52001SC1407

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica /* SEC/2001/1407 def. - COD 2000/0183 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica

1. Antefatti

Nel luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica COM(2000) 392 definitivo - C5-0429/2000 - 2000/0183 (COD) ai fini di un'adozione secondo la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea [1].

[1] GU C 365 del 19.12.2000, pag. 238.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere in data 1° marzo 2001 [2].

[2] GU C 139 del 11.5.2001, pag. 15.

Il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere in data 14 dicembre 2000 [3].

[3] GU C 144 del 16.5.2001, pag. 18.

Il 13 giugno 2001 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una serie di emendamenti alla proposta [4].

[4] GU C ...

Il 27 giugno 2001, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una posizione comune in sede di Consiglio Telecomunicazioni. Il 17 settembre 2001 [5] il Consiglio, conformemente all'articolo 251 del trattato CE, ha adottato una posizione comune in merito alla proposta di direttiva.

[5] GU C ...

La presente comunicazione illustra il parere della Commissione sulla posizione comune del Consiglio, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino del trattato CE.

2. Scopo della proposta della Commissione

La direttiva sul servizio universale e sui diritti degli utenti intende assicurare, in primo luogo, la fornitura di un servizio universale in materia di servizi telefonici accessibili al pubblico in un ambiente caratterizzato da una maggiore concorrenza e, in secondo luogo, garantire che la fornitura di tale servizio universale sia finanziata in modo tale di incidere il meno possibile sulla concorrenza nel settore. La direttiva stabilisce inoltre i diritti degli utenti e dei consumatori dei servizi di comunicazione elettronica e i corrispondenti obblighi delle imprese; contiene disposizioni atte a garantire l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo e la fornitura di taluni servizi obbligatori quali le linee affittate; riconosce agli Stati membri il diritto di stabilire che per determinati programmi radiofonici e televisivi vige "l'obbligo di trasmissione" ai fini di una loro diffusione su determinate reti onde garantirne una disponibilità universale; prevede inoltre che gli operatori della rete gestiscano le chiamate con il nuovo prefisso regionale europeo "+3883", assegnato dall'UIT per lo spazio di numerazione telefonico europeo e stabilisce infine che gli operatori comunichino ai servizi di soccorso nazionali i dati relativi all'ubicazione del chiamante.

3. Commenti alla posizione comune del Consiglio e raffronti col parere del Parlamento europeo

3.1. La posizione della Commissione in sintesi

La Commissione condivide la posizione comune del Consiglio. Il testo del Consiglio non presenta infatti differenze fondamentali rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Come il Parlamento europeo, anche il Consiglio ha introdotto numerose precisazioni e modifiche di ordine redazionale. Le finalità originarie della direttiva, il campo di applicazione del servizio universale, il livello di tutela degli utenti finali, gli interventi del regolatore e le principali disposizioni di carattere strategico sono stati confermati, ancorché spesso riformulati per migliorarne la redazione e la chiarezza rispetto alla proposta iniziale. La numerazione degli articoli menzionata al punto 3.2.2. è stata modificata, a partire dall'articolo 17, per tener conto dei nuovi articoli inseriti nel testo.

3.2. Modifiche introdotte dalla posizione comune del Consiglio rispetto al parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo

3.2.1 Considerando

Considerando 5bis (nuovo) (Sicurezza della rete)

L'emendamento 1 del Parlamento europeo introduce un nuovo considerando, relativo alle misure atte a garantire la sicurezza della rete e dei servizi, che riproduce le disposizioni previste al riguardo nella direttiva sulla protezione dei dati. La posizione comune del Consiglio non tiene conto di queste preoccupazioni nella direttiva sul servizio universale.

Considerando 26 (ex 19)

Nell'emendamento 2 del Parlamento europeo e nella posizione comune è stato soppresso il testo relativo alle imprese che godevano di diritti esclusivi. Il testo che il Parlamento propone di aggiungere in coda al considerando e il testo aggiunto nella posizione comune del Consiglio hanno finalità analoghe, ma la proposta del Parlamento europeo ha carattere più stringente e fa esplicito riferimento alla "tolleranza normativa" nei confronti dei mercati emergenti.

Considerando 39 (ex 27)

Il testo supplementare proposto nell'emendamento 4 del Parlamento europeo è stato integralmente recepito nella posizione comune del Consiglio.

Considerando 47 (ex 32)

L'emendamento del Parlamento europeo propone di ricorrere a meccanismi di coregolamentazione quale adeguata alternativa alla regolamentazione di tipo settoriale, precisando che nei settori in cui vengono applicati i suddetti meccanismi vanno contestualmente abolite le norme di tipo settoriale e che ogni misura di coregolamentazione si ispiri agli stessi principi della regolamentazione formale. Il Consiglio ha omesso dalla posizione comune ogni riferimento alla coregolamentazione.

