Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto siglato il 12 novembre 2001 /* COM/2001/0785 def. - ACC 2001/0302 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto siglato il 12 novembre 2001 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Conformemente alle direttive del Consiglio del 29 ottobre 2001, la Commissione ha negoziato con la Repubblica araba d'Egitto il rinnovo del memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili. 2. I negoziati si sono conclusi il 12 novembre 2001 con la sigla di un memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Commissione e la Repubblica araba d'Egitto. 3. In attesa che siano espletate le necessarie procedure, la Commissione ha proposto l'applicazione provvisoria del memorandum a partire dal 1° gennaio 2002, a condizione di reciprocità. 4. Il Consiglio è invitato ad approvare la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica araba d'Egitto e che autorizza l'applicazione provvisoria di detto memorandum d'intesa in attesa della conclusione formale dell'accordo. 2001/0302 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto siglato il 12 novembre 2001 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica araba d'Egitto. (2) Tale memorandum d'intesa è stato siglato il 12 novembre 2001. (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il memorandum d'intesa deve essere firmato a nome della Comunità europea. (4) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente tale memorandum a partire dal 1° gennaio 2002, a condizione di reciprocità. DECIDE: Articolo 1 Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il memorandum d'intesa con la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili. Articolo 2 A condizione di reciprocità, il memorandum di cui all'articolo 1 è applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2002, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale. Il testo del memorandum d'intesa è accluso alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO MEMORANDUM D'INTESA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI TESSILI MEMORANDUM D'INTESA La Comunità europea (in appresso denominata "Comunità") e la Repubblica araba d'Egitto, il 12 novembre 2001, hanno convenuto che occorreva rinnovare per due anni il sistema esistente di cooperazione amministrativa per i prodotti tessili, definito e siglato come memorandum d'intesa il 26 novembre 1993 a Ginevra, modificato da ultimo dallo scambio di lettere siglato il 13 ottobre 1995 e dai memorandum d'intesa del 6 novembre 1997 e del 9 dicembre 1999. Le parti si dichiarano disposte a cercare soluzioni accettabili per qualsiasi eventuale problema e si impegnano quindi ad evitare le misure che potrebbero nuocere agli interessi di entrambe. In questo spirito di cooperazione, le parti decidono di basare il commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto sulle seguenti disposizioni: 1. la Comunità s'impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 34 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto, a condizione che le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I non superino i livelli indicati nel medesimo allegato. 2. Il sistema di cooperazione amministrativa concordato durante i colloqui e illustrato nell'allegato II si applica ai prodotti contemplati dal presente memorandum d'intesa. 3. La Comunità s'impegna a non imputare sui livelli concordati le importazioni destinate al perfezionamento attivo o alla riesportazione. 4. Le autorità egiziane si impegnano a organizzare le loro esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato I in modo da non superare i livelli concordati, ripresi nel medesimo allegato. 5. Le parti cooperano per prevenire mutamenti repentini e pregiudizievoli delle correnti di scambio tradizionali tali da provocare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità. 6. L'Egitto cercherà di non privare le regioni della Comunità che possiedono tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari delle importazioni di mezzi di produzione per le loro industrie di trasformazione. 7. Nella gestione delle esportazioni, le autorità egiziane possono avvalersi delle disposizioni di flessibilità di cui all'allegato III. 8. Le parti collaborano pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i provvedimenti giuridici e/o amministrativi necessari per combattere le elusioni del presente memorandum d'intesa. 