52001PC0719

Proposta di regolamento de Consiglio che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura /* COM/2001/0719 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DE CONSIGLIO che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento del Consiglio stabilisce per il 2002 le possibilità di pesca delle navi comunitarie in numerose zone di pesca e quelle delle navi dei paesi terzi nelle acque della Comunità, nonché le condizioni in cui tali possibilità possono essere utilizzate. La determinazione e l'assegnazione delle possibilità di pesca sono di esclusiva competenza della Comunità e derivano dagli obblighi stabiliti dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992.

La presente proposta contiene essenzialmente gli stessi elementi della proposta relativa ai totali ammissibili di cattura (TAC) per il 2001 e tiene conto dei pareri scientifici più recenti.

Nel caso di stock autonomi, per i quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha basato il proprio parere su valutazioni analitiche ed il Comitato scientifico, tecnico e economico per la pesca (CSTEP) ha riesaminato il parere del CIEM, i TAC proposti si fondano sulla posizione di questi due comitati.

Nel caso di stock autonomi per i quali non si dispone di valutazioni analitiche, i servizi della Commissione hanno proposto TAC "precauzionali", basandosi sul parere del CIEM o del CSTEP ogniqualvolta l'uno o l'altro di questi due organismi abbiano esplicitamente formulato una cifra in materia, oppure, in mancanza di dati precisi espressi dai due comitati, allineando in generale i valori proposti su quelli adottati lo scorso anno dal Consiglio. Tuttavia, nel caso di alcuni stock il cui indice di utilizzazione risulta molto basso, si è proposta una riduzione del 20%, ritenendo che tale basso valore potesse considerarsi indicativo del fatto che il TAC corrispondente era artificialmente alto.

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre piani di ricostituzione per il merluzzo bianco e per il nasello. Anche se tali piani saranno presentati in proposte separate, occorre garantire che i TAC di queste specie per il 2002 siano coerenti con le misure proposte nei piani in questione. Ciò significa che i TAC per il merluzzo bianco e il nasello, nonché quelli per le specie catturate insieme ad essi, devono essere adeguati alla necessità di ricostituire questi stock minacciati. La Commissione propone inoltre che la stessa impostazione venga applicata non solo al merluzzo bianco e al nasello, ma anche ad altri stock per i quali i pareri scientifici indicano la necessità di un piano di ricostituzione.

Secondo la relazione più recente del CIEM, approvata dal CSTEP, numerosi stock di pesci demersali e alcuni stock di pesci pelagici sono soggetti ad uno sfruttamento eccessivo e il loro stato fa ritenere che i limiti biologici di sicurezza siano stati virtualmente o effettivamente superati. In alcuni casi, gli stock corrono un rischio immediato di esaurimento. A seconda dello stock considerato, il CIEM ha raccomandato un'azione che comporta la fissazione di TAC molto restrittivi. La presente proposta di regolamento rispecchia queste raccomandazioni.

Alcuni stock vengono gestiti nell'ambito di organizzazioni regionali per la pesca o in base a consultazioni bilaterali con i paesi terzi. Per questi stock la proposta riprende le decisioni adottate in tali sedi. Alcune decisioni comunque devono essere ancora prese. Qualora si rinviasse la presentazione della proposta fino all'adozione di tali decisioni, non sarebbe possibile presentarla al Consiglio in tempo utile per essere esaminata prima della sua adozione in dicembre. Per i TAC e i relativi contingenti per i quali deve ancora essere presa una decisione, negli allegati alla presente proposta viene riportata l'indicazione "pro memoria" (p.m.). La Commissione completerà in seguito, da ultimo nella riunione del Consiglio del 17 dicembre, la propria proposta su questi TAC e contingenti.

Poiché talune misure tecniche devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2002, esse sono state inserite nella presente proposta sotto forma di deroghe temporanee o norme aggiuntive rispetto a quelle di base, in attesa che i regolamenti corrispondenti vengano modificati di conseguenza.

A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, spetta al Consiglio decidere quali stock sono soggetti alle varie misure ivi previste. La presente proposta tratta tale aspetto nell'allegato III.

Proposta di REGOLAMENTO DE CONSIGLIO che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 [2], in particolare l'articolo 21,

[2] GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2479/98 (GU L 309 del 16.11.1998, pag. 1).

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile.

(2) In base all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca; le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punti ii) e vi), di detto regolamento.

(3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [3], è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite.