3.2.2 Articoli

Capo I: Scopo e definizioni

Articolo 1 (Campo di applicazione e scopo)

La posizione comune e gli emendamenti del Parlamento europeo relativi all'articolo 1 sono compatibili e complementari. La Commissione ritiene che le modifiche del Parlamento rendano più precisi il campo di applicazione e le finalità della direttiva e siano coerenti con il testo della posizione comune. La Commissione considera che la decisione del Consiglio di sostituire i termini "utenti e consumatori" coi termini "utenti finali" contribuisca a definire in modo più preciso il campo di applicazione della direttiva.

Articolo 2 (Definizioni)

Il testo della posizione comune precisa le definizioni utilizzate nella direttiva e garantisce una maggiore trasparenza del suo campo di applicazione. Oltre a modificare una parte di testo nel frattempo cancellata dalla posizione comune, gli emendamenti del Parlamento europeo mirano ad aggiungere la definizione del concetto di "servizi correlati". La Commissione non ritiene che l'aggiunta sia necessaria. L'articolo 2 della posizione comune contiene tutte le definizioni necessarie.

Capo II: Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di natura sociale

Nella posizione comune al titolo del Capo II sono stati aggiunti i termini "compresi gli obblighi di natura sociale". La Commissione giudica accettabile la modifica.

Articolo 3 (Disponibilità del servizio universale)

Il Parlamento europeo ha aggiunto la "neutralità competitiva" ai criteri che consentono di determinare il metodo più adeguato per garantire l'attuazione del servizio universale. La posizione comune ha aggiunto il criterio della "proporzionalità" e confermato l'obbligo della limitazione delle distorsioni del mercato (articolo 3, paragrafo 2) e l'obbligo di non distorcere la concorrenza (articolo 1). La fornitura del servizio universale può incidere sia sulla concorrenza tra le imprese che sui prezzi di vendita agli utenti finali. La Commissione ritiene che la posizione comune tenga adeguatamente conto di entrambi questi aspetti.

Articolo 4 (Fornitura dell'accesso da una posizione fissa)

Il Parlamento europeo ha proposto di precisare che l'accesso ad Internet nell'ambito del servizio universale deve essere "efficace". La Commissione trova più adeguato il testo della posizione comune, in cui si richiede che tale accesso sia "funzionale". Il Consiglio ha del resto aggiunto un apposito considerando contenente una spiegazione dettagliata della scelta di questo termine. Il secondo emendamento del Parlamento europeo impone agli Stati membri l'obbligo di determinare le velocità di trasmissione tenendo conto delle tecnologie più diffuse. La Commissione ha accolto questa pertinente considerazione relativa alla velocità di trasmissione che è stata del resto recepita anche dal Consiglio nella posizione comune. L'emendamento del Parlamento europeo stabilisce inoltre il principio che gli Stati membri non determinino velocità di trasmissione superiori a quelle disponibili al grande pubblico. La Commissione ritiene che sia più corretto far riferimento alle velocità di trasmissione effettivamente utilizzata dal grande pubblico e si rallegra che il Consiglio ne abbia tenuto conto nel testo della posizione comune.

Articolo 6 (Telefoni pubblici a pagamento)

Nella posizione comune il Consiglio fa riferimento alle "esigenze ragionevoli" degli utenti finali, chiarisce il principio, ereditato dalla vigente normativa, secondo cui gli Stati membri non debbono adottare provvedimenti specifici in caso di sufficiente disponibilità di telefoni pubblici a pagamento ed, infine, introduce l'obbligo di una consultazione pubblica. La Commissione giudica accettabili le suddette modifiche. L'emendamento del Parlamento europeo consiste in una modifica redazionale che risulta superflua alla luce del nuovo testo della posizione comune, il quale, secondo la Commissione, riflette più fedelmente la "ratio" della disposizione.

Articolo 7 (Misure speciali destinate agli utenti disabili)

Il testo della posizione comune relativo all'articolo 7 tratta esclusivamente degli utenti disabili e dedica invece l'articolo 9 agli utenti con esigenze sociali particolari. La rielaborazione degli articoli 7 e 9 non altera assolutamente le disposizioni sostanziali della direttiva. L'emendamento 11 del Parlamento europeo relativo agli utenti con esigenze sociali particolari va pertanto riferito al nuovo articolo 9.

