Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona: rafforzare il contributo dell'Unione europea, 2000/0062/A/COD /* SEC/2001/0921 def. - COD 2000/0062 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona: rafforzare il contributo dell'Unione europea, 2000/0062/A/COD 1- CONTESTO Data della trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (Documento COM(2000) 111 def. - 2000/0062/A/COD): 16.03.2000 Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 25.10.2000 Data della trasmissione della proposta modificata al Consiglio 20.12.2000 Data dell'adozione della posizione comune: 31.05.2001 2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La presente proposta ha finalità sia tecniche che politiche. Essa si prefigge in particolare di consolidare le iniziative della Comunità contro le mine antipersona, al fine di garantire complementarità e coerenza tra la strategia comunitaria di carattere orizzontale e le politiche specifiche a livello nazionale. Si propone inoltre di rafforzare l'efficacia complessiva dell'azione contro le mine, contribuendo in tal modo a eliminare il flagello delle mine terrestri entro i termini previsti dalla Convenzione di Ottawa. Obiettivi tecnici : * superare le difficoltà dovute all'assenza di una base giuridica per la linea di bilancio B7-661, istituita dal PE nel 1996; * risolvere la questione del numero eccessivo di strumenti finanziari utilizzati attualmente a sostegno delle iniziative contro le mine, il che ha reso più difficile l'elaborazione di un approccio mirato e ha impedito di mettere a punto una strategia comunitaria globale e coerente. Obiettivi politici: * gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ottawa (entrata in vigore il 1° marzo 1999) impongono di intensificare gli sforzi in termini di coordinamento, coerenza, efficacia e finanziamenti; * la condizione interna (all'UE) che richiede di affrontare il problema delle mine terrestri antipersona (antipersonnel landmines -APL) nell'ambito di un quadro complessivo per le iniziative dell'Unione europea contro le mine collegato alle priorità della politica di relazioni esterne, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza. 3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1 Vi sono buoni motivi per considerare soddisfacenti i risultati conseguiti mediante tale posizione comune: 3.1.1- Durata: la durata del presente regolamento non è limitata alla data di scadenza delle attuali prospettive finanziarie, cioè il 2006. La forza del messaggio politico viene così preservata: il presente regolamento scade infatti nel 2009,che è la data fissata dalla Convenzione di Ottawa sul divieto delle mine antipersona per il rispetto degli obiettivi da essa stabiliti. 3.1.2- Scorte: la richiesta del PE di menzionare esplicitamente nel testo giuridico la necessità di distruggere le scorte è stata accolta. Con tutta evidenza, la distruzione delle mine terrestri è strettamente collegata allo sminamento dei terreni nei paesi colpiti dal flagello delle APL. Queste ultime non possono venire sempre e unicamente distrutte una volta che siano state rilevate. Occorre pertanto garantire che la riconsegna di terreni resi sicuri alle popolazioni vittime non sia minacciata dalla disseminazione di nuove mine provenienti dalle scorte. Inoltre, il rapporto costo-efficienza dell'attività di distruzione delle scorte rispetto al funzionamento a ciclo completo dell'opera di rilevamento e rimozione delle mine in un terreno è di 10 a 1. La riduzione dei danni derivanti dalle mine nei paesi in via di sviluppo può quindi essere accelerata in maniera esponenziale. 3.1.3- UXO: gli ordigni inesplosi sono stati inclusi nel campo d'applicazione del regolamento. Si tratta di un aspetto molto importante delle attività di sminamento, sul quale insistono con forza tutti coloro che si occupano di tale tipo di operazioni. 3.1.4- Bilancio: un importo medio annuale pari a 16,5 milioni di EUR per la linea di bilancio dedicata al presente regolamento offre un buon grado di sicurezza e un impulso operativo alla politica della CE. La dotazione finanziaria globale di 240 milioni di EUR, indicata quale contributo totale della Comunità alla lotta contro le mine per la durata del regolamento, rappresenta un ulteriore e incoraggiante segnale della volontà politica sottesa al regolamento stesso. 