52001PC0713

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo internazionale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0713 def. - CNS 2001/0228 */

Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0303 - 0315


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo internazionale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

(1) Il 2 ottobre 2001, la Commissione ha presentato una proposta relativa ad un nuovo atto legislativo sul congelamento dei capitali di determinate persone ed entità al fine di combattere il terrorismo (COM(2001)569). La proposta intendeva creare uno strumento che consentisse di prevenire e di eliminare il finanziamento degli atti terroristici.

(2) Il Parlamento europeo si è pronunciato in merito alla proposta della Commissione il 4 ottobre.

(3) Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e le discussioni in sede di Consiglio sull'attuazione della risoluzione 1373(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 settembre 2001, nonché la proposta della Commissione COM (2001)569, impongono di modificare e di migliorare la proposta iniziale.

(4) I principali emendamenti proposti riguardano la base giuridica; la copertura dei terroristi, indipendentemente da dove siano basati; l'ampliamento della definizione dei capitali (in linea con la risoluzione 1373(2001)); l'inclusione delle definizioni del terrorismo, dei servizi finanziari, della proprietà e del controllo; una disposizione sulla revisione del regolamento. Le definizioni sono state riprese per quanto possibile dagli accordi internazionali, segnatamente dalla convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

(5) Una volta apportate le modifiche proposte, il testo legislativo sarà in linea con il paragrafo 1 della risoluzione 1373(2001) e fornirà il quadro necessario per combattere il finanziamento del terrorismo in modo tale da limitare al massimo le eventuali distorsioni di concorrenza o ripercussioni negative sul funzionamento del mercato comune, dando nel contempo una risposta efficace alle minacce che il terrorismo rappresenta per la pace e la sicurezza internazionale nonché alla situazione eccezionale che ne deriva.

2001/0228 (CNS)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 and 308,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...], del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...], del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) durante la riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea;

(2) il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche;

(3) il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di valutare sistematicamente le relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi alla luce dell'appoggio che questi paesi potrebbero fornire al terrorismo;

(4) con la risoluzione 1373 (2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

(5) Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorreva prendere misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi;

(6) il presente regolamento è una misura necessaria a livello comunitario e complementare alle procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell'Unione europea e nei paesi terzi;

(7) adottando le misure previste dal presente regolamento a livello dell'Unione europea se ne garantirà un'applicazione tempestiva e più coerente, oltre ad un'efficacia ottimale, in tutta la Comunità, scongiurando al tempo stesso eventuali distorsioni di concorrenza o ripercussioni negative sul funzionamento del mercato comune;

per tutelare gli interessi della Comunità si dovranno istituire, all'occorrenza, le procedure necessarie per prendere decisioni specifiche o generali sulle deroghe;(10) si dovrebbe inoltre stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento;

(11) poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissoe [3], esse vanno adottate applicando la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione suddetta;

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12) per impedire l'elusione del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione nonché opportune misure correttive, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari;

(13) le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza del presente regolamento;

(14) gli Stati membri devono determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e dovrebbero poter essere imposte sin dall'entrata in vigore del presente regolamento;

(15) è necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento;

(16) il presente regolamento deve entrare in vigore con la massima urgenza;

(17) per l'adozione di determinate disposizioni del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. Capitali: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisiti, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.

(2) Congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

(3) Servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura finanziaria. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attività:

Servizi assicurativi e connessi

(i) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

(A) ramo vita

(B) ramo danni

(ii) riassicurazione e retrocessione;

(iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);

(iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

(v) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

(vi) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

(vii) leasing finanziario;

(viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, «traveller's cheques» (assegni turistici) e bonifici bancari;

(ix) garanzie e impegni;

(x) compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

(A) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

(B) valuta estera;

(C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

(D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps« (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;

(E) titoli trasferibili;

(F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, ivi compresi i lingotti.

(xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;

(xii) intermediazione nel mercato monetario;

(xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

(xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

(xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

(xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali.

(4) Terrorismo: uno degli atti seguenti:

(a) un atto che costituisce un reato e che rientra sia nel campo di applicazione che nelle definizioni di uno dei seguenti trattati:

(i) Convenzione per evitare il sequestro illecito di aeromobili (l'Aja, 16 dicembre 1970);

(ii) Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, (Montreal, 23 settembre 1971);

(iii) Convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che fruiscono di una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973;

(iv) Convenzione internazionale contro la presa degli ostaggi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979;

(v) Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;

(vi) Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988);

(vii) Convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1998);

(viii) Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1998);

(ix) Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

(b) un atto destinato a causare la morte o gravi lesioni corporali a un civile o a qualsiasi altra persona che non partecipi alle ostilità in occasione di un conflitto armato, quando il fine di tale atto sia, per sua natura o per il contesto in cui viene commesso, quello di terrorizzare una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a non compiere un qualsiasi atto;

(c) il tentativo di commettere uno degli atti di cui alle lettere (a) e (b);

(d) la partecipazione come complice a uno degli atti di cui alle lettere (a), (b) e (c);

(e) l'organizzazione o l'esecuzione, tramite altre persone, di uno degli atti di cui alle lettere (a), (b) e (c);

(f) il contributo intenzionale a uno o più atti ai sensi delle lettere (a), (b) e (c) da parte di un gruppo di persone guidate da un obiettivo comune, se tale contribuito viene fornito

(i) allo scopo di favorire l'attività o la finalità criminosa del gruppo, quando tale attività o finalità comporti l'esecuzione di uno degli atti di cui alle lettere (a) e (b), o

(ii) con la consapevolezza che il gruppo intendere compiere uno degli atti di cui alle lettere (a) e (b).