Articolo 8 (Designazione dei gestori)

Il testo della posizione comune e della proposta del Parlamento europeo contengono esattamente le stesse disposizioni relative alla possibilità, per gli Stati membri, di designare le imprese tenute a fornire i vari elementi del servizio universale o ad assicurare una determinata copertura geografica di tale servizio. La Commissione ha accolto l'emendamento del Parlamento teso ad introdurre una fase di consultazione pubblica nel processo nazionale di designazione delle imprese con obblighi di servizio universale. Il testo della posizione comune non fa tuttavia riferimento ad alcuna fase di consultazione.

Articolo 9 (Accessibilità delle tariffe)

Nell'emendamento 11 il Parlamento europeo propone che gli Stati membri definiscano gli utenti con esigenze sociali particolari previa procedura di consultazione. La Commissione ha accolto la proposta ritenendo che si tratti di una misura utile per precisare il profilo di questo tipo di consumatori. La posizione comune del Consiglio non prevede tuttavia che tale definizione sia preceduta da una consultazione.

Articolo 10 (Controllo delle spese)

I testi della proposta del Parlamento europeo e della posizione comune del Consiglio relativi al primo e al secondo paragrafo di questo articolo sono molto simili e compatibili tra loro. Nella posizione comune il Consiglio ha aggiunto un terzo paragrafo che consente alle ANR di operare con una certa flessibilità quando le strutture necessarie sono già ampiamente disponibili negli Stati membri. Nel parere del Parlamento europeo questo aspetto non è stato toccato. La Commissione è favorevole alla posizione comune.

Articolo 11 (Qualità del servizio fornito dalle imprese designate)

L'emendamento del Parlamento europeo, che la Commissione accoglie, propone che tra le informazioni comunicate dalle imprese figurino anche le misure destinate a valutare la qualità del servizio fornito agli utenti disabili. La posizione comune non fa alcun riferimento ad informazioni relative alla qualità del servizio fornito agli utenti disabili. L'articolo 35 stabilisce tuttavia che il corrispondente allegato sui parametri di qualità del servizio possa essere modificato secondo la procedura di comitato. La Commissione ritiene che la procedura istituita per gli adattamenti di tale allegato potrebbe tener conto dell'emendamento proposto dal Parlamento europeo.

Articolo 12 (Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale)

Le modifiche al primo paragrafo proposte nel parere del Parlamento europeo e nella posizione comune hanno effetti simili, anche se l'emendamento del Parlamento stabilisce un obbligo esplicito per le ANR di valutare se la fornitura del servizio universale comporti un onere eccessivo per le imprese. Anche il secondo paragrafo è stato modificato in modo simile dal Parlamento europeo e dal Consiglio, precisando che le ANR provvedono affinché il calcolo del costo netto sia effettuato in modo trasparente. La Commissione ritiene che il testo della posizione comune del Consiglio sia più chiaro e definisca in modo più preciso competenze ed obblighi delle ANR.

Articolo 13 (Finanziamento degli obblighi di servizio universale)

L'emendamento proposto dal Parlamento europeo in merito al paragrafo 1, relativo all'obbligo di indennizzare gli operatori qualora la fornitura del servizio universale comporti un onere eccessivo, figura anche nella posizione comune del Consiglio. La richiesta del Parlamento di fare esplicito riferimento ad altre forme di finanziamento è stata trasferita in un considerando, mentre la proposta di chiarire che è possibile ricorrere a forme di finanziamento miste è stata recepita facendo uso dell'espressione "e/o" all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) della posizione comune. I testi del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al paragrafo 2 sono identici.

Articolo 15 (Riesame del contenuto del servizio universale)

Per quanto riguarda il paragrafo 2, sia l'emendamento del Parlamento europeo che la posizione comune del Consiglio fanno riferimento ai fattori specifici su cui incentrare il riesame del contenuto del servizio universale; sennonché, mentre il Parlamento indica la mobilità e l'alta velocità di trasmissione, il Consiglio menziona la mobilità e la velocità di trasmissione dati "alla luce delle tecnologie prevalenti utilizzate dalla maggioranza degli abbonati". Per quanto i criteri proposti siano sostanzialmente equivalenti, la Commissione ritiene che il testo della posizione comune sia più chiaro. Entrambi i testi prevedono che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in esito al riesame. L'emendamento del Parlamento stabilisce inoltre che il riesame sia effettuato nella massima trasparenza e previa consultazione di tutte le parti interessate.

Capo III - Controlli normativi delle imprese che detengono un rilevante potere di mercato su mercati specifici

La creazione di un nuovo capo III dedicato esclusivamente alla regolamentazione delle imprese con rilevante potere di mercato su mercati specifici trae ispirazione dagli emendamenti 25, 27 e 29, nei quali il Parlamento europeo propone un articolo di portata più generale dedicato alla regolamentazione delle tariffe al dettaglio, il quale comprenda anche le linee affittate. In tali emendamenti il Parlamento suggerisce inoltre di sostituire, in diverse occorrenze, i termini "controllo delle tariffe" con i termini "controllo del mercato".

