52001XC0817(02)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa ad una richiesta di attestazione negativa o di esenzione conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (Caso COMP/C2/38.014 — IFPI "Trasmissioni in simulcast") (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 231 del 17/08/2001 pag. 0018 - 0021


Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio(1) relativa ad una richiesta di attestazione negativa o di esenzione conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE

(Caso COMP/C2/38.014 - IFPI "Trasmissioni in simulcast")

(2001/C 231/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. LA NOTIFICA

1. Il 16 novembre 2000 la Federazione internazionale dell'industria fonografica (International Federation of the Phonographic Industry - IFPI) ha presentato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, una richiesta di attestazione negativa o, in alternativa, di esenzione conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE in relazione ad un accordo reciproco tipo (in appresso "l'accordo reciproco") concluso tra le società di gestione collettiva che operano per conto dei produttori discografici, per agevolare la concessione di licenze internazionali a emittenti radiofoniche e televisive che intendano procedere alla ridiffusione simultanea via Internet di riproduzioni fonografiche incluse nelle trasmissioni su canale singolo e di programmi radiotelevisivi non a pagamento, nel rispetto della rilevante normativa in materia di fornitura di servizi di trasmissione (in appresso "trasmissioni in simulcast").

2. Il 21 giugno 2001, l'IFPI ha presentato una versione modificata dell'accordo reciproco. A seguito della modifica, le emittenti in simulcast stabilite nel SEE possono chiedere ed ottenere una licenza multiterritoriale da una qualsiasi delle società di gestione collettiva stabilite nel SEE per trasmettere in simulcast in ciascuno degli ambiti territoriali in cui sono attive le parti dell'accordo.

3. L'IFPI ha presentato la notifica per conto di una serie di società di gestione collettiva che amministrano i diritti di radiodiffusione e di utilizzo pubblico delle case discografiche che sono loro membri.

II. LE PARTI

L'IFPI

4. L'IFPI è un'organizzazione di categoria internazionale, con sede in Svizzera ed il principale centro di attività a Londra, i cui membri comprendono numerosi produttori di dischi e video musicali. Questi sono inoltre membri di società nazionali di gestione collettiva che amministrano per loro conto i diritti d'autore e i diritti connessi di cui essi sono i legittimi titolari.

5. L'IFPI trasmette la notifica per conto delle società di gestione collettiva che sono parti dell'accordo, ma non è essa stessa parte dell'accordo, non avendo un mandato per riscuotere i proventi per conto dei suoi membri. In quanto rappresentante internazionale dei produttori discografici suoi membri, l'IFPI ha assistito le società di gestione collettiva nella messa a punto degli accordi oggetto della notifica.

Le società di gestione collettiva

6. Le parti dell'accordo tipo inizialmente notificato sono quaranta società di gestione collettiva che operano per conto di produttori discografici dell'Europa occidentale e orientale, dell'Asia, del Nordamerica e dell'America latina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Sudafrica. Alla data della notificazione della modifica, undici delle società partecipanti avevano già firmato il nuovo accordo. L'IFPI provvederà ad informare la Commisione a mano a mano che altre società di gestione collettiva lo firmeranno.

7. La funzione principale delle società di gestione collettiva è l'amministrazione dei diritti di radiodiffusione e di utilizzo pubblico dei produttori discografici loro membri. In particolare, esse sono incaricate di cedere mediante licenze i diritti d'autore sulle registrazioni sonore dei loro membri agli utilizzatori, di fissare le tariffe relative, di raccogliere e distribuire i diritti d'autore, di controllare l'utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, se necessario, di far rispettare i diritti dei loro membri.

III. PRODOTTI/SERVIZI

8. Il caso in esame riguarda i seguenti servizi:

a) servizi di amministrazione dei diritti;

b) cessione mediante licenza del diritto di trasmettere in simulcast.

IV. L'ACCORDO NOTIFICATO

Campo di applicazione

9. La tecnologia digitale ed il web hanno permesso alle emittenti, che operano tradizionalmente su base nazionale o regionale in vurtù di licenze territoriali limitate, di sfruttare a livello mondiale le registrazioni sonore amministrate dalle società di gestione collettiva mediante la trasmissione in simulcast dei loro programmi sulla rete digitale mondiale di Internet. Secondo le parti, l'accordo reciproco è finalizzato ad agevolare la concessione di una licenza multiterritoriale per questa attività.

