-Guéret.

Va segnalato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono attualmente riservate, dal lunedì al venerdì, bande orarie per l'esercizio dei servizi di linea Parigi (Orly) - Montluçon-Guéret. I vettori aerei interessati al collegamento in questione possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Relativamente alla commercializzazione dei voli

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Relativamente alla continuità del servizio

Salvo i casi di forza maggiore il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare nell'arco di una stagione aeronautica IATA il 3 % dei voli programmati. Inoltre il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra può comportare sanzioni amministrative e/o penali.