Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo delle persone con disabilità 2003 (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0721 def. - CNS 2001/0116 */
Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0258 - 0268
Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'Anno europeo delle persone con disabilità 2003 (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE 1. Iter In data 29 maggio 2001, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno delle persone con disabilità 2003 [1], trasmessa al Parlamento e al Consiglio il 29 maggio 2001. Nel corso della propria sessione del 17 ottobre 2001, il Comitato economico e sociale ha emesso un parere in merito [2]. Il Parlamento europeo, sentito nel quadro della procedura di consultazione, ha affidato l'esame della proposta alla propria commissione per l'occupazione e gli affari sociali (responsabile della relazione), alla commissione per i bilanci e alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (consultati per un parere). La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha votato la propria relazione il 23 ottobre 2001. Riunito in sessione plenaria in data 12 novembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato un parere che approva la proposta della Commissione con alcune modifiche, e ha invitato la Commissione a modificare di conseguenza la propria proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE. [1] GU C 240 E del 2.07.1999, p. 160. [2] Parere emesso il 17/10/2001, CES 1323/2001 2. Il parere del parlamento europeo Il Parlamento ha proposto 52 emendamenti, 27 dei quali accettati in tutto o in parte dalla Commissione. Gli emendamenti accettati dalla Commissione sono inseriti nella presente proposta modificata. La maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento e accettati dalla Commissione (numeri 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 46 e 52 ) rafforzano o chiariscono gli obiettivi della decisione, migliorandone in tal modo il testo. Con l'emendamento 39, il Parlamento chiede che alcune misure di portata comunitaria possano essere oggetto di un finanziamento fino al 90% dei costi ammissibili. La Commissione ritiene però che sia opportuno conservare la percentuale dell'80%, dal momento che quest'ultima è già stata accettata per il sostegno alle azioni di sensibilizzazione previste dal programma comunitario di lotta contro le discriminazioni. La Commissione non può poi accettare che il finanziamento delle azioni avviate dagli Stati membri sia portato al 60% (emendamento n. 40): una simile proposta infatti diminuirebbe l'effetto moltiplicatore che la Commissione si propone di ottenere mediante tale misura. Per motivi di chiarezza e concisione, la Commissione non ha potuto accettare alcuni emendamenti che rappresentavano dei doppioni rispetto a disposizioni già contenute nella proposta iniziale (nn. 1, 2, 7, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 28, 30, 34, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 49 e 50). Infine, attraverso gli emendamenti 4 e 5, il Parlamento esprime l'auspicio che la Commissione formuli, nel quadro dell'Anno europeo, nuove proposte legislative. Tali auspici però difficilmente possono essere accettati nella loro forma attuale, dal momento che la Commissione non può impegnarsi in una proposta ad avanzare proposte in altra sede. La Commissione ritiene comunque che l'Anno europeo fornirà un quadro appropriato e necessario per discutere delle iniziative auspicate dal Parlamento. 2001/0116 (CNS) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'Anno europeo delle persone con disabilità 2003 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 13, vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C 240 E del 2.07.1999, p. 160. visto il parere del Parlamento europeo [4], [4] GU ... visto il parere del Comitato economico e sociale [5], [5] GU ... visto il parere del comitato delle Regioni [6], [6] GU ... Considerando quanto segue: (1) La promozione di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, come pure l'innalzamento delle condizioni e della qualità di vita negli Stati membri sono obiettivi della Comunità europea. (2) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce la necessità di prendere opportuni provvedimenti per l'integrazione economica e sociale delle persone con disabilità. (3) La risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990 [7], sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale sottolinea che "Gli Stati membri hanno convenuto di intensificare, se necessario, i loro sforzi per integrare o promuovere l'integrazione nei casi opportuni, di allievi e studenti minorati nel sistema scolastico normale". [7] GU C 162 del 3/07/1990, p. 2 (4) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per le persone con disabilità [8] e la risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1999 