10. Tradizionalmente, le società di gestione collettiva hanno il diritto di concedere licenze per lo sfruttamento delle registrazioni sonore limitatamente al proprio territorio nazionale. Di conseguenza, il diritto di trasmettere in simulcast, comportando la diffusione di segnali in più territori, non è coperto dalle attuali licenze concesse dalle società di gestione collettiva alle emittenti. Secondo le parti, l'accordo reciproco dovrebbe pertanto agevolare la creazione di una nuova categoria di licenze.

11. L'accordo reciproco notificato è volto a realizzare un quadro che assicuri un'amministrazione e una tutela efficaci dei diritti dei produttori di fronte allo sfruttamento mondiale su Internet. Al tempo stesso l'accordo permetterà alle società di gestione collettiva di concedere licenze uniche, valide in tutti i territori nei quali la società di gestione collettiva locale sia parte dell'accordo reciproco. In tal modo le emittenti che trasmettono in simulcast avranno una alternativa all'ottenimento di una licenza dalla società locale di ciascun paese in cui le loro trasmissioni via Internet sono accessibili. Tale ultima soluzione sarà comunque a loro disposizione.

12. L'accordo reciproco dovrebbe restare in vigore in via sperimentale solo per un anno; al termine di tale periodo si procederà ad un riesame della natura dell'accordo, del suo campo di applicazione e del suo funzionamento. La versione modificata dell'accordo è entrata in vigore il 1o giugno 2001 e scadrà il 31 maggio 2002.

Contenuto

13. L'accordo reciproco stabilisce che ogni società di gestione collettiva partecipante conceda su base non esclusiva, alle altre società partecipanti, il diritto (in relazione al repertorio dei suoi membri) di autorizzare la trasmissione in simulcast sul suo territorio o (a seconda dei casi) di esigere un compenso equo. Ogni parte dell'accordo reciproco stipulerà individualemnte e separatamente con ciascuna delle altre parti contratti bilaterali conformi all'accordo reciproco tipo.

14. Più specificamente, l'accordo reciproco consentirà ad ogni società di gestione collettiva partecipante:

a) in caso di diritto esclusivo, di autorizzare, a proprio nome o a nome del titolare del diritto di cui trattasi, la trasmissione in simulcast di registrazioni sonore facenti parte del repertorio dell'altra parte contraente e in caso venga richiesto un equo compenso, di riscuotere tutti i compensi e di percepire tutte le somme dovute a titolo di risarcimento o indennizzo e di accusare ricevuta degli importi riscossi a tale titolo;

b) di riscuotere tutti i canoni di licenza richiesti a fronte delle autorizzazioni e di percepire tutte le somme dovute a titolo di indennizzo o risarcimento per le trasmissioni in simulcast non autorizzate;

c) di intentare e portare avanti (in piena collaborazione con le altre società di gestione collettiva parti dell'accordo), a nome proprio o del titolare dei diritti di cui trattasi, su sua richiesta e con il suo esplicito consenso, azioni legali nei confronti di qualsiasi persona o società e di qualsiasi autorità amministrativa o di altro genere che si renda responsabile di trasmissione in simulcast illegale.

Condizioni commerciali

15. L'accordo reciproco non riguarda le condizioni commerciali. Queste dovranno essere negoziate, in maniera indipendente, tra l'utilizzatore e le società di gestione collettiva e comprenderanno il livello dei diritti d'autore o della tariffa da applicare. Il calcolo del livello adeguato dei diritti d'autore spetta pertanto a ciascuna società di gestione collettiva.

16. L'accordo reciproco stabilisce che qualsiasi controversia tra le società di gestione collettiva partecipante e le emittenti, riguardante i diritti d'autore, sarà soggetta alle procedure arbitrali nazionali, qualora esistano simili procedure. Laddove non esista un sistema di arbitrato locale o sussistano dubbi sulla sua reale efficacia, le parti si rivolgeranno ad un'istanza preposta agli arbitrati internazionali, come il Centro di mediazione ed arbitrato OMPI.

