52001XC0613(01)

Comunicazione pubblicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, relativa ai casi COMP/35.163 — Notifica dei regolamenti FIA, COMP/36.638 — Notifica ad opera della FIA/FOA delle intese concernenti il campionato mondiale FIA di Formula 1, COMP/36.776 — GTR/FIA e altri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 169 del 13/06/2001 pag. 0005 - 0011


Comunicazione pubblicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, relativa ai casi COMP/35.163 - Notifica dei regolamenti FIA, COMP/36.638 - Notifica ad opera della FIA/FOA delle intese concernenti il campionato mondiale FIA di Formula 1, COMP/36.776 - GTR/FIA e altri

(2001/C 169/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. I CASI

Il 22 luglio 1994, la Federazione automobilistica internazionale (Fédération Internationale de l'Automobile - FIA) ha notificato i propri regolamenti alla Commissione, ai sensi del regolamento n. 17(1). Successivamente, è stata notificata anche l'intesa tra la FIA e International Sportsworld Communicators Ltd (ISC), relativa alla commercializzazione dei diritti di radiodiffusione e di stampa per alcuni campionati FIA, ad eccezione della Formula 1 (caso COMP/35.613). Le intese commerciali relative al campionato mondiale FIA di Formula 1 sono state notificate a parte (caso COMP/36.638 - FIA/FOA) dalla FIA e da Formula One Administration Limited ("FOA"), in data 5 settembre 1997.

La Commissione ha pubblicato comunicazioni(2) per sintetizzare le intese notificate e invitare terzi a presentare eventuali osservazioni.

Nel 1997 e nel 1998 sono pervenute alla Commissione tre denunce riguardanti queste notifiche, presentate rispettivamente da: i) AE TV Co-operation GmbH (casi COMP/36.520 e COMP/37.319), un'emittente televisiva la cui denuncia verteva essenzialmente sul campionato europeo di corse di autotreni; ii) l'organismo GTR (caso COMP/36.776), che ha organizzato e promosso manifestazioni internazionali per vetture "gran turismo" (GT). Tutt'e tre le denunce sono successivamente state ritirate, e i casi sono stati chiusi.

Il 29 giugno 1999, la Commissione ha reso nota la comunicazione degli addebiti. Le parti hanno presentato le proprie osservazioni scritte in ordine alla comunicazione degli addebiti nel febbraio 2000.

Il 26 aprile 2000, la FIA e la FOA hanno presentato varie proposte di modifiche sostanziali delle intese notificate, per tener conto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti. Successivamente, le parti hanno fatto pervenire ulteriori comunicazioni, l'ultima delle quali in data 12 gennaio 2001. La presente comunicazione illustra le regole della FIA e le intese commerciali tra FIA, FOA e ISC che risulterebbero dalle proposte, modifiche e comunicazioni delle parti testé menzionate.

2. LE PARTI

La FIA è stata fondata in Francia come associazione senza scopi di lucro. Attualmente conta più di 162 membri (29 nei paesi dell'UE). Ne fanno parte club automobilistici nazionali, associazioni e federazioni nazionali per gli sport motoristici (ASN). I membri della FIA organizzano e disciplinano gli sport motoristici nei territori di loro competenza.

ISC è un'impresa fondata da Bernie Ecclestone, la cui attività principale consisteva nel commercializzare i diritti televisivi detenuti dalla FIA su manifestazioni internazionali diverse dalla F1. Nell'autunno 2000, Ecclestone ha venduto la società a David Richards e ISC ha attualmente il compito di promuovere il campionato mondiale di rally, nonché i campionati regionali di rally, tutti organizzati dalla FIA.

FOA/FOM, società controllate da Bernie Ecclestone, commercializzano il campionato di Formula 1 della FIA. Ai sensi della presente comunicazione, nella denominazione FOA/FOM è compresa la FIA Formula 3000 International Championship Limited, un'impresa familiare di Ecclestone attiva nella commercializzazione del campionato FIA di F3000. L'accordo Concorde del 1998 assegna alla FOA i diritti commerciali del campionato FIA di Formula 1. FOA detiene pertanto le competenze per la trasmissione televisiva del campionato e per le varie forme della sua commercializzazione. Il 28 maggio 1999, la FOA è diventata la Formula One Management Limited (FOM), col compito di gestire i diritti. I diritti di commercializzazione veri e propri sono stati trasferiti a una consociata, denominata anch'essa FOA.

3. PRODOTTI/SERVIZI

I casi in questione riguardano i servizi e prodotti seguenti: a) l'organizzazione di manifestazioni motoristiche transnazionali; b) la commercializzazione di manifestazioni del genere; c) la certificazione/autorizzazione di organizzatori e partecipanti a manifestazioni motoristiche; d) i diritti di radiodiffusione del campionato FIA di Formula 1.