sulle pari opportunità di occupazione per le persone con disabilità [9] ribadiscono il diritto umano fondamentale delle persone con disabilità alla parità di accesso alle opportunità sociali ed economiche. [8] GU C 12 del 13.01.1997. [9] GU C 186 del 2.07.1999, p. 3. (5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 invitano gli Stati membri a tenere maggior conto dell'emarginazione sociale nelle loro politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e alloggi, nonché di definire azioni prioritarie destinate a gruppi specifici quali le persone con disabilità. (6) L'Agenda sociale europea adottata alla riunione del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8, 9 dicembre 2000 dichiara che l'Unione europea svilupperà, in particolare nel corso dell'Anno europeo delle persone con disabilità (2003), ogni azione intesa a produrre la piena integrazione delle persone con disabilità in tutti i campi della vita. (7) Il 2003 sarà il decimo anniversario dell'adozione, da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, delle norme a favore delle pari opportunità per le persone con disabilità, norme che hanno consentito progressi considerevoli verso un atteggiamento nei confronti della disabilità conforme ai principi dei diritti dell'uomo. (8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quali principi generali del diritto comunitario. In particolare, la presente decisione è volta a garantire il pieno rispetto del diritto delle persone con disabilità ad usufruire delle misure divisate per garantirne l'indipendenza, l'integrazione sociale e occupazionale e la partecipazione alla vita della comunità, nonché a promuovere l'applicazione del principio di non discriminazione (articolo 26 e articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [10]). [10] GU C 364 del 18.12.2000, pp. 1-22. (9) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni hanno tutti chiesto alla Comunità di potenziare il proprio contributo agli sforzi dispiegati negli Stati membri per promuovere pari opportunità per le persone con disabilità e la loro integrazione nella società. (10) La Commissione ha adottato, il 12 maggio 2000, una comunicazione intitolata "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili", nella quale s'impegna a elaborare e sostenere una strategia complessiva e integrata per affrontare gli ostacoli a livello sociale, architettonico e concettuale che impediscono senza motivo alle persone con disabilità di partecipare all'attività economica e sociale. Il Parlamento ha adottato un'uguale risoluzione all'unanimità. (11) Il quadro generale di pari trattamento nel campo dell'occupazione stabilito dalla 2000/78/CE del Consiglio [11], come pure il programma comunitario per sostenere e integrare provvedimenti legislativi a livello sia della Comunità che degli Stati membri stabilito dalla decisione 750/2000 /CE del Consiglio [12] mirano a cambiare prassi e atteggiamenti mediante mobilitazione degli attori interessati e alimentazione dello scambio di informazioni e prassi corrette. [11] GU L 303 del 2.12.2000, p. 16. [12] GU L 303 del 2.12.2000, p. 23. (12) Poiché l'esclusione dal mercato del lavoro delle persone con disabilità è strettamente legata a ostacoli strutturali e comportamentali, a pregiudizi e a mancanza di informazioni sulla disabilità, occorre sensibilizzare la società nei confronti dei diritti, bisogni e potenzialità delle persone con disabilità; si richiede inoltre uno sforzo congiunto dei vari partner per elaborare e promuovere un opportuno flusso di informazioni e lo scambio di buone prassi. Questo lavoro di sensibilizzazione deve concentrarsi maggiormente sugli aspetti sociali della disabilità. (13) La sensibilizzazione si basa principalmente su efficaci provvedimenti a livello degli Stati membri; occorre integrare le misure con sforzi concertati a livello europeo, e l'Anno europeo può fungere da catalizzatore della sensibilizzazione e della fornitura di impulsi. (14) La collaborazione, il dialogo e la concertazione previa con le persone con disabilità devono essere sempre al centro di ogni strategia o politica in materia di disabilità. (15) Le attività dell'Anno devono tener conto della diversità delle disabilità e riguardarne numerose forme: quella fisica, sensoriale, mentale e psicologica. (16) Si richiedono coerenza e complementarità con le altre attività comunitarie, e in particolare misure per combattere la discriminazione e l'emarginazione sociale e promuovere i diritti umani, l'istruzione, la formazione e la parità di genere. (17) Le informazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie devono poter essere disponibili a richiesta in formati accessibili (grandi caratteri di stampa, alfabeto Braille e nastri di registratore...). (18) La dichiarazione comune del 20 luglio 2000 prevede che l'autorità di bilancio esprima un parere per stabilire se le nuove proposte aventi