La modifica

17. Ai sensi dell'accordo notificato inizialmente, una società di gestione collettiva era autorizzata a concedere una licenza internazionale per la trasmissione in simulcast solo alle stazioni emittenti i cui segnali fossero originati nel suo territorio. Questo significava che, al fine di ottenere la concessione di una licenza multiterritoriale per la trasmissione in simulcast, le emittenti stabilite nel SEE erano tenute a rivolgersi alla società di gestione collettiva operante per conto del produttore nel loro Stato membro.

18. A seguito di colloqui con la commissione, il 21 giugno 2001 L'IFP ha notificato una modifica dell'accordo reciproco in virtù della quale le emittenti il cui segnale ha origine nel SEE potranno rivolgersi a qualsiasi società di gestione collettiva stabilita nel SEE al fine di richiedere e ottenere una licenza multiterritoriale per la trasmissione in simulcast.

19. La disposizione in questione (un nuovo comma dell'articolo 3, paragrafo 1 - "autorizzazione reciproca di amministrare") recita:

Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, ciascuna parte contraente conviene che il diritto di cui all'articolo 2 relativo alla trasmissione in simulcast nel suo territorio e a destinazione di questo sia conferito, su base non esclusiva, a qualsiasi parte contraente stabilita nello Spazio economico europeo (SEE) per quanto concerne le stazioni emittenti i cui segnali siano originati nel SEE. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità, qualsiasi stazione emittente i cui segnali siano originati nel SEE è pertanto autorizzata a rivolgersi ad una qualsiasi parte contraente stabilita nel SEE per ottenere la licenza multiterritoriale per la trasmissione in simulcast.

V. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

20. Secondo le parti, gli obiettivi dell'accordo reciproco sono:

- fornire una base per lo sfruttamento legale delle registrazioni sonore in tutto il mondo e creare una cultura della legalità su Internet,

- offrire le modalità più efficaci ed efficienti per consentire lo sfruttamento dei diritti dei produttori su base multiterritoriale,

- offrire una soluzione flessibile, in grado di adeguarsi all'evoluzione del mercato,

- assicurare che i produttori mantengano i loro diritti individuali per quanto riguarda la diffusione elettronica. I mandati conferiti alla società dovrebbero pertanto continuare ad essere non esclusivi,

- creare un mercato che incorraggi le emittenti a sfruttare i loro segnali via Internet sulla base di legittime e necessarie licenze,

- ridurre al minimo i costi amministrativi sia per le società di gestione collettiva che per gli utilizzatori, e

- fornire un prezioso servizio alle emittenti in simulcast sotto forma di una licenza unica, mondiale o multiterritoriale.

21. La trasmissione in simulcast comporta la trasmissione di un segnale al pubblico su base transfrontaliera. In mancanza di accordi reciproci tra le società di gestione collettiva, le emittenti in simulcast sarebbero costrette, per ottenere una licenza, a rivolgersi alla società di gestione collettiva o al titolare dei diritti in ogni territorio in cui gli utenti hanno accesso al loro servizio. Ciò imporrebbe significativi oneri amministrativi ed economici alle emittenti in simulcast e potrebbe condurre al mancato rispetto (e quindi alla violazione) generalizzato del diritto d'autore. Secondo le parti, pertanto, il sistema di concessione reciproca delle licenze apporta indubbiamente un notevole miglioramento allo sfruttamento delle registrazioni sonore via Internet, promuovendo chiaramente il progresso tecnico ed economico. Gli accordi evitano agli utilizzatori di dover condurre una serie di lunghi negoziati individuali con ciascuna società di gestione collettiva; l'accordo reciproco riduce infatti notevolmente i costi di transazione e contribuisce alla creazione di un mercato della concessione di licenze per la trasmissione in simulcast di dimensioni pari al SEE.

22. Secondo le parti, la modifica dell'accordo reciproco aumenta ulteriormente il contributo degli accordi alla promozione della concorrenza, in quanto incorraggia la concorrenza tra le società di gestione collettiva operanti per conto dei produttori all'interno del SEE. Le emittenti i cui segnali sono originati in uno Stato membro del SEE possono ora ottenere la licenza per la trasmissione in simulcast presso una qualsiasi società di gestione collettiva stabilita nel SEE.

23. Le parti sottolineano inoltre che il diritto della concorrenza comunitario ha come obiettivo fondamentale quello di creare e sostenere un mercato unico. L'accordo reciproco consentirà alle emittenti del SEE non solo di ottenere una licenza unica per l'insieme dei diritti necessari alla trasmissione legittima dei loro segnali in simulcast, ma anche di ottenere tale licenza dalla società di gestione collettiva di loro scelta all'interno del SEE. Ciò determinerà una concorrenza tra le società all'interno del SEE per la concessione di queste nuove licenze multiterritoriali e contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo del mercato unico.