Articolo 16 (Riesame degli obblighi)

Nella posizione comune il Consiglio ha riorganizzato diverse disposizioni della direttiva relative agli obblighi degli operatori aventi rilevante potere di mercato in un unico capitolo dedicato ai controlli normativi. Il paragrafo 1 stabilisce che debbano essere riesaminati e confermati, fino ad una revisione ad opera delle ANR, tutti gli obblighi esistenti in materia di tariffe al dettaglio per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica, per i servizi di selezione e preselezione del vettore e per l'insieme minimo di linee affittate previsto dalla normativa vigente. Tali modifiche sono in perfetta sintonia con l'emendamento 25 del Parlamento europeo. L'emendamento fissa altresì la condizione che la situazione di deficienza del mercato sia "duratura", ma tale aspetto rientra nella valutazione effettuata dalle ANR ai sensi dell'articolo 14 della direttiva quadro.

L'emendamento del Parlamento europeo relativo al paragrafo 2 impone alle ANR l'obbligo di effettuare una consultazione pubblica prima di procedere ad una regolamentazione delle tariffe al dettaglio. La Commissione ha accolto in linea di principio la proposta ma la disposizione non è stata inserita nell'articolo 16.

Articolo 17 (Regolamentazione dei servizi al dettaglio)

L'emendamento 25 riguardava un articolo che, dopo la rinumerazione, è divenuto articolo 17 della direttiva. La proposta del Parlamento e il testo della posizione comune sono assai simili in quanto entrambi prevedono che, prima di imporre obblighi in materia di servizi al dettaglio, le ANR accertino se gli obblighi che possono essere imposti nei confronti degli operatori aventi rilevante potere di mercato ai sensi della direttiva sull'accesso e l'interconnessione possano correggere le distorsioni della concorrenza.

Con l'emendamento 26 il Parlamento europeo intende aggiungere alle disposizioni relative alla disciplina dei servizi al dettaglio un nuovo paragrafo che stabilisca l'obbligo per le ANR di imporre una regolamentazione "all'ingrosso" in caso di reclami giustificati che comprovino che le esigenze di utenti e consumatori vengono regolarmente disattese. Pur accogliendo l'emendamento nel suo principio ispiratore, la Commissione ritiene che il testo della posizione comune tenga già conto di questa disposizione in quanto stabilisce che le ANR sono tenute a verificare l'esistenza di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio e a dare precedenza ad una regolamentazione "all'ingrosso" laddove individuino una situazione di rilevante potere di mercato. Le procedure di valutazione dei mercati al dettaglio previste dall'articolo 14 della direttiva quadro implicano necessariamente che sia esaminata la posizione dei consumatori.

I termini "se del caso", proposti nell'emendamento 27 del Parlamento europeo, sono stati aggiunti al paragrafo 3. Pur avendo carattere più normativo, l'emendamento 28 è simile al testo della posizione comune relativo al paragrafo 4, che prevede che le ANR specifichino la forma e il metodo contabile da utilizzare e provvedano affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

Nell'emendamento 30, accolto sul piano dei principi dalla Commissione, il Parlamento europeo esige la pubblicazione dei sistemi di sconto degli operatori designati come aventi un rilevante potere di mercato, soggetti all'obbligo di orientamento ai costi. L'articolo 17 e i relativi considerando della posizione comune autorizzano le ANR ad imporre l'obbligo di trasparenza delle tariffe nei confronti dei suddetti operatori. L'articolo 21 della posizione comune prevede un obbligo generale di trasparenza tariffaria.

Articolo 18 (Controlli normativi sull'insieme minimo di linee affittate)

L'emendamento del Parlamento europeo relativo all'ex articolo 27 (ora articolo 18 del Capo III della direttiva) prevede l'obbligo per le ANR di effettuare un'analisi del mercato al dettaglio "almeno" una volta l'anno, mentre l'articolo 16, paragrafo 3 della posizione comune stabilisce che, successivamente alla data di entrata in vigore della direttiva, tale analisi sia effettuata "a intervalli regolari". La Commissione è del parere che il testo della posizione comune garantisca la necessaria flessibilità senza imporre alle ANR vincoli eccessivi in materia di sorveglianza della situazione di concorrenza sui mercati nazionali.

