52001SC1910

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE relative ai requisiti sanitari in materia di prodotti di origine animale /* SEC/2001/1910 def. - COD 2000/0230 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE relative ai requisiti sanitari in materia di prodotti di origine animale

1. Antecedenti

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2000) 573 definitivo 2000/0230 COD): // 19.10.2000.

Data del parere del Comitato economico e sociale: // 26. 4.2001.

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: // 12.6.2001.

Data di adozione della posizione comune: // 20.11.2001.

2. Obiettivo della proposta della Commissione

La presente proposta rende necessarie modifiche alle direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE in seguito all'adozione del regolamento sui prodotti di origine animale non destinati al consumo umano onde evitare sovrapposizioni fra il regolamento e le due direttive.

3. Osservazioni sulla posizione comune

Poiché il Consiglio concorda con il Parlamento europeo in merito ad una data anteriore di entrata in vigore del regolamento sui prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, la posizione comune stabilisce che la data di entrata in vigore della direttiva deve corrispondere alla data di applicazione del regolamento.

Poiché inoltre il Consiglio concorda di chiarire, nel campo d'applicazione del regolamento sui prodotti di origine animale, che gli Stati membri possono disciplinare l'importazione e l'immissione sul mercato per le quali gli allegati al regolamento non contengono norme, la posizione comune modifica l'articolo 3 della direttiva 92/118/CEE al fine di abrogare analoga norma.

La Commissione non ha obiezioni nei confronti della predetta posizione del Consiglio.

4. Conclusione

La Commissione aderisce al testo della Presidenza sulla posizione comune.