[3] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con il Regno di Norvegia [4], con il governo della Danimarca, il governo locale delle Isole Faerøer [5] e il governo locale della Groenlandia [6], con la Repubblica d'Islanda [7], con la Repubblica lettone [8] e con la Repubblica lituana [9]].

[4] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

[5] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

[6] GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

[7] GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

[8] GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.

[9] GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.

(7) A norma dell'articolo 122 dell'atto di adesione del 1994, le condizioni alle quali possono essere pescati i quantitativi attribuiti nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.

(8) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità; conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Repubblica di Polonia e la Federazione russa.

(9) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca; tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione; è quindi opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni.

(10) L'utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [10], al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo [11], al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [12], al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund [13] e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [14].

[10] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

[11] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2550/2000 (GU L 292 del 21.11. 2000, pag. 7).

[12] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

[13] GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) ...

[14] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) ...

(11) Il periodo di applicazione di alcune disposizioni è limitato, in modo da consentire alla Commissione di adottare le modalità di applicazione dell'articolo 28 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.

(12) Nel 2001 la Commissione ha adottato misure di emergenza per il merluzzo bianco (regolamento (CE) n. 2056/2001 della Commissione) [15] e per il nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione) [16] ed entro la fine dello stesso anno intende presentare una proposta di regolamento contenente piani di ricostituzione per questi stock. Occorre pertanto garantire che i TAC del 2002 per questi stock e per quelli associati siano coerenti con i piani di ricostituzione.

[15] GU L 277 del 20.10.2001, pag. 13.

[16] GU L 159 del 15.6.2001, pag. 4.

(13) Il CIEM ha identificato altri stock che necessitano piani di ricostituzione. I TAC del 2002 relativi a questi stock devono pertanto rispondere a strategie di ricostituzione.

(14) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2002 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(15) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e, di conseguenza, all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, le pertinenti date di applicazione sono quelle corrispondenti all'inizio dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC specificati nell'allegato I G.

(16) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2002. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa per il 2002 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili

i) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e registrate in detti Stati, in seguito denominate "navi comunitarie" o "navi CE", in zone dove sono imposti limiti di cattura, e

ii) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi, in seguito denominate "navi dei paesi terzi", in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito denominate "acque comunitarie" o "acque CE",

nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono fissate per il periodo specificato all'allegato I G.

2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di:

a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali autorizzazioni;

b) parti dei TAC disponibili per la Comunità;

c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti;

e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

Articolo 2

1. Le definizioni delle zone CIEM [17], COPACE [18] (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), NAFO [19] e CCAMRL [20] figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale [21], nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale [22], nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale [23] e nel regolamento (CE) n. 66/98.

[17] Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

[18] Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale.

[19] Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale.

[20] Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

[21] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

[22] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

[23] GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

b) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

c) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

d) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella lettera b);

e) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30' di latitudine nord.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 3

1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in quelle internazionali sono fissate negli allegati I e II.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lituania,] della Lettonia, della Norvegia - compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen -, della Polonia e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 12.

3. L'importo da versare per il 2002 in virtù degli accordi sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le Repubbliche di Lettonia, e Lituania è fissato come segue:

Paese // Contributo finanziario

Lettonia // EUR 200.743

Lituania // EUR pm

Il suddetto contributo è versato su conti designati dalle autorità degli Stati interessati.

Articolo 4

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica:

a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2002 nell'allegato III.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora esaurita, oppure

iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure

iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto [24], oppure

[24] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10% del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure

vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.

Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi).

2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro destinazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 7

Limiti di accesso

1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Zona sud-occidentale

1. 63°12'N e 23°05'O attraverso 62°00'N e 26°00'O

2. 62°58'N e 22°25'O

3. 63°06'N e 21°30'O

4. 63°03'N e 21°00'O di lì 180°00'S;

Zona sud-orientale

1. 63°14'N e 10°40'O

2. 63°14'N e 11°23'O

3. 63°35'N e 12°21'O

4. 64°00'N e 12°30'O

5. 63°53'N e 13°30'O

6. 63°36'N e 14°30'O

7. 63°10'N e 17°00'O di lì 180°00'S.

Articolo 8

Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord

Le misure di cui all'allegato IV si applicano alla cattura, alla cernita e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

Articolo 9

Altre misure tecniche e di controllo

Le misure tecniche di cui all'allegato V si applicano nel 2002 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA

E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 10

Le navi battenti bandiera delle Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, [dell'Estonia, della Lituania,] della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Faerøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 e 13.