4. LE INTESE NOTIFICATE

4.1. I regolamenti FIA

I regolamenti oggetto della notifica comprendono cinque gruppi di testi(3).

i) Lo statuto della FIA ("statuto")

Lo statuto rappresenta il principale "testo costituzionale" della FIA. Esso fissa gli obiettivi della federazione, i criteri di appartenenza, i diritti e doveri dei suoi membri, i compiti della FIA e dei suoi affiliati in campo motoristico, nonché la struttura e gli organi della FIA e le sue fonti di finanziamento.

Gli organi della FIA sono l'assemblea generale, un comitato composto dal World Council della FIA e dal World Motor Sport Council della FIA, un senato, le commissioni specialistiche per i singoli sport motoristici, un tribunale d'appello internazionale, un segretariato, nonché altre commissioni o sottocommissioni, permanenti o temporanee, il cui insediamento viene deciso dal comitato.

ii) Il codice sportivo internazionale della FIA e le sue appendici (il "codice")

Il codice è il testo nel quale la FIA definisce le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche. Esso viene applicato da vari organi della FIA, in particolare dal World Motor Sport Council. Il codice e le disposizioni generali (cfr. oltre) precisano le norme tecnico-sportive che presiedono allo svolgimento delle varie manifestazioni. Esso comporta varie appendici con singole specifiche relative all'allestimento dei veicoli, all'equipaggiamento dei piloti, all'approvazione dei circuiti da corsa, ecc.

Il codice è operante per convenzione tra i membri della FIA. Esso conferisce alle ASN il potere di rilasciare licenze a varie categorie di partecipanti alle manifestazioni motoristiche (piloti, fabbricanti e organizzatori). Coloro che accettano una licenza si impegnano per contratto a sottostare alle disposizioni del codice e alle sue norme di attuazione, conformemente allo statuto della FIA.

Ecco le principali disposizioni del codice notificato:

- a norma dell'articolo 108 del codice, chiunque desideri essere ammesso a partecipare a una gara, come concorrente o come pilota, deve chiedere una licenza all'ASN competente e pagare i relativi diritti,

- tutte le gare internazionali devono essere registrate nel calendario sportivo internazionale, il quale riprende tutte le manifestazioni internazionali che si svolgono nel corso dell'anno. L'articolo 47 prevede che nessun titolare di licenza possa partecipare a una manifestazione internazionale che non sia registrata nel calendario della FIA, e che nessuno abbia il diritto di partecipare a una manifestazione registrata se non dispone di una licenza FIA. In base al codice inizialmente notificato, le manifestazioni venivano registrate nel calendario a insindacabile giudizio della FIA. Se un partecipante non si conforma a queste disposizioni, la FIA può ritirargli la licenza ed escluderlo da qualsiasi manifestazione autorizzata dalla federazione. L'articolo 58, per esempio, prevede che in caso di inadempienza, ogni persona o gruppo che organizzi una gara o vi partecipi si vedrà ritirare la licenza. A norma dell'articolo 118, "chiunque si candidi, corra, svolga una funzione in una gara proibita, ovvero vi partecipi in un qualche modo, verrà sospeso dall'ASN da cui ha ottenuto la propria licenza".

- originariamente l'articolo 24 prevedeva che nessuna manifestazione internazionale potesse essere organizzata senza l'approvazione scritta della FIA, approvazione subordinata al rispetto dei diritti di proprietà della FIA in materia di trasmissione televisiva dei campionati internazionali.

iii) Le disposizioni generali applicabili a qualunque campionato, gara, trofeo e coppa della FIA ("disposizioni generali")

Le disposizioni generali definiscono in dettaglio le norme sportive e tecniche cui è soggetto lo svolgimento di manifestazioni motoristiche della FIA. Nel testo inizialmente notificato figurava una disposizione in base alla quale i diritti di ripresa fotografica e cinematografica di qualsiasi campionato mondiale della FIA spettavano alla federazione stessa. Nel 1997 quest'ultima ha sottoposto alla Commissione una nuova versione di tale disposizione generale, in base alla quale questa norma sarebbe stata d'applicazione non solo per tutti i campionati della FIA, ma anche per qualsiasi manifestazione internazionale autorizzata dalla FIA. Nel 1998, la FIA ha modificato nuovamente la norma per ridurne la portata alle sole manifestazioni FIA.

iv) I regolamenti dei campionati internazionali FIA

Ogni campionato internazionale FIA è disciplinato dalle proprie norme sportive e tecniche, pubblicate nell'annuario FIA dello sport automobilistico.

v) Informazioni contenute nell'annuario FIA e nel bollettino FIA

L'annuario e il bollettino della FIA contengono regolamenti e informazioni relative al drag racing, al calendario sportivo internazionale, agli organizzatori di manifestazioni, alla pubblicità nello sport automobilistico, ai circuiti internazionali, alle corse di montagna e ai rally su lunga distanza.