3.1.4-1. Il bilancio non è ripartito tra i due regolamenti riguardanti due distinte aree geografiche, ma prevede un importo totale comune ai due strumenti. Tale flessibilità è essenziale per adeguarsi alle esigenze sempre diverse e mutevoli dell'opera di intervento. 3.1.5- Complementarità con altri regolamenti e programmi: la coesistenza di altre linee di bilancio destinate a sostenere le azioni contro le mine è stata accettata; essa contribuirà a potenziare l'interazione con le strategie nazionali e la coerenza complessiva degli strumenti comunitari. 3.1.6- Procedura dei comitati ("comitatologia") e massimali: non sono stati istituiti nuovi comitati. I comitati esistenti avranno competenza per i progetti di rilevanza geografica. Le decisioni relative a progetti per importi fino a 3 milioni di EUR possono essere adottate senza ricorrere alla procedura dei comitati. Questo implica che il calendario dei lavori dei comitati dovrà essere concretamente orientato verso i documenti di strategia piuttosto che verso i progetti. I documenti di strategia saranno sottoposti all'attenzione di comitati congiunti ad hoc e del Parlamento europeo. 3.1.7- Aiuti svincolati: i beneficiari degli aiuti includono, in casi eccezionali, anche paesi terzi non beneficiari. Ciò permetterà di utilizzare tecnologie e know how avanzati e specifici incentivando al tempo stesso interessanti trasferimenti a vantaggio dell'UE e degli operatori dei paesi beneficiari. 3.2 Esito degli emendamenti del Parlamento in prima lettura - Benché si sia fatto ricorso a una diversa formulazione, un gran numero di emendamenti del Parlamento è stato inserito nella posizione comune del Consiglio. Si tratta degli emendamenti nn. 1, 2, 6, 9, 12, 13, 14, 20, 24, 27, 28, 30. - la maggior parte degli emendamenti sono stati accolti nella proposta modificata in quanto erano conformi allo spirito del progetto di regolamento; si tratta degli emendamenti nn. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30. - le principali differenze tra la proposta modificata della Commissione e la posizione comune sono le seguenti: - viene omessa la menzione di un bilancio supplementare destinato a tener conto dell'azione specifica di distruzione delle scorte, poiché l'importo del quadro finanziario è calcolato per coprire la spesa complessiva delle operazioni di sminamento; - è identificato un importo del quadro finanziario secondo quanto previsto dall'accordo interistituzionale ogniqualvolta la durata dei programmi basati sulle procedure di codecisione esula dalla portata delle prospettive finanziarie attuali; - viene indicato un ulteriore importo globale del quadro finanziario che copre le azioni contro le mine nell'ambito degli strumenti elencati all'articolo 2, paragrafo 4. Obiettivo di una tale menzione è una maggiore trasparenza degli impegni singoli e dell'impegno totale, rispondendo così indirettamente alla richiesta formulata dal PE di concentrare i finanziamenti comunitari previsti nel quadro del presente regolamento, ECHO e R&S, destinati esattamente alle stesse finalità; - il riferimento alla condizionalità degli aiuti all'impegno nei confronti del processo della Convenzione di Ottawa si trova all'articolo 3; - la procedura d'urgenza è stata soppressa e sostituita da un ragionevole massimale senza procedura dei comitati di 3milioni di EUR, nel cui ambito è possibile prevedere interventi d'urgenza; tale sostituzione va inoltre a favore dell'informazione in tempo reale dei comitati interessati; - i comitati verranno inoltre coinvolti nelle discussioni sui documenti di strategia pluriennale, come pure il PE; - il regolamento si applica fino al dicembre 2009, che è la scadenza fissata dalla Convenzione di Ottawa per conseguire l'obiettivo di un mondo libero dalle mine antipersona. 4- CONCLUSIONI La Commissione accetta la posizione comune in quanto essa consente di perseguire tutti gli obiettivi della sua comunicazione nel rispetto dello spirito "post Evian". 5- DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE Nei verbali della decisione del Consiglio verrà inserita una dichiarazione congiunta della Commissione e del Consiglio. "Il Consiglio e la Commissione confermano che l'adozione del presente regolamento non preclude all'Unione europea la possibilità di adottare iniziative contro le mine terrestri antipersona in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea, nella misura in cui tali azioni perseguano obiettivi della politica estera e di sicurezza comune e siano conformi all'articolo 47 del trattato UE."