Articolo 11

Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera

i) della Norvegia o registrate nelle Isole Faerøer sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

ii) della Lettonia, [dell'Estonia e della Lituania] sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30' di latitudine nord;

iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;

iv) delle Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

CAPITOLO IV

REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 12

1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord effettuate da:

a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo sgombro,

c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.

2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati nell'allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le domande alle autorità del paese terzo interessato.

3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

4. Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta ad una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta ad un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Isole Færøer.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

2. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

a) nome della nave;

b) numero di iscrizione;

c) lettere e cifre esterne di identificazione;

d) porto di iscrizione;

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer e in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

4. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

5. Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nell'allegato VI, parte II.

6. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2001 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2002 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

9. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

11. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 14

1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare il regolamento (CE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento (CE) n. 88/98, il regolamento (CE) n. 850/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca [25].

[25] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI, parte III.

Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione, confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 3. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VII, parte I.

Tuttavia, il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

4. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII secondo le disposizioni ivi previste.

Se durante un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO IN ZONE REGOLAMENTATE DA

ORGANIZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA

Zona della NAFO

Articolo 15

Partecipazione comunitaria

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2002 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a) nome della nave;

b) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

c) porto di origine della nave;

d) nome dell'armatore o del noleggiatore;

e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

g) sottozone in cui la nave intende operare.

2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c) Stato nel quale la nave è registrata o era precedentemente registrata e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d) nome della nave;

e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g) nome dell'armatore o del noleggiatore;

h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j) sottozone in cui la nave intende operare.

Articolo 16

Pesca dell'ippoglosso nero

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca delle loro navi che effettuano la pesca dell'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2002 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, il peschereccio o i pescherecci che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca indicherà inoltre lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre il 31 dicembre 2002, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

Articolo 17

Misure tecniche

1. Dimensione delle maglie delle reti

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca diretta al totano.

Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

2. Attacco di dispositivi alle reti

È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato X.

I pescherecci che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

3. Catture accessorie

Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I E per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10% in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I E non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5%.

Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui sopra applicabili alla specie in questione, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se si prevede che nel corso di una futura operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superi i suddetti limiti, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato I E superi il 5% del peso per ogni cala, cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

Le suddette percentuali sono calcolate prendendo, per ogni specie, la percentuale in peso delle catture totali, esclusa la cattura di specie soggette a limiti per le catture accessorie, e si basano sulle catture effettuate in ogni zona e per ogni stock.

Le catture di gamberetti non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

4. Taglia minima dei pesci

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10% del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato XI e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

Articolo 18

Misure di controllo

1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

2. Durante la pesca diretta di una o più specie elencate nell'allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 17, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e

b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

3. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I E:

a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure

b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono registrate.

5. A norma dell'articolo 15 del regolamento sopra citato, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

Articolo 19

Pesca dello scorfano

1. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità che pescano lo scorfano nella zona 3M notificano ogni secondo lunedì alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nella zona 3M nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24,00 della domenica precedente.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12,00 di ogni secondo martedì per la quindicina che si è conclusa alle ore 24,00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella divisione 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità.

Articolo 20

Dati scientifici e statistici

1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione NAFO:

a) sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i rigetti.

2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statisticamente significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

Zona della CCAMLR

Articolo 21

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2. Le condizioni specifiche cui è soggetta l'utilizzazione delle possibilità di pesca nella zona CCAMLR sono le seguenti:

a) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii o Lepidonotothen squamifrons in una retata:

i) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche,

oppure

ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5%.

b) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3 o nella divisione statistica 58.5.2, una retata contiene più di 100 kg di Champsocephalus gunnari e oltre il 10% degli esemplari di Champsocephalus gunnari ha una lunghezza totale inferiore a 24 cm, la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture di Champsocephalus gunnari di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10%.

Ciascuna nave dedita a questo tipo di pesca nel periodo tra il 1° marzo e il 31 maggio 2002 deve effettuare venti retate sperimentali secondo quanto descritto all'allegato XV.

c) La pesca volta alla cattura di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3 deve essere condotta da navi equipaggiate unicamente con reti da traino. L'uso di reti a strascico nella pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3 è vietato.