4.2. Le intese notificate

Sono state notificate anche le intese seguenti: l'accordo Concorde, l'accordo sulla Formula 1, vari contratti con organizzatori, una serie di accordi di radiodiffusione relativi al campionato FIA di Formula 1, nonché l'accordo FIA-ISC relativo al campionato mondiale e ai rally regionali della FIA.

L'accordo Concorde, nella versione inizialmente notificata, è stato concluso il 5 settembre 1996 per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1o gennaio 1997. Il 27 agosto 1998, le parti hanno notificato la versione 1998 dell'accordo Concorde, la quale sostituisce quello precedente ed è d'applicazione dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2007. Si tratta di un accordo tra la FIA, tutte le scuderie di Formula 1 e la FOA, la quale ultima è designata come titolare dei diritti commerciali. L'accordo definisce i termini per l'organizzazione e lo svolgimento del campionato mondiale FIA di Formula 1, nonché i diritti di voto in ordine al controllo della manifestazione, e fa riferimento ad altri contratti, intese, norme e disposizioni FIA.

Nell'accordo Concorde, le scuderie riconoscono alla FIA la proprietà esclusiva del campionato di Formula 1, che si estende in particolare ai marchi commerciali, al copyright della denominazione e alle competenze per l'organizzazione (clausola 1.1). Le scuderie si impegnano per la durata dell'accordo a partecipare ogni anno alla manifestazione (clausole 5.3 e 5.2), nonché a non partecipare ad altre corse, gare, mostre o campionati per vetture monoposto a ruote scoperte, diverse dalla Formula 1 o da gare automobilistiche conformi all'attuale schema della FIA - come per esempio la Formula 3000 (clausola 5.2).

La clausola 4.1 b assegna alla FIA tutti i diritti che sono stati o saranno legalmente acquisiti o detenuti dalla FIA o per suo conto, compresi tutti i diritti concessi dalle scuderie. Le scuderie concedono alla FIA in esclusiva tutti i diritti principali e secondari sulle loro prestazioni, sulle prestazioni di tutti i veicoli, macchinari, equipaggiamenti collegati alle scuderie e dello stesso personale (compresi i piloti), nonché i diritti sulle manifestazioni di Formula 1 (clausola 4.2 a e b). Ai sensi della clausola 4.10, le scuderie non hanno diritti su elementi del campionato, come le riprese delle varie manifestazioni quale che ne sia la lunghezza, né sulle indicazioni dei tempi ufficiali, sui diritti di proprietà intellettuale, sulle denominazioni commerciali, su marchi e altri simboli detenuti dalla FIA o dalla FOA o per loro conto. Le scuderie dispongono tuttavia di alcuni diritti, come il diritto di produrre e commercializzare articoli promozionali delle loro case, nonché giochi elettronici (clausola 4 d).

Nei confronti delle scuderie di Formula 1, FIA e FOA si impegnano [clausola 5.4 d.ii] a far teletrasmettere i campionati in chiaro, sempreché vi siano emittenti disposte a farlo. La FIA garantisce che alla FOA vengano attribuiti tutti i diritti FIA di sfruttamento, per permettere i pagamenti alle scuderie previsti dalla clausola 5.5 dell'accordo(4). La FOA si impegna altresì nei confronti delle scuderie a concludere contratti "gran premio" con gli organizzatori di una gara di Formula 1, per l'intera durata dell'accordo Concorde del 1998 (clausola 5.4 c). La FIA si impegna a registrare una manifestazione "gran premio" nel calendario FIA solo qualora gli organizzatori abbiano concluso con la FOA un contratto gran premio (clausola 11.2 a).

L'accordo Formula 1 è concluso tra la FIA e l'ex FOCA Administration Limited, l'attuale FOM (la quale ultima nel frattempo ha trasferito i suoi diritti alla FOA). L'accordo è stato firmato il 19 dicembre 1995, è entrato in vigore a tutti gli effetti il 1o gennaio 1997 e resta d'applicazione fino al 2010. La FOA acquista dalla FIA, per quattordici anni, tutti i diritti commerciali della federazione sul suo campionato mondiale di Formula 1, compreso il diritto di commercializzare le riprese sonore e i filmati del campionato. La FOA si impegna a versare alla FIA e a tutte le scuderie delle compensazioni per il loro contributo al campionato. FIA e FOA si impegnano congiuntamente a fare quanto in loro potere per salvaguardare il primato del campionato mondiale della FIA di Formula 1 nel campo delle corse automobilistiche, nonché l'esclusiva in quanto campionato mondiale per vetture da corsa monoposto a ruote scoperte.

