Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali /* SEC/2001/0216 def. - COD 2000/0068 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali I. PROCEDURA I.1 Il 21 marzo 2000, la Commissione ha inviato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta basata sull'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE (COM (2000) 162 definitivo - 2000/0068(COD)) per adozione secondo la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale [1] e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali [1] GU L 265, dell'08.11.1995 pag. 17 I.2 Il 4 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha espresso un primo parere sulla proposta della Commissione ed ha adottato una relazione e 26 emendamenti (A5-0256/2000). Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere in data 20 settembre 20002. Nel corso della riunione nel settembre 2000, il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere un parere. I.3 Il 1 dicembre 2000, avendo accettato gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, la Commissione ha adottato una proposta modificata in ossequio all'articolo 250 del trattato CE. I.4 Nel corso della riunione del 12 febbraio 2001, il Consiglio ha adottato la posizione comune in ossequio all'articolo 250 del trattato CE. II. SCOPO DELLA DIRETTIVA La direttiva 95/53/CE fissa i principi che regolano i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e copre sia i prodotti comunitari che quelli dei paesi terzi. La direttiva è entrata in vigore nel maggio 1998. La direttiva 1999/29/CE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali prevede, fra l'altro, una procedura di notificazione sulla contaminazione dei mangimi. La proposta, che era uno dei provvedimenti per la sicurezza dei mangimi annunciati nel libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare, è volta ad integrare le norme giuridiche esistenti come segue: gli Stati membri dovranno adottare adeguati piani di emergenza per affrontare gravi rischi nel settore dei mangimi. Nel caso di gravi rischi per la salute pubblica, degli animali o per l'ambiente, la Commissione potrà prendere provvedimenti temporanei protettivi riguardanti i mangimi ed i prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali e fabbricati all'interno della Comunità. In base ad una procedura armonizzata gli Stati membri dovranno informare la Commissione non appena vengono rilevati una contaminazione o un rischio gravi che hanno raggiunto la catena alimentare umana e animale o che potrebbero allargarsi ad altri paesi. Gli Stati membri dovranno informare la Commissione della maggiore frequenza di una determinata contaminazione o di un determinato pericolo. Nella loro relazione annuale alla Commissione sui controlli nel settore dell'alimentazione animale, gli Stati membri dovranno fornire tutte le informazioni riguardanti contaminazioni o pericoli occasionali e limitati. Sulla base di tali relazioni la Commissione adotterà una decisione, preferita ad una raccomandazione, quale strumento giuridico appropriato per garantire l'attuazione dei programmi di controllo coordinati dell'anno successivo. In caso di emergenza verrà utilizzato l'attuale sistema di allarme alimentare per lo scambio di informazioni relative ai prodotti per l'alimentazione animale. Verrà definita una base giuridica armonizzata per la trasmissione di tutte le informazioni riguardanti i controlli e la sicurezza dei mangimi. III. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE ALLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO La Commissione è in grado di accettare tutti gli emendamenti del Consiglio per i seguenti motivi: (1) Articolo 1:- si riferisce esclusivamente all'aggiornamento della definizione in un'altra direttiva pertinente in materia di alimentazione animale. (2) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b):- chiarisce la definizione di prodotto. (3) Articolo 2, paragrafo 1, sui piani di emergenza:- la riformulazione del Consiglio rispetta lo spirito della proposta della Commissione, sebbene rimuova la prescrizione della simulazione cieca. (4) Articolo 2, paragrafo 3, sui controlli presso la destinazione:- garantisce una migliore attuazione di tutti i controlli necessari. (5) Articolo 2, paragrafo 4, sulla clausola di salvaguardia:- consente alla Commissione di adottare, in caso di emergenza, rapidi provvedimenti temporanei di protezione. La posizione comune del Consiglio affronta anche la preoccupazione del Parlamento europeo di limitare il possibile impiego di prodotti pericolosi e la sua richiesta di una notificazione immediata come previsto negli emendamenti 17 e 18. (6) Articolo 2, paragrafo 5, sul sistema d'informazione:- la riformulazione del Consiglio prevede anche ispezioni ufficiali sulle importazioni e i dati di controllo ampliando così il quadro dell'articolo. In tale contesto appare appropriata la nuova formulazione circa la responsabilità di contattare le autorità competenti nell'eventualità di un problema. Essa risponde alle preoccupazioni sollevate dall'emendamento 6 del Parlamento europeo che mira a garantire la protezione da pratiche commerciali discutibili. Il Consiglio ha inoltre accettato la richiesta del Parlamento riguardante la notificazione delle emergenze come delineato nell'emendamento 22. (7) Articolo 2, paragrafo 6, sulla diffusione di informazioni riservate:- rispetta la sostanza dell'emendamento 23. (8) Articolo 2, paragrafo 7, sui controlli:- la proposta della Commissione riguardante le relazioni provvisorie e la trasformazione dell'attuale forma giuridica per i programmi di controllo coordinati da una raccomandazione ad una decisione non è una questione fondamentale per la politica di controllo. (9) Articolo 3:- si riferisce esclusivamente all'aggiornamento delle definizioni in un'altra direttiva pertinente in materia di alimentazione animale. La questione delle ispezioni sul posto è già stata affrontata nella proposta (COM (1998) 602 def.) sulla quale il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno già trovato un accordo nella procedura di conciliazione e che verrà adottata a breve. La posizione comune del Consiglio non prende in considerazione gli emendamenti del Parlamento che potrebbero essere considerati emendamenti di carattere linguistico e che sono stati accettati dalla Commissione. Per quanto avrebbe accolto con favore l'approvazione da parte del Consiglio degli emendamenti del Parlamento che lei stessa aveva avallato, la Commissione ritiene che gli obiettivi principali della proposta, in particolare le disposizioni riguardanti i piani di emergenza, le clausole di salvaguardia di emergenza ed il sistema di allarme rapido, siano stati rispettati e migliorati. IV CONCLUSIONI La Commissione accetta la posizione comune unanime del Consiglio perché essa rispetta sia lo spirito della proposta iniziale che alcuni degli emendamenti essenziali adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione europea Il Presidente