La pesca volta alla cattura di Champsocephalus gunnari è vietata in un raggio di 12 miglia nautiche dalla costa della Georgia meridionale nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2002.

d) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Electrona carlsbergi, le catture accessorie di una specie diversa dalla specie bersaglio in una retata:

i) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5%.

e) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di una specie in una retata sono pari o superiori a 1 tonnellata, la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.

f) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Dissostichus eleginoides o Champsocephalus gunnari nella divisione statistica 58.5.2, le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons o Channichthys rhinoceratus in una retata sono pari o superiori a 2 tonnellate, per almeno 5 giorni la nave non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato le 2 tonnellate.

g) Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di Dissostichus eleginoides rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati al TAC.

h) La pesca del granchio è limitata ad individui maschi sessualmente maturi - tutte le femmine e i maschi sotto taglia debbono essere rilasciati integri. Per le specie Paralomis spinosissima e Paralomis Formosa possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 94 mm e 90 mm rispettivamente.

3. Per luogo in cui le catture accessorie (o le catture di piccole specie bersaglio di cui al secondo comma, lettera b)) hanno superato i massimali di cui al paragrafo 2 si intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare al punto in cui è recuperato.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 22

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione in formato elettronico utilizzando i codici degli stock di cui all'allegato XV.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2002, l'articolo 21 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

L'allegato VIII rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 28 nonies del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì XX dicembre 2001

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Possibilità di pesca per le navi comunitarie in zone dove sono imposti limiti di cattura e per le navi di paesi terzi che operano nelle acque comunitarie, secondo la specie e la zona (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria).

Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Le otto parti del presente allegato corrispondono alle principali zone di pesca come indicato in prosieguo:

* Allegato IA: Mar Baltico Pagina

Elenco degli stock Pagina

* Allegato IB: Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat Pagina

Elenco degli stock Pagina

* Allegato IC: Altlantico nordorientale, comprese le acque della Groenlandia (zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) Pagina

Elenco degli stock Pagina

* Allegato I D: Acque comunitarie occidentali (zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque CE) e acque al largo della Guiana francese) Pagina

Elenco degli stock Pagina

* Allegato I E: Atlantico nordoccidentale (zona NAFO) Pagina

Elenco degli stock Pagina

* Allegato I F: Specie altamente migatorie (tutte le zone) Pagina

Elenco degli stock Pagina

* Allegato IG: Antartico (zona CCAMLR) Pagina

Elenco degli stock Pagina

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

ALLEGATO I A - MAR BALTICO

Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

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ALLEGATO I B: SKAGERRAK E KATTEGAT E MARE DEL NORD

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ALLEGATO IC - ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

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ALLEGATO I D - ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese

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ALLEGATO I E - ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Zona NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

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ALLEGATO I F - SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

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ALLEGATO I G - ANTARTICO

Zona CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che annuncia la chiusura delle attività di pesca quando il TAC è esaurito.

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ALLEGATO II

Possibilità di pesca per il 2002 di aringhe da sbarcare senza cernita per scopi diversi dal consumo umano (in tonnellate di peso vivo)

Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

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ALLEGATO III

Stock cui si applicano le varie misure del regolamento (CE) n. 847/96.

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ALLEGATO IV

Misure speciali relative alle aringhe del mare del Nord

1. Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente:

programmi speciali di controllo e di ispezione;

* piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70%, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;

* controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;

* se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.

2. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.

3. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.

4. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.

5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento.

6. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II del presente regolamento. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.

ALLEGATO V

Misure tecniche temporanee

1. Finestre di fuga nel mar Baltico

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie indicata nell'allegato IV del medesimo regolamento, i due modelli di attrezzo autorizzati nel 2002 sono il modello da 130mm e il modello descritto nell'appendice del presente allegato.

2. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

La pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund è vietata dal 1° giugno al 31 agosto compreso.

3. Dimensione delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino.

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe è di 130mm. Tale dimensione delle maglie si applica a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.

4. Norme sull'utilizzazione delle reti da imbrocco per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico è di 110mm. Questa norma sarà applicabile a partire dal 1 Settembre 2002.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.

Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui le reti vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio.

5. Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, nella pesca delle aringhe e degli spratti, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3% in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5% di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

6. Chiusura della zona al largo di Bornholm

Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2002 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

- 55° 30' latitudine nord e 16° 10' longitudine est

- 55° 15' latitudine nord e 16° 10' longitudine est

- 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

7. Restrizioni per la pesca dell'acciuga

È vietato sbarcare o tenere a bordo acciughe catturate dal 1° gennaio al 30 giugno nella zona geografica delimitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- un punto sulla costa settentrionale spagnola a 1° 35' longitudine ovest,

- 44° 45' latitudine nord, 1° 35' longitudine ovest,

- 44° 45' latitudine nord, 1° 45' longitudine ovest,

- 46° 00' latitudine nord, 1° 45' longitudine ovest,

- un punto sulla costa occidentale francese a 46°00' latitudine nord.

