Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso COMP.F.1/37.893 — CECED Scaldacqua (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. C 250 del 08/09/2001 pag. 0004 - 0005
Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio Caso COMP.F.1/37.893 - CECED Scaldacqua (2001/C 250/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. INTRODUZIONE 1. Il 20 giugno 2000, il Conseil europeen de la construction d'appareils domestiques (Consiglio europeo della costruzione di apparecchi ad uso domestico - CECED), ha notificato un accordo ("l'accordo"), datato 19 novembre 1999, che impegna alcuni dei suoi membri a migliorare l'efficienza energetica degli scaldaqua. Il CECED chiede un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. 2. LE PARTI 2. Il CECED è un'associazione con sede a Bruxelles di cui fanno parte produttori di apparecchi ad uso domestico e le loro associazioni commerciali. Fra i membri del CECED e gli altri firmatari dell'accordo si possono citare Atlantic Group, Baxi SpA, Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Electrolux Productline Home Comfort/AEG Hausgeräte GmbH, Fagor Electrodomésticos S. Coop., Heatrae Sadia Heating Ltd, Lorenzi Vasco SpA, Merloni Termosanitary SpA, Siemens Heiztechnik, Société Thermique de Valence, Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, Technoterm GmbH e Joh. Vaillant GmbH & Co. Si tratta di imprese che producono o vendono un'ampia gamma di apparecchi ad uso domestico in numerosi Stati membri. 3. MERCATO RILEVANTE E POSIZIONE DELLE PARTI 3. L'accordo riguarda gli scaldacqua elettrici ad accumulo (di seguito "SEA") utilizzati al fine di produrre acqua calda per le abitazioni private. Oltre ai SEA, nell'Unione europea vengono di solito utilizzati apparecchi o sistemi diversi, quali scaldaqua a gas istantanei (gas naturale o gas di petrolio liquefatto), scaldacqua a gas ad accumulo, "caldaie combinate" a gas o diesel e sistemi di riscaldamento centralizzati o a distanza. Il CECED ritiene che il prezzo e i costi di installazione di ciascuno dei prodotti citati vari considerevolmente, che essi non siano pertanto facilmente intercambiabili e che, sul lato dell'offerta, i produttori non siano presenti su tutta la gamma di apparecchi. La prevalenza di una determinata alternativa in un certo Stato membro sarebbe determinata in larga misura dalla disponibilità delle fonti di energia primaria ad uso domestico, dalle politiche seguite in questo settore e dal tipo di abitazione più diffuso a livello nazionale o addirittura regionale. Su tale base, l'organismo citato ritiene che i vari apparecchi e sistemi che producono acqua calda ad uso delle residenze private, compresi i SEA, non possano essere ritenuti un unico mercato del prodotto. 4. Secondo il CECED, nessun produttore di SEA dell'Unione è presente in tutta l'UE; le vendite in altri Stati membri sarebbero modeste e, in ogni caso, di gran lunga inferiori rispetto a quelle nel paese del produttore. Tale organismo sostiene inoltre che, anche se, di conseguenza, il mercato geografico dei SEA risulta prevalentemente nazionale, non è necessario dare una soluzione definitiva alla questione nella fattispecie. Esso ritiene infatti che, indipendentemente dalla definizione geografica - mercati nazionali o comunitari - le quote di mercato delle parti e il volume di produzione in questione siano abbastanza rilevanti da far sì che gli accordi abbiano effetti per lo meno sensibili nel(i) mercato(i) interessato(i). 5. Secondo il CECED, i SEA sono produttori relativamente poco sofisticati e i volumi di vendita sono in fase di stagnazione o di calo nella maggior parte dei mercati nazionali, che sarebbero piuttosto concentrati. Le parti dell'accordo sarebbero fra i leader di mercato nei rispettivi Stati membri; le loro quote di mercato combinate sarebbero infatti superiori al 60 % nella maggior parte degli Stati membri e, per la CE nel suo complesso, le loro vendite rappresenterebbero circa il 65 % del totale. 4. L'ACCORDO 6. L'accordo in oggetto riguarda sostanzialmente tre serie di obiettivi: i) produzione e importazione di SEA; ii) monitoraggio e relazioni; e iii) promozione dello sviluppo tecnologico, nonché sensibilizzazione dei consumatori. L'accordo dura fino al 31 dicembre 2003. 