Avviso ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni del 1984 — Proposta di modifica di tutte le licenze di operatore pubblico di telecomunicazioni ("PTO")
Gazzetta ufficiale n. C 279 del 03/10/2001 pag. 0002 - 0002
Avviso ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni del 1984 Proposta di modifica di tutte le licenze di operatore pubblico di telecomunicazioni ("PTO") (2001/C 279/02) 1. Con la presente, ai sensi del secondo paragrafo del titolo 12 della legge sulle telecomunicazioni (Telecommunications Act) del 1984, modificata dalla legge sulle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Act) del 2000 (qui di seguito denominata "la legge"), il direttore generale delle Telecomunicazioni (qui di seguito denominato "il direttore") rende noto che propone di modificare tutte le licenze concesse ai privati dal Ministro del commercio e dell'industria (qui di seguito denominato "il Ministro") per l'esercizio di sistemi di telecomunicazione ai sensi del titolo 7 della legge in oggetto, nel periodo che va dal 22 giugno 1984 al 29 agosto 2001, ai sensi del titolo 9 della legge medesima, in quanto sistemi pubblici di telecomunicazione (qui di seguito collettivamente denominati "licenze PTO"). 2. Le modifiche proposte alle licenze PTO sono volte ad ampliare la definizione del tipo di servizi di tariffa premio che possono rientrare nella licenza PTO, sostituendo a tal fine all'attuale definizione dei "servizi controllati" quella di "servizi controllati di tariffa premio". In linea generale solo i servizi di tariffa premio effettuati "dal vivo" rientrano per il momento nella prima definizione. Non esiste quindi alcun codice di buona condotta per quanto riguarda i servizi non "dal vivo" (come ad esempio quelli registrati) che possa essere riconosciuto del direttore nell'ambito delle licenze PTO. La modifica proposta prevede la sostituzione dell'attuale condizione 22 (Servizi controllati) delle licenze PTO con una nuova condizione 22 (Servizi controllati di tariffa premio). 3. Il direttore ha proposto la modifica indicata per rafforzare il regime regolamentare in materia di servizi di tariffa premio, in modo che una più vasta gamma di servizi offerti (e quindi non solo i servizi "dal vivo") possano essere disciplinati da un codice di buona condotta riconosciuto dal direttore. Il direttore disporrà in tal modo di maggiori poteri per intimare agli operatori di telecomunicazione di interrompere i servizi che non dovessero risultare conformi al codice di buona condotta elaborato dall'ICSTIS (Independent Committee for the Supervision of Standard of Telephone Information Services), se il direttore dovesse ritenere opportuno intervenire in seguito ad una richiesta avanzata dall'ICSTIS in tal senso. 4. Il direttore propone inoltre di apportare modifiche redazionali di portata minore all'attuale condizione 23 (Fornitura di servizi speciali legati alle Chatline ed ai servizi di messaggeria), che verrebbe così sostituita da una nuova condizione 23. Il direttore propone tale modifica sia perché è necessario aggiornare i riferimenti a determinate definizioni contenute nella nuova condizione 22 proposta, sia perché ciò permetterebbe di rendere più chiari alcuni punti della condizione 23. 5. Il testo delle modifiche proposte e ed i loro previsti effetti sono indicati nel documento Oftel intitolato "Regulation of Premium Rate Services: Licence Modification" (Regole per i servizi di tariffa premio: modifica delle licenze) pubblicato il 24 luglio 2001. Il documento può essere consultato sul sito Web di OFTEL (www.oftel.gov.uk). Il direttore invita a presentare eventuali commenti sulle proposte modifiche alle licenze PTO. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni entro 28 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate non avranno ulteriori opportunità per presentare osservazioni in merito alle osservazioni presentate nel periodo sopra indicato. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 6D, della legge sulle telecomunicazioni, le osservazioni contrarie alle modifiche proposte saranno considerate obiezioni formali solo se corredate di un'apposita dichiarazione scritta che attesti che tale è il loro scopo. 6. Per ottenere copia del testo integrale delle modifiche proposte (e dell'elenco completo delle licenze interessate) rivolgersi a Gabrielle Dakhama, all'indirizzo seguente: [tel. (44-207) 634 87 35; e-mail: gabrielle.dakhama@oftel.gov.uk] 7. Le osservazioni in merito alle modifiche proposte vanno indirizzate al sig. Gavin Daykin, Regulation of PRS Consultation, Numbering Unit Oftel, 50 Ludgate Hill, London, EC4M 7JJ, Regno Unito [tel. (44-207) 634 53 38; e-mail: gavin.daykin@oftel.gov.uk] entro il 12 ottobre 2001. 8. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della legge, il direttore è tenuto a prendere in considerazione ogni osservazione ed obiezione debitamente formulata e non ritirata. Ciò premesso, il direttore propone di effettuare le modifiche nel più breve tempo possibile, una volta completata la consultazione obbligatoria e dopo aver ricevuto eventuali obiezioni in merito alle specifiche modifiche da parte dei titolari delle licenze. 9. Eventuali documenti confidenziali devono essere chiaramente contrassegnati come tali ed inseriti in un apposito allegato. Tutte le reazioni ricevute dall'Oftel, ad eccezione dei documenti designati come confidenziali, potranno essere consultati presso la "Research and Intelligence Unit" dell'Oftel.