8. Sogliola e attrezzi fissi

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 850/98, per la sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM IVc e VIId si applica durante il 2002 una dimensione minima delle maglie di 90 mm.

9. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat

In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, nel 2002 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis);

b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.);

c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30% per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 70% per le seguenti specie: nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

e) nella pesca dei gamberetti (Pandalus borealis) con reti aventi maglie da 35 a 89 mm, le catture accessorie non devono superare il 50% per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;

f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10% per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

10. Zona di protezione dell'eglefino

Tutte le attivita' di pesca, ad eccezione di quella praticata con i palangari, è proibita nelle acque comunitarie ed in quelle situate al di là delle zone che ricadono sotto la giurisdizione nazionale degli Stati membri, nella zona di protezione delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n. Latitudine Longitudine

1 57°00 N 15°00 W

2 57°00 N 14°00 W

3 56°30 N 14°00 W

4 56°30 N 15°00 W

Appendice all'allegato V.

Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore "BACOMA"

Finestra a maglie quadrate di 120 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).

Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).

Dimensioni della finestra

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20% del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).

La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 120 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate (rigidità, resistenza e stabilità). Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

Altre caratteristiche

Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a-c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

Figura 1. Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

Figura 2. La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

Figura 3. È possibile mantenere il 20% di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20% sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 - 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

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Pannello inferiore

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Pannello con maglie a diamante

49 ½ md

105 mm all'interno

1 fila di maglie per la sagola di chiusura

Figura 4a: Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

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Pannello superiore

(senza maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)

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Giuntura: 2 maglie a diamante/

1 lato nel pannello quadrato

105 mm all'interno 16 ½ md

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Giuntura: 1 lato nel pannello quadrato/

2 maglie a diamante

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1 fila di maglie per la sagola di chiusura

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Figura 4b: Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

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Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)

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105 mm all'interno 16 ½ md

Giuntura: 2 maglie a diamante/ 1 lato nel pannello quadrato

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2 nodi nel pannello quadrato di giuntura fino a un massimo di 5 maglie a diamante aperte su entrambi i lati del pannello quadrato

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(29 ½ md) 3,54 met

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Giuntura: 1 lato nel pannello quadrato/ 2 maglie a diamante

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1 fila di maglie per la sagola di chiusura

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Figura 4c: Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20% di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

ALLEGATO VI

PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per i pescherecci c

>SPAZIO PER TABELLA>

omunitari che operano in acque di paesi terzi

PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca

per i pescherecci di paesi terzi che operano in acque comunitarie

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE III

Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2

DICHIARAZIONE DI SBARCO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Quantitativi di mazzancolle sbarcati (in peso vivo) //

Mazzancolle decapitate: kg

o ( x 1,6) = kg (mazzancolle con testa) //

Mazzancolle con testa: kg

Thunnidae: kg // Lutianidi (Lutjanidae): kg

Squali: kg // Altri: kg

1 Una copia è conservata dal comandante, una seconda copia dal funzionario incaricato del controllo ed una terza è inviata alla Commissione delle Comunità europee.

ALLEGATO VII

Parte I

Informazioni da registrare nel giornale di bordo

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;

1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4. il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1. l'indicazione "ricevuto da" o "trasbordato su";

2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1. il nome del porto;

3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1. la data e l'ora della comunicazione;

4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

Parte II

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO VIII

Contenuto e modalità di trasmissione delle informazioni destinate alla Commissione

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e

il nome del comandante;

b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

d) l'identificazione del tipo di messaggio;

e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio Indicativo di chiamata della stazione radio

Lyngby // OXZ

Scheveningen // PCH

Oostende // OST

North Foreland // GNF

Humber // GKZ

Cullercoats // GCC

Wick // GKR

Portpatrick // GPK

Anglesey // GLV

Ilfracombe // GIL

Niton // GNI

Stonehaven // GND

Portishead // GKA

// GKB

// GKC

Land's End // GLD

Valentia // EJK

Malin Head // EJM

Boulogne // FFB

Brest // FFU

Saint-Nazaire // FFO

Bordeaux-Arcachon // FFC

Torshavn // OXJ

Bergen // LGN

Farsund // LGZ

Florø // LGL

Rogaland // LGQ

Tjøme // LGT

Ålesund // LGA

Blåvand // OXB

Norddeich // DAF DAK

// DAH DAL

// DAI DAM

// DAJ DAN

Gryt // (nessun indicativo di chiamata)

Göteborg // SOG

Maarianhamina // OHM

Helsinki // OHG

Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;

- indicativo di chiamata;

- lettere e cifre esterne di identificazione;

- numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

- messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: "IN",

- messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: "OUT",

- messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: "ICES",

- messaggio settimanale: "WKL",

- messaggio ogni tre giorni: "2 WKL";

- data, ora e posizione geografica;

- divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

- data in cui si prevede di cominciare la pesca;

- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

- divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome del comandante.

Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 1.4:

Berici (Beryx spp.) // ALF

Passera canadese (Hippoglossoides platessoides) // PLA

Acciuga (Engraulis encrasicholus) // ANE

Rana pescatrice (Lophius spp.) // MNZ

Argentina (Argentina silus) // ARG

Pesce castagna (Brama brama) // POA

Squalo elefante (Cetorinhus maximus) // BSK

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) // BSF

Molva azzurra (Molva dypterygia) // BLI

Melù (Micromesistius poutassou) // WHB

Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) // BOB

Merluzzo bianco (Gadus morhua) // COD

Gamberetto grigio (Crangon crangon) // CSH

Calamari (Loligo spp.) // SQC

Spinarolo (Squalus acanthias) // DGS

Musdee (Phycis spp.) // FOR

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) // GHL

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) // HAD

Nasello (Merluccius merluccius) // HKE

Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) // HAL

Aringa (Clupea harengus) // HER

Sugarello (Trachurus trachurus) // HOM

Molva (Molva molva) // LIN

Sgombro (Scomber scombrus) // MAC

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) // LEZ

Gamberello boreale (Pandalus borealis) // PRA

Scampo (Nephrops norvegicus) // NEP

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) // NOP

Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) // ORY

Altri // OTH

Passera di mare (Pleuronectes platessa) // PLE

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) // POL

Smeriglio (Lamma nasus) // POR

Scorfani (Sebastes spp.) // RED

Occhialone (Pagellus bogaraveo) // SBR

Granatiere (Coryphaenoides rupestris) // RNG

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) // POK

Salmone atlantico (Salmo Salar) // SAL

Cicerelli (Ammodytes spp.) // SAN

Sardina (Sardina pilchardus) // PIL

Squalo (Selachii, Pleurotremata) // SKH

Mazzancolle (Penaeidae) // PEZ

Spratto (Sprattus sprattus) // SPR

Totani (Illex spp.) // SQX

Tonni (Thunnidae) // TUN

Brosmio (Brosme brosme) // USK

Merlano (Merlangus merlangus) // WHG

Limanda (Limanda ferruginea) // YEL

ALLEGATO IX

Elenco di specie della zona di regolamentazione NAFO

Nome comune // Nome scientifico

Principali pesci demersali (esclusi i pleuronettiformi)

Merluzzo bianco

Eglefino

Scorfani

Scorfano di Norvegia

Sebaste

Nasello atlantico

Musdea atlantica

Merluzzo carbonaro // .

Gadus morhua

Melanogrammus aeglefinus

Sebastes spp.

Sebastes marinus

Sebastes mentella

Merluccius bilinearis

Urophycis chuss

Pollachius virens

Pleuronettiformi

Passera canadese

Passera lingua di cane

Limanda

Ippoglosso nero

Ippoglosso atlantico

Limanda americana

Rombo dentato

Rombo canadese

Pleuronettiformi (NS) // .

Hippoglossoides platessoides

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda ferruginea

Reinhardtius hippoglossoides

Hippoglossus hippoglossus

Pseudopleuronectes americanus

Paralichthys dentatus

Scophthalmus aquosus

Pleuronectiformes

Altri pesci demersali

Rana pescatrice americana

Caponi americani

Tomcod

Melù

Tordo americano

Brosmio

Merluzzo bianco groenlandese

Molva azzurra

Molva

Ciclottero

Ombrina americana

Pesce palla maculato

Licodi (NS)

Blennio viviparo americano

Merluzzo artico

Granatiere

Granatiere

Cicerelli

Scazzone

Sarago americano

Tautoga

Tile gibboso

Musdea americana

Bavose lupe (NS)

Lupo di mare

Bavosa lupa

Pesci demersali (NS) //

Lophius americanus

Prionotus spp.

Microgadus tomcod

Micromesistius poutassou

Tautogolabrus adspersus

Brosme brosme

Gadus ogac

Molva dypterygia

Molva molva

Cyclopterus lumpus

Menticirrhus saxatilis

Sphaeroides maculatus

Lycodes spp.

