52001PC0821

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali delle legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0821 def. - COD 2000/0286 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce i principi e i requisiti generali delle legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

La Commissione presenta, nella parte 4, il suo parere sui 28 emendamenti alla posizione comune proposti dal Parlamento. Inoltre la Commissione prende nota della risoluzione legislativa concernente i criteri per la sede dell'Autorità, che è stata indirizzata al Consiglio.

1. Antefatti

- Adozione della proposta da parte della Commissione: 8 novembre 2000 [1]

[1] COM(2000) 716 def. 2000/0286(COD) del 8.11.2000

- Parere del Comitato economico e sociale: 28 marzo 2001 [2]

[2] GU C/2001/155 del 29.05.2001 p.32

- Parere del Comitato delle regioni: 14 giugno 2001 [3]

[3] CDR/2001/64

- Parere del Parlamento europeo in prima lettura: 12 giugno 2001 [4]

[4] A5-0198/2001 def. del 12.06.2001

- Data dell'accordo politico nel Consiglio: 28 giugno 2001 (unanimità senza la Commissione)

- Data di trasmissione della proposta modificata: 8 agosto 2001 [5]

[5] GU C304 E, 30/10/2001, p.273

- Data di adozione della posizione comune: 17 settembre 2001 [6]

[6] GU C

- Comunicazione della Commissione sulla posizione comune: 18 settembre 2001 [7]

[7] SEC(2001) 1406 def. del 18.09.2001

- Adozione da parte del Parlamento della raccomandazione per una seconda lettura: 11 dicembre 2001

2. Obiettivi della proposta

Il presente regolamento stabilisce principi, definizioni e requisiti generali che disciplinano a livello comunitario e nazionale il settore degli alimenti e dei mangimi in generale e la loro sicurezza in particolare, per garantire un elevato livello di protezione e il funzionamento efficace del mercato interno. Esso fornisce le basi per un approccio globale ed integrato alla regolamentazione della catena alimentare.

Il regolamento istituisce un'Autorità europea per gli alimenti come componente chiave per realizzare questo nuovo approccio.

Esso stabilisce procedure per questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

3. Posizione comune

Quasi tutte le modifiche adottate dal Consiglio sono conformi agli obiettivi centrali della proposta e sono state accolte dalla Commissione, compresi molti emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione, tuttavia, non condivide alcune modifiche. In particolare, l'articolo della posizione comune relativo al consiglio d'amministrazione dell'Autorità per gli alimenti di discosta notevolmente dal punto di vista della Commissione. Per questo motivo la Commissione non può sostenere la posizione comune.

In prima lettura, tutte e tre le istituzioni sono state invitate ad accordarsi affinché il sistema di allarme rapido rimanesse dipendente dalla Commissione e non dall'Autorità per gli alimenti.

La finalità principale della proposta originaria sulla legislazione alimentare generale è rimasta invariata, anche se il testo è stato rimaneggiato considerevolmente, ponendo alcuni articoli in ordine più logico e separando principi e requisiti. Sono state chiarite le definizioni, in particolare quelle su alimenti, legislazione alimentare, rintracciabilità e produzione primaria e sono stati ritenuti accettabili altri cambiamenti relativi all'importazione e all'esportazione di alimenti e mangimi nonché ai requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi. Nella posizione comune è stato chiarito ulteriormente il rapporto tra la legislazione alimentare esistente e i principi della legislazione alimentare generale e la nuova legislazione.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno collaborato strettamente con la Commissione per trovare soluzioni a problemi individuati nella posizione comune. La Commissione può quindi accogliere tutti gli emendamenti alla posizione comune del Parlamento europeo.

Le principali divergenze di opinione che sono state risolte riguardano le procedure di composizione e di selezione del consiglio di amministrazione e la nomina del direttore esecutivo (emendamenti 16, 37, 38, 40). Questi emendamenti chiariscono la procedura di selezione per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo.Gli emendamenti riguardanti la trasparenza dell'Autorità e quelli che forniscono maggiore chiarezza giuridica sulle sue procedure sono accettabili per la Commissione e conformi agli obiettivi centrali della proposta originaria della Commissione (emendamenti 13, 14, 19, 21, 39, 41, 42, 43).

Gli emendamenti riguardanti le tasse e il bilancio dell'Autorità sono accettabili, poiché tengono conto dell'articolo 49 che prevede contributi finanziari per i paesi dell'SEE/EFTA e del fatto che se in futuro saranno introdotte tasse per le autorizzazioni, ciò dovrà avvenire in base ad un'ulteriore relazione (emendamenti 22, 23). Per quanto riguarda l'emendamento 24, nonostante il riferimento inappropriato alla procedura di codecisione, la Commissione è disposta ad accettare questo emendamento come parte di un compresso globale.

La Commissione può accettare anche che la denominazione dell'Autorità sia modificata in "Autorità europea per la sicurezza alimentare" (emendamento 1).

Gli emendamenti trattano inoltre una serie di questioni di legislazione alimentare. Gli emendamenti del Parlamento concernenti gli obblighi e i diritti internazionali, i diritti previsti dal trattato e le procedure e pratiche giuridiche esistenti sono accettabili, poiché non alterano l'obiettivo e il significato globale del testo (emendamenti 7, 31, 44). Sono accettabili anche gli emendamenti che forniscono una maggiore chiarezza giuridica sulla procedura di analisi del rischio globale (emendamenti 32 e 33) nonché gli emendamenti minori concernenti gli obiettivi del presente regolamento (emendamenti 29 e 30). L'emendamento 26 è accettabile perché rende coerenti le procedure previste nel testo per alimenti e mangimi a rischio.

Sono accettabili per la Commissione anche gli emendamenti che chiariscono le responsabilità delle imprese di alimenti e mangimi, perché forniscono utili chiarimenti per l'applicazione del regolamento (emendamenti 10, 34).

La Commissione ha sostenuto il concetto dell'interruzione in prima lettura, mantiene il suo sostegno a questi emendamenti in seconda lettura e conviene che la loro riformulazione è ora giuridicamente chiara (emendamenti 35 e 36).

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

Nessuno

5. Conclusioni

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, la Commissione modifica la sua proposta nel modo sopraindicato.