un impatto sul bilancio siano compatibili con il quadro finanziario senza riduzione delle politiche esistenti. (19) L'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione in campo sociale fra la Comunità europea e gli Stati membri da un lato e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (AELS/SEE) dall'altro; occorre predisporre l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati d'Europa centrale ed orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai rispettivi protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione, di Cipro e Malta, mediante finanziamenti provenienti da ulteriori stanziamenti conformemente a procedure da concordare con tali paesi, come pure della Turchia, mediante finanziamenti provenienti da ulteriori stanziamenti conformemente a procedure da concordare con tale paese. (20) In virtù dei principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta intesi a produrre a livello comunitario una sensibilizzazione ai diritti delle persone con disabilità non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri fra l'altro per via della dimensione comunitaria del problema, della necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di una diffusione delle prassi corrette sul piano comunitario. La presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. (21) In virtù dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13], le misure per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione citata, [13] GU L 184 del 17.07.1999, p. 23. DECIDE: Articolo 1 Istituzione dell'Anno europeo delle persone con disabilità L'anno 2003 è proclamato "Anno europeo delle persone con disabilità". Articolo 2 Obiettivi Gli obiettivi dell'Anno europeo delle persone con disabilità sono: a) sensibilizzare al diritto delle persone con disabilità di essere tutelate dalla discriminazione e di beneficiare di pieni e pari diritti umani fondamentali come prescritto, tra l'altro, negli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; b) incoraggiare la riflessione e la discussione delle misure richieste per promuovere pari opportunità per le persone con disabilità in Europa; c) promuovere lo scambio di esperienze in materia di prassi corrette e strategie efficaci elaborate a livello locale, nazionale ed europeo; d) potenziare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare governo a tutti i livelli, settore privato, comunità, gruppi volontari, organizzazioni non governative, organizzazioni caritatevoli, parti sociali, settore dell'istruzione e organizzazioni di ogni tipo che rappresentano le persone con disabilità o operano a loro favore, persone con disabilità e loro familiari, e la società in generale con il sostegno della ricerca dove possibile; e) illustrare il contributo positivo che le persone con disabilità danno alla società in generale, in particolare conferendo valore alla diversità e creando un ambiente positivo e accogliente; f) sensibilizzare il pubblico mostrando l'eterogeneità delle persone con disabilità e la discriminazione multipla cui queste sono esposte; g) sottolineare l'importanza del ruolo che la famiglia svolge in ogni fase della vita delle persone con disabilità, prestando particolare attenzione ai problemi che si pongono al momento dell'invecchiamento dei genitori con figli disabili; h) attirare in particolare l'attenzione sulla situazione delle persone con disabilità gravi o multiple e sulla necessità di intensificare la lotta agli abusi e agli atti di violenza commessi nei confronti delle persone con disabilità, in particolare nei confronti di quelle che vivono negli istituti; i) riservare particolare attenzione alla sensibilizzazione al diritto alla parità nell'istruzione di bambini e giovani con disabilità, in modo da facilitare e sostenere la loro piena integrazione nella società e favorire lo sviluppo di una cooperazione europea tra i professionisti dell'insegnamento dei bambini e dei giovani con disabilità al fine di migliorare l'integrazione degli scolari e degli studenti con esigenze specifiche negli istituti scolastici normali o specializzati, nonché nei programmi di scambio nazionali ed europei. Articolo 3 Contenuto delle misure 1. Le azioni volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 sopra possono comprendere lo sviluppo o la fornitura di sostegno a: a) riunioni ed eventi; b) campagne informative e promozionali che comportano la produzione di strumenti destinati alle persone con disabilità in tutta la Comunità; c) collaborazione coi mezzi di comunicazione di ogni tipo; d) indagini e rapporti a livello comunitario; e) la costituzione di partenariati fra tutti gli interessati a livello locale, nazionale ed europeo. 