Imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Proroga e nuova modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno
Gazzetta ufficiale n. C 113 del 18/04/2001 pag. 0010 - 0011
Imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio Proroga e nuova modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno (2001/C 113/07) 1. Il governo della Repubblica federale di Germania ha deciso di riformulare come indicato di seguito gli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 199 del 25 giugno 1998, pag. 10 e modificati con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 348 del 5 dicembre 2000, pag. 6. 2. I nuovi oneri di servizio pubblico sono i seguenti: 2.1. Relativamente alle rotte Servizi aerei di linea sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno, in alternativa: servizi aerei di linea sulla rotta Hof-Francoforte sul Meno. 2.2. Relativamente alle frequenze minime Almeno tre voli di A/R giornalieri, da lunedì a venerdì, con possibilità di utilizzare le coincidenze in partenza da Francoforte sul Meno. Questa prescrizione è valida per tutto l'anno: solo tra Natale e Capodanno sono ammessi collegamenti ridotti. 2.3. Relativamente alla capacità minima Quantomeno 540 posti alla settimana (36 posti × volo × 3 voli al giorno × 5 giorni alla settimana) sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno o, in alternativa, Hof-Francoforte sul Meno. Questa capacità minima deve essere garantita per tutto l'arco dell'anno. 2.4. Relativamente agli orari I voli devono essere compresi tra le ore 6.00 (in partenza da Hof) e le 22.30 (in arrivo a Hof). In caso di inclusione dell'aeroporto di Bayreuth, fatta eccezione per l'ultimo volo in partenza da Hof (arrivo a Francoforte sul Meno alle ore 20.10), tutti i voli devono prevedere uno scalo a Bayreuth. In alternativa possono essere effettuati voli sulla rotta Hof-Francoforte sul Meno senza scali a Bayreuth. All'aeroporto di Francoforte sul Meno sono disponibili i seguenti "slot": in arrivo a Francoforte: ore 7.30 ore 11.40 ore 20.10 in partenza da Francoforte: ore 8.30 ore 17.30 ore 20.45. 2.5. Relativamente agli aeromobili utilizzati Per i voli obbligatori devono essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata con una capacità di almeno 36 posti passeggeri. I vettori sono tenuti a conformarsi alle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti di Hof e Bayreuth (cfr. il "Luftfahrthandbuch" per la Repubblica federale di Germania). Informazioni su ulteriori disposizioni speciali per l'utilizzo dell'aeroporto di Bayreuth sono disponibili presso il Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie [Tel. (089) 21 62-27 08, fax (089) 21 62-25 88]. 2.6. Relativamente alle tariffe La tariffa di base massima per un volo di sola andata tra Hof o Bayreuth e Francoforte sul Meno non può essere superiore di più del 5 % rispetto alla tariffa di base massima per un volo di sola andata tra Norimberga e Francoforte sul Meno. La tariffa di base massima per un volo di sola andata tra Norimberga e Francoforte sul Meno ammontava nel febbraio 2001 a 347 DEM. Devono essere garantiti accordi di vendita tra aerolinee secondo le norme IATA che prevedano tariffe di transito. 2.7. Relativamente alla commercializzazione dei voli I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni. 2.8. Relativamente alla continuità del servizio Il numero dei voli soppressi per motivi direttamente imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli programmati annualmente. 3. Gara Ai vettori aerei della Comunità si fa presente quanto segue: Se entro il 1o ottobre 2001 nessun vettore aereo avrà comunicato per iscritto al ministero bavarese dell'economia dei trasporti e della tecnologia la propria intenzione di istituire i servizi aerei di linea di cui sopra a decorrere dal 1o novembre 2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e senza corrispettivo finanziario, la Germania conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 1o novembre 2001. Il relativo bando di gara per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per ulteriori informazioni si invita a contattare il: Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie D - 80525 München Tel. (089) 21 62-23 92 o 21 62-23 50 Fax (089) 21 62-25 88 4. I presenti oneri di servizio pubblico sostituiscono quelli riportati nella comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 199 del 25 giugno 1998, pag. 10, modificati con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 348 del 5 dicembre 2000, pag. 6.