I contratti gran premio tra la FOA e gli organizzatori locali vengono stilati conformemente all'allegato 4 dell'accordo Concorde. Di massima le intese vengono concluse per cinque anni. Esse vertono sull'organizzazione di un gran premio e ne regolano la gestione commerciale e finanziaria. L'organizzatore trasferisce alla FOA tutti i diritti d'autore, di proprietà intellettuale e di altra natura di cui può disporre ora o in futuro per qualsiasi mezzo di comunicazione (clausola 23.3). Ai sensi della clausola 27, gli organizzatori si impegnano a garantire che per la durata del contratto sullo stesso circuito non si svolgano gare di nessun tipo per vetture monoposto a ruote scoperte, tranne il gran premio o una corsa del campionato di Formula 3000.

Gli accordi di radiodiffusione sono stati conclusi dalla FOA con sessanta emittenti di tutto il mondo. Per ciascun gran premio, la FOA stipula un contratto con un'emittente nel paese ospite, la quale è responsabile della produzione di riprese animate del gran premio e cui spetta mettere un segnale a disposizione delle emittenti di altri paesi - il cosiddetto "international feed". Alcuni di questi accordi prevedono una riduzione di prezzo del 33 % per le emittenti che accettino di trasmettere gare per vetture monoposto a ruote scoperte esclusivamente del campionato FIA di Formula 1. Gli accordi di radiodiffusione sono di due tipi. Per le reti televisive non a pagamento, in genere i contratti vengono conclusi con un'emittente che copre un determinato territorio, al cui interno viene garantita l'esclusiva con alcuni limiti. La durata dei contratti può variare da uno a cinque anni, tranne in pochi casi per i quali si raggiungono dieci anni. Per le reti a pagamento, la FOA ha concluso contratti speciali che prevedono il "supersignal" - un servizio fornito dalla FOA e che si avvale delle più avanzate tecnologie digitali per produrre sei canali separati. La durata di questi contratti può arrivare fino a undici anni.

L'accordo FIA/ISC è entrato in vigore il 27 agosto 1996 e giunge a scadenza il 31 dicembre 2010. Esso prevede che la FIA garantisca a ISC i diritti esclusivi di radiodiffusione per quattordici anni su diciotto campionati FIA, a esclusivo vantaggio di ISC. ISC ha comunicato anche esempi di accordi conclusi con organizzatori di manifestazioni e con altre emittenti. Nell'aprile 2000, un'impresa della famiglia Ecclestone ha venduto tutte le quote di ISC a un gruppo presieduto da David Richards, il quale ha informato la Commissione che, prima della transazione, la FIA aveva modificato il proprio contratto con ISC, che avrebbe ormai detenuto solo i diritti sui campionati mondiali e regionali (Europa, Africa, ecc.) di rally della FIA.

5. MODIFICHE E IMPEGNI ASSUNTI DALLE PARTI

Nella comunicazione degli addebiti del giugno 2000, secondo una prima valutazione della Commissione la FIA era venuta a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, essendosi servita delle proprie competenze in materia di regolamentazione, per bloccare l'organizzazione di gare concorrenti rispetto alle manifestazioni della FIA (vale a dire manifestazioni da cui la FIA trae un beneficio commerciale). Inoltre, per un certo periodo, la FIA può aver sfruttato abusivamente una posizione dominante, contravvenendo all'articolo 82 CE, per il fatto di aver preteso diritti televisivi sulle manifestazioni motoristiche che autorizzava. Una situazione analoga è venuta a crearsi nel campionato di Formula 1 con l'imposizione di determinate clausole nell'accordo Concorde. Da ultimo, alcuni contratti notificati sembrano in contrasto con gli articoli 81 e/o 82 CE, per aver frapposto ulteriori ostacoli all'attività di possibili concorrenti: i contratti con gli organizzatori impedivano, per un periodo di dieci anni, di mettere i circuiti utilizzati per la Formula 1 a disposizione di altre gare che avrebbero potuto fare concorrenza alla Formula 1 stessa; gli accordi con le emittenti prevedevano una penale finanziaria qualora venissero mostrate manifestazioni motoristiche concorrenti del campionato di Formula 1. Alcuni accordi tra la FOA e le emittenti sembravano restringere il gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 CE, offrendo un'esclusiva nei rispettivi territori per una durata eccessiva.

Pur non condividendo gli addebiti della Commissione, le parti hanno accettato di proporre modifiche significative per determinate intese.