Capo IV - Interessi e diritti degli utenti finali

Articolo 20 (Contratti)

Le disposizioni dell'emendamento 31 del Parlamento europeo sono state in parte recepite nella posizione comune. Il requisito che le pertinenti informazioni siano indicate anteriormente alla conclusione del contratto è previsto in maniera implicita nella posizione comune mentre questa non cita i prezzi e le tariffe praticati tra gli elementi da indicare all'atto di concludere il contratto. Nell'emendamento 32 il Parlamento europeo propone di sostituire "utenti e consumatori" con "abbonati", ma il testo della posizione comune mantiene il riferimento ai "consumatori" fino al momento della conclusione del contratto. In proposito, il testo della posizione comune è coerente con la definizione di "abbonato" che figura nella direttiva quadro. Nella posizione comune il Consiglio ha aggiunto il termine "elettronica" dopo "servizi di comunicazione", come richiesto nell'emendamento 32, ma non ha accolto il testo relativo agli intermediari perché il concetto rientrava già nella formulazione originale dell'articolo. Il paragrafo 3 è stato modificato conformemente all'emendamento 33 per precisare che gli abbonati devono essere informati del loro diritto di recedere dal contratto non solo quando gli operatori intendono modificare le condizioni contrattuali ma anche nel momento in cui vengono loro comunicate le proposte di modifiche contrattuali. La proposta contenuta nell'emendamento 34 è stata recepita nel paragrafo 1 dell'articolo 20, nel quale il Consiglio stabilisce che, oltre alle disposizioni dell'articolo, è pienamente applicabile la normativa comunitaria in materia di protezione dei consumatori e di equità e trasparenza delle clausole contrattuali.

Articolo 21 (Trasparenza e pubblicazione delle informazioni)

L'emendamento 35 prevede l'obbligo per le ANR di provvedere affinché siano rese accessibili al pubblico, e in particolare a "tutti gli utenti e i consumatori", informazioni "accurate ed aggiornate" in merito ai prezzi e alle tariffe. La posizione comune fa riferimento ad informazioni "trasparenti ed aggiornate" da fornire "in particolare a tutti i consumatori". La Commissione ritiene che i due testi producano gli stessi effetti ed abbiano la stessa portata. Il riferimento ai "consumatori" piuttosto che ai "consumatori e utenti" è una mera questione di accentuazione che non determina alcuna limitazione della sfera di operatività dell'articolo. Anche il termine "trasparenti" scelto dal Consiglio e il termine "accurate" scelto dal Parlamento europeo perseguono identiche finalità. La posizione comune non prevede l'obbligo per le ANR di pubblicare regolarmente rapporti sull'andamento tariffario né di promuovere lo sviluppo di guide interattive che permettano ai consumatori di paragonare i piani tariffari. La Commissione aveva del resto ritenuto che entrambe le disposizioni costituissero una forma eccessiva di regolamentazione.

Articolo 22 (Qualità del servizio)

La posizione comune ha accolto la disposizione relativa al paragrafo 2 ai sensi della quale, prima di prescrivere l'obbligo di pubblicare le pertinenti informazioni, le ANR sono tenute ad acquisire il parere delle parti interessate. La posizione comune del Consiglio viene pertanto incontro alle preoccupazioni espresse nell'emendamento 36 del Parlamento europeo.

Articolo 23 (Integrità della rete)

Sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno introdotto, in questo capo della direttiva, nuovi articoli che trattano della problematica della continuità e dell'integrità delle reti. Le disposizioni in materia di sicurezza aggiunte dal Parlamento non sono state inserite nel testo perché riguardano aspetti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati.

Articolo 24 (Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno ritenuto superfluo e pertanto soppresso il secondo paragrafo dell'articolo.

Articolo 25 (Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi)

Nell'emendamento relativo a questo articolo il Parlamento europeo propone che tutti gli utenti abbiano accesso a tali servizi gratuitamente o previo pagamento di un canone minimo, richiesta che trova riscontro nella posizione comune che, nell'articolo 3 del capo dedicato al servizio universale, dispone che i servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi che compongono il servizio universale siano forniti ad un prezzo accessibile. Gli altri servizi di consultazione elenchi vengono invece forniti secondo una logica commerciale.

Articolo 26 (Numero di emergenza europeo)

L'emendamento del Parlamento europeo relativo al primo paragrafo di questo articolo fa riferimento ai "telefoni per comunicazione alfanumerica". La posizione comune viene incontro a questa preoccupazione aggiungendo una nuova disposizione nel considerando n. 13 che fa esplicito riferimento alla possibilità per gli Stati membri di ricorrere a questo tipo di apparecchiature a beneficio degli utenti portatori di handicap dell'udito o della parola.