Macrozoarces americanus

Boreogadus saida

Coryphaenoides rupestris

Macrouris berglax

Ammodytes spp.

Myoxocephalus spp.

Stenotomus chrysops

Tautoga onitis

Lopholatilus chamaeleonticeps

Urophycis tenuis

Anarhichas spp.

Anarhichas lupus

Anarhichas minor

. . . .

ALLEGATO X

Foderoni superiori autorizzati per le reti a strascico

Foderone superiore tipo ICNAF

Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

(a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;

(b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

(c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

Foderone superiore a fascia multipla

Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

i) ogni pezza:

a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);

c) non sia più lunga di dieci maglie;

ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

ALLEGATO XI

Taglie minime allo sbarco

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XII

Taglie minime allo sbarco del pesce trasformato

>SPAZIO PER TABELLA>

1 Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

ALLEGATO XIII

Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo

>SPAZIO PER TABELLA>

Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona NAFO

>SPAZIO PER TABELLA>

Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XIV

>SPAZIO PER TABELLA>

ivieto di pesca nella zona della CCAMLR

ALLEGATO XV

Campagna sperimentale obbligatoria con reti da traino nella sottozona CCAMLR 48.3 nell'ambito della pesca diretta del Champsocephalus gunnari durante la stagione riproduttiva

1. Tutti i pescherecci che partecipano alla pesca del Champsocephalus gunnari nella sottozona CCAMLR 48.3 tra il 1° marzo e il 31 maggio 2002 sono tenuti ad effettuare, durante questo periodo, almeno 20 retate sperimentali. Dodici retate debbono riguardare la zona di Shag Rocks - Black Rocks ed essere ripartite nel seguente modo tra i quattro settori illustrati nella figura 1: quattro retate rispettivamente per i settori NO e SE e due retate rispettivamente per i settori NE e SO. Le altre otto retate sperimentali vanno effettuate sulla piattaforma continentale nordoccidentale della Geogia del Sud in acque con profondità inferiore a 300 metri, secondo quanto indicato alla figura 1.

2. Ogni retata sperimentale va effettuata ad una distanza di almeno 5 miglia nautiche dalle altre. La distanza fra le retate dev'essere tale da garantire una copertura adeguata di entrambe le zone, nell'intento di fornire informazioni sulla lunghezza, il sesso, il grado di maturità e la composizione in peso delle catture di Champsocephalus gunnari.

3. Qualora, navigando verso la Georgia del Sud, i pescherecci individuino banchi di pesci, questi debbono essere pescati in aggiunta alle retate sperimentali.

4. La durata della retata sperimentale dev'essere di almeno 30 minuti con la rete alla profondità adeguata per la cattura. Durante il giorno la rete deve trovarsi in prossimità del fondo.

5. Il campionamento di tutte le catture ottenute con retate sperimentali dev'essere effettuato dagli osservatori scientifici internazionali presenti a bordo. I campioni dovrebbero comprendere almeno 100 individui, selezionati in base alle tecniche standard di campionamento casuale. Occorre esaminare perlomeno la lunghezza, il sesso, il grado di maturità e, se possibile, il peso di tutti i pesci del campione. È inoltre possibile esaminare un numero di pesci superiore qualora l'entità della cattura e il tempo a disposizione lo permettano.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 1 : Distribuzione delle 20 retate sperimentali di Champsocephalus gunnari nella zona di Shag Rocks (12 metri) e della Georgia del Sud (8 metri) dal 1° marzo al 31 maggio 2002. L'ubicazione delle retate intorno alla Georgia del Sud (asterischi) è fornita a titolo indicativo.

ALLEGATO XVI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98.

2. Linee di bilancio

B7-800

3. Base giuridica

Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale dell'azione

- salvaguardare e promuovere l'attività tradizionale dei pescatori comunitari nelle acque lettoni;

- approvvigionare il mercato comunitario;

- ridurre lo sforzo di pesca nelle acque comunitarie;

- stabilire i contingenti di pesca definitivi da attribuire alla Norvegia nelle acque della Groenlandia, in modo da garantire l'equilibrio del regime di diritti di pesca reciproci tra la Comunità e la Norvegia nel 2002.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

6. Natura delle spese/entrate

Contropartita finanziaria corrisposta per le possibilità di pesca nelle acque estoni, lituane e lettoni e per le possibilità di cattura supplementari offerte dalla Groenlandia in applicazione dell'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

7. Incidenze finanziarie

Accordo con la Lettonia: EUR pm

La contropartita finanziaria prevista dall'articolo 4 dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone (pm EUR) è stata negoziata in base ai prezzi medi allo sbarco, nel 1999, nei porti comunitari del mar Baltico. Per ciascuna delle specie è stata effettuata una detrazione per i costi di gestione stimati della flotta.