Le modifiche si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- separare completamente le funzioni commerciali dalle competenze in materia di regolamentazione della FIA, in ordine al campionato mondiale di Formula 1 e al campionato mondiale di rally organizzati dalla FIA stessa, con nuove proposte di accordi per lo sfruttamento commerciale di questi due campionati,

- migliorare la trasparenza del processo decisionale e delle procedure di ricorso, affinché le decisioni non siano insindacabili,

- garantire libero accesso agli sport motoristici a chiunque soddisfi i requisiti di sicurezza e di correttezza sportiva,

- garantire la libertà di iscrizione nel calendario sportivo internazionale e rimuovere qualsiasi restrizione della possibilità di adire vie di ricorso esterne,

- modificare la durata dei contratti relativi alla teletrasmissione in chiaro del campionato mondiale di Formula 1 della FIA.

Per realizzare una più netta separazione tra gli aspetti sportivi e commerciali, nonché per migliorare la trasparenza, la FIA propone che il sig. Ecclestone rinunci al proprio mandato nel senato della FIA e alle sue funzioni di vicepresidente della FIA responsabile delle attività promozionali. La FIA propone di nominare il sig. Ecclestone vicepresidente onorario della federazione. Essa è disposta altresì a stabilire che il rappresentante della commissione per la Formula 1 non partecipi a decisioni del FIA World Motor Sport Council riguardanti l'autorizzazione di manifestazioni potenzialmente concorrenti.

Inoltre, in linea di principio la FIA è disposta a partecipare alla gestione sportiva e a offrire il proprio patronato per manifestazioni i cui organizzatori intendano istituire un partenariato con la FIA stessa, o qualora un organizzatore promuova la gara di riferimento in una determinata disciplina, dimostri di saperla gestire correttamente e la disciplina in questione abbia una popolarità e uno sviluppo sufficienti.

In data 28 giugno 2000 e 5 ottobre 2000, la FIA ha modificato il codice sportivo internazionale come segue:

- articolo 2 - si sottolinea espressamente che il codice mira ad agevolare gli sport motoristici e che la sua attuazione non servirà in alcun caso a impedire l'organizzazione di una gara o la partecipazione di un concorrente, tranne ove la FIA giunga alla conclusione che ciò risulti necessario per salvaguardare le esigenze di sicurezza, correttezza sportiva e regolarità delle gare,

- articoli 17, 58, 84, 113, 118 - viene aggiunta una disposizione in base alla quale la FIA è tenuta a motivare l'eventuale rifiuto di permettere l'accesso a una manifestazione internazionale, l'eventuale ritiro di una licenza in seguito a un'infrazione, l'eventuale rifiuto di una licenza internazionale per un circuito o per un autodromo ovvero nei confronti di un richiedente che non soddisfi i necessari requisiti, nonché eventuali decisioni in ordine alle penali da comminare, qualora la FIA venga invitata a risolvere una controversia tra ASN,

- articolo 24 - è soppresso il riferimento ai diritti di proprietà e ai diritti nei confronti dei mezzi di comunicazione previsti per i campionati nelle disposizioni generali,

- articolo 47 - si stabilisce espressamente che ogni candidato che soddisfi i requisiti per una licenza a norma del codice deve ottenere una licenza e che ogni eventuale rifiuto debba essere motivato,

- articolo 63 - si stabilisce espressamente che i titolari di licenze di organizzatori che chiedano l'autorizzazione per organizzare una manifestazione hanno il diritto di ottenerla, sempreché soddisfino i requisiti fissati,

- articolo 74 - si stabilisce espressamente che qualsiasi rifiuto di accesso deve essere debitamente motivato, mentre la disposizione secondo cui un eventuale rifiuto non era suscettibile di ricorso viene soppressa,

- articolo 165 - si stabilisce espressamente che la FIA dovrà motivare, e darne comunicazione all'interessato, qualsiasi decisione di sospensione o di squalifica,

- articolo 169 - viene riconosciuto espressamente il diritto a formare ricorso contro qualsiasi decisione, mentre la disposizione secondo cui chiunque presenti ricorso può incorrere in una squalifica è soppressa,

- articolo 189 - si stabilisce espressamente che le pronunce del tribunale d'appello della FIA devono essere debitamente motivate,

- articolo 191 - per quel che riguarda la pubblicazione delle decisioni, viene espressamente contemplato il diritto di ricorrere in appello, mentre è soppressa la disposizione secondo cui presentando appello si può incorrere in una squalifica. La FIA propone di introdurre nel codice sportivo internazionale un nuovo sottoarticolo (articolo 191 b), stilato come segue: "Per evitare qualsiasi dubbio, nessuna disposizione del codice deve impedire a una parte di esercitare il proprio diritto di ricorso dinanzi a qualsiasi giurisdizione.",

- articolo 204 - è soppresso il riferimento incrociato alle disposizioni generali che rivendica la titolarità dei diritti della FIA sui campionati nei confronti dei mezzi di comunicazione,

