Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea /* SEC/2001/1333 def. - COD 98/0135 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea 1998/0315 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea 1- ITER DELLA PROPOSTA Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(1998)612 def. - 1998/0315 (COD)): // 17.11.1998. Data del parere del Comitato economico e sociale: // 07.07.1999. Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 14.04.1999. Data di trasmissione della proposta modificata: // 23.05.2001. Data di adozione della posizione comune: // 23.07.2001. 2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Integrare le disposizioni vigenti a livello nazionale e comunitario in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. 3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE La posizione comune del Consiglio contiene, rispetto alla proposta iniziale della Commissione, tre tipi di emendamenti: quelli derivanti automaticamente dal cambiamento della base giuridica, quelli intesi ad inserire nel testo un certo numero di emendamenti del Parlamento europeo e, infine, quelli prodotti dall'evoluzione del dibattito in seno al Consiglio. Nei paragrafi che seguono si fa riferimento anche gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, ma non accolti nella posizione comune del Consiglio. 3.1. Emendamenti derivanti automaticamente dal cambiamento della base giuridica In diverse parti del testo i riferimenti all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale, a sua volta allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sono stati sostituiti da riferimenti all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Sono state inoltre inserite altre modifiche che derivano ineluttabilmente da tale cambiamento. 3.2. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo, accettati dalla Commissione ed accolti nella posizione comune La posizione comune fa esplicitamente propri una serie di emendamenti che il Parlamento europeo aveva adottato in prima lettura e che la Commissione aveva condiviso ed inserito nella propria proposta modificata: * emendamenti nn. 2, 9 e 25 (soppressione della soglia speciale di 100 addetti per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in merito all'evoluzione dell'occupazione all'interno dell'impresa): cfr. il considerando 19 e gli articoli 3 e 4; * emendamenti nn. 3, 6 e 32 (clausola di non regresso): cfr. articolo 9, paragrafo 4; * emendamento n. 7 (riferimento a prescrizioni minime): cfr. articolo 1, paragrafo 1; * emendamento n. 10 (riferimento alle legislazioni e prassi nazionali per quanto riguarda la definizione di "datore di lavoro"): cfr. articolo 2, lettera c); * emendamento n. 13, prima parte (definizione di "consultazione"): cfr. articolo 2, lettera g); * emendamento n. 16, in parte (determinazione da parte degli Stati membri del livello al quale vanno poste in essere l'informazione e la consultazione): cfr. articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1. Alcuni altri emendamenti che erano stati anch'essi adottati dal Parlamento europeo sono chiaramente coerenti con la direttiva. Si tratta degli emendamenti seguenti: * emendamento n. 1 (riferimento alla formazione permanente, all'innovazione e all'adesione da parte dei lavoratori a nuove forme di organizzazione del lavoro); * emendamento n. 37 (limiti al diritto conferito al datore di lavoro di esigere la riservatezza e di non divulgare informazioni particolarmente delicate); * emendamento n. 5 (riferimento alle disposizioni più favorevoli per i lavoratori); * emendamenti nn. 8 e 43 (obbligo di rispettare le prescrizioni minime fissate dalla direttiva proposta); * emendamento n. 11 (natura permanente, stabile e indipendente della rappresentanza dei lavoratori); * emendamento n. 13, terza parte (precisazioni sulla natura strumentale dell'informazione rispetto alla consultazione); * emendamenti nn. 22 e 23 (elenco non esaustivo di decisioni oggetto dell'informazione e della consultazione); * emendamento n. 26 (diritto dei rappresentanti dei lavoratori di rivolgersi a esperti); * emendamento n. 28 (precisazioni sulla tutela dei rappresentanti dei lavoratori); * emendamento n. 35 (inserimento della questione delle soglie minime di addetti tra le materie da affrontare nell'ambito del riesame della direttiva). Queste disposizioni particolareggiate non trovano tuttavia spazio in questa direttiva che costituisce un quadro generale e lascia agli Stati membri un ampio margine di libertà per il recepimento nel diritto nazionale. 