9. Su richiesta di una delle parti, possono tenersi consultazioni per esaminare problemi specifici nell'applicazione del presente memorandum d'intesa. Le consultazioni si tengono entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Il presente regime entra in vigore il 1° gennaio 2002 e si applica fino al 31 dicembre 2003. Firmato a ........................................il .................................................... Per la Comunità europea Per la Repubblica araba d'Egitto ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA La Comunità e la Repubblica araba d'Egitto applicano, nei loro scambi di prodotti tessili, il seguente sistema di cooperazione amministrativa: 1. le autorità egiziane (Fondo di consolidamento dei tessili di cotone) rilasciano un documento di esportazione per ciascuna spedizione dei prodotti elencati nell'allegato I del memorandum d'intesa. Il documento di esportazione deve corrispondere al modello di cui all'allegato IV. a) Le licenze di esportazione per i prodotti i cui livelli sono stati concordati e che saranno immessi in libera pratica nella Comunità possono essere rilasciate solo a concorrenza dei livelli comunitari concordati. In particolare, ogni licenza deve certificare che l'importo in questione è stato imputato sul livello corrispondente a quella categoria di prodotti. Le licenze di esportazione relative ai prodotti per i quali non sono stati concordati livelli vengono rilasciate senza restrizioni, ma tenendo conto dei quantitativi assegnati. Le autorità egiziane informano immediatamente la Commissione dell'eventuale annullamento dei documenti di esportazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per impedire che il quantitativo in questione sia imputato sul limite corrispondente. b) La data effettiva di spedizione determina l'anno contingentale su cui devono essere imputate le merci. A tal fine, la data indicata sulle polizze di carico navali o aeree o su altri documenti equivalenti viene considerata una prova sufficiente. 2. Le autorità degli Stati membri rilasciano automaticamente i documenti o le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ricevono la richiesta, purché questa sia corredata del documento di esportazione di cui al paragrafo 1. 3. Per agevolare la cooperazione: - le parti si scambiano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni effettivamente realizzate, nonché sui documenti di importazione e di esportazione rilasciati durante ogni anno di calendario; - le parti si scambiano inoltre statistiche cumulative su base trimestrale. I dati vengono comunicati all'altra parte entro la fine del terzo mese successivo a ogni trimestre. 4. Per la classificazione dei prodotti di cui all'allegato I ci si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC") e sulle relative modifiche. Le decisioni relative alla classificazione delle merci e le modifiche della nomenclatura combinata (NC) concernenti la categoria delle merci in questione non danno luogo a una riduzione dei livelli concordati. ALLEGATO III FLESSIBILITÀ Sono previste le seguenti disposizioni di flessibilità: 1. Le autorità egiziane possono riportare i livelli inutilizzati dell'anno precedente fino a un massimo del 10% dei livelli per l'anno in corso. 2. L'uso anticipato dei livelli concordati per l'anno successivo è autorizzato fino a un massimo del 10% dei livelli per l'anno in corso. 3. Il trasferimento tra le categorie 1 e 2 è autorizzato entro il 7,5% della cifra inizialmente concordata per la categoria di destinazione. ALLEGATO IV Facsimile della licenza di esportazione di cui al paragrafo 1 dell'allegato II >SPAZIO PER TABELLA> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. VERBALE CONCORDATO Per quanto concerne la gestione dei livelli al di sotto dei quali la Comunità s'impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 34 dell'accordo di cooperazione, la Repubblica araba d'Egitto dichiara esplicitamente che intende prendere le misure necessarie affinché le esportazioni egiziane dei prodotti elencati nell'allegato I non superino i livelli comunitari concordati, in conformità delle disposizioni di flessibilità del memorandum d'intesa. Il governo egiziano, inoltre, prende atto che la Comunità desidera ripristinare quanto prima il regime commerciale normale. A tale riguardo, esso ricorda che il sistema che disciplina l'accesso alla Comunità per i prodotti di cotone originari dell'Egitto prevede il libero ingresso, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente. Firmato a ........................................il Per la Comunità europea Per la Repubblica araba d'Egitto VERBALE CONCORDATO Qualora la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto dovessero concludere un accordo di associazione, il memorandum d'intesa sui tessili siglato il 12 novembre 2001 al termine di questi negoziati assumerà la forma prevista dall'accordo e dalle dichiarazioni comuni allegate. Firmato a ........................................il Per la Comunità europea Per la Repubblica araba d'Egitto