- Allegato G - viene garantita la registrazione nel calendario di tutte le manifestazioni conformi sotto ogni profilo alle disposizioni del codice FIA. La federazione propone di includere nell'allegato G del codice sportivo internazionale un nuovo articolo 5, redatto come segue: "Qualora pervengano due richieste per manifestazioni da inserire nel calendario alla stessa data, l'apposita commissione giudicasse contrario agli interessi dell'attività sportiva autorizzarle entrambe e non fosse possibile trovare una soluzione negoziata, la precedenza verrà data alla manifestazione che può vantare una più lunga tradizione di svolgimento alla data in questione.",

- articolo 27 delle disposizioni generali - soppressione di questo articolo che comportava una rivendicazione della FIA sulla titolarità dei diritti nei confronti dei mezzi di comunicazione, e sostituzione con una disposizione che stabilisce che l'organizzatore di una manifestazione deve garantire una copertura mediatica corretta e imparziale.

Le parti hanno inoltre modificato anche alcuni aspetti delle loro intese commerciali.

- Accordo Concorde 1998

Con lettera 28 luglio 2000 alle scuderie firmatarie dell'accordo Concorde e alla FOM (chiamata in precedenza FOA), la FIA ha rinunciato unilateralmente ad applicare la clausola 5.2 dell'accordo, in base alla quale le scuderie si impegnavano a non partecipare ad altre corse, gare, mostre o campionati per vetture monoposto a ruote scoperte. La FOA ha fatto altrettanto con lettera 1o settembre 2000 inviata alle scuderie firmatarie dell'accordo Concorde ed alla FIA. Nella sua lettera del 28 luglio 2000, la FIA rinunciava unilateralmente anche a esercitare il diritto previsto dalla clausola 27 di concludere nei contratti tra il titolare dei diritti commerciali e gli organizzatori.

Inoltre, la FIA intende rinunciare a far valere la clausola 4.2 dell'accordo Concorde, quantunque questa rinuncia lasci impregiudicati:

- il diritto della FOA di usare immagini delle scuderie e delle vetture nei giochi elettronici,

- il diritto della FOA di usare immagini delle scuderie e delle vetture nel materiale promozionale, ai sensi dell'articolo 4.3 dell'accordo Concorde (fotografie per manifesti, biglietti, ecc.), nonché

- l'accettazione e il riconoscimento da parte delle scuderie del diritto della FOA di continuare a filmare, trasmettere via radiodiffusione e sfruttare in altre forme materiale contenente immagini o rappresentazioni delle scuderie e dei piloti, sempreché un'accettazione o un riconoscimento del genere risultino necessari in base alle legislazioni nazionali.

- Contratti "gran premio" con gli organizzatori

Con lettera 13 settembre 2000 inviata a tutti gli organizzatori nell'Unione europea il cui contratto comportava una disposizione conforme alla clausola 27, la FOA ha rinunciato unilateralmente a rivendicare i diritti previsti dalla clausola in questione.

- Accordo FIA/FOA del 19 dicembre 1995

Le principali proposte di modifica all'accordo FIA/FOA, concluso il 19 dicembre 1995 tra la FIA e la FOA, mirano a sopprimere qualsiasi riferimento che permetta di supporre che la FIA favorizzi il proprio campionato di Formula 1 o privilegi i gran premi (rispetto ad altre manifestazioni), e a garantire che nessuna disposizione dell'accordo intralci la FIA nel suo compito di regolamentazione.

Allo scadere dell'accordo suddetto con la FOA, la FIA propone di concludere un accordo centennale con un organismo delegato a commercializzare i diritti della FIA stessa sul campionato di Formula 1. Tutti i diritti di organizzare il campionato e di percepire i relativi introiti verranno trasferiti a questo organismo per un importo forfettario. La FOA non subentrerà automaticamente all'accordo esistente. Il progetto di accordo prevede la separazione delle funzioni commerciale e di regolamentazione in ordine alla Formula 1, permette alla FIA di usare i propri marchi a fini di certificazione, riconosce la FIA quale unica responsabile della regolamentazione e non comporta disposizioni che impongano alla FIA di privilegiare questo campionato rispetto ad altri.

La FIA propone di adottare un'impostazione analoga per il campionato mondiale di rally FIA (accordo FIA/ISC) e per qualsiasi altra manifestazione FIA economicamente redditizia. La FIA si impegna a concludere accordi commerciali che non la rendano parte interessata ma prevedano un sistema di pagamenti forfettari alla FIA stessa, la quale non avrebbe quindi più un interesse diretto a privilegiare determinate manifestazioni per considerazioni commerciali.

