52001XC1013(01)

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia

Gazzetta ufficiale n. C 288 del 13/10/2001 pag. 0002 - 0003


Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia

(2001/C 288/02)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2) (in appresso "regolamento di base"), delle misure sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da un esportatore polacco, Zaklady Azotowe "Pulawy" SA (ZAP) ("il richiedente"). La portata della richiesta di riesame si limita all'analisi del dumping per quanto riguarda il richiedente.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è la soluzione di urea e di nitrato di ammonio ("UNA") originaria della Polonia ("il prodotto in questione"), attualmente classificabile al codice NC 3102 80 00. Tale codice NC ha soltanto valore informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore nei confronti del prodotto in esame consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 900/2001 del Consiglio(3). Tali misure, sotto forma di dazio specifico per tonnellata, sono state istituite in seguito all'avvio di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base(4) relativa alle misure iniziali istituite dal regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio(5).

4. Motivazione del riesame

La domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova trasmessi dal richiedente da cui risulta a prima vista che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure in questione sono cambiate e che tali cambiamenti sono definitivi.

Nell'inchiesta iniziale conclusasi con l'istituzione delle misure, il margine di dumping per il richiedente è stato stabilito, in mancanza di vendite sul mercato interno, mediante il confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

Il richiedente sostiene, tra l'altro, che un confronto tra il valore normale calcolato in base alle vendite sul mercato interno e i prezzi all'esportazione nella Comunità comporterebbe un margine di dumping nettamente più basso, addirittura inferiore al margine di pregiudizio precedentemente stabilito. Su tale base, per controbilanciare il dumping non sarebbe più necessario continuare ad imporre il dazio al livello attuale.

5. Procedimento di determinazione del dumping

Avendo determinato, sentito il comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, circoscritto all'accertamento delle pratiche di dumping e al livello del dazio istituito sulle importazioni del prodotto del richiedente. L'inchiesta valuterà la necessità di confermare, abolire o modificare le misure esistenti per quanto riguarda il richiedente.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione intende inviare questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore in questione. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle risposte al questionario e a presentare elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine stabilito nel paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine stabilito nel paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

6. Termini

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare le risposte al questionario nonché eventuali informazioni aggiuntive

Le parti interessate devono, salvo indicazione contraria, manifestarsi presso la Commissione, comunicare le loro osservazioni e inviare le risposte al questionario o eventuali informazioni aggiuntive entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

b) Audizioni

Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7. Indirizzo della Commissione cui inviare le osservazioni per iscritto e le risposte al questionario, nonché per contatti e informazioni

Tutte le osservazioni e richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria), con l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e fax e/o numero di telex.

Indirizzo della Commissione: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzioni B e C

TERV - 0/13

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 1.

(4) GU C 369 del 21.12.1999, pag. 22.

(5) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 20.