2. I particolari delle azioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato. Articolo 4 Attuazione a livello comunitario La Commissione garantisce l'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione in ossequio all'allegato Procede ad un regolare scambio di vedute con i rappresentanti delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni delle persone con disabilità a livello comunitario per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il follow-up dell'Anno europeo delle persone con disabilità. A tal fine, la Commissione trasmette a detti rappresentanti le relative informazioni. La Commissione comunica il suo parere al comitato istituito in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del suo parere. Articolo 5 Cooperazione e attuazione a livello nazionale 1. Ogni Stato membro è responsabile del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle misure previste dalla presente decisione, compresa la selezione dei progetti di cui alla Parte B dell'allegato. A tal fine, ogni Stato membro, se del caso previa consultazione delle autorità locali e regionali, istituisce o designa un organismo nazionale di coordinamento, o un organismo amministrativo equivalente, per predisporre la propria partecipazione all'Anno europeo delle persone con disabilità. Detto organismo assicura la copertura dei diversi tipi di disabilità e, mediante una consultazione approfondita, la propria rappresentatività delle organizzazioni delle persone con disabilità e di altre istanze interessate. 2. In ottemperanza alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione determinerà sovvenzioni globali che saranno destinate agli Stati membri per sostenere le iniziative a livello nazionale, regionale e locale. Le sovvenzioni globali sono erogate soltanto ad organismi di diritto pubblico o organismi con una missione di servizio pubblico garantita dagli Stati membri. 3. La procedura per l'impiego delle sovvenzioni globali è vincolata ad un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Nella procedura si specificano in particolare, conformemente al regolamento finanziario che si applica al bilancio generale delle Comunità europee: a) le misure da attuare; b) i criteri per la scelta dei beneficiari; c) le condizioni e le percentuali di aiuto; d) gli accordi per il controllo e la valutazione della sovvenzione globale, nonché per garantirne il controllo finanziario. Articolo 6 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. In riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in ossequio all'articolo 7. Articolo 7 Disposizioni finanziarie 1. Le misure di dimensione comunitaria, quali descritte nella Parte A dell'allegato, possono essere finanziate fino a concorrenza dell'80% o essere oggetto di contratti d'appalto finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee. 2. Le misure locali, regionali, nazionali o transnazionali, quali descritte nella Parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate del bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza del 50% dei costi complessivi. Articolo 8 Candidatura e procedure di selezione 1 Le decisioni in merito al finanziamento e al cofinanziamento delle misure in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione garantisce una distribuzione equilibrata fra Stati membri e fra vari campi di attività. 2. Le richieste di contributi finanziari per le azioni in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, sono presentate agli Stati membri. In base al parere espresso dagli organismi nazionali di coordinamento, gli Stati membri selezionano i beneficiari e assegnano i contributi finanziari ai richiedenti selezionati in virtù delle procedure definite all'articolo 5, paragrafo 3. Articolo 9 Coerenza coordinamento e coesione La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e altre azioni e iniziative comunitarie. La Commissione provvede altresì affinché siano compiuti sforzi appropriati al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su un piede di parità ai programmi e alle iniziative comunitari. Essa garantisce la migliore coesione possibile fra l'Anno europeo delle persone con disabilità e altre iniziative e risorse comunitarie, nazionali e regionali preesistenti se queste ultime possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle persone con disabilità. Articolo 10 Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale, di Cipro, Malta e Turchia. L'Anno europeo delle persone con disabilità è aperto alla partecipazione dei paesi AELS/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE. I paesi candidati d'Europa centrale orientale (PECO) partecipano conformemente alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione. La partecipazione di Cipro, Malta e Turchia è finanziata da ulteriori stanziamenti, secondo procedure da concordare con tali paesi. Articolo 11 Bilancio Le azioni volte a preparare il lancio dell'Anno europeo possono essere finanziate a partire dal 1° gennaio 2002. Articolo 12 Cooperazione internazionale Nell'ambito dell'Anno europeo la Commissione coopera con le relative organizzazioni