- Contratti FOA di radiodiffusione

La FOA ha soppresso dal suo contratto tipo per i diritti televisivi la riduzione concessa alle emittenti che si impegnano a non diffondere altre forme di corse di vetture a ruote scoperte; con lettera 14 agosto 2000 essa ha comunicato alle due emittenti nell'Unione europea i cui contratti contenevano una clausola del genere la propria rinuncia unilaterale a esercitare i diritti in questione. Nei casi in cui erano stati concessi diritti di esclusiva per la televisione terrestre, la FOA limita ora la durata di questi contratti a un massimo di cinque anni nei confronti delle emittenti dei paesi che ospitano una manifestazione e a un massimo di tre anni in tutti gli altri casi.

La FOA si impegna a informare emittenti concorrenti comparabili quando i diritti di esclusiva per la teletrasmissione in chiaro all'interno di un determinato territorio stanno per giungere a scadenza, e a invitarle a presentare la propria candidatura. La FOA ha accettato di valutare le candidature all'acquisto di diritti di radiodiffusione su basi non discriminanti.

6. VALUTAZIONE

Le modifiche del quadro normativo e delle intese commerciali proposte, a giudizio della Commissione introducono correttivi strutturali sufficienti per minimizzare il rischio di possibili abusi in futuro, nonché per creare i presupposti di un sano clima concorrenziale nelle attività economiche inerenti agli sport motoristici. La Commissione considera che tra gli elementi che permettono una valutazione del genere, alcuni assumano particolare rilevanza.

Le nuove norme istituiscono una separazione tra le attività di commercializzazione e quelle di regolamentazione negli sport motoristici, che la FIA si propone di rendere effettiva in particolare scegliendo dal 2010 in poi un "detentore dei diritti commerciali" - per una durata centennale - per ciascuno dei suoi campionati mondiali di Formula 1 e di rally, e ricevendone in cambio un canone fisso una tantum, che verrà corrisposto in anticipo.

Norme minime di sicurezza sono indispensabili per il corretto funzionamento dello sport motoristico, ed è opportuno che la FIA disciplini l'organizzazione di manifestazioni motoristiche e la partecipazione alle stesse, per garantire il rispetto di tali norme. In mancanza di norme vincolanti, gli organizzatori delle manifestazioni e i concorrenti potrebbero indulgere alla tentazione di ignorare alcuni requisiti essenziali di sicurezza nell'intento di ridurre i costi.

Le nuove disposizioni e le assicurazioni fornite alla Commissione permettono ragionevolmente di considerare che il regolamento FIA non verrà utilizzato per ostacolare o escludere una gara o la partecipazione di un concorrente, tranne per motivi intimamente connessi con la salvaguardia degli standard di sicurezza, sulla quale spetta alla FIA esercitare la propria sorveglianza. La FIA ha dato assicurazioni che le sue norme per il rilascio delle licenze e in materia disciplinare verranno applicate con l'intento di garantire un livello minimo di sicurezza nelle manifestazioni motoristiche (articolo 2 codice FIA). Le nuove norme sembrano garantire in maniera sufficiente che la FIA eserciterà le proprie prerogative di rilascio delle licenze e di regolamentazione sotto il profilo tecnico e sportivo con uno spirito nuovo, in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio. La FIA non si opporrà al varo di nuove manifestazioni e alla partecipazione a esse dei circuiti, delle scuderie e dei piloti, sempreché risultino rispettate le norme fondamentali previste dal codice sportivo internazionale. Al riguardo la FIA ha confermato che tutte le manifestazioni che ottempereranno alle disposizioni del codice sportivo saranno riprese di diritto nel calendario internazionale.

Le proposte della FIA prevedono vie di ricorso contro le decisioni della FIA stessa, sia all'interno di quest'ultima sia dinanzi ai tribunali nazionali. La FIA ha accettato - come già esposto - di inserire una nuova clausola la quale stipula che chiunque sia soggetto alle decisioni della FIA può formare ricorso contro essa per via giudiziaria.

Le nuove disposizioni sopprimono gli ostacoli che si frapponevano in precedenza a una possibile concorrenza tra i marchi e al loro stesso interno. Saranno possibili manifestazioni e gare concorrenti all'interno della Formula 1 (nonché in altre discipline motoristiche). La riforma renderà altresì possibile una maggiore concorrenza tra marchi. Sarà possibile creare nuove discipline e autorizzare manifestazioni o gare in discipline potenzialmente concorrenti. La FIA non disporrà più né di interessi finanziari né del potere di regolamentazione per limitare il tipo e il numero di manifestazioni soggette alla sua autorizzazione, tranne per motivi oggettivi.

Le modifiche delle intese notificate rimuoveranno gli ostacoli che in passato hanno impedito che i prodotti e i circuiti omologati dalla FIA venissero usati per manifestazioni concorrenti nella stessa disciplina o per discipline diverse, nonché che i piloti detentori di una licenza FIA potessero a loro volta parteciparvi. Le modifiche delle intese notificate proposte, permetteranno per esempio di organizzare sui circuiti europei gare concorrenti, anche qualora essi già ospitino manifestazioni del campionato mondiale FIA di Formula 1.