Accordo con la Groenlandia: Importo minimo: pm EUR

Importo massimo: pm EUR

L'importo da impegnare nel 2002 è calcolato in base a un contributo di pm EUR per tonnellata di equivalente merluzzo.

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi unitari e costi totali)

Accordi con l'Estonia, la Lituania e la Lettonia:

>SPAZIO PER TABELLA>

1 pm tonnellate assegnate nelle acque estoni, lituane e lettoni e pm tonnellate trasferite alle acque comunitarie.

Contropartita finanziaria totale: pm EUR (arrotondata di pm EUR)

Prezzo medio EUR/tonnellata: pm

Accordo con la Groenlandia:

Importo minimo:

pm tonnellate di equivalente merluzzo x pm = pm EUR

Importo massimo:

pm tonnellate di equivalente merluzzo x pm = pm EUR

8. Disposizioni antifrode

La contropartita finanziaria corrisposta dalla Comunità è utilizzata dalla Lettonia per sviluppare il proprio settore della pesca, come indicato all'articolo 4 dell'accordo. L'importo è gestito dalla direzione nazionale per la Pesca del ministero dell'Agricoltura della Lettonia.

L'accordo in materia di pesca tra la Comunità e la Groenlandia non prevede disposizioni specifiche quanto all'utilizzazione della contropartita finanziaria corrisposta dalla Commissione.

9. Elementi di analisi costo-efficacia

Accordo con la Lettonia:

La flotta comunitaria nel mar Baltico ha gravemente risentito delle riduzioni delle possibilità di cattura. Qualsiasi incremento delle possibilità di pesca che serva a migliorare gli attuali livelli critici delle catture contribuirà ad evitare il collasso e la scomparsa della flotta, nonché dell'industria e dei servizi connessi a terra. Ciò renderà inoltre inutili, in una certa misura, i contributi previsti nell'ambito di regimi di fermo o di misure a carattere sociale.

L'esperienza ha dimostrato che la contropartita finanziaria, analoga a quella corrisposta negli anni precedenti, è stata utilizzata dalla Lettonia soprattutto per migliorare progressivamente la ricerca scientifica nel campo della pesca e la formazione di responsabili del settore, nonché le attività di controllo. Ciò è servito a migliorare la valutazione scientifica e l'applicazione della normativa nelle zone di pesca della Lettonia, contribuendo così a uno sfruttamento più razionale degli stock, a beneficio di tutte le parti interessate nel mar Baltico.

Le spese proposte sono previste nella programmazione di bilancio per il periodo in questione.

Accordo con la Groenlandia:

L'accordo bilaterale di reciproco accesso tra la Comunità e la Norvegia è oggetto di una gestione annuale, in cui si cerca di arrivare ad una situazione di equilibrio tra le possibilità di cattura nelle acque norvegesi a disposizione della Comunità e le possibilità di cattura per la Norvegia nelle acque comunitarie relativamente a numerose specie. Questo accordo varia ogni anno, a seconda dello situazione dei vari stock ittici interessati. Per il 2002 è difficile arrivare ad un accordo con la Norvegia, in quanto lo stato della maggior parte dei principali stock ittici nelle acque comunitarie è preoccupante. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha raccomandato che i TAC per il 2002 per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merluzzo carbonaro vengano ridotti ulteriormente o mantenuti bassi in modo da ricostituire gli stock. È pertanto difficile compensare l'accesso delle navi comunitarie alle risorse norvegesi con l'accesso delle navi norvegesi alle risorse comunitarie, vista la scarsità di queste ultime.

È pertanto necessario offrire una compensazione alla Norvegia facendo ricorso ad alcune delle possibilità di cattura disponibili per la Comunità nell'ambito del proprio accordo di pesca con la Groenlandia. Se non si vuole compromettere la salvaguardia degli stock ittici nelle acque comunitarie mantenendo al tempo stesso, nella misura del possibile, le attività di pesca degli Stati membri, l'unico mezzo disponibile è quello di acquistare dalla Groenlandia possibilità di pesca supplementari, che consentano di garantire l'equilibrio del regime di accesso reciproco con la Norvegia per il 2002.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

La proposta non comporta nuovi posti nell'organico della Commissione né spese amministrative supplementari.