24. Per quanto concerne la distinzione tra le società stabilite sul territorio del SEE, che potranno rilasciare licenze internazionali per la trasmissione in simulcast a qualsiasi emittente il cui segnale sia originato all'interno del SEE, e le società al di fuori del SEE, che potranno invece rilasciare la licenza solo agli utilizzatori i cui segnali siano originati nel loro territorio, le parti sostengono che tale distinzione è basata sulla armonizzazione dei regimi vigenti nel SEE in materia di diritto d'autore ed in particolare sul fatto che molti paesi al di fuori del SEE non offrono lo stesso livello di tutela del diritto d'autore e/o non dispongono di sistemi giuridici e procedure in grado di garantire l'effettivo rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La certezza del diritto e la tutela del diritto d'autore sono elementi fondamentali senza i quali il sistema di concessione reciproca delle licenze non potrebbe funzionare. La tutela offerta dagli accordi reciproci è indispensabile nella lotta contro la pirateria e contribuirà all'espansione del programma di investimenti del settore, alla commercializzazione di nuovi formati digitali e a metodi di distribuzione più efficienti ed efficaci con un conseguente aumento dei vantaggi per i consumatori. La creazione di un mercato legittimo per la trasmissione in simulcast stimolerà la concorrenza a vantaggio dei consumatori, che avranno accesso più facilmente e attraverso canali differenziati ad un'ampia offerta musicale, e assicurerà al tempo stesso che i titolari dei diritti e gli artisti vengano adeguatamente remunerati.

25. La tecnologia che consente la trasmissione in simulcast è disponibile dalla fine del 1995. Da allora, un numero crescente di emittenti hanno adottato questa tecnologia e hanno cominciato a diffondere i loro programmi via Internet, simultaneamente alla trasmissione attraverso la rete terrestre analogica. Questa tecnologia è attualmente utilizzata da più di 5000 emittenti in tutto il mondo, 1800 delle quali sono stabilite in Europa. Le parti sottolineano il fatto che nelle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale(2) la Commissione ha riconosciuto che le imprese devono adeguarsi ad un "mercato in costante evoluzione dovuta alla mondializzazione, al ritmo dei progressi tecnici e, in generale, al maggiore dinamismo dei mercati"(3). L'accordo reciproco rappresenta un tentativo da parte dell'industria delle registrazioni sonore di realizzare un sistema di concessione delle licenze in base al quale la tecnologia per la trasmissione in simulcast possa essere utilizzata legittimamente. L'accordo colma quindi una lacuna, offrendo una possibilità di concessione delle licenze che non esisteva in precedenza.

26. Secondo le parti, lo sviluppo di un sistema di licenza unica mondiale, a vantaggio sia dei titolari, sia degli utilizzatori dei diritti, favorisce la concorrenza. Pur comportando un certo grado di cooperazione tra le società di gestione collettiva, la realizzazione dell'accordo reciproco non sostituirà nessuna attività esistente, poiché è finalizzata allo sviluppo di un sistema di concessione delle licenze completamente nuovo.

VI. CONCLUSIONE

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione intende adottare una posizione favorevole in relazione all'accordo notificato. Prima di pronunziarsi, la Commissione invita i terzi interessati ad inviare le loro osservazioni, entro il termine di sei settimane dalla pubblicazione della presente comunicazione, per e-mail (Miguel.Mendes-Pereira@cec.eu.int), per fax [(32-2) 295 01 28] o per posta al seguente indirizzo, citando il riferimento COMP/C2/38.014 - IFPI: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

Rue Joseph II/Josef II-straat 70

Ufficio 0/28

B - 1000 Bruxelles

Qualora una parte ritenga che le sue osservazioni contengano segreti commerciali, essa deve indicare i brani che a suo giudizio non dovrebbero essere divulgati in quanto contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, motivando la sua richiesta. Se la Commissione non riceve una richiesta motivata, essa partirà dal presupposto che le osservazioni non contengono informazioni riservate.

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) Comunicazione della Commissione "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale" (GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2).

(3) Punto 1.1.3.