Progetto di decisione del Comitato di cooperazione CE-Repubblica di San Marino che modifica la decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino - Progetto di posizione comune della Comunità /* SEC/2001/1902 def. */
Progetto di DECISIONE DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-REPUBBLICA DI SAN MARINO che modifica la decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino - Progetto di posizione comune della Comunità (presentato dalla Commissione) RELAZIONE 1. La direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 4, ultimo trattino, che gli Stati membri prendano le disposizioni necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione di San Marino sono considerate come operazioni effettuate in provenienza da e a destinazione della Repubblica italiana. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione è scortata da un documento amministrativo e di accompagnamento (DAA) emesso dallo speditore, mentre nelle relazioni con San Marino questa procedura non è prevista in modo esplicito. La decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992 ,relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino, stabilisce i documenti da utilizzare per permettere la circolazione delle merci tra la Comunità e San Marino. Le autorità italiane, consultate in proposito, hanno assicurato che sono state prese tutte le disposizioni legislative e amministrative per garantire il rispetto di tale disposizione comunitaria. In particolare, gli operatori di San Marino hanno ottenuto il regime di deposito fiscale e, su questa base, dovrebbero pertanto poter scambiare con gli Stati membri merci soggette ad accisa che circolano in regime sospensivo, utilizzando il DAA. In pratica, pare che tale procedura sia effettivamente applicata agli scambi bilaterali tra San Marino e l'Italia. La procedura seguita negli scambi tra San Marino e gli Stati membri diversi dall'Italia è meno chiara e sembra causare divergenze di interpretazione. La proposta di modifica è volta quindi a chiarire la situazione mediante l'aggiunta di un paragrafo all'articolo 1 della decisione del 1992 in cui si indica che il DAA viene considerato un "documento di valore equivalente" a norma dell'articolo 4 di detta decisione. 2. Inoltre tale proposta comprende anche una serie di altri emendamenti intesi ad aggiornare le disposizioni che non sono più attuali. 3. In considerazione di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di adottare il testo del progetto di decisione allegato in quanto posizione comune della Comunità che verrà presentata al comitato di cooperazione doganale CE-San Marino. Progetto di DECISIONE DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-REPUBBLICA DI SAN MARINO che modifica la decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino IL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO, visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) l'articolo 2 del regolamento (CE) n.75/98 della Commissione [1], del 12 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3716/91 [3]; [1] GU L 7 del 13.1.1998, pag. 3. [2] GU L 46 del 25.2.1986, pag. 5. [3] GU L 351 del 20.12.1991, pag. 21. (2) il regolamento (CE) n. 75/98 prevede specifiche modalità di identificazione delle merci a destinazione di o in provenienza da una parte del territorio doganale della Comunità cui non sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [4] in materia di IVA, modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE [5]; [4] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. [5] GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31. (3) l'articolo 2 paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio [6], del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE [7] prevede che le operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione di San Marino siano considerate come operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione della Repubblica italiana; [6] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. [7] GU L 197 del 29.07.2000, pag. 73. (4) la decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino [8] stabilisce i documenti da utilizzare per permettere la circolazione delle merci tra la Comunità e San Marino; pertanto è opportuno modificarla per tener conto delle suddette disposizioni della direttiva 92/12/CEE, [8] GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34. DECIDE: Articolo 1 La decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CE-San Marino è modificata nel modo che segue. 1. All'articolo 1 viene aggiunto il seguente paragrafo: «3. Ai sensi dell'articolo 3 e del primo paragrafo dell'articolo 4, si intende per «documento di valore equivalente», il documento amministrativo e di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 [9] della Commissione dell'11 settembre 1992.» [9] GU L 276 del 19.09.1992, pag. 1. 2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Al fine di giustificare la libera circolazione nella Comunità delle merci spedite verso la Repubblica di San Marino, dovranno essere presentati alle autorità competenti di San Marino: - il documento T2 o T2F debitamente vistato dalle autorità dell'ufficio doganale di partenza, oppure - l'originale del documento T2L o T2LF oppure - un documento di valore equivalente. 3. Il paragrafo 2 dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «2. Quando merci preventivamente introdotte nella Repubblica di San Marino scortate da un documento T2 o T2F, o da un documento di valore equivalente, siano presentate alle competenti autorità di San Marino per essere spedite nella Comunità, dette autorità devono rilasciare un documento T2F o T2LF, o un documento di valore equivalente, che faccia riferimento al documento che accompagnava le merci al loro arrivo nella Repubblica di San Marino. Il documento T2F o T2LF o il documento di valore equivalente dovranno essere presentati all'ufficio di entrata nella Comunità» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il [...]. Per il consiglio di cooeprazione CE-San Marino Il Presidente [...] I segretari del comitato di cooperazione CE-San Marino [...] SCHEDA FINANZIARIA La misura proposta modifica la decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992 relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino; detta decisione non ha alcun impatto finanziario.