52001XC1129(01)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio e dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso COMP/37.396 — Trans-Atlantic Conference Agreement riveduto (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 335 del 29/11/2001 pag. 0012 - 0013


Comunicazione della Commissione

ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio e dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso COMP/37.396 - Trans-Atlantic Conference Agreement riveduto

(2001/C 335/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 29 gennaio 1999, le parti del Trans-Atlantic Conference Agreement ("TACA")(1) hanno presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68, una domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, riguardante una versione riveduta del Trans-Atlantic Conference Agreement per il quale era stata originariamente presentata alla Commissione europea una domanda di esenzione individuale il 5 luglio 1994 e in merito al quale la Commissione ha adottato una decisione in data 16 settembre 1998 (la "decisione TACA")(2). L'accordo riveduto è citato qui di seguito come il "TACA riveduto".

2. Il 6 maggio 1999, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68, la Commissione ha pubblicato una sintesi della domanda di esenzione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando i terzi interessati a presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione(3).

3. Il 4 agosto 1999, prima della scadenza del termine di novanta giorni fissato dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione ha informato le parti che esistevano seri dubbi, ai sensi di tale articolo, quanto all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, all'accordo notificato. Poiché la Commissione non ha sollevato seri dubbi in merito agli aspetti dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1017/68, tali aspetti sono considerati esenti fino al 5 maggio 2002(4).

4. La Commissione intende adottare una decisione nella quale si constati che i restanti aspetti dell'accordo notificato che possono violare l'articolo 81, paragrafo 1, rientrano nel campo d'applicazione dell'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime prevista dal regolamento (CEE) n. 4056/86 o possono beneficiare di un'esenzione in virtù dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

5. Nella lettera in cui informava le parti dell'esistenza di seri dubbi, la Commissione aveva espresso la sua preoccupazione sul fatto che talune disposizioni dell'accordo notificato avrebbero consentito ai membri del TACA di scambiarsi informazioni sui contratti di servizi individuali con modalità che potevano determinare restrizioni della concorrenza.

6. Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, i membri del TACA hanno apportato modifiche all'accordo e assunto determinati impegni. La raccolta e l'aggregazione dei dati riservati riguardanti contratti individuali è stata ad esempio affidata ad un terzo indipendente; fatto salvo in casi eccezionali limitati, le informazioni specifiche su un determinato vettore che non siano già pubblicamente accessibili non saranno raccolte dal segretariato del TACA o dalle parti e non verranno loro comunicate. La Commissione è convinta che le modifiche e gli impegni in questione siano sufficienti a rimuovere le preoccupazioni che l'hanno indotta a sollevare seri dubbi.

7. A seguito di discussioni con la Commissione, le parti hanno ulteriormente modificato la disposizione del TACA riveduto che conferisce alle parti il potere generale di regolamentare la capacità di trasporto offerta da ciascun membro. Tra le modifiche figura l'impegno a non aumentare le tariffe nell'ambito di programmi di regolamentazione della capacità e a non creare artificialmente un'alta stagione. Le parti trasmetteranno inoltre alla Commissione, prima, durante e dopo l'applicazione di qualsiasi programma di regolamentazione della capacità, relazioni da cui risultino, tra le altre cose, le proiezioni e i dati reali relativi ai carichi trasportati, alla capacità disponibile ed agli slot inutilizzati. Resta inteso che tutti i programmi del TACA relativi alla capacità si conformeranno agli orientamenti stabiliti in precedenti decisioni della Commissione, in base ai quali un ritiro coordinato di capacità dal mercato è consentito nei casi in cui tale ritiro sia necessario per far fronte ad una fluttuazione della domanda a breve termine e sia compatibile con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

8. La Commissione ritiene che tutte le restanti disposizioni del TACA riveduto che possono determinare restrizioni della concorrenza e non rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 soddisfano le condizioni per beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

9. La Commissione osserva inoltre che le parti del TACA sono soggette ad una notevole concorrenza interna ed esterna. L'introduzione di contratti di servizi individuali riservati, resa possibile dalla legge americana Ocean Shipping Reform Act del 1998, ha incrementato notevolmente la concorrenza tra i membri del TACA e ha ridotto la percentuale di merci trasportate sulla base della tariffa della conferenza. Anche le pressioni concorrenziali esterne sono aumentate, come dimostrato dal declino della quota di mercato delle parti del TACA, passata da più del 60 % nel 1995 all'attuale circa 50 %. La Commissione conclude che, a condizione che le parti rispettino gli impegni di cui sopra, non vi è alcun rischio che l'accordo notificato conduca all'eliminazione della concorrenza effettiva sul mercato rilevante.

10. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 17, prima di adottare una decisione, la Commissione invita le parti interessate a trasmettere le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione. Dette osservazioni devono essere inviate, con il riferimento "Caso COMP/37.396 - TACA riveduto", al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

Unità COMP/D2

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 98 12

(1) Atlantic Container Line AB, Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, Mediterranean Shipping Company SA, A.P. Moller - Maersk Sealand, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, P & O Nedlloyd Container Line Limited.

(2) Decisione della Commissione del 16 settembre 1999 (GU L 95 del 9.4.1999, pag. 1).

(3) GU C 125 del 6.5.1999, pag. 6.

(4) Cfr. comunicato stampa IP/99/620 del 5.8.1999.