5. Possesso di una persona giuridica, entità o organismo: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una società, impresa, istituzione o entità o detenere una partecipazione maggioritaria;;

6. Controllo di una persona giuridica, entità o organismo:

(a) diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, entità o organismo;

(b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, entità o organismo rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;

(c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, entità o organismo, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, entità o organismo;

(d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, entità o organismo, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, entità o organismo o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, sempreché la legge che disciplina detta persona giuridica, entità o organismo consenta di assoggettarla ad un accordo o ad una disposizione di tal genere;

(e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;

(f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, entità o organismo;

(g) gestire una persona giuridica, entità o organismo, su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;

(h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, entità o organismo.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8:

(a) ; tutti i capitali in possesso di

(i) una persona fisica che compia o tenti di compiere un atto di terrorismo;

(ii) una persona giuridica, un'entità o un organismo che compia o tenti di compiere un atto di terrorismo;

(iii) una persona giuridica, un'entità o un organismo in possesso o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alle lettere (i) e (ii); o

(iv) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agevoli l'esecuzione di atti di terrorismo o che agisca per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, di una o più entità o di uno o più organismi di cui alle lettere (i) e (ii);

vengono congelati, se le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a cui appartengono o di cui costituiscono la proprietà o il possesso sono elencati all'allegato I;(b) è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi destinati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati all'allegato I.

2. Il Consiglio adotta le eventuali modifiche dell'allegato 1 deliberando all'unanimità su proposta della Commissione.

3. Il Consiglio modifica quanto prima il testo dell'allegato per inserire nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi particolari sufficienti a consentire l'effettiva identificazione di esseri umani, persone giuridiche, entità o organismi, in modo da discolpare più agevolmente coloro il cui nome sia identico o simile.

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli 7 e 8, è vietato avviare o proseguire la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati all'allegato I.

Articolo 4

1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere gli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II e/o alla Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve le regole applicabili in materia di rendicontazione, riservatezza e segreto professionale, e in applicazione dell'articolo 284 del trattato, le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone:

- forniscono immediatamente tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati in conformità dell'articolo 2 o sulle operazioni eseguite a norma degli articoli 7 e 8:

- alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II e

- alla Commissione, direttamente o tramite dette autorità competenti;

- collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II per verificare le informazioni fornite.

2. Tutte le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione vengono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 6

Quando si possa legittimamente sospettare che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo sia coinvolta in un atto di terrorismo o agisca per conto o a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati all'allegato I, ma non figura nell'elenco dell'allegato I, qualsiasi persona fisica o giuridica riceve dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II la conferma scritta che, a quanto si ritiene, detta persona, detta entità o detto organismo non partecipa ad atti di terrorismo e non agisce per conto o a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati all'allegato I prima di avviare attività altrimenti vietate dal presente regolamento.Se le autorità competenti non forniscono detta conferma scritta entro 10 giorni lavorativi e non informano la persona richiedente dell'apertura di un'inchiesta che potrebbe durare anche due mesi, si considera che la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione non agisce per conto o a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati all'allegato I.

Le autorità competenti informano immediatamente la Commissione di tutte le richieste ricevute a norma del presente articolo e delle loro decisioni in merito.

Articolo 7

1. L'articolo 2 non si applica agli interessi versati sui conti congelati.

2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate all'allegato II possono rilasciare autorizzazioni specifiche, alle condizioni che ritengano appropriate, per impedire il finanziamento di atti di terrorismo per quanto riguarda

(1) l'uso dei capitali per soddisfare un fabbisogno umano fondamentale all'interno della Comunità;

(2) i pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché detti pagamenti vengano effettuati su un conto congelato all'interno della Comunità.

Articolo 8

Per tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, possono essere concesse, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, autorizzazioni specifiche o generali al fine di scongelare fondi o renderli disponibili o di prestare servizi finanziari.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le modifiche dell'allegato 1 del presente regolamento devono essere chieste alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato 2.

3. La Commissione viene abilitata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma del regolamento (CE) n. 2271/96.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 10

Il comitato di cui all'articolo 9 può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 12

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni più rigorose stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001 [4], dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2488/2000 [5] o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1081/2000 [6].

[4] GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

[5] GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.

[6] GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

- a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

- a tutte le persone giuridiche, entità o organismi che svolgono attività commerciali nella Comunità.

Articolo 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione sul suo impatto e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

Al Qaida/Esercito islamico

Gruppo Abu Sayyaf

Gruppo islamico armato (GIA)

Harakat ul-Mujahidin (HUM)

Al-Jihad (Jihad islamica egiziana)

Movimento islamico dell'Uzbekistan (IMU)

Asbat al-Ansar

Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC)

Gruppo combattente islamico libico

Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)

Esercito islamico di Aden

Osama Bin laden

Muhammad Atif (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri)

Sayf al-Adl

Shaykh Sai'id (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad)

Abu Hafs il Mauritano (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti)

Ibn Al-Shaykh al-Libi

Abu Zubaydah (a.k.a. Zayn al-Abidin Muhammad Hussayn, Tariq)

Abd al-Hadi al-Iraqi (a.k.a. Abu Abdallah)

Ayman al-Zawahiri

Thirwat Salah Shihata

Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (a.k.a. Fathi, Amr al-Fatih)

Muhammad Salah (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Organizzazione umanitaria Wafa

Fondo Al Rashid

Società di import-export Mamoun Darkazanli

ALLEGATO 2

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 6 e 8