L'emendamento 42 del Parlamento europeo fissa, nel paragrafo 3, due condizioni preliminari supplementari prima che gli operatori della rete possano essere obbligati a fornire alle autorità incaricate dei servizi di soccorso informazioni in merito all'ubicazione del chiamante. La posizione comune accoglie la condizione relativa alla possibilità tecnica di fornire tali informazioni, ma non quella relativa alla proporzionalità degli sforzi economici necessari. Anche la Commissione ritiene che la seconda condizione posta sia superflua in quanto già contemplata dai principi generali del diritto comunitario. La Commissione ritiene tuttavia che l'assenza di un riferimento alla fattibilità economica non implichi che le autorità della protezione civile debbano sostenere ingenti investimenti per assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 26. Considerato che le strutture attuali sono prevalentemente di tipo manuale saranno necessari comunque taluni investimenti per realizzare sistemi automatici. I servizi della Commissione collaboreranno strettamente con il CGALIES (Co-ordination Group on Access to Location Information by Emergency Services - Gruppo di coordinamento sull'accesso ai dati di localizzazione da parte dei servizi di soccorso) per elaborare un'interfaccia comune per trasmettere i dati che consentono di localizzare le chiamate. In tal modo si faciliterà lo sviluppo di pacchetti software standard destinati ai servizi di permanenza telefonica in materia di sicurezza pubblica (PSAP - Public Safety Answering Points) permettendo al contempo a tali servizi di contenere gli investimenti infrastrutturali necessari per assolvere ai propri obblighi. Sul piano pratico, di conseguenza, l'applicazione di questa disposizione avverrà contestualmente all'adozione, da parte dei servizi di soccorso nazionali competenti, di misure infrastrutturali che consentano di ricevere ed utilizzare i dati relativi alla localizzazione delle chiamate.

Lo stesso emendamento 42 illustra in dettaglio taluni aspetti dell'attuazione del numero unico di emergenza europeo e in particolare la necessità di definire un formato standard per i dati trasmessi. La posizione comune non si sofferma sugli aspetti legati all'attuazione. La Commissione ritiene che tali aspetti vadano regolati nell'ambito delle misure supplementari che le ANR e gli operatori delle reti saranno chiamati a concordare e che le questioni aventi una dimensione europea debbano essere risolte, ove possibile, ricorrendo a norme ETSI. Onde evitare ambiguità tra operatori e autorità della protezione civile, la Commissione è del parere che nell'articolo 26 sia utile indicare esplicitamente non solo che gli operatori "mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, ove tecnicamente possibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante" ma anche che tali informazioni siano messe "gratuitamente" a disposizione delle autorità nazionali. L'emendamento 42 stabilisce infine l'obbligo di una conformità con l'articolo 9 della direttiva sulla protezione dei dati. La posizione comune non contiene tale riferimento in quanto la suddetta direttiva è di per sé pienamente applicabile. La Commissione ritiene che sia sufficiente richiamare che la presente direttiva fa parte di un pacchetto di misure che formano il nuovo quadro normativo che disciplina le comunicazioni elettroniche e che le limitazioni imposte a norma dell'articolo 9 della direttiva sulla protezione dei dati in materia di trattamento lecito, da parte degli operatori, delle informazioni sulla localizzazione del chiamante sono pienamente applicabili nel contesto dell'articolo 26 della direttiva sul servizio universale.

Articolo 27 e considerando 37 (Prefissi telefonici europei)

Gli emendamenti 3 e 43 dispongono che, prima di imporre agli operatori l'obbligo di gestire le chiamate verso lo spazio di numerazione europeo, la Commissione realizzi uno studio che dimostri i vantaggi economici e commerciali nonché la fattibilità tecnica del prefisso regionale "3883". La posizione comune viene incontro alla preoccupazione implicita nell'emendamento del Parlamento europeo poiché riconosce la necessità che gli operatori della rete possano recuperare i costi derivanti dai servizi di generazione ed inoltro di tali chiamate. La Commissione ritiene che la posizione comune abbia soddisfatto la richiesta inerente all'emendamento del Parlamento.

Articolo 29 (Fornitura di prestazioni supplementari)

L'emendamento 44 prevede l'obbligo di fornire una serie di prestazioni telefoniche supplementari che al momento non sono obbligatorie, né si propone che lo siano, ma che, se non sufficientemente disponibili, potrebbero essere rese obbligatorie dalle ANR. La posizione comune torna al livello di flessibilità previsto dalla proposta iniziale ma inserisce, come richiesto dal Parlamento europeo, la precisazione "se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico". Per contro, la posizione comune non fa riferimento alla proposta del Parlamento, sostenuta dalla Commissione, relativa al funzionamento transnazionale di tali servizi.