7. Sostanzialmente le parti hanno convenuto quanto segue: Produzione e importazione: a seguito di un impegno a fornire dichiarazioni pubbliche in merito alle perdite di carico dei loro SEA: - dopo il 31 dicembre 2000 - tutte le parti pongono fina alla produzione e all'importazione nella Comunità di SEA le cui perdite di carico, espresse in kWh/24 ore, superano i valori massimi ammissibili fissati nell'accordo. Tali valori sono diversi per i SEA piccoli (volume compreso fra 25 e 45 litri), e per quelli verticali (da 45 a 220 litri) e orizzontali (da 45 a 220 litri)(1), - entro il 1o gennaio 2002 - tutte le parti si impegnano a ridurre le perdite di carico medie ponderate dei propri prodotti a determinate soglie per ciascuna delle suddette categorie di SEA, fatta eccezione per i SEA ventilati nel Regno Unito, dove tali soglie dovrebbero essere raggiunte entro la fine del 2002(2). Monitoraggio e relazioni: il CECED creerà e manterrà una base di dati contenente un'analisi di tutti i modelli di SEA immessi sul mercato comunitario da tutti i partecipanti, che sarà a disposizione della Commissione europea e delle autorità nazionali. Il conseguimento degli obiettivi dell'accordo sarà controllato da un notaio che riferirà ogni anno al CECED e alla Commissione. Il CECED, a sua volta, presenterà alla Commissione una relazione annuale contenente i dati aggregati relativi al conseguimento di tali obiettivi. Non verranno comunicati alle altri parti, neppure ai membri del CECED, dati individuali. Sensibilizzazione dei consumatori e progresso tecnologico: i partecipanti hanno deciso di sensibilizzare i consumatori e gli installatori in merito al risparmio energetico, nonché di sviluppare l'isolamento e altri metodi al fine di ridurre le perdite di carico. 5. ARGOMENTI DEL CECED 8. Secondo il CECED, l'accordo, se è vero che può limitare la concorrenza nel senso inteso dall'articolo 81, paragrafo 1, contribuirà però al progresso tecnologico perché è probabile che i SEA non più ammessi saranno sostituiti da altri più efficienti, che forniscono lo stesso servizio con un consumo di energia minore. In secondo luogo, una volta pienamente attuato, esso incrementerà del 29,1 % l'efficienza dei SEA venduti nella CE. A lungo termine, di conseguenza, la riduzione delle perdite, in modalità stand-by, dei SEA nella CEA, ottenuta a seguito della piena attuazione dell'accordo, farà diminuire il consumo di elettricità di 9,8 TWh all'anno. Secondo il CECED, quindi, i consumatori potranno compensare i costi di acquisto più elevati risparmiando sulle bollette dell'elettricità. 9. Il CECED sottolinea che l'accordo lascia ai produttori la facoltà di utilizzare i mezzi che preferiscono per soddisfare i loro obblighi e che le varie disposizioni dell'accordo sono necessarie per conseguire i benefici precedentemente delineati. Secondo tale organismo, infatti, i produttori possono ricorrere a varie alternative tecniche. Secondo il CECED, l'accordo non porrà direttamente restrizioni alle parti quanto ad altri aspetti della loro competitività, quali il prezzo, l'immagine di marca e le prestazioni tecniche, che, sempre secondo il CECED, influenzano le decisioni di acquisto più dell'efficienza energetica. 6. INTENZIONE DELLA COMMISSIONE 10. In linea con le sue "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale"(3), la Commissione intende assumere una posizione favorevole nei confronti dell'accordo notificato. Prima di esprimersi in tal senso, invita tutti i terzi interessati a comunicare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente communicazione, inviandole, con il riferimento "COMP.F.1/37.893 - CECED scaldacqua", al seguente indirizzo: Commissione europea DG Concorrenza Direzione F - Industria dei beni strumentali e di consumo Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles (1) I valori massimi ammissibili sono i seguenti: a) piccoli non ventilati: 0,1474 + 0,0719 × Volume 2/3, piccoli ventilati: 0,1561 + 0,0802 × Volume 2/3, b) verticali non ventilati: 0,224 + 0,0663 × Volume 2/3, verticali ventilati: 0,236 + 0,074 × Volume 2/3 e c) orizzontali non ventilati: 0,939 + 0,0104 × Volume, orizzontali ventilati: 1,034 + 0,0116 × Volume. (2) Le soglie sono le seguenti: a) piccoli 0,13 + 0,0553 × Volume 2/3, b) verticali 0,2 + 0,051 × Volume 2/3 e c) orizzontali 0,75 + 0,008 × Volume. (3) GU C 3 del 6.1.2001, pag. 3, in particolare, il capitolo 7, "Accordi in materia di tutela ambientale", punti 180, 186, 189-90 e 194-197.