3.3. Emendamenti del Parlamento europeo non accettati dalla Commissione né accolti nella posizione comune La posizione comune del Consiglio non accoglie una serie di emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento, sui quali la Commissione aveva espresso una posizione di riserva. Si tratta degli emendamenti seguenti: * emendamenti nn. 4 e 15 (soppressione della cosiddetta "Tendenzschutz"); * emendamento n. 41 (introduzione di una definizione di "parti sociali"); * emendamento n. 13, seconda e quarta parte (riferimento alla fase di pianificazione nel quadro della definizione di "consultazione", nonché all'obbligo di ricercare un accordo su tutti gli argomenti oggetto dell'informazione e della consultazione); * emendamento n. 17 (obbligo per gli Stati membri di promuovere il dialogo sociale all'interno delle PMI); * emendamenti nn. 20 e 43 (limitazione dell'autonomia delle parti nel quadro degli accordi - possibilità di derogare alle norme generali soltanto in un senso più favorevole ai lavoratori); * emendamento n. 21 (introduzione, a fianco dell'informazione, della consultazione sull'evoluzione economica e finanziaria dell'impresa); * emendamento n. 24 (prolungamento della consultazione in casi particolarmente gravi); * emendamento n. 27 (soppressione del diritto del datore di lavoro di non divulgare informazioni particolarmente delicate); * emendamento n. 29 (ampliamento della nozione di violazione grave degli obblighi di informazione e consultazione); * emendamento n. 33 (applicazione della direttiva alla pubblica amministrazione); * emendamento n. 34 (obbligo per gli Stati membri di consultare le parti sociali al momento del recepimento della direttiva). 3.4. Emendamenti derivanti dal dibattito in seno al Consiglio Il testo della posizione comune del Consiglio contiene altre modifiche rispetto alla proposta iniziale e alla proposta modificata della Commissione. La maggior parte di tali emendamenti appare compatibile con l'auspicio espresso dal Parlamento di promuovere, nella Comunità europea, attraverso questo nuovo strumento giuridico comunitario, una prassi adeguata ed effettiva di informazione e consultazione dei lavoratori all'interno dell'impresa. Altri emendamenti intendono rispondere ad alcune preoccupazioni legittime espresse dagli Stati membri in funzione di loro specificità nazionali e, a parere della Commissione, non mettono in discussione l'obiettivo principale della direttiva proposta. Ciò riguarda in particolare: * il riferimento, all'articolo 1, paragrafo 2 (nuovo), all'esigenza di garantire l'efficacia dell'iniziativa, qualunque siano le modalità di attuazione delle procedure di informazione e consultazione; * l'introduzione, nell'articolo 2, delle definizioni di "stabilimento", "datore di lavoro" e "lavoratore"; * l'introduzione, all'articolo 3, paragrafo 1, di una seconda soglia di 20 lavoratori applicabile nel caso in cui uno Stato membro scelga lo stabilimento invece dell'impresa come livello di riferimento ai fini del recepimento della presente direttiva; * l'introduzione, all'articolo 3, paragrafo 3, della possibilità per gli Stati membri di derogare alla direttiva mediante disposizioni specifiche applicabili agli equipaggi delle navi d'alto mare; * l'inversione tra gli originari articoli 3 e 4 della proposta iniziale della Commissione, con alcune modifiche di carattere sistematico; * il passaggio di una parte delle definizioni di "informazione" e "consultazione" all'articolo 4, paragrafi 3 e 4; * il riordino e la leggera modifica delle disposizioni concernenti la riservatezza e la non divulgazione di informazioni, nonché il controllo dell'utilizzo di tali facoltà (articolo 6); * l'introduzione, all'articolo 10, della possibilità per gli Stati membri che non dispongano di sistemi generali ed obbligatori d'informazione e consultazione, né di analoghi sistemi di rappresentanza dei lavoratori, d'imporre gradualmente gli obblighi previsti dalla presente direttiva, in base alle dimensioni delle imprese o degli stabilimenti (numero di addetti). La Commissione è in grado di accogliere queste modifiche introdotte dal Consiglio. La posizione comune del Consiglio non accoglie invece una disposizione che compariva nella proposta iniziale della Commissione e nella proposta modificata (l'ex articolo 7, paragrafo 3, della proposta iniziale) e che prevedeva una sanzione specifica applicabile in caso di violazione grave degli obblighi di informazione e di consultazione dei lavoratori. Il Parlamento aveva sostenuto la Commissione su questo punto ed aveva addirittura proposto un testo più rigoroso (che ampliava la definizione di "violazione grave"), non accolto tuttavia dalla Commissione nella propria proposta modificata. La Commissione constata che la posizione comune adottata all'unanimità non comprende tale disposizione proposta dalla Commissione e sostenuta dal Parlamento europeo. 4- CONCLUSIONI La Commissione è in grado di accettare, in generale, la posizione comune del Consiglio. Esprime soddisfazione per il fatto che tale testo abbia ottenuto l'unanimità dei consensi tra gli Stati membri, senza che il conseguimento di tale risultato abbia comportato il sacrificio delle disposizioni fondamentali proposte dalla Commissione nel 1998. Ciononostante ribadisce la propria posizione per quanto concerne le sanzioni che debbono essere previste in caso di grave violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e consultazione che gli incombono. La Commissione auspica un progresso rapido in seconda lettura ed eventualmente nelle fasi successive e si dichiara pronta a collaborare con il Parlamento europeo e il Consiglio alla ricerca di soluzioni soddisfacenti delle questioni ancora pendenti. 5- DICHIARAZIONE A VERBALE DEL CONSIGLIO "Il Consiglio e la Commissione dichiarano che lo Stato membro che applichi la direttiva alle imprese che occupano nel proprio territorio almeno 50 lavoratori può mantenere tale soglia pur scegliendo lo stabilimento come livello pertinente ai fini dell'articolo 3".