Articolo 30 (Portabilità del numero)

L'emendamento del Parlamento europeo stabilisce che i costi di portabilità del numero non debbano essere di livello tale da dissuadere l'utente dall'utilizzare tale opzione. La posizione comune è in perfetta sintonia con la proposta del Parlamento. Questo ha inoltre previsto l'obbligo di informare regolarmente gli utenti in merito alle opzioni offerte dall'articolo 30 ma il Consiglio non ne ha tenuto conto nella posizione comune. La Commissione ritiene accettabile il testo della posizione comune.

Articolo 31 (Obblighi di trasmissione)

Il Parlamento europeo ha introdotto una serie di emendamenti a questo articolo e ai corrispondenti considerando. Il primo intende limitare la portata degli eventuali obblighi di trasmissione ai programmi rispondenti "alla missione pubblica del servizio radiotelevisivo". La posizione comune non impone questa condizione preliminare alla capacità degli Stati membri di individuare i programmi per i quali vige tale obbligo, ma limita l'onere che può essere imposto agli operatori stabilendo che i suddetti obblighi devono essere "ragionevoli". Il Consiglio riconosce inoltre che gli obblighi di trasmissione possono essere estesi alle reti che costituiscono, per un gran numero dei loro abbonati, il veicolo principale di ricezione di programmi radiotelevisivi.

Il Parlamento europeo riconosce altresì che gli obblighi di trasmissione possono comprendere servizi destinati agli utenti disabili o con esigenze particolari. La Commissione è del parere che nel paragrafo 1 di questo articolo la posizione comune venga incontro alla richiesta del Parlamento, in quanto fa riferimento non solo ai canali ma anche ai servizi radiofonici e televisivi, una formulazione che può comprendere anche i servizi destinati agli utenti disabili o con esigenze particolari. La modifica redazionale proposta dal Parlamento in merito al paragrafo 1 (sostituire "limitati nel tempo" con "soggetti a revisione periodica") è molto simile al testo della posizione comune.

Il Parlamento europeo propone inoltre che gli operatori dei servizi di accesso condizionato e di servizi correlati siano tenuti a garantire agli operatori di servizi radiotelevisivi un accesso ai propri servizi e alle proprie strutture. L'articolo 6 della posizione comune relativa alla direttiva sull'accesso e l'interconnessione dispone che gli operatori radiotelevisivi abbiano accesso ai servizi e alle strutture di accesso condizionato secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. L'articolo 5 della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri possono decidere, a livello nazionale, che i suddetti operatori abbiano accesso anche ad altre strutture quali le guide elettroniche ai programmi e alle interfacce per programmi applicativi. L'articolo 6 prevede infine che l'accesso a tali strutture supplementari possa, a tempo debito e alla luce degli sviluppi tecnologici, essere reso obbligatorio nell'Unione europea.

In un emendamento relativo a questo articolo il Parlamento europeo propone che i programmi per i quali vige l'obbligo di trasmissione siano riportati con un certo rilievo nei navigatori e nelle guide elettroniche ai programmi. La Commissione ritiene che la presentazione di tali programmi nelle guide e nei navigatori sia una materia che vada disciplinata nell'ambito della regolamentazione sui contenuti, come del resto indicato all'articolo 6, paragrafo 5 della posizione comune relativa alla direttiva sull'accesso e l'interconnessione.

Per quanto riguarda l'indennizzo degli operatori della rete, la posizione comune del Consiglio e il parere del Parlamento europeo presentano un approccio simile, autorizzando gli Stati membri a decidere se indennizzare o no gli operatori soggetti ad obblighi di trasmissione. La proposta del Parlamento contiene una serie di criteri per il calcolo di un eventuale indennizzo, mentre la posizione comune non elenca alcun criterio ma stabilisce che gli operatori debbano essere trattati in modo non discriminatorio e che eventuali indennizzi siano improntati ai principi di proporzionalità e trasparenza.

Articolo 32 (Servizi obbligatori supplementari)

L'emendamento del Parlamento europeo relativo a questo articolo si basa sul principio che gli Stati membri indennizzino le imprese soggette all'obbligo di fornire servizi supplementari per le spese connesse alla diffusione di tali servizi. Il testo della posizione comune stabilisce che, per questi servizi supplementari rispetto a quelli compresi negli obblighi di servizio universale, gli eventuali sistemi di indennizzo non possono prescrivere la partecipazione di specifiche imprese. La Commissione ritiene che verrebbe garantita una maggiore certezza del diritto se, come richiesto dal Parlamento europeo, fosse istituito il principio che le imprese debbano essere indennizzate per i costi netti derivanti dalle misure adottate ai sensi di questo articolo, ferma restando la compatibilità di tale indennizzo con il diritto comunitario.

Articolo 33 (Consultazione dei soggetti interessati)

L'emendamento del Parlamento europeo relativo al paragrafo 1 di questo articolo contiene un riferimento alla consultazione degli utenti disabili che il Consiglio ha stralciato dalla posizione comune. Il Parlamento propone inoltre di indicare in un nuovo paragrafo che gli Stati membri favoriscono l'introduzione di meccanismi di coregolamentazione per la prestazione di servizi che rientrano nella definizione di servizio universale, per soddisfare le esigenze dei consumatori disabili, controllare le tariffe, consentire un controllo delle spese, raggiungere elevati standard di qualità del servizio, garantire un finanziamento trasparente del costo netto del servizio universale, garantire un livello minimo di tutela dei consumatori, provvedere alla pubblicazione di informazioni su prezzi e tariffe, fornire i servizi mediante operatore, i servizi di portabilità del numero, selezione e preselezione del vettore, per garantire una consultazione con le parti interessate e istituire meccanismi extragiudiziali di soluzione delle controversie. La posizione comune del Consiglio non fa riferimento ad alcun settore nel quale adottare meccanismi di coregolamentazione. La Commissione ritiene nondimeno che diversi articoli della posizione comune garantiscano agli Stati membri un sufficiente margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi cui ricorrere per realizzare le finalità della direttiva. La Commissione preferisce la flessibilità inerente alla posizione comune del Consiglio piuttosto che un elenco degli articoli che si prestano ad eventuali meccanismi di coregolementazione.

Articolo 34 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie)

L'emendamento 55 propone di istituire uno sportello nazionale reclami mentre la posizione comune si attiene alla proposta iniziale e dispone che le procedure di risoluzione delle controversie siano trasparenti, semplici e poco costose per gli utenti e i consumatori. Nella posizione comune il Consiglio autorizza gli Stati membri che lo desiderano a limitare tali procedure ai soli reclami dei consumatori mentre gli emendamenti del Parlamento europeo rimangono fedeli al campo di applicazione originale della disposizione che interessa utenti e consumatori. La Commissione ritiene che il testo della posizione comune sia accettabile.

3.2.3 Allegati

Allegato I (Descrizione delle prestazioni citate all'articolo 10 e all'articolo 29)

L'emendamento 56 relativo all'allegato autorizza a ricorrere a procedure di disconnessione progressiva in caso di mancato pagamento delle fatture, mentre la posizione comune opta per il principio della flessibilità.

Allegato II (Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 21)

L'emendamento 57 spiega che l'obbligo di pubblicare le pertinenti informazioni è motivato dalla necessità di garantire una tutela dei consumatori. La posizione comune non segue tuttavia lo stesso approccio. Il nuovo paragrafo prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare i consumatori in merito ai loro diritti in materia di servizio universale, citando esplicitamente le prestazioni dell'allegato I. La posizione comune non contiene disposizioni di questo tipo.

Allegato IV (Calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale ed istituzione di un eventuale meccanismo di compensazione o condivisione secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13)

Sia il Parlamento europeo (emendamento 59) che il Consiglio hanno soppresso il paragrafo relativo alla possibilità di ricorrere ad un meccanismo di prelievo basato sull'IVA. La Commissione avrebbe preferito mantenere tale disposizione.

Allegato V (Procedura di riesame della portata del servizio universale conformemente all'articolo 15)

L'emendamento 60 e il testo della posizione comune hanno cancellato le disposizioni dell'allegato relative alle opzioni a disposizione della Commissione all'atto di riesaminare la portata del servizio universale.

Allegato VI (Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)

Gli emendamenti del Parlamento europeo costituiscono in parte una mera ripetizione di altre disposizioni dell'allegato oppure costituiscono disposizioni di carattere eccessivamente normativo (ad es. l'uso della norma MHP per i televisori utilizzati per captare servizi interattivi). La posizione comune del Consiglio non fa riferimento alla norma MHP.

4. Conclusioni

La posizione comune del Consiglio ha accolto molti degli emendamenti proposti in prima lettura dal Parlamento europeo. Sia la posizione comune che il testo definitivo del Parlamento rimangono sostanzialmente fedeli alla proposta iniziale della Commissione. Questa ritiene tuttavia che al testo avrebbero giovato l'inserimento di misure supplementari a vantaggio degli utenti disabili e alle procedure di consultazione per determinati aspetti dell'attuazione del servizio universale (ad esempio, per definire il profilo degli utenti con particolari esigenze sociali). La Commissione ritiene tuttavia accettabile l'equilibrio generale conseguito con il testo della posizione comune.