L'accordo Concorde modificato definisce la struttura organizzativa del campionato FIA di Formula 1 e disciplina le intese relative alla promozione commerciale delle manifestazioni. Dato che gli sport motoristici e in particolare la Formula 1 costituiscono un'attività estremamente complessa sul piano tecnico, che richiede notevoli investimenti per la ricerca tecnologica e lo sviluppo, risulta indispensabile che tutti i partecipanti approvino le modalità secondo le quali le manifestazioni vengono organizzate. In questo sport, per esempio, ogni scuderia partecipa a tutte le manifestazioni contemporaneamente. È però impossibile commercializzare i diritti individuali di ciascuna scuderia che partecipa a una corsa. Dato che la FIA, la FOA, le scuderie, i piloti, i fabbricanti e gli organizzatori o promotori locali possono tutti detenere diritti sulla manifestazione, sembra indispensabile raggiungere una qualche forma di intesa tra di loro in merito alla vendita dei diritti, in particolare dei diritti di radiodiffusione. L'accordo Concorde prevede che la FOA sia il detentore dei diritti commerciali sul campionato mondiale FIA di Formula 1 e che a essa spetti negoziare a nome di tutte le scuderie e della FIA stessa l'organizzazione delle corse con gli organizzatori locali, nonché la vendita dei diritti di radiodiffusione con le emittenti. Queste intese non sembrano incidere in misura significativa sui prezzi o sui risultati commerciali. Singole manifestazioni di Formula 1 non sono in concorrenza tra di loro, in quanto la radiodiffusione delle corse non avviene allo stesso momento. Inoltre, tutte le manifestazioni di Formula 1 sono disponibili per la radiodiffusione.

A ciò va aggiunto che, data l'estrema complessità tecnica di questo sport specifico, l'accordo Concorde permette di commercializzare più efficacemente le manifestazioni di Formula 1 e garantisce che gli spettatori potranno vederle principalmente in chiaro.

Tutte le disposizioni degli accordi notificati, mediante le quali la FIA imponeva ai detentori di licenze di cederle i loro diritti di radiodiffusione sono state soppresse. Gli accordi non prevedono più clausole o meccanismi che permettano alla FIA di appropriarsi tutti i diritti di diffusione nei media per un determinato campionato.

Le intese per la radiodiffusione della Formula 1, in seguito alle modifiche proposte, comporteranno periodi di esclusiva concessi a singole emittenti soltanto per un periodo ritenuto ragionevole in funzione della natura dei diritti e degli obblighi, nonché degli investimenti effettuati dalle emittenti stesse, e che tenga conto delle peculiarità di questa specifica disciplina sportiva. La politica tariffaria applicata ai contratti non penalizzerà più le emittenti che decidono di trasmettere anche gare di vetture da corsa a ruote scoperte diverse dalla Formula 1. Agli occhi della Commissione, la possibilità consentita dal nuovo quadro normativo di organizzare gare di Formula 1 concorrenti, costituisce un ulteriore elemento per esprimere una valutazione positiva sulle modifiche apportate alle intese in materia di radiodiffusione.

7. CONCLUSIONE

Le modifiche e gli impegni delle parti fin qui illustrati hanno sostanzialmente mutato il quadro giuridico ed economico rispetto alla situazione analizzata dalla Commissione nella sua comunicazione degli addebiti. La Commissione è ora incline a esprimere un parere favorevole sulle intese notificate. Prima di adottare una decisione favorevole, la Commissione invita i terzi interessati a far pervenire le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, per posta o per fax, al recapito indicato qui di seguito, citando il numero di riferimento: caso n. COMP/35.163 FIA o COMP/36.638 FIA/FOA. Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

Direzione C

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 98 04

Se una parte è del parere che le sue osservazioni comportino segreti commerciali, essa deve evidenziare i brani che a suo giudizio non dovrebbero essere pubblicati in quanto coperti dal segreto commerciale o perché contengono altre informazioni confidenziali, motivando la richiesta. Se alla Commissione non perviene una richiesta motivata, essa parte dal presupposto che le osservazioni non contengano informazioni confidenziali.

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) GU C 361 del 27.11.1997, pag. 7, con riferimento ai casi COMP/35.163 e COMP/36.638.

(3) Il testo completo di questi documenti viene pubblicato ogni anno dalla FIA e può essere consultato sul suo sito Internet: www.FIA.com

(4) L'accordo Concorde impone alla FOA di versare determinati importi a tutte le scuderie per ripagarli del loro contributo al campionato mondiale della FIA di Formula 1. La FOA accetta di corrispondere a ciascuna scuderia un importo calcolato in base - tra altri parametri - dei propri introiti lordi dallo sfruttamento dei diritti televisivi.