Proposta di regolamento del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di parere conforme /* COM/2001/0789 def. - AVC 2001/0313 */
Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0383 - 0384
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di parere conforme (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], ha abrogato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987. [1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Secondo la dichiarazione n. 2 del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 1999/468/CE, il Consiglio e la Commissione convengono che le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, debbano essere adeguate in modo da risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE. La dichiarazione congiunta prevede la messa in conformità automatica delle procedure del tipo I, IIa, IIb, IIIa e IIIb, mentre la modifica delle procedure di salvaguardia dovrà avvenire caso per caso. Il presente regolamento non influisce né sulle disposizioni sostanziali degli atti legislativi modificati né sull'applicazione di questi ultimi. Il presente regolamento, mirante a rendere conformi gli atti legislativi che istituiscono i comitati e gli atti legislativi che a tali comitati rinviano, non riguarda la natura dei comitati prevista dall'atto di base. Il presente regolamento non si applica agli atti legislativi già resi conformi da un atto modificante quello di base. Il regolamento non reca pregiudizio alle proposte di atti legislativi della Commissione che modificano l'atto di base presentate a partire dal 18 luglio 1999, data di entrata in vigore della decisione del Consiglio 1999/468/CE. Questo regolamento si applica agli atti legislativi vigenti al momento della sua entrata in vigore. 2001/0313 (AVC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di parere conforme IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, vista la proposta della Commissione [2], [2] visto il parere conforme del Parlamento europeo [3], [3] visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] visto il parere del Comitato delle regioni [5], [5] considerando quanto segue: (1) La decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], ha abrogato la decisione 87/373/CEE [7]. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [7] GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33. (2) Secondo la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione [8] relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE. [8] GU C 203 del 17.7.1999, p. 1. (3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico qualora non influisca sulla natura del comitato prevista dall'atto di base. (4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, tale termine è fissato a tre mesi. (5) Risulta pertanto opportuno sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE. (6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per quanto concerne la procedura consultiva, l'atto di cui agli allegati è modificato conformemente all'allegato I. Articolo 2 Per quanto concerne la procedura di gestione, l'atto di cui agli allegati è modificato conformemente all'allegato II. Articolo 3 I riferimenti alle disposizioni dell'atto di cui agli allegati si intendono in relazione alle disposizioni come modificate dal presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Procedura consultiva Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). Il testo dell'articolo 47, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati consultivi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la procedura prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. ALLEGATO II Procedura di gestione Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). Il testo dell'articolo 47, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati di gestione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la procedura prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»