internazionali. Articolo 13 Controllo e valutazione La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste dalla presente decisione. La Commissione provvede affinché la relazione sia redatta in un formato accessibile alle persone con disabilità. Articolo 14 Entrata in vigore La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente [...] ALLEGATO 1. Natura delle misure di cui all'articolo 3 (A) Azione di portata comunitaria 1. Riunioni ed eventi: a) organizzazione di riunioni a livello comunitario; b) organizzazione di eventi di sensibilizzazione ai diritti delle persone con disabilità, comprese le conferenze di inaugurazione e di chiusura dell'Anno. 2. Campagne informative e promozionali comprendenti: a) l'elaborazione di un logo e di uno slogan per l'Anno europeo delle persone con disabilità da utilizzare in relazione con tutte le attività legate all'Anno; b) una campagna informativa di livello comunitario; c) la produzione di strumenti e ausili per le persone con disabilità in tutta la Comunità; d) opportune iniziative di ONG europee delle persone con disabilità volte a diffondere informazioni sull'Anno adeguate ai bisogni delle persone con disabilità specifiche e/o di persone con disabilità che si trovano ad affrontare molteplici discriminazioni; e) l'organizzazione di gare europee ad illustrazione delle conquiste e delle esperienze sui temi dell'Anno europeo delle persone con disabilità. La Commissione provvede affinché le organizzazioni delle persone con disabilità siano coinvolte nell'adozione di decisioni relative ai messaggi e alle immagini elaborati per la campagna d'informazione. 3. Altre azioni: Cooperazione con le organizzazioni di radiodiffusione e di stampa in qualità di partner per la diffusione delle informazioni circa l'Anno, per l'impiego di nuovi strumenti che agevolino l'accesso a tale informazioni (ad esempio, l'utilizzo di sottotitoli per le persone audiolese o di descrizioni vocali delle immagini per le persone videolese) e con altri programmi, se possibile, e per migliorare la comunicazione in materia di persone con disabilità; Indagini e studi di portata comunitaria, compresa una serie di domande volte a valutare l'impatto dell'Anno europeo delle persone con disabilità, da inserire in un'indagine Eurobarometro ed una relazione valutativa dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo. Tale studio deve inoltre valutare gli sforzi volti a integrare queste persone nella Comunità, specie attraverso programmi finalizzati alla promozione di uno stile di vita indipendente. 4. Il finanziamento può assumere forma di: - acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore delle comunicazioni, mediante bandi di gara aperta e/o ristretta; - acquisto diretto di servizi di consulenza, , mediante bandi di gara aperta e/o ristretta; - sussidi a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello europeo per conferire illustrazione e sensibilizzazione all'Anno; il finanziamento non può superare l'80%. (B) Attività a livello nazionale Le azioni di livello regionale, nazionale o transnazionale possono beneficiare di un contributo del bilancio comunitario fino a concorrenza di un massimo del 50 % dei costi, secondo la natura ed il contesto di quanto viene proposto. Possono fra l'altro riguardare: 1. eventi in relazione con gli obiettivi dell'Anno europeo delle persone con disabilità, compresa una manifestazione di avvio dell'Anno che deve comportare la formazione di partenariati con rappresentanti delle persone con disabilità, delle persone e dei gruppi che operano per le persone con disabilità a livello nazionale, regionale e locale e altri interessati; 2. campagne informative e misure di diffusione di esempi di prassi corrette diverse da quelle di cui alla Parte 1(A) del presente allegato; 3. l'organizzazione di premi o competizioni; 4. indagini e studi diversi da quelli del precedente punto 1(A). (C) Azioni per le quali non è disponibile un contributo finanziario del bilancio comunitario La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta ad utilizzare il logo e altri materiali in relazione con l'Anno europeo, a iniziative intraprese da organizzazioni pubbliche o private se tali organizzazioni possono comprovare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si svolgono o si svolgeranno durante l'anno 2003 e possono contribuire in modo significativo al conseguimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo. Per l'attuazione delle misure, la Commissione può ricorrere a un'assistenza tecnica e/o amministrativa, a profitto sia della Commissione che dei beneficiari, in relazione con le misure d'identificazione, preparazione, gestione, seguito, verifica e controllo del programma o dei progetti. La Commissione può inoltre condurre studi, organizzare incontri d'esperti, effettuare azioni d'informazione e pubblicazioni